SENTENZA N. 68
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 204, secondo comma, e 222, primo comma, del Codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 luglio 1965 dalla sezione
istruttoria presso
2) ordinanza emessa il 9 novembre 1965 dal Giudice istruttore del Tribunale di Siena nel procedimento penale a carico di Ceccarelli Enrico ed altri, iscritta al n. 220 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1966;
3) ordinanza emessa il 16 novembre 1965 dalla sezione
istruttoria presso
4) ordinanza emessa il 26 maggio 1966 dal Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento penale a carico di Viverit Marcello, iscritta al n. 129 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966.
Visto l'atto di costituzione di Ceccarelli Enrico;
udita nell'udienza pubblica del 15 febbraio 1967 la relazione del Giudice Michele Fragali;
udito l'avv. Giuseppe Sabatini, per il Ceccarelli.
Ritenuto in fatto
1. - La sezione istruttoria presso
Anche il giudice istruttore del Tribunale di Siena, con
ordinanza 9 novembre
A tali ordinanze ha fatto richiamo il Pretore di Pieve di Cadore il 26 maggio 1966, e sulla base di esse egli ha promosso la medesima questione di legittimità costituzionale; l'ordinanza si limita però a motivare sul pregiudizio dei principi della libertà personale e del diritto alla difesa, e quindi sull'art. 13 e sull'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
2. - É comparsa innanzi a questa Corte solo la parte privata interessata al procedimento di cui all'ordinanza del giudice istruttore di Siena.
Ha dedotto anzitutto che la questione trova causa nella costante interpretazione delle norme denunciate, secondo cui, nei casi ivi previsti non é consentito al giudice un apprezzamento sulla pericolosità attuale del prosciolto, neanche nel caso di ritenuta guarigione; ha ribadito le ragioni esposte dal giudice di Siena, e aggiunto che la causa giuridica della restrizione della libertà personale costituita dalla misura di sicurezza di cui si discute non può esaurirsi in una presunzione invincibile e non trova fondamento nell'esigenza della sicurezza sociale in relazione alle condizioni del soggetto quando questo presupposto più non esiste; ha rilevato altresì che financo nel caso di emissione del mandato o di ordine di cattura obbligatorio, il provvedimento deve essere motivato; ha fatto capo anche all'art. 111 della Costituzione.
3. - All'udienza del 15 febbraio 1967 la difesa del Ceccarelli ha illustrato e ribadito le proprie tesi.
Considerato in diritto
1. -
E ritiene che le questioni proposte non siano fondate.
2. -
Non vale obiettare, come ha rilevato
Ai fini dell'attuale giudizio é sufficiente mettere in rilievo che le conseguenze tratte dalla legge non hanno i caratteri dell'assolutezza, perché la misura può essere revocata ove la pericolosità abbia a ravvisarsi cessata. La possibilità di tale revoca é però presa in considerazione dalla legge con l'opportuna cautela di un tempo minimo di osservazione medica del prosciolto; che é la sola idonea a permettere un giudizio sperimentale circa la effettività e la stabilità del mutamento prospettato a giustificazione dell'istanza di revoca della misura. Il minimo stabilito dalla legge si risolve cioè in un minimo di osservazione sullo stato sanitario del soggetto; quella osservazione che il giudice dovrebbe disporre prima di escludere la pericolosità, se, nell'ipotesi, egli avesse una discrezionalità, e che nessun perito giudiziario, nella stessa ipotesi, potrebbe esonerarsi dal compiere, non potendo l'accertamento essere il risultato di diagnosi affrettate o accidentali od estemporanee.
Né ha valore che la revoca della misura é pronunziata dal Ministro della giustizia, anziché da un giudice: l'attribuzione ad un organo del potere esecutivo di tale competenza non é infatti elemento che sostiene il sistema e, se mai, può prestarsi ad un controllo separato della sua legittimità costituzionale, controllo non promosso dal giudice a quo.
3. - Non maggiore fondamento hanno gli altri profili dati alla questione dal giudice istruttore di Siena e dal pretore di Pieve di Cadore.
L'art. 32 della Costituzione non ha connessione con l'argomento, perché l'internamento, essendo disposto a fine di cura, e, prima ancora, di controllo dello stato sanitario del soggetto, non può essere ritenuto in antitesi all'esigenza di tutela della salute dello stesso. Né é esatto che la misura viene disposta per persona sana; la legge la prescrive sulla base di situazioni accertate durante il processo. Pertanto é pure infondato che essa provvede senza rispetto della persona umana: nelle ordinanze non viene indicata alcuna norma dalla quale possa desumersi che il trattamento riservato al ricoverato ex art. 222 del Codice penale ne abbia a disprezzo la persona.
Quest'ultima considerazione fa ravvisare senza base pure il richiamo fatto dai giudici di merito all'art. 27, terzo comma, della Costituzione; a parte il fatto che questo articolo si riferisce soltanto alla pena, e non considera le misure di sicurezza, proprio perché ex se esse tendono ad un risultato che eguaglia quella rieducazione cui deve mirare la pena.
Neppure si sorregge il richiamo fatto all'art. 24, comma secondo, della Costituzione. La garanzia costituzionale inerente alla difesa é riconosciuta nei limiti e nell'ambito della configurazione che ai diritti deriva dal diritto sostanziale (4 giugno 1964, n. 43, 4 dicembre 1964, n. 111, 8 aprile 1965, n. 30). Nella specie la difesa é piena ai fini della verifica giurisdizionale delle condizioni alla cui sussistenza la legge affida la giustificazione dell'irrogazione della misura; tali condizioni disegnano una situazione materiale, e non si riferiscono al modo di svolgersi del processo attraverso il quale la misura può essere disposta, e quindi al modo di quella tutela giurisdizionale cui appartiene il diritto di difesa.
PER QUESTI MOTIVI
riunite le cause promosse con le ordinanze della sezione istruttoria della Corte d'appello di Genova in data 15 luglio e 16 novembre 1965, del giudice istruttore del Tribunale di Siena in data 9 novembre 1965 e del Pretore di Pieve di Cadore in data 26 maggio 1966;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 204, secondo comma, e 222, primo comma, del Codice penale, proposta con le ordinanze predette, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma, e 32 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 9 giugno 1967.