SENTENZA
N. 12
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5 e 6 della legge 30 agosto 1868,
n. 4613, dei connessi articoli del regolamento d'esecuzione di cui al R.D. 16 aprile
1874, n. 1906, e dell'art. 1 della legge 4 luglio 1895, n. 390, promossi con le
ordinanze del 15 dicembre 1958 del Conciliatore di Brescello e del 30 maggio
1959 del Conciliatore di Castelfranco Emilia, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 14 marzo 1959, n. 64, e del 30 ottobre 1959, n.
239, ed iscritte ai nn. 11, 51 e 95 del Registro ordinanze 1959;
Viste le
dichiarazioni d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 3 febbraio 1960 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi.
Ritenuto
in fatto
Con quarantuno
ordinanze in data 15 dicembre 1958, emesse dal Giudice conciliatore di
Brescello e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1959; e con
ordinanza del 30 maggio 1959 del Giudice conciliatore di Castelfranco Emilia,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 1959, é stata sollevata la
questione della legittimità costituzionale della legge 30 agosto 1868, n. 4613.
Sospesi i giudizi in corso e rinviati gli atti a questa Corte, si costituì in
giudizio, con atti di intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale dello
Stato del 12 gennaio e del 7 agosto 1959, il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Le ordinanze del
Giudice conciliatore di Brescello si limitano a rilevare "che la legge 30
agosto 1868, n. 4613, reca disposizioni che contrastano o quanto meno mal si
armonizzano con quanto stabilito dagli artt. 23 e 53 della Costituzione della
Repubblica Italiana". L'ordinanza del Giudice conciliatore di Castelfranco
Emilia, invece, premesse alcune generiche considerazioni sul carattere
anacronistico della legge impugnata, presenta sul merito della questione
sollevata le seguenti specifiche deduzioni:
1) L'art. 2, lett. c)
e d), della legge 30 agosto 1868 é in contrasto con gli artt. 13 e 16 della
Costituzione, in quanto l'obbligo, da parte dei cittadini precettati di recarsi
al cantiere di lavoro importa una restrizione della libertà personale, e la imposizione
di pedaggi costituisce limitazione della libera circolazione sulle strade
comunali;
2) Lo stesso art. 2,
lett. a), b), c), d), é in contrasto con l'art. 23 della Costituzione perché in
forza di esso si avrebbe la imposizione di una prestazione non in base alla
legge, tenuto presente che l'espressione "in base alla legge" deve
intendersi anche nel senso che la legge indichi i criteri e i limiti, variabili
da caso a caso per la particolarità della materia, della potestà di
imposizione: il che, secondo l'ordinanza, importerebbe la illegittimità
costituzionale della legge nella sua totalità;
3) L'art. 5 della
legge impugnata é in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto
limita l'assoggettamento alla prestazione d'opera ai capi famiglia, i quali
devono essere di sesso maschile e non femminile, mentre il predetto art. 3 pone
il principio della eguaglianza fra i due sessi;
4) Il medesimo art. 5
é in contrasto con l'art. 4, comma secondo, della Costituzione, in quanto
l'obbligo di abbandonare per quattro giorni la propria attività per prestare
l'opera imposta dal Comune importa violazione del principio per il quale ogni
cittadino deve svolgere un attività o una funzione secondo la propria scelta;
5) Il medesimo art. 5
é in contrasto con gli artt. 38 e 41 della Costituzione, essendo il cittadino
sottratto alla sua normale attività per una attività da esso non scelta e
perché non é prevista l'assicurazione in caso di infortunio;
6) Lo stesso art. 5 é
in contrasto altresì con l'art. 53 della Costituzione, il quale stabilisce che
il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività;
7) L'art. 6 della
impugnata legge, in quanto dispone che le contestazioni relative al ruolo delle
prestazioni di opere sono decise inappellabilmente dal Conciliatore, é in
contrasto con l'articolo 113 della Costituzione.
Nelle sue deduzioni,
svolte negli atti di intervento del 22 gennaio e 7 agosto 1959 e
successivamente in una memoria del 15 novembre 1959, l'Avvocatura generale
dello Stato, premesso che le ordinanze del Conciliatore di Brescello sono del
tutto generiche, che trascurano ogni indagine sulla rilevanza della questione e
omettono di indicare le disposizioni che sarebbero viziate di illegittimità
costituzionale, rileva che tutte le ordinanze trascurano del tutto la
circostanza che l'art. 2 della legge 30 agosto 1868 non e più in vigore, e che
pertanto la facoltà dei Comuni di disporre prestazioni personali deriva
attualmente dall'art. 93 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato
con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, di cui non é denunziata la illegittimità
costituzionale, limitandosi le ordinanze a promuovere la questione della
legittimità costituzionale della legge 30 agosto 1868, n. 4613, dell'art. 1
della legge 4 luglio 1895, n. 390, nonché del regolamento di esecuzione
approvato con R. D. 16 aprile 1874, n. 1906, in ordine al quale, peraltro, si
deduce la inammissibilità della questione, trattandosi di norma non avente
efficacia di legge. Nel merito si osserva dall'Avvocatura che la questione non
può avere alcun riferimento agli artt. 13 e 16 della Costituzione, ma se mai
all'art. 23. Detto articolo espressamente prevede che possono, in base alla
legge, essere imposte prestazioni personali, oltre che patrimoniali. La legge
impugnata d'altra parte determina rigorosamente il soggetto della prestazione,
il presupposto del tributo, l'oggetto e il limite massimo della prestazione
stessa. Nemmeno vi é possibilità di riscontrare contrasto fra la legge
impugnata e gli artt. 3, 4,13, 38, 41 e 53 della Costituzione. La dignità
sociale e l'eguaglianza dinanzi alla legge dei cittadini di sesso femminile non
sono minimamente scalfite dal fatto che la legge li esoneri da queste
prestazioni obbligatorie, così come, d'altronde, sono esonerati dalla prestazione
del servizio militare. Né sussiste il contrasto con il secondo comma dell'art.
4 della Costituzione, sia perché questo prevede il dovere, non il diritto, del
cittadino di svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società, sia perché la norma si riferisce
all'attività normale, da esercitarsi a propria scelta, e non vieta che
prestazioni personali di carattere diverso siano imposte al cittadino per
esigenze di interesse pubblico. Erroneamente é invocato l'art. 41 della
Costituzione, il quale non si riferisce alle prestazioni obbligatorie e
riguarda l'attività economica che ogni cittadino é libero di esplicare entro i
limiti fissati dalla legge. Per ciò che riguarda l'art. 38 della Costituzione,
l'Avvocatura dello Stato osserva che se le norme sulle prestazioni obbligatorie
non prevedono espressamente l'obbligo del datore di lavoro di assicurare il
lavoratore contro gli infortuni, tuttavia non escludono questo dovere da parte
del Comune ove il lavoro sia effettivamente prestato. Si esclude anche il
contrasto con l'art. 53 della Costituzione perché, a parte il fatto che la
legge impugnata determina in effetti la prestazione con criteri di
progressività, adeguandola alla capacità contributiva dei cittadini, la
progressività indicata dall'art. 53 si riferisce al sistema tributario e non ai
singoli tributi. Nemmeno é a parlarsi di illegittimità dell'art. 6 della legge
in relazione all'art. 113 della Costituzione, perché il sistema della doppia
giurisdizione in materia tributaria non é certamente imposto dalla
Costituzione, e perché l'art. 113 non ha alcun riferimento alla ripartizione
della giurisdizione fra i vari suoi organi. Tutto ciò ove non si ritenga di
dover accedere alla tesi accolta dalle Sezioni unite della Corte di cassazione
e dal Consiglio di Stato in sede consultiva, secondo la quale l'art. 6 in
questione, per quanto riguarda la procedura contenziosa, deve ritenersi
abrogato dagli artt. 277 e seguenti del testo unico della finanza locale,
approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.
É da tener presente
infine che, nella citata memoria, l'Avvocatura dello Stato avverte che
l'intervento della Presidenza del Consiglio é stato determinato non tanto dalle
prestazioni d'opera di cui alla legge del 1868, che si ammette siano in parte
superate dalle attuali condizioni politico-economiche, quanto piuttosto in
relazione ai gravi e pregiudizievoli riflessi che una soluzione della questione
nel senso della illegittimità costituzionale della legge n. 4613 del 1868
potrebbe avere sulle molteplici altre prestazioni personali attualmente
imposte, o che in futuro potrebbero apparire necessarie. E ciò non tanto e non
soltanto per ciò che riguarda il servizio militare obbligatorio, quanto per
tutte le varie prestazioni personali in materia tributaria (denunzia,
trasmissione di atti, ispezioni), per le prestazioni di assistenza alla forza
pubblica nella flagranza di reati o alla pubblica autorità in casi di calamità
naturali o di altre pubbliche necessità, ecc.
Considerato
in diritto
Data l'identità
dell'oggetto la Corte ritiene che le due cause siano da decidere con unica
sentenza.
Preliminarmente si
osserva, per quanto riguarda le ordinanze del Giudice conciliatore di
Brescello, che l'Avvocatura dello Stato, pur lamentando, sin dall'atto
d'intervento del 22 gennaio 1959, il difetto di ogni indagine sulla rilevanza,
non sembra prospettare in proposito una formale obbiezione, visto che nell'atto
medesimo ammette che, non ostante la generalità delle ordinanze, possano ritenersi
denunziati quanto meno gli artt. 5, 6 e 7 della legge 30 agosto 1868, n. 4613.
Ampiamente motivata risulta poi, sotto ogni aspetto, l'ordinanza del Giudice
conciliatore di Castelfranco Emilia.
Nemmeno si presenta
attendibile il rilievo dell'Avvocatura in ordine all'art. 2 della impugnata
legge, che si assume non essere più in vigore, ritenendo la Corte di dover
confermare su questo punto il principio affermato in più sentenze, cioè che la
eventuale abrogazione di una legge non vale a escludere il giudizio sulla
questione di legittimità costituzionale della legge stessa quando sia
ritualmente proposta.
Circa i vari punti di
contrasto con la Costituzione, prospettati nell'ordinanza del Giudice conciliatore
di Castelfranco Emilia ritenuta la improponibilità della questione nella parte
riguardante il regolamento approvato con R.D. 16 aprile 1874, n. 1906, il
quale, come atto non avente forza di legge, non rientra nei casi previsti
dall'art. 134 della Costituzione, la Corte é d'avviso che le denunciate ragioni
di illegittimità costituzionale non abbiano fondamento.
In primo luogo é da
considerare che non esiste nella Costituzione, in via di principio generale, un
divieto al legislatore di imporre prestazioni personali - divieto che avrebbe
colpito esigenze fondamentali della vita dello Stato, quali, ad esempio,
l'obbligo del servizio militare, dichiarato dalla stessa Costituzione nell'art.
52, e l'obbligo di altre prestazioni personali in molte pubbliche evenienze -
ché anzi l'art. 23 della Costituzione regola espressamente la imposizione di
prestazioni personali, con lo stabilire che essa non può aver luogo se non in
base alla legge; e non é dubbio che la prestazione d'opera dei cittadini per la
costruzione e sistemazione delle strade comunali sia stata a suo tempo disposta
in base alla legge, e con la determinazione concreta di condizioni e limiti,
attinenti ai soggetti e all'oggetto della prestazione, alla misura massima di
essa, alle sue modalità e alla eventuale sua conversione in prestazione
patrimoniale.
Ferma la rispondenza
della impugnata legge al principio generale dell'art. 23, nemmeno può dirsi che
essa con le norme particolari che sono state denunziate venga in qualche modo a
realizzare un contrasto con altri articoli della Costituzione. Erroneamente é
stato invocato l'art. 13, riguardante il principio della inviolabilità della
libertà personale, perché, come si desume da tutto il contesto dell'articolo,
esso non riguarda genericamente le limitazioni cui in vario modo il cittadino
può essere sottoposto nello svolgimento della sua attività, ma specificamente
si riferisce alla libertà personale intesa come autonomia e disponibilità della
propria persona, così come, oltre tutto, può dedursi dal fatto che l'art. 13
pone limiti alla detenzione, alla ispezione e perquisizione personale, al
massimo della carcerazione preventiva.
Nemmeno é sostenibile
un contrasto del citato art. 2 della legge con l'art. 16 della Costituzione,
perché il principio della libera circolazione dei cittadini nel territorio
dello Stato non é minimamente leso da quelle restrizioni alla circolazione
stradale che, come il diritto di pedaggio, siano fondate sulla soddisfazione di
altri diritti per rimborso di spese di costruzione, manutenzione, ecc.
Né vale la pena di
indugiare sull'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, per avere
l'art. 5 della legge impugnata limitato l'obbligo della prestazione personale
ai cittadini di sesso maschile, in quanto é evidente che la limitazione stessa
fu dettata dalla particolare considerazione della minore idoneità fisica degli
individui di sesso femminile, e quindi con una limitazione che costituisce nel
modo più evidente un trattamento di vantaggio.
É stata anche
lamentata una violazione dell'art. 4 della Costituzione, in quanto le quattro
giornate di lavoro imposte ai cittadini dall'art. 5 della legge impugnata non
costituirebbero una attività di propria scelta. É agevole rilevare che
l'invocato articolo della Costituzione innanzi tutto si riferisce al dovere, e
non al diritto, di svolgere una attività o una funzione nell'interesse sociale;
e, in secondo luogo, che il principio della scelta di una attività, intesa come
manifestazione del concorso di ciascuno alla vita e al progresso sociale, non
può dirsi leso dalle limitazioni che l'attività del cittadino può subire per la
tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali.
Nessun fondamento
hanno poi le altre asserzioni relative a una pretesa violazione degli artt. 38,
41 e 53 della Costituzione. Il sancire infatti l'obbligo delle prestazioni
personali senza disporre in pari tempo l'assicurazione per i casi di infortunio
non implica il divieto di tale assicurazione, né esclude che a tale esigenza si
possa ottemperare in forza di altre disposizioni di legge. Né può dirsi che sia
violato il principio della libertà della iniziativa economica privata, non
potendo un tal principio, che ha attinenza allo svolgimento normale
dell'attività del cittadino, reputarsi leso dalla particolare limitazione
inerente all'obbligo della prestazione personale di quattro giornate annuali di
lavoro, sostituibili per giunta col pagamento di una tassa, ai sensi dell'art.
7 dell'impugnata legge. Non é poi nemmeno a parlarsi di una violazione del principio
della progressività, che riguarda, come é noto, il sistema tributario in genere
e non i singoli tributi.
Infine é da
escludersi anche ogni fondamento nell'affermazione che l'art. 6 della legge
impugnata, nel disporre che le contestazioni relative al ruolo delle
prestazioni d'opera debbano esser decise inappellabilmente dal Conciliatore,
venga a trovarsi in contrasto con l'art. 113 della Costituzione, articolo che
riguarda tutt'altro argomento e cioè la tutela giurisdizionale dei diritti dei
cittadini contro gli atti della Pubblica Amministrazione. Una maggiore
attinenza con la materia in questione avrebbe potuto avere, se mai, l'art. 111
della Costituzione, ma anche questo articolo non contiene alcuna norma con cui
possa veramente dirsi in contrasto la disposizione relativa alla
inappellabilità delle decisioni del Conciliatore innanzi ricordata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con
unica sentenza nei procedimenti riuniti indicati in epigrafe:
1) dichiara
improponibile la questione nella parte riguardante il regolamento approvato con
R.D. 16 aprile 1874, n. 1906;
2) dichiara non
fondata la questione, proposta con le ordinanze del 15 dicembre 1958 del
Giudice conciliatore di Brescello e del 30 maggio 1959 del Giudice conciliatore
di Castelfranco Emilia, sulla legittimità costituzionale degli artt. 2, 5, e 6
della legge 30 agosto 1868, n. 4613, e dell'art. 1 della legge 4 luglio 1895,
n. 390, in riferimento agli articoli 3, 4, comma secondo, 13, 16, 38, comma
secondo, 41, 53, 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 marzo
1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco
PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 23 marzo 1960.