SENTENZA N. 1
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 224, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa
il 28 febbraio 1969 dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i
minorenni di Genova nel procedimento per il ricovero in riformatorio
giudiziario del minore Pallanca Michele, iscritta al n. 147 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128
del 21 maggio 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 novembre
1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Il tribunale per i minorenni di Genova, in
data 3 luglio 1968, dichiarava non doversi promuovere l'azione penale, per
difetto di età, nei confronti di Michele Pallanca, di anni otto, che, in uno
scatto d'ira, trovandosi in mano un coltellino, aveva inferto alla madre un
colpo alla regione inguinale, dal quale era derivata la di lei morte.
Nel corso del procedimento per il ricovero
del non imputabile in un riformatorio giudiziario, ai sensi dell'art. 224,
secondo comma, del codice penale, il giudice di sorveglianza presso quel
tribunale, con ordinanza del 28 febbraio 1969, riteneva rilevante e non
manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale della citata
disposizione, sotto il duplice profilo dell'automatismo della misura di
sicurezza e della mancata previsione di un'età minima per la sua applicazione,
facendo, nella motivazione (e non nel dispositivo), riferimento agli artt. 27,
30 e 31 della Costituzione.
Nell'ordinanza si fa presente che il
minore, tuttora ricoverato in un istituto di osservazione - dove pur denotando
elementi di immaturità in soggetto di intelligenza normale, aveva tenuto ottima
condotta e dimostrato valida capacità di adattamento - era stato sottoposto ad
approfonditi esami psico - diagnostici, che sconsigliavano l'adozione di misure
di tipo punitivo e suggerivano, invece, il collocamento in un collegio a
normale organizzazione e l'affidamento al servizio sociale, anche perché era
apparso che il disadattamento intrafamiliare e la conseguente reattività
fossero il risultato di una erronea impostazione educativa.
Ciò premesso, per quanto concerne
l'automatismo di applicazione della misura, pur prendendosi atto della sentenza n. 19 del 1966,
con la quale questa Corte ebbe a dichiarare non fondata analoga questione in
riferimento all'art. 13 della Costituzione, si pongono tra l'altro in luce i
profili differenti che il caso attuale presenta.
Al riguardo, si sottolinea il pregiudizio
che, in un riformatorio giudiziario, subirebbe un bambino di così tenera età,
pur se protagonista inconsapevole di tanto grave delitto. Si osserva che questo
istituto, per quanto - lato sensu - destinato ad educare, é divenuto
ricetto degli irriducibili e dei non altrimenti ricuperabili, a seguito delle
innovazioni contenute nella legge n. 1404 del 1934 sul funzionamento del
tribunale per i minorenni, a sua volta modificata dalla successiva legge n. 888
del 1956, le quali hanno messo a disposizione del giudice una gamma di istituti
graduati per il recupero del minore disadattato o traviato.
Ad avviso del giudice di sorveglianza,
l'assegnazione ad un riformatorio giudiziario di un minore dell'età del
Pallanca si risolverebbe in una misura restrittiva assimilabile alla pena, che,
avulsa dalle altre misure che tendono effettivamente alla rieducazione,
contrasterebbe - per il suo indiscriminato automatismo e per il fatto di dover
essere applicata, in ispregio ad ogni nozione di psicologia evolutiva -, in
particolare, con l'obbligo dello Stato di sostituirsi positivamente alla famiglia
in caso di incapacità dei genitori, nell'esplicazione dei suoi compiti di
protezione dell'infanzia e della gioventù.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi
é stata costituzione di parte privata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, é intervenuto con
atto depositato il 10 giugno 1969, nel quale chiede che la questione sia
dichiarata non fondata.
Afferma l'Avvocatura che gli argomenti
dell'ordinanza intesi a porre la questione dell'automatismo della misura
denunziata su un piano diverso da quello considerato dalla sentenza n. 19 del
1966 di questa Corte, non sembrano decisivi, sia perché si verterebbe in un
caso particolare di mero fatto, sia perché varrebbero, comunque, per essa i
principi già affermati dalla Corte.
Ciò premesso, l'Avvocatura, limitando le
sue argomentazioni ai precetti costituzionali espressamente menzionati nella
motivazione dell'ordinanza, sostiene che la disposizione denunziata non avrebbe
alcun rapporto né con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto
tale precetto riguarda le pene e non le misure di sicurezza, a quelle non
assimilabili, né con gli artt. 30 e 31, dappoiché, anzi, proprio al fine di
sostituirsi positivamente alla famiglia, la legge ha previsto centri di
rieducazione per i minorenni, e tra questi i riformatori giudiziari, con
speciali sezioni per i minori non imputabili.
Circa la mancanza di un limite minimo di
età per l'applicazione dell'anzidetta misura, l'Avvocatura deduce che tratterebbesi,
tutt'al più, di un difetto della norma, al quale potrà supplire la sensibilità
del magistrato, e, comunque, non tale da rendere illegittima la disposizione,
quanto meno in rapporto ai precetti costituzionali esplicitamente indicati dal
giudice a quo, le cui considerazioni potrebbero soltanto valere
nell'ambito di un'auspicabile scelta legislativa, per il perfezionamento del
sistema ora vigente.
Considerato
in diritto
1. - Con l'ordinanza di rinvio, il giudice
di sorveglianza presso il tribunale di Genova ha sottoposto a questa Corte la
seguente questione: se sia costituzionalmente illegittimo - per contrasto con
gli artt. 27 (finalità rieducative della pena), 30 (obbligo dello Stato di
sostituirsi alla famiglia in caso di incapacità dei genitori) e 31 della
Costituzione (protezione dell'infanzia e della gioventù) - l'art. 224, secondo
comma, del codice penale, in quanto contempla la presunzione di pericolosità e
dispone il ricovero obbligatorio del minore di anni quattordici in riformatorio
giudiziario, allorché il delitto (non colposo) - per il quale egli non é
imputabile - sia astrattamente punibile con "l'ergastolo o la reclusione
non inferiore nel minimo a tre anni", e ciò con riferimento sia alla
conseguenzialità automatica dell'obbligo, sia alla mancata previsione di una
età minima del minore cui é applicabile la misura di sicurezza.
2. - Sebbene l'ordinanza, come si é
premesso, invochi espressamente gli artt. 27, 30 e 31 della Costituzione,
tuttavia dalle diffuse argomentazioni in essa contenute emerge più volte la
doglianza di irragionevolezza: il che risulta pure, in maniera specifica, sia
dalla seguente frase della motivazione:
"La questione appare non
manifestamente infondata anche con riferimento allo spirito tutto, ai principi
informatori della Costituzione per quanto concerne la tutela della
personalità"; sia dal dispositivo che, mentre non menziona gli artt. 27,
30 e 31, si attaglia, così come é formulato, proprio all'art. 3 della
Costituzione.
3. - Non é a parlarsi di violazione dell'art.
27 della Costituzione, il quale, per giurisprudenza costante e anche recente di
questa Corte, attiene soltanto alle pene (vedi, per le misure di prevenzione
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, le sentenze n. 23 del
1964 e n. 76
del 1970).
É, del resto, da ricordare che, con le sentenze n. 19 del
1966 e n. 68
del 1967, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 204, secondo comma, del codice penale - che comprende
l'ipotesi dell'art. 224, secondo comma -, ritenendo che non siano violate le
disposizioni costituzionali degli artt. 13, 24, 27 e 32 e ravvisando una
sufficiente garanzia nella motivazione del provvedimento e nella previsione
della revoca della misura di sicurezza, dopo la trascorrenza di un determinato
lasso di tempo, giustificato dalla necessità di un controllo sulle condizioni
psichiche e sanitarie del soggetto (art. 207 cod. pen., il quale statuisce,
inoltre, che la revoca della misura di sicurezza possa essere anticipata con
decreto del ministro della giustizia).
Tali precedenti la Corte non ha ragione di
smentire, per ciò che attiene al principio generale e complessivo della
pericolosità presunta, entro i confini della pregressa prospettazione, che, in
parte, corrisponde alla prospettazione attuale; non senza avvertire che,
allora, non veniva direttamente in considerazione l'art. 224, secondo comma,
cod. pen. Invero, il principio dell'applicazione obbligatoria di misure di
sicurezza (detentive e non detentive: art. 215 cod. pen.) investe (o può
investire) - oltreché l'età minore degli anni quattordici - altre svariate
situazioni (età tra gli anni quattordici e i diciotto; abitualità,
professionalità e tendenza a delinquere; infermità psichica, cronica
intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti e sordomutismo; ubriachezza
abituale e uso abituale di sostanze stupefacenti, ecc.).
4. - Circa gli artt. 30 e 31, é stato
obiettato che, proprio al fine di sostituire lo Stato alla famiglia e di
conferirgli la funzione educativa che i genitori non abbiano esplicato o non
esplichino, la legge ha istituito centri di rieducazione per i minorenni, tra
cui sono, appunto, i riformatori giudiziari. L'inidoneità di questi centri (e
di questi riformatori) - a causa della loro struttura e dell'ormai superato
indirizzo pedagogico -, allo scopo per il quale sono stati predisposti riguarda
la concreta organizzazione funzionale degli stessi ad opera della pubblica
amministrazione e, in ultima analisi, postula l'intervento del legislatore.
5. - L'art. 3 della Costituzione appare,
invece, per più versi vulnerato.
In primo luogo, situazioni diverse sono
riguardate in modo identico: ed é pacifico nella giurisprudenza di questa Corte
che l'art. 3 risulta violato non soltanto quando situazioni identiche vengono disciplinate
in modo difforme dalla legge, bensì anche quando situazioni difformi vengono
disciplinate in modo eguale (sentenze n. 53 del
1958 e n. 22
del 1966).
Non può negarsi davvero che diverso sia
l'atteggiamento psichico, rispetto a una condotta qualsiasi (lecita o illecita
o, più pertinentemente, rilevante dal punto di vista giuridico - penale),
allorché si tratti di un minore che si avvicini ai quattordici anni di età (cioè
sia in età matrimoniale: art. 84, secondo comma, cod. civ.) e allorché si tratti
di un infante o di un bimbo in tenera età. Con la disposizione impugnata, al
limite, anche l'infante dovrebbe essere ristretto in riformatorio giudiziario,
per pericolosità presunta (il che, talvolta, é avvenuto): conseguenza, questa,
tanto palesemente contraria a qualunque criterio di ragionevolezza, da
costituire di per sé una condanna della norma da cui deriva.
6. - Non v'é dubbio che la severa misura di
sicurezza sia obbligatoriamente comminata nel presupposto della pericolosità
sociale del minore. Sennonché, la presunzione di pericolosità, che negli altri
casi previsti dal codice si basa sull'id quod plerumque accidit, non ha
fondamento allorché si tratti della non imputabilità del minore di anni
quattordici: ché, al contrario, può ben dirsi che qui, data la giovanissima età
del soggetto, la pericolosità rappresenti l'eccezione, per cui l'obbligatorietà
ed automaticità del ricovero in riformatorio giudiziario non ha giustificazione
alcuna. Da tale premessa muove la relazione ministeriale al recente disegno di
legge che sopprime la norma denunciata (Atti del Senato, V Leg., doc. n. 351).
7. - La disposizione, dunque, va dichiarata
illegittima per quanto concerne i minori degli anni quattordici.
Superfluo ricordare che l'art. 224, secondo
comma, é applicabile anche a chi ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora
i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile (terzo comma), e continuerà
ad essere applicato pur dopo la presente pronunzia di illegittimità
costituzionale: la questione relativa, essendo estranea al giudizio a quo, non
é stata sollevata, né poteva esserlo, in questa sede.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 224, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui rende
obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni quattordici, il ricovero,
per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 20 gennaio
1971.