SENTENZA N. 84
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 507 del Codice penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 giugno 1967
dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Castaldi Benito,
iscritta al n. 234 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9 dicembre 1967;
2) ordinanza emessa il 17 febbraio
1968 dal pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di Devetak Marco
ed altri, iscritta al n. 80 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 15 giugno 1968;
3) ordinanza emessa il 14 marzo 1968
dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Pica Alberto, iscritta
al n. 106 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968.
Visti gli atti di costituzione di
Castaldi Benito e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12
marzo 1969 la relazione del Giudice Michele Fragali,
uditi l'avv. Giovanni Leone, per
Castaldi, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - É stato denunciato per
illegittimità costituzionale l'art. 507 del Codice penale che punisce chiunque
per fini contrattuali o politici per coartare la pubblica autorità o a scopo di
solidarietà o di protesta, mediante propaganda o valendosi della forza o
autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non
stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari
al lavoro ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali.
La questione é stata proposta il 5
giugno 1967 e il 14 marzo 1968 dal pretore di Trieste. Le fattispecie erano
diverse l'una dall'altra: un invito a edicolanti aderenti al sindacato
giornalai di Roma a non accettare copie di un settimanale e a restituire quelle
già ricevute per la vendita perché il periodico aveva diffuso considerazioni
pesanti sugli utili che dal commercio di pubblicazioni immorali trarrebbero
alcuni editori e giornalai; un invito agli esercenti iscritti all'associazione
dettaglianti di latte di Roma a svolgere opera di persuasione presso i
consumatori per utilizzare la preferenza verso tipi di latte non prodotti dalla
Centrale di Roma e a non richiedere alla stessa la pezzatura di mezzo litro
perché la stessa Centrale, a seguito di un aumento del prezzo del latte
alimentare posto da essa in commercio non aveva corrisposto un adeguato
aurtiento ai rivenditori; svolgimento di propaganda a fine di protesta e di
sciopero ed avvalendosi della forza e dell'autorità della associazione di
categoria, per indurre a non fare acquisti di prodotti agricoli da taluni
commissionari.
Il pretore di Roma, nella prima
ordinanza, ha invocato gli artt. 35, 39, 40 e 41 della Costituzione, perché
l'art. 507 attenta alla libertà di lavoro, di associazione sindacale, di
sciopero e di libera iniziativa economica individuale, considerabili in logica
reciproca congiunzione come espressione di un sistema unitario. Il divieto
penale di serrata, sciopero, boicottaggio, sabotaggio, secondo il pretore, é
correlato ai principi dell'ordinamento corporativo, che escludeva le libere
competizioni delle forze del lavoro e della produzione e imponeva la
risoluzione d'imperio dei conflitti fra capitale e lavoro; perciò debbono
considerarsi tacitamente abrogati gli artt. 502 e 505 del Codice penale, cui si
riferisce l'art. 507 per delineare il dolo specifico del reato contemplatovi.
Se la legge vuole tutelare la libertà personale sino a riconoscere il diritto
di non prestare attività di lavoro non ostante l'esistenza di un valido
contratto di lavoro, non ha potuto intendere di menomare la libertà di tutti
gli altri soggetti nello svolgimento dell'attività produttiva.
Lo stesso pretore di Roma, nella
seconda ordinanza, si é rifatto agli artt. 18, 21, 39, 40, 41 e 49 della
Costituzione.
A parere del pretore la libertà di
organizzazione garantita nel detto art. 39 deve essere intesa come libertà di
azione per la tutela degli interessi di categoria, ed il boicottaggio
(interruzione del processo di distribuzione) é forma di autotutela e strumento
di lotta sindacale che si pone accanto allo sciopero (corrispondente al
processo di disorganizzazione nella fase di produzione); cosicché il suo
divieto viene ad essere anche in antinomia con l'art. 40 della Costituzione. Ma
viene inoltre a collidere con il successivo art. 41 che, tutelando la libertà
di iniziativa privata, ha inteso proteggere anche l'autonomia individuale, la
quale ha come suo logico corollario l'assoluta libertà di commercio e come
limite soltanto il rispetto delle finalità sociali. Tali finalità includono
quella libertà nei loro oggetti, e oggi non possono riportarsi alle tendenze
imperanti nel soppresso ordinamento autoritario, che implicavano la necessità
di non turbare il normale svolgimento dell'attività produttiva con ogni forma
di "persecuzione privata": i fatti di violenza e di minaccia
descritti nell'articolo denunziato dovranno considerarsi titoli autonomi di
reato avente ad oggetto interessi individuali e dovranno essere riportati alle
sanzioni stabilite da diverse norme penali, come gli artt. 582 e 612. La
libertà di associazione deve essere intesa non solo come libertà di creazione
dl atipici strumenti pluripersonali, ma nel più importante aspetto funzionale,
e quindi con riguardo alle finalità perseguite e ai mezzi programmati per
realizzare i detti fini; i limiti che possono porsi a quella libertà di
manifestazione del pensiero politico, morale, economico, artistico, ecc. Il
boicottaggio rientra tra gli strumenti democratici di direzione degli interessi
a mezzo delle organizzazioni politiche ordinate in partiti, e la restrizione
imposta dall'art. 507 limita la libertà funzionale di tali organizzazioni.
Infine il pretore di Trieste ha
fatto capo agli artt. 21 e 49 della Costituzione e ha sostenuto che la norma
impugnata attenta, quanto meno indirettamente, al diritto riconosciuto a
ciascun cittadino di associarsi liberamente per determinare con metodo
democratico la politica nazionale; infatti lo scopo di quell'associarsi sta
proprio nella forza che deriva dalla unione, di cui il cittadino che si associa
ha diritto democraticamente di avvalersi. Il pretore soggiunge che il diritto
alla libera manifestazione del proprio pensiero, garantita dall'art. 21 della
Costituzione, si estrinseca anche in quell'attività di propaganda tendente
all'altrui convincimento, che non può essere limitata quando intende svolgere i
fini enunciati dalla norma impugnata: i fini indicati nell'art. 502 del Codice
penale, non possono ritenersi illeciti perché tale articolo é stato dichiarato
incostituzionale per contrasto con l'art. 40 della Costituzione e quelli
enunciati nelle altre disposizioni immediatamente successive sono viziati, sia
pur parzialmente, per simili motivi. L'esempio é nell'art. 504 del Codice
penale, oggetto della sentenza di questa Corte del 13 dicembre 1962, n. 123.
2. -
L'ordinanza 5 giugno 1967 del pretore di Roma é stata notificata all'imputato,
al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri,
rispettivamente il 30 settembre, il 6 ottobre e il 13 luglio dell'anno 1967 e
comunicata ai Presidenti delle due Camere il 6 luglio dello stesso anno. L'ordinanza
17 febbraio 1968 del pretore di Trieste é stata notificata agli imputati nei
giorni che vanno dal 25 marzo al 1 aprile 1968, al pubblico ministero il 26
marzo e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 dello stesso mese del
1968; é stata comunicata ai Presidente delle due Camere il 1 marzo 1968.
L'ordinanza 14 marzo 1968 del pretore di Roma é stata
notificata all'imputato il 22 aprile 1968 e al pubblico ministero e al
Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 aprile stesso anno; é stata
comunicata ai Presidenti delle due Camere in data 18 aprile 1968.
Le tre
ordinanze sono state pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 307 del 9 dicembre 1967, n. 152 del 15 giugno 1968 e n. 203 del
10 agosto 1968.
Innanzi alla
Corte é comparsa soltanto la parte privata nella causa cui si riferisce la
prima ordinanza del pretore di Roma; in questa causa e nell'altra svoltasi
innanzi a detto pretore é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. - La parte
privata nelle deduzioni di costituzione e in una memoria successiva ha
sostenuto che l'art. 507 del Codice penale é compreso in un contesto di norme
ritenute costituzionalmente illegittime, come é quella dell'art. 502 del Codice
penale concernente lo sciopero e la serrata, e che, riferendosi a queste norme
per la precisazione del dolo specifico, é inevitabilmente travolto dalla
dichiarazione di incostituzionalità delle stesse; esso si ispira inoltre ad una
disciplina dell'economia che postula un intervento diretto dello Stato non
un'economia libera, ed é una componente di un sistema legislativo il cui fondo
politico-sociale é stato del tutto sconvolto: la norma ha voluto impedire
qualsiasi autotutela perché ritenuta arbitrariamente sostitutiva del compito
dello Stato di comporre tutte le vertenze per assicurare un ordinato sviluppo
di tutta l'economia e se si mantenesse, si avrebbe l'assurdo di un divieto di
boicottaggio a cui non corrisponde un parallelo impegno dello Stato di
risolvere la controversia tra consumatori (venditori) e produttori. Da oltre un
ventennio la norma non viene applicata e ciò segna una posizione dei poteri
dello Stato che esprime un mutamento della coscienza giuridica riguardo al
reato. Per quanto concerne il collegamento tra la norma impugnata e i fini di
cui agli artt. 503, 504 e 505, si sostiene che fino a quando non sarà
regolamentato, lo sciopero dovrà ritenersi irrilevante quale che ne sia lo
scopo: nella realtà del nostro Paese sono frequenti gli scioperi di solidarietà
sindacale, politica e di protesta e di sollecitazione di una legislazione anche
di carattere non strettamente economico.
Il
boicottaggio é riportato nell'ambito dell'autotutela delle categorie sindacali,
che non sono soggette ad alcun limite. Alla libertà dell'iniziativa economica
privata deve corrispondere una libertà di rifiuto del prodotto; e, se questo
rifiuto é il risultato di un atteggiamento deliberato e concordato da
associazioni di categoria, la sua sanzione penale finisce col porre limiti
inammissibili alla esplicazione delle attività sindacali. Il delitto di
boicottaggio é configurato in maniera unitaria rispetto a tutti i fini e la sua
scissione attraverso una scelta di fini farebbe residuare una norma di
applicazione incongruente: sarebbe lecito il boicottaggio per rivendicazioni
economiche ma non quello ispirato a fini diversi.
In subordine
viene chiesto di dichiarare illegittimo l'articolo 507, nel riferimento
all'art. 505 oltre che all'art. 502 e ciò in coerenza ai principi fissati nella
sentenza di questa Corte del 13 dicembre 1962, n. 123
e perché, per quanto riguarda la protesta, essa é una propaggine del diritto di
libertà e una delle espressioni degli interessi di categoria e delle relative
associazioni.
4. - Il
Presidente del Consiglio ha ricordato che, secondo la giurisprudenza della
Corte, lo sciopero é legittimo solo quando sia rivolto a conseguire fini di
carattere economico, anche se estesi, dalle rivendicazioni salariali, a quel
complesso di interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme
racchiuse nel titolo terzo della prima parte della Costituzione. Sono perciò
illegittime tutte quelle forme di autotutela poste in essere per fini diversi
da quelli su esposti, alle quali sovente fanno ricorso i lavoratori per
ottenere effetti analoghi a quelli dello sciopero, come il sabotaggio, la non
collaborazione, lo sciopero a singhiozzo, quello a scacchiera. Quanto agli
scopi indicati negli artt. 503, 504 e 505, che riguardano ragioni politiche, la
coazione verso la pubblica autorità, la solidarietà e la protesta, il Presidente
del Consiglio fa presente che questa Corte nella sentenza 13 dicembre
1962, n. 123, ha ritenuto che le norme predette, data la
generalità delle loro formulazioni, racchiudono ipotesi di abbandono di lavoro
estranee allo sciopero economico, e perciò compete al giudice di merito di
disapplicarle in tutti quei casi riguardo ai quali l'accertamento degli
elementi di fatto conduce a fare ritenere che lo sciopero costituisca valido
esercizio del diritto. Non possono quindi sottrarsi alla sanzione penale i
fatti preveduti dall'art 507 che siano determinati da considerazioni non
economiche o non riconducibili a fini economici, secondo la valutazione dei
giudici di merito.
Viene
soggiunto che proprio la garanzia della libertà di iniziativa economica
ovviamente non valutabile in senso unilaterale, giustifica la tutela di ciascun
operatore economico rispetto ad ogni forma di altrui indebita ingerenza, e
specialmente rispetto a quelle forme di indiretta pressione e d'intimidazione
di maggiore pericolosità sociale che sono appunto previste dall'art. 507 del
Codice penale, e che, fra l'altro, potrebbero anche essere poste in essere per
danneggiare un avversario politico o addirittura per mera iattanza. La libertà
di associazione trova limiti nei fini, che non debbono essere vietati dalla
legge penale, e i mezzi indicati dall'art. 507,
in relazione agli scopi cui si intendono riferiti, non si
possono ritenere leciti.
Il
riferimento al boicottaggio attuato con l'ausilio di partiti politici non
avrebbe rilevanza nei processi di cui alle ordinanze, e per questa parte la
questione deve ritenersi inammissibile; comunque l'art. 49 tutela la libertà di
associarsi in partiti con riguardo ai soli rapporti politici, non con riguardo
a quelli di carattere economico, incidenti sul processo produttivo. Le esigenze
dell'economia trovano nella Costituzione una autonoma considerazione globale,
includente anche tutti gli altri interessi, compresi quelli politici che vi si
connettono.
Infine si
osserva che non potrebbe ritenersi attinenti alla esplicazione di un metodo
democratico un'attività svolta per influire sulle decisioni adottate o da
adottare dal Governo in materia economica, poiché a tale scopo occorre valersi
degli strumenti parlamentari che la stessa Costituzione appresta, e attraverso
i quali in concreto si estrinseca l'attività dei partiti.
5.-All'udienza
del 12 marzo 1969 i difensori hanno insistito nelle rispettive tesi e
conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - Le cause
vertono tutte sulla legittimità costituzionale di una medesima norma, l'art.
507 del Codice penale, se pure da profili non sempre coincidenti. Possono perciò
essere decise con unica sentenza.
Debbono
essere decise sulla base di una valutazione integrale del predetto art. 507,
che é inscindibile e quindi non può essere esaminato con riferimento esclusivo
alle fattispecie venute in giudizio nel processo a quo, come ritiene il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. -
Preliminare all'esame delle singole eccezioni di incostituzionalità si presenta
quello relativo alla fondatezza dell'opinione formulata in qualcuna delle
ordinanze e ribadita dalla difesa dell'imputato Castaldi Benito, secondo cui
costituendo l'art. 507 una delle componenti di un sistema legislativo il cui fondo
politico-sociale é stato del tutto sconvolto, non si può ritenere compatibile
con il nuovo assetto costituzionale che ha radicalmente innovato il precedente.
Ma, come già la Corte
ha ripetutamente affermato, il mutato clima storico attuale non ha determinato
di per sé l'illegittimità costituzionale delle norme anteriori, occorrendo
verificare di volta in volta se esse siano in grado di soddisfare esigenze
attuali, assolvendo una funzione coerente con l'ordinamento vigente. Che la
previsione del reato di boicottaggio non ripugni di per sé con il carattere
democratico della struttura statale é confermato dalla constatazione che essa
si riscontra nella legislazione di alcuni paesi ordinati secondo principi di
libertà, e che anche il progetto di riforma del Codice penale redatto nel 1950
conservava l'art. 507 pure nella misura delle pene, con la sola soppressione
del riferimento agli scopi specifici cui invece esso aveva riguardo.
3. - Si rende
altresì necessario, allo scopo di precisare in limine l'ambito dell'indagine da
compiere, contestare l'assunto secondo cui le precedenti sentenze di questa
Corte del 28 aprile 1960, n. 29, e del 17 marzo 1969, n. 31 (che hanno
dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni del Codice penale che
punivano lo sciopero e la serrata) avrebbero causato la parziale illegittimità
costituzionale della disposizione impugnata. Da esse non si possono desumere
argomenti per il giudizio circa la legittimità costituzionale della punizione
del boicottaggio come reato, dato che la configurazione di quest'ultimo
prescinde da una sua dipendenza dalla materialità dei fatti considerati dalle
disposizioni sullo sciopero e la serrata dichiarate illegittime, consistendo
invece nell'indurre altri, mediante propaganda o valendosi della forza o della
autorità di partiti, leghe od associazioni, a non stipulare patti di lavoro, a
non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro ovvero a non
acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali; sicché concreta in modo
evidente dati strutturali autonomi e diversi da quelli che integrano la serrata
e lo sciopero, che si concretano invece nella mera sospensione dell'attività
produttiva, di scambio, o di lavoro.
Nella
relazione ministeriale al Codice penale il boicottaggio fu definito "un
modo di alterazione dell'ordinato svolgimento dei rapporti di produzione e di
lavoro", e in essa non si scorge alcun dato da cui desumere che il divieto
dei fatti puniti sotto il titolo di boicottaggio sia stato posto in correlazione
al divieto di sciopero, o equipollente dello sciopero, o sua forma particolare,
ciò anche in vista del nomen dato
alla fattispecie. Deve ritenersi pertanto del tutto inesatto quanto é affermato
in una delle ordinanze del pretore di Roma nel senso di considerare il
boicottaggio un tipico strumento di autotutela. E sarebbe vano ricercarne il
fondamento in norme costituzionali.
4. - La
disposizione denunciata, nella sua impostazione di fondo, si accorda con la
Carta fondamentale in quanto fa oggetto di tutela taluni beni
cui questa dà spiccato rilievo nell'ordine sociale: la libertà di stipulare
patti di lavoro, la libertà di iniziativa economica e di organizzazione
dell'impresa, il diritto di realizzare attraverso l'attività commerciale i
risultati positivi di quella produttiva. Beni i quali ricevono diretta
protezione dagli artt. 35 e 41 della Costituzione, e affondano profondamente le
loro radici nel riconoscimento della posizione del singolo e della sua
personalità, enunciato nell'art. 2, e nel riconoscimento di quelle più
immediate estrinsecazioni di quest'ultima che sono il diritto al lavoro e il
diritto-dovere, enunciato nell'art. 4, di svolgere una attività che concorra al
progresso materiale e spirituale della società. Beni il cui rilievo risulta poi
accentuato dal carattere comunitario e solidaristico della società nazionale
(artt. 1 e 2) e dall'accettazione del principio della programmazione economica,
concatenato a tale carattere, pur nel quadro di un regime di economia mista, e
ormai tradotto nella realtà legislativa (legge 27 luglio 1967, n. 685).
5. - Tuttavia
la formulazione dell'articolo é alquanto vaga, tanto da non permettere che
resti escluso un suo parziale contrasto con norme della Costituzione.
Ciò é a dire
anzitutto per la parte riguardante l'impiego della propaganda, che, considerata
quale uno degli strumenti utilizzabili per la compressione dei diritti voluti
tutelare, viene assunta secondo una nozione generica ed indiscriminata. Non é
necessario ricordare come la libertà di propaganda é espressione di quella di
manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione e pietra
angolare dell'ordine democratico. Già nella sentenza 22 giugno 1966,
n. 87, la
Corte, oltre ad inserire la propaganda nella protezione così
apprestata, affermò che essa é assicurata fino al limite oltre il quale risulti
leso il metodo democratico.
Con tale
criterio si pone in un certo contrasto l'art. 507 del Codice penale perché fa
pensare alla inclusione in una sfera criminosa anche della propaganda di puro
pensiero e di pura opinione, ogniqualvolta possa comunque ad essa coordinarsi o
semplicemente riferirsi un comportamento singolo che sia causa dell'evento ivi
considerato. La propaganda é di per sé diretta a convincere, ed infatti questa
Corte, nella sentenza 4 febbraio 1965,
n. 9, ammise che rientra nell'art. 21 della Costituzione
ogni espressione che miri a persuadere dell'utilità e della necessità di un
dato contegno; e a tale funzione la norma in esame viene a porre ostacolo
quando, per la sua formulazione generica, punisce la propaganda persino se effettuata
da un singolo in condizioni di insignificante rilievo.
Può altresì
notarsi che, essendo pacificamente ritenuto che il reato di boicottaggio, quale
reato di danno e non di mero pericolo, ammette il tentativo, potrebbe ritenersi
la punibilità, attraverso l'art. 507, anche dell'azione che sia rimasta al puro
stato di manifestazione di pensiero e di opinione, non avendo potuto conseguire
l'effetto che si proponeva.
Una più
limitata applicazione dell'articolo dovrebbe condurre ad un diverso risultato.
Infatti la assimilazione che esso fa tra la propaganda e la forza ed autorità
di partiti, di leghe o di associazioni induce a ritenere che essa in tanto
riesca razionale in quanto si presupponga che la propaganda per essere punibile
debba assumere dimensioni tali e raggiungere un grado tale di intensità e di
efficacia da risultare veramente notevole. L'individuazione dei casi in cui,
sotto tale profilo, l'ipotesi criminosa può realizzarsi compete al giudice
penale. Tuttavia la possibilità che nella fattispecie considerata dall'art. 507
vengano ricomprese ipotesi di propaganda che non raggiunga la consistenza di
cui si é detto comporta che, limitatamente a tale circoscritta possibilità,
l'art. 507 del Codice penale debba essere dichiarato illegittimo per contrasto
col principio della libertà di manifestazione del pensiero qual'é considerata
dall'art. 21 della Costituzione.
6. - Per
quanto attiene alla parte dell'art. 507 riguardante il boicottaggio esercitato
avvalendosi della forza di gruppi sociali é da mettere in rilievo che, alla
pari del diritto di manifestazione del pensiero, quello di associazione, più
particolarmente quando si riferisce ai raggruppamenti a fini sindacali e
politici, trova collocazione tra i cardini essenziali dell'ordine democratico,
consacrati negli artt. 2, 18, 39 e 49 della Carta fondamentale.
Ma la
Costituzione, mentre assegna ai partiti e ai sindacati compiti
che, se sono altissimi, sono specificamente delimitati, non consente alle altre
associazioni di perseguire fini non leciti (art. 18). Onde nessuno potrebbe
pretendere in base alla Costituzione di utilizzare tali forze sindacali -
spesso imponenti - al fine di esercitare, in funzione degli interessi che esse
rappresentano - e per il conseguimento dei quali l'ordinamento assicura altri
efficaci strumenti -, pressioni, sia pure soltanto di ordine morale, nella
sfera dei diritti che la Carta
garantisce ai singoli consociati. A parte tutto, si rischierebbe di farne, in
tal modo, strumenti di discriminazione e di persecuzione, esponendo il singolo,
indifeso, alle azioni, eventualmente non giuste, di forze collettive.
D'altronde
gli scopi per i quali l'art. 507 non consente l'istigazione a pratiche di
boicottaggio sono perseguibili nell'ordine democratico attraverso una serie di
mezzi sufficienti a soddisfare ogni esigenza di legittima competizione e
contestazione. Pertanto non possono considerarsi sacrificati per il fatto che
l'ordinamento impedisce, attraverso l'art. 507, che al servizio di essi vengano
immediatamente utilizzati mezzi destinati ad escludere senz'altro taluno da
rapporti economici con gli altri consociati.
É poi
superfluo precisare che l'ipotesi prevista dall'articolo 507 si realizza solo
quando la forza e l'autorità dei gruppi ivi considerati si facciano
effettivamente sentire e valere, attraverso un loro reale peso, non bastando
per contro il semplice richiamo che ad esse faccia il singolo il quale inciti
al boicottaggio.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 507 del Codice penale per la parte relativa
all'ipotesi della propaganda e nei limiti di cui alla motivazione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2
aprile 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in
cancelleria il 17 aprile 1969.