SENTENZA N.
121
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
della legge 22 luglio 1966, n. 614, sugli interventi straordinari a favore dei
territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, promosso con ricorso
della Regione della Lombardia, notificato il 27 agosto 1970, depositato in
cancelleria il 5 settembre successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi
1970.
Visto l'atto di costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio
1971 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli;;
uditi l'avv. Enrico Allorio, per la Regione
della Lombardia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele
Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
La Giunta regionale della Lombardia, con
atto 27 agosto 1970, ha proposto ricorso a questa Corte, in contraddittorio con
la Presidenza del Consiglio dei ministri, deducendo la illegittimità
costituzionale, per invasione della sfera di competenza regionale, degli artt.
1, 2, 3, 4, 6, 10, 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614 (sugli interventi
straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e
centrale), con riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 119 della Costituzione.
Nel ricorso si premettono considerazioni
sul problema generale della successione di leggi regionali a leggi statali,
sostenendosi la tesi che queste ultime cessano di aver vigore ed effetto al
momento e in forza dell'entrata in vigore delle leggi regionali disciplinanti
la materia. Viene quindi prospettata la questione di legittimità costituzionale
delle norme impugnate, in quanto rivolte a disciplinare materie di competenza
regionale anche oltre l'istituzione delle Regioni e l'effettivo inizio
dell'esercizio delle loro competenze.
Si é costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con atto 16
settembre 1970, nel quale si sostiene che la questione teorica dei rapporti tra
leggi statali e regionali non é pertinente ai fini del decidere, e che la legge
impugnata non copre materia riservata alla Regione, trattandosi di legge
programmatica, fondata sulla potestà pianificatoria dello Stato, che ha la sua
radice nell'art. 41 della Costituzione. Si soggiunge che l'intervento
programmatico e finanziario dello Stato non esclude l'apporto della Regione
alla disciplina della materia.
Nella successiva memoria l'Avvocatura ha
precisato che il problema della coesistenza della legge statale con leggi
regionali trova la sua soluzione nella discriminazione tra "norme" e
"principi", le prime destinate a essere sostituite da norme
regionali, i secondi costituenti limite all'autonomia legislativa regionale.
All'udienza i rappresentanti delle parti si
sono rimessi alle difese scritte.
Considerato
in diritto
La Regione lombarda, premessa nel ricorso
un'analisi del problema generale della successione tra leggi regionali e
statali, ha impugnato alcune disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 614,
sostenendo che avrebbero invaso la sfera della sua competenza col dettare, in
materia che a questa appartiene, una disciplina destinata a valere anche dopo
l'istituzione delle Regioni di diritto comune e l'effettivo inizio
dell'esercizio della loro potestà.
La questione é inammissibile. Nella sentenza n. 119 di
pari data, relativa a un ricorso fondato su argomenti sostanzialmente
identici a quelli dedotti nel presente giudizio, la Corte ha precisato che alle
Regioni é impedito sollevare questioni di invasione della loro competenza
finché non siano maturati i presupposti, richiesti dall'art. 17 della legge 16
maggio 1970, n. 281, per l'effettivo esercizio di essa.
Nel caso in esame, la Regione non
disconosce che, allo stato attuale, la legge n. 614 del 1966 ha piena validità
ed intera efficacia per tutto il territorio a cui si riferisce. Solo quando
sarà stato rimosso il predetto impedimento costituzionale potranno porsi in
concreto questioni di successione di norme o di connessione di leggi, giacché,
mentre la detta legge non potrà impedire l'esercizio della potestà della
Regione nei limiti della sua competenza, in essa si potranno rinvenire i
principi fondamentali che, a norma dell'art. 117 della Costituzione, limitano
l'esercizio della competenza stessa.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale della legge 22 luglio 1966, n. 614, sugli interventi
straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e
centrale, proposta nel ricorso in epigrafe, con riferimento agli artt. 5, 115,
117, 118 e 119 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 9 giugno 1971.