SENTENZA N. 41
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1969
dal tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Gulmini Orfeo,
iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio
1971 il Giudice relatore Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Con ordinanza 12 febbraio 1969, emessa nel
corso del procedimento penale a carico di Orfeo Gulmini, imputato, fra l'altro,
di contravvenzione all'art. 121; primo e secondo comma del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 maggio 1931, n. 773; per
avere esercitato il mestiere di barcaiuolo, senza l'iscrizione nell'apposito
registro, il tribunale di Venezia, ad istanza del p.m., dichiarava rilevante e
non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di
detto articolo, per contrasto con l'art. 4, primo comma, della Costituzione.
Osservava, al riguardo, il tribunale che la
questione appariva non manifestamente infondata, "in quanto, ponendo la
norma denunciata dei limiti non legati ad alcun criterio obbiettivo di
giudizio, contrasta col principio di diritto al lavoro, inteso come libertà,
sancito dall'art. 4 della Costituzione".
Dopo gli adempimenti di legge, la questione
così sollevata, é venuta ora alla cognizione della Corte.
E, intervenuto nel giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello
Stato, che, con la memoria di intervento, in base ai principi affermati da
talune sentenze di questa Corte, chiede che la questione venga dichiarata
infondata.
Considerato
in diritto
1. - L'art. 121 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, sotto il titolo "Dei mestieri girovaghi e di alcune
classi di rivenditori", dispone testualmente: " Salve le disposizioni
di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti
atti ad offendere e delle bevande alcoliche, non può essere esercitato il
mestiere ambulante di venditore o di distributore di merci, generi alimentari o
bevande, di scritti o disegni, di cenciaiuolo, saltimbanco, cantante,
suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli
di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa
iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica
sicurezza. Questa rilascia certificato dell'avvenuta iscrizione.
L'iscrizione non é subordinata alle
condizioni prevedute dall'art. 11 né a quella preveduta dal capoverso dell'art:
12, salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle
persone che ritiene capaci di abusarne.
É vietato il mestiere di ciarlatano".
La legittimità costituzionale di questa
norma, con l'ordinanza di rinvio, viene posta in dubbio per asserito contrasto
con l'art. 4, comma primo, della Costituzione, peraltro sotto il limitato
profilo " dell'apposizione di limiti non collegati ad alcun criterio
obbiettivo di giudizio", con evidente riferimento alla potestà
discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza di negare l'iscrizione alle
persone che ritiene capaci di abusarne.
2. - Questa Corte ha avuto più volte
occasione di identificare il contenuto ed il significato dell'art. 4 della
Costituzione e, soprattutto, per quanto può interessare nel presente giudizio,
ha affermato taluni principi, in base ai quali può ben ritenersi, in linea
generale, che il principio della libertà di scegliere un'attività di lavoro non
é leso né compresso in modo tale da essere annullato per effetto di limitazioni
poste dalla legge a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali, come
l'iscrizione in albi professionali, la determinazione di requisiti particolari,
per l'ammissione a posti di lavoro, la determinazione di modi e condizioni per
l'assunzione di lavoratori (sentenze 5 giugno
1956, n. 1; 26
gennaio 1957, n. 33; 7 aprile 1957, n.
53; 7 aprile
1958, n. 30; 13
febbraio 1960, n. 6; 15 marzo 1960, n.
12; 7 giugno
1963, n. 105).
In particolare, poi, con la sentenza n. 33 del
1957, pronunciata proprio in un giudizio nel quale si contestava la
legittimità costituzionale dello stesso art. 121 della legge di pubblica
sicurezza, di cui si contende in questa sede, in riferimento all'art. 21 della
Costituzione (per la parte in cui si richiede l'iscrizione nell'apposito
registro anche dei venditori ambulanti di scritti o disegni), questa Corte
dichiarava la questione infondata, considerando che la norma impugnata, come si
rileva dal successivo art. 122, é di carattere generale, ispirata alla tutela
dell'adolescenza e ad esigenze preventive di pubblica sicurezza, per le quali
la legge ritiene opportuno che non manchi un certo controllo delle persone che
esercitano mestieri girovaghi.
3. - Sulla base dei richiamati precedenti
giurisprudenziali, anche sotto il limitato profilo come sopra prospettato, la
questione risulta infondata.
Come questa Corte ha più volte affermato
(da ultimo sentenza
n. 32 del 1969), discrezionalità non significa arbitrio, in quanto
l'amministrazione deve sempre indirizzare la sua azione e la sua volontà
all'esatta osservanza della legge che le conferisce la relativa potestà.
Risulta dalla sopra richiamata sentenza n. 33 del
1957 che questa Corte ha esclusa la illegittimità costituzionale della
norma in cui si prevede un certo controllo sulle persone che esercitano i
mestieri girovaghi, giustificato dalla tutela della adolescenza e dalle
esigenze preventive di pubblica sicurezza, cui la norma dell'art. 121 si
ispira, come si evince dal successivo art. 122.
I limiti di questo controllo, quindi, ben
lungi dal non essere collegati ad alcun criterio obbiettivo di giudizio,
risultano ben chiari dalle finalità sopra enunciate che ispirano la norma,
finalità alle quali, attenendosi al citato art. 122, deve adeguarsi la
discrezionalità dell'apprezzamento, in base al quale si può pervenire al
diniego della iscrizione.
Che se poi di questa potestà, in concreto,
si facesse cattivo uso, sarebbe sempre aperta al cittadino, che se ne ritenesse
leso, la via della tutela giurisdizionale amministrativa, sotto il profilo
dell'eccesso di potere.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 121 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 4; primo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1971.