SENTENZA N. 19
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204, secondo comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1964 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento penale a carico di Bregante Emanuele, iscritta al n. 191 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 del 13 febbraio 1965.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1965 la relazione del Giudice Michele Fragali;
udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - É stata proposta a questa Corte, da quella di appello di Genova (ordinanza 30 ottobre 1964),
l'illegittimità costituzionale dell'art. 204, secondo comma, del Codice penale,
per cui, in casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente
pericolosa é presunta dalla legge:
L'ordinanza é stata notificata all'imputato il 13 novembre 1964 e al Presidente del Consiglio dei Ministri il precedente giorno 11 dello stesso novembre. É stata comunicata il 7 novembre 1964 ai Presidenti delle due Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 13 febbraio 1965, n. 39.
2. - É intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
il quale, nelle deduzioni depositate il 5 marzo
La norma denunciata attribuisce alla sola autorità giudiziaria la potestà di applicare le misure di sicurezza, ed essa non determina una presunzione in senso tecnico, ma un accertamento implicito; del resto manca, al riguardo, un divieto costituzionale analogo a quello dettato per la presunzione di colpevolezza. Il grado di discrezionalità attribuito al giudice non ha nemmeno incidenza sull'obbligo della motivazione, perché anche quando ogni discrezionalità é esclusa, il giudice é tenuto ad accertare l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del provvedimento: il giudice cioè, accertata l'infermità mentale dell'imputato, é tenuto a compiere l'ulteriore apprezzamento in merito alla natura del fatto commesso, al fine di dare giustificazione dell'ordine di ricovero in manicomio che egli ritenga di pronunziare.
Il Presidente del Consiglio rileva infine che la norma impugnata rispetta anche la riserva di legge cui si informa l'art. 13 della Costituzione, perché essa rinvia a casi espressamente determinati.
3. - All'udienza del 15 dicembre 1965 il rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato ha ribadito le proprie tesi difensive.
Considerato in diritto
Come risulta dall'esposizione che
precede, secondo
Per ritenere infondata la questione basta però rilevare che la predetta presunzione si risolve nell'utilizzazione di comuni esperienze.
Lo stato di mente della persona sottoposta al giudizio, la sua minore età, la gravità del reato commesso, alcune particolari qualifiche attribuite dal giudice (delinquente abituale, delinquente professionale, delinquente per tendenza) esprimono condizioni soggettive alle quali il Codice dà il significato di far ritenere probabile o temibile un futuro comportamento criminale.
La restrizione della libertà personale, nei casi predetti, é
disposta con atto dell'autorità giudiziaria, giustificato dalla sussistenza di
condizioni stabilite dalla legge; e ciò soddisfa il precetto dell'art. 13 della
Costituzione. Il quale determina bensì l'esclusiva competenza del giudice
all'emanazione del provvedimento e la necessità della sua motivazione ma,
quanto ai presupposti, rinvia "ai soli casi e ai modi previsti dalla
legge"; in modo che, per la norma costituzionale,
spetta alla legge di indicare le circostanze che legittimano le singole misure
restrittive della libertà personale. Nella specie la legge non esclude la
necessità di un concreto accertamento della pericolosità nelle ipotesi che,
data la varietà dei caratteri soggettivi, sfuggono ad una tipizzazione, com'é
per gli articoli 204, primo e terzo comma, 224, primo comma, e 225, primo
comma, del Codice penale; ma, in confronto di condizioni che non esigono
particolari accertamenti del giudice o che da lui sono state già accertate, e
che comunque consentono una valutazione obiettiva ed
uniforme ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza, é ragionevole che
la legge, anche per garantire una eguaglianza di trattamento, detti una regola
di giudizio vincolante, in un significativo e proporzionato rapporto logico con
il dato da apprezzare. Nella specie, in ordine alla
razionalità della valutazione legale influente sulle sue decisioni,
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 204, secondo comma, del Codice penale,
proposta dalla Corte di appello di Genova con ordinanza 30 ottobre
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1966.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1966.