SENTENZA N. 53
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 8, 13, 21 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 25 luglio 1956 del Tribunale di Salerno, nel procedimento penale a carico di De Santis Carmine, Buscetta Cosimo e Parrilli Cosimo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1956 ed iscritta al n. 291 del Registro ordinanze 1956;
2) ordinanza 23 novembre 1956 del Pretore di Galatina, nel procedimento penale a carico di Coluccia Anna, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957 ed iscritta al n. 339 del Reg. ord. 1956.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 13 marzo 1957 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
udito il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a carico di De Santis Carmine, Buscetta Cosimo e Parrilli Cosimo, imputati del reato previsto dall'art. 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo per avere assunto operai senza il tramite dell'ufficio di collocamento, e gli altri per aver omesso di dichiarare all'ufficio di collocamento l'avvenuta assunzione al lavoro, il Tribunale di Salerno, su istanza della difesa, con ordinanza del 25 luglio 1956, dispose la trasmissione degli atti a questa Corte per il giudizio di legittimità costituzionale del citato art. 8 e degli artt. 13 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, perché in contrasto con gli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione "e soprattutto per il loro collegamento necessario e indispensabile con le anticostituzionali leggi del 9 aprile 1931 e 6 luglio 1939".
L'ordinanza fu notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 agosto 1956, comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato il 18 agosto 1956 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre successivo. Alla cancelleria della Corte pervennero il 28 agosto 1956 le deduzioni della difesa del De Santis; e il 15 settembre successivo furono depositati l'atto di intervento e le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Consiglio dei Ministri.
La difesa dei predetti imputati concludeva
chiedendo "che
L'Avvocatura dello Stato ha rilevato nelle sue deduzioni non potersi configurare contrasto di sorta fra le indicate norme della legge 29 aprile 1949, n. 264, e gli artt. 2 e 3 della Costituzione, contenenti generali dichiarazioni di principio, relative ai diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia come componente delle formazioni sociali. L'art. 4 riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto; e se qualche cosa può dirsi circa le norme per l'avviamento e il collocamento al lavoro é che esse sono appunto dirette a tutelare il diritto del cittadino al lavoro, aiutando il disoccupato nella ricerca di una occupazione, finalità che richiede una organizzazione e una disciplina, che non é in contrasto ma in piena aderenza con la norma costituzionale. Egualmente nessun contrasto può ravvisarsi fra le norme che prescrivono la iscrizione nelle liste di collocamento della propria residenza e l'art. 16, che stabilisce la libertà del cittadino di soggiornare liberamente nel territorio nazionale.
Circa il collegamento delle citate norme della legge 29
aprile 1949, n. 264, con le leggi, definite anticostituzionali, del 9 aprile
1931 e 6 luglio
L'ordinanza del Pretore di Galatina
si riferisce al procedimento penale pendente presso la stessa Pretura a carico
di Coluccia Anna, imputata del reato di cui agli artt. 21 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per avere
denunciato al competente ufficio di collocamento con il complessivo ritardo di
giorni
L'ordinanza fu notificata il 1 dicembre 1956 al Presidente
del Consiglio dei Ministri, comunicata il 27 novembre 1956 ai Presidenti della
Camera e del Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1957,
n. 11. Il 19 dicembre 1956 furono depositati nella cancelleria della Corte
l'atto di intervento e le deduzioni dell'Avvocatura
dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Non si
é costituita in giudizio
L'Avvocatura dello Stato ha rilevato nelle sue deduzioni che
l'ordinanza del Pretore enuncia la illegittimità
costituzionale di tutta la legge 29 aprile 1949, n. 264, mentre la eccezione
deve essere diretta contro articoli di legge esattamente determinati. Ha poi sostenuta la infondatezza della questione sollevata in
quanto l'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, prevede soltanto l'obbligo
del datore di lavoro di denunciare i licenziamenti, prescrizione che é fatta
nell'interesse del lavoratore e, quindi, non può dirsi in contrasto con gli artt. 2 e 4 della Costituzione. Si soggiunge infine che gli
altri articoli della legge 29 aprile 1949, n. 264, richiamati nell'ordinanza
sono del tutto estranei alla definizione del processo
riguardante
All'udienza l'Avvocatura dello Stato si é riportata alle deduzioni scritte e la difesa non si é presentata.
Il Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha disposto che le cause promosse con le sopra indicate ordinanze e chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente discusse.
Considerato in diritto
Data la identità della controversia, i giudizi cui hanno dato luogo le menzionate ordinanze devono essere riuniti e su di essi può emettersi un'unica decisione.
Gli artt. 8, 13 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, rispetto ai quali l'ordinanza 25 luglio 1956 del Tribunale di Salerno ha ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, riguardano il primo l'obbligo, per chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui, di iscriversi nelle liste di collocamento della circoscrizione nella quale ha la propria residenza; il secondo l'obbligo, per chiunque intenda assumere lavoratori, di farne richiesta al competente ufficio nella cui circoscrizione si svolgono i lavori. Il terzo, al comma secondo, prevede le sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento.
Si deve rilevare preliminarmente che non esiste l'asserita correlazione di tali norme con le leggi, che si assumono incostituzionali, del 9 aprile 1931, n. 358, e del 6 luglio 1939, n. 1092. Esse contengono l'una la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna, l'altra provvedimenti contro l'urbanesimo: riguardano pertanto ben diverso oggetto da quello delle norme, direttamente impugnate, della legge 29 aprile 1949. D'altra parte é da considerare che un collegamento fra le norme di cui direttamente si deduce la illegittimità ed altre disposizioni legislative può essere stabilito soltanto nella ipotesi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che non si verifica nel caso in esame, vale a dire allorché le altre disposizioni sono tali che la loro illegittimità deriva come conseguenza dalla dichiarata illegittimità delle prime.
La indagine resta pertanto limitata alle norme degli artt. 8, 13 e 27 della citata legge del 29 aprile 1949.
Non sussiste il denunziato contrasto fra le predette norme e
gli artt. 2, 3, 4 e 16 della
Costituzione. Né i diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti e
garantiti dall'art. 2, né la pari dignità sociale e l'eguaglianza dei cittadini
davanti alla legge, dichiarate dall'art. 3, sono comunque
lesi dalle norme relative alla iscrizione nelle liste di collocamento e
all'assunzione dei lavoratori in base ad esse. Tali norme rientrano, al
contrario, nel sistema delle disposizioni con le quali l'ordinamento,
nell'interesse dei lavoratori, provvede a disciplinare
praticamente la soddisfazione delle loro esigenze. Un tal carattere si
manifesta ancor più nettamente nella correlazione fra le norme stesse e l'art.
4, primo comma, della Costituzione. Esso stabilisce che
Deve infine del pari riconoscersi insussistente, per quanto
riguarda l'ordinanza del Pretore di Galatina nel
procedimento a carico di Coluccia
Anna, l'asserito contrasto fra gli artt. 21 e 27 della stessa legge 29 aprile 1949 e i citati artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione. L'art. 21
prevede l'obbligo dei datori di lavoro, sanzionato penalmente dal terzo comma
dell'art. 27, di comunicare entro cinque giorni il nome e la qualifica dei
lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il
rapporto di lavoro, obbligo al quale
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando con unica sentenza sui due giudizi indicati in epigrafe,
dichiara non fondata la questione proposta
con le ordinanze del Tribunale di Salerno del 25 luglio 1956 e del Pretore di Galatina del 23 novembre 1956, sulla legittimità
costituzionale delle norme contenute negli artt. 8,
13, 21 e 27 della legge 29 aprile 1949, n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1957.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata in cancelleria il 17 aprile 1957.