Sentenza n. 19 del 1966
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SENTENZA N. 19

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,  

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204, secondo comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1964 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento penale a carico di Bregante Emanuele, iscritta al n. 191 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 del 13 febbraio 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1965 la relazione del Giudice Michele Fragali;

udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - É stata proposta a questa Corte, da quella di appello di Genova (ordinanza 30 ottobre 1964), l'illegittimità costituzionale dell'art. 204, secondo comma, del Codice penale, per cui, in casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa é presunta dalla legge: la Corte di appello di Genova ha osservato che tale presunzione, precludendo l'accertamento, da parte del giudice, dei presupposti dai quali deriva la restrizione della libertà personale, che é insita nella misura di sicurezza applicabile alle persone socialmente pericolose, potrebbe essere in contrasto con la norma precettiva del secondo comma dell'art. 13 della Costituzione.

L'ordinanza é stata notificata all'imputato il 13 novembre 1964 e al Presidente del Consiglio dei Ministri il precedente giorno 11 dello stesso novembre. É stata comunicata il 7 novembre 1964 ai Presidenti delle due Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 13 febbraio 1965, n. 39.

2. - É intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, nelle deduzioni depositate il 5 marzo 1965, ha contestato il fondamento della questione.

La norma denunciata attribuisce alla sola autorità giudiziaria la potestà di applicare le misure di sicurezza, ed essa non determina una presunzione in senso tecnico, ma un accertamento implicito; del resto manca, al riguardo, un divieto costituzionale analogo a quello dettato per la presunzione di colpevolezza. Il grado di discrezionalità attribuito al giudice non ha nemmeno incidenza sull'obbligo della motivazione, perché anche quando ogni discrezionalità é esclusa, il giudice é tenuto ad accertare l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del provvedimento: il giudice cioè, accertata l'infermità mentale dell'imputato, é tenuto a compiere l'ulteriore apprezzamento in merito alla natura del fatto commesso, al fine di dare giustificazione dell'ordine di ricovero in manicomio che egli ritenga di pronunziare.

Il Presidente del Consiglio rileva infine che la norma impugnata rispetta anche la riserva di legge cui si informa l'art. 13 della Costituzione, perché essa rinvia a casi espressamente determinati.

3. - All'udienza del 15 dicembre 1965 il rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato ha ribadito le proprie tesi difensive.

 

Considerato in diritto

 

Come risulta dall'esposizione che precede, secondo la Corte di appello di Genova, l'art. 204, primo comma, del Codice penale, in quanto stabilisce presunzioni legali di pericolosità, non sarebbe compatibile con l'art. 13, secondo comma, della Costituzione, il quale vuole che ogni misura restrittiva della libertà personale sia disposta per atto motivato dal giudice e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Per ritenere infondata la questione basta però rilevare che la predetta presunzione si risolve nell'utilizzazione di comuni esperienze.

Lo stato di mente della persona sottoposta al giudizio, la sua minore età, la gravità del reato commesso, alcune particolari qualifiche attribuite dal giudice (delinquente abituale, delinquente professionale, delinquente per tendenza) esprimono condizioni soggettive alle quali il Codice dà il significato di far ritenere probabile o temibile un futuro comportamento criminale.

La restrizione della libertà personale, nei casi predetti, é disposta con atto dell'autorità giudiziaria, giustificato dalla sussistenza di condizioni stabilite dalla legge; e ciò soddisfa il precetto dell'art. 13 della Costituzione. Il quale determina bensì l'esclusiva competenza del giudice all'emanazione del provvedimento e la necessità della sua motivazione ma, quanto ai presupposti, rinvia "ai soli casi e ai modi previsti dalla legge"; in modo che, per la norma costituzionale, spetta alla legge di indicare le circostanze che legittimano le singole misure restrittive della libertà personale. Nella specie la legge non esclude la necessità di un concreto accertamento della pericolosità nelle ipotesi che, data la varietà dei caratteri soggettivi, sfuggono ad una tipizzazione, com'é per gli articoli 204, primo e terzo comma, 224, primo comma, e 225, primo comma, del Codice penale; ma, in confronto di condizioni che non esigono particolari accertamenti del giudice o che da lui sono state già accertate, e che comunque consentono una valutazione obiettiva ed uniforme ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza, é ragionevole che la legge, anche per garantire una eguaglianza di trattamento, detti una regola di giudizio vincolante, in un significativo e proporzionato rapporto logico con il dato da apprezzare. Nella specie, in ordine alla razionalità della valutazione legale influente sulle sue decisioni, la Corte di Genova non ha mosso osservazioni di sorta.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, secondo comma, del Codice penale, proposta dalla Corte di appello di Genova con ordinanza 30 ottobre 1964, in riferimento all'art. 13 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO

 

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1966.