SENTENZA N. 31
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 330 del Codice penale promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 luglio
1966 dal giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento penale a
carico di Agostinelli Ottavio, Balsimelli Luciano, Merola Salvatore ed altri,
iscritta al n. 88 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967;
2) ordinanza emessa il 2 marzo 1968
dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Sica Giovanni, Giacomi
Vittorio, Bontatti Luigi, Santandrea Filippo ed altri, iscritta al n. 82 del
Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 152 del 15 giugno 1968;
3) ordinanza emessa il 7 marzo 1968
dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Corsi Bernardino ed
altri, iscritta al n. 107 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968.
Visti gli atti di costituzione di
Balsimelli ed altri, Merola ed altri, Sica, Giacomi, Bontatti e Santandrea;
udita nell'udienza pubblica del 29
gennaio 1969 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
uditi gli avvocati Ugo De Leone,
Guido Martuscelli, Vincenzo Summa, Luciano Ventura, Massimo Severo Giannini e
Benedetto Bussi, per le parti private costituite.
Ritenuto in fatto
1. - In relazione ad un procedimento
penale in corso di istruzione formale promosso nei confronti di 203 persone,
imputate alcune dei reati di cui all'art. 330 del Codice penale, per avere
abbandonato collettivamente il pubblico ufficio di vigile urbano nei giorni 30
giugno e 1 luglio 1965 e altre per avere promosso ed organizzato tale abbandono
collettivo, il Giudice istruttore di Roma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della suddetta norma penale per violazione degli artt. 39 e 40
della Costituzione.
Nell'ordinanza in data 21 luglio
1966 si osserva preliminarmente che la questione é rilevante, nonostante che i
reati rubricati siano coperti dall'intervenuta amnistia, poiché, ove l'art. 330
del Codice penale fosse dichiarato incostituzionale, gli imputati dovrebbero
essere prosciolti nel merito, in applicazione dell'art. 152 cpv., del Codice di
procedura penale.
Nel merito l'ordinanza, dopo avere
indicato i motivi i quali conducono ad escludere che la originaria correlazione
dell'art. 330 con l'ordinamento corporativo sia così stretta da determinare la
sua automatica abrogazione, in seguito ai provvedimenti legislativi di
soppressione di tale ordinamento intervenuti negli anni 1943 e 1944, passa a
deliberare la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, che non
gli appare preclusa dalla sentenza n. 123 del
1962 della Corte costituzionale, sia perché viene ora dedotta anche la
violazione dell'art. 39 della Costituzione, sia perché in tale sentenza la
questione non sarebbe stata pienamente affrontata e risolta, dato che essa si
limitò ad affermare l'applicabilità alla fattispecie della scriminante di cui
all'art. 51 del Codice penale, sancendo così la validità dell'art. 330 Cod.
pen. Nonostante i suoi riconosciuti "aspetti d'incostituzionalità".
Conclude pertanto per la non manifesta infondatezza della questione, nei
confronti oltreché dell'art. 40, anche dell'art. 39, perché il riconoscimento
della libertà sindacale potrebbe direttamente giustificare la liceità penale di
tutte le varie forme di tutela degli interessi professionali.
L'ordinanza é stata regolarmente
comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 24
giugno 1967.
Avanti
Il primo assistito dagli avv.
Massimo Severo Giannini, Giuseppe Sabatini e Guido Martuscelli, i quali, in una
memoria a stampa depositata il 14 gennaio 1969 hanno illustrato le conclusioni
contenute nell'atto di costituzione, tendenti a far dichiarare la illegittimità
costituzionale dell'art. 330 del Codice penale in riferimento agli artt. 39 e
40 della Costituzione, o, quanto meno, l'inesistenza di una questione di
incostituzionalità per mancanza di azioni incriminabili "essendo stati i
fatti ascritti ai giudicabili assoggettati a limiti atti a salvaguardare quegli
interessi che potessero ritenersi preminenti".
Nella memoria si deduce che l'art.
330 del Codice penale dovrebbe ritenersi abrogato, sia per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo (dato che esso ebbe come sua funzione
di riprodurre e completare disposizioni penali già contenute nella legge 3
aprile 1926, n. 563) sia per effetto dei nuovi principi introdotti
nell'ordinamento italiano con l'art. 40 della Costituzione sanzionanti la
libertà di sciopero e il diritto di sciopero. La tesi dell'abrogazione, pur se
non ancora adottata espressamente, sarebbe tuttavia prevalente nel
convincimento sostanziale e complessivo della stessa Corte, come risulterebbe
da riconoscimenti contenuti nella motivazione di alcune sentenze, circa la
sussistenza di un radicale contrasto fra i principi dell'ordinamento
corporativo e quelli del vigente sistema costituzionale.
Si deduce poi che, anche a
prescindere dall'abrogazione dell'art. 330 del Codice penale, l'azione degli
imputati non risulterebbe incriminabile per essere stata compiuta
nell'esercizio di un diritto. Ricordate le sentenze della Corte n. 46 del 1958, n. 29 del 1960 e n. 123 del 1962, la difesa passa ad affrontare la
particolare posizione che é propria dei vigili urbani, per dimostrare come
anche ad essi competa il diritto di sciopero, in applicazione del fondamentale
principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione.
Considerato che l'esclusione dei
vigili urbani dal novero di coloro che hanno diritto di scioperare é stata
fatta dipendere dalla circostanza che essi esercitano funzioni di polizia
giudiziaria ed hanno la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, la difesa,
dopo avere osservato che funzioni di polizia giudiziaria competono anche ad altro
personale, come alle guardie daziarie, campestri ed alle guardie giurate, per
le quali é inconcepibile l'esclusione del diritto stesso, mette in rilievo che
il riconoscimento prefettizio delle qualità di agente di pubblica sicurezza non
é automatico per tutti i vigili in quanto tali, ma avviene con un provvedimento
discrezionale ad personam che
comporta l'attribuzione a singoli vigili di mansioni estranee alle funzioni
istituzionali del Corpo.
Né la privazione del diritto di
sciopero può farsi derivare dall'art. 98 della Costituzione, perché questo
prevede la possibilità di limitare il divieto dell'iscrizione ai partiti
politici solo per determinate categorie di pubblici funzionari; e, poiché
nessuna altra norma costituzionale circoscrive il diritto di iscrizione ai
sindacati per tali categorie, se ne deve dedurre che ai membri di esse sia da
riconoscere, in via conseguenziale, anche il diritto di sciopero.
A parte queste considerazioni di
ordine generale, la difesa stessa fa comunque rilevare come l'azione di
sciopero concretamente posta in essere, ed alla quale si riferisce l'attuale
incriminazione, fu limitata alle funzioni che sono proprie dei vigili urbani
come dipendenti comunali, mentre gli stessi scioperanti sostarono nelle sedi
dei rispettivi reparti dichiarandosi pronti ad assolvere alle funzioni di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza relative ad eventuali incidenti
stradali. Ciò in conformità alle direttive delle organizzazioni sindacali, le
quali avevano preso atto della circolare emanata dal Prefetto di Roma,
nell'imminenza dello sciopero, che richiamava l'esigenza dell'assolvimento
delle funzioni stesse, e ciò non già al fine di legittimare lo sciopero (che
essi ritengono in ogni caso legittimo), ma per la responsabile salvaguardia di
quegli interessi pubblici più essenziali, la cui tutela é stata ritenuta
preminente e pregiudiziale nella sentenza n. 123 del
1962 della Corte costituzionale.
Per il secondo gruppo di imputati
gli avv. Benedetto Bussi, Ugo de Leone e Alfredo Pirrone hanno presentato il 14
luglio 1967 un ampio scritto di deduzioni nel quale si rileva innanzi tutto che
non può dubitarsi dell'ammissibilità della riproposizione della questione
(benché già risolta in senso negativo nella sentenza n. 123 del
1962), data la diversità dei termini in cui é ora prospettata. Nella
precedente sentenza, infatti, la legittimità costituzionale dell'art. 330 fu
esaminata rifacendosi alla relazione esistente tra le norme penali in esso
contenute e la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di sciopero,
derivante dalla combinazione dell'art. 40 della Costituzione con l'art. 51 del
Codice penale: pertanto la questione fu ridotta ad un semplice problema di
interpretazione e non di legittimità costituzionale. Sulla base di quanto
affermato dalla Corte stessa nella sentenza n. 29 del
1960 risulta tuttavia che lo sciopero, anche se non fosse riconosciuto come
un "diritto" dall'art. 40, costituirebbe egualmente un atto
penalmente lecito in virtù del disposto dell'art. 39 della Costituzione e di
conseguenza il problema della legittimità dell'art. 330 non può essere risolto
in una semplice relazione fra disposizione incriminatrice e causa di
giustificazione dell'esercizio del diritto, ma dovrebbe essere esaminato in
tutta la sua ampia portata di vera e propria questione di legittimità costituzionale.
In merito a tale questione, dopo
avere richiamato la sentenza n. 46 del 1958 secondo cui l'abbandono di un
ufficio può avvenire anche per ragioni diverse dallo sciopero, traendosene la
conclusione che la norma non poteva essere dichiarata costituzionalmente
illegittima, obietta che siffatta conclusione può venir rovesciata se si
ammette - come deve ammettersi ove si abbia presente l'origine storica della
norma - che la disposizione impugnata ha come suo fine, nella normale e
costante applicazione che se ne é fatta, l'incriminazione di un tipo di
attività (quella sindacale) che é espressamente prevista dalla Costituzione,
quanto meno come attività penalmente lecita. Ove poi veramente la previsione di
reato di abbandono di ufficio possa trovare un valido fondamento in altro che
nel divieto dell'attività sindacale spetterà al legislatore ridimensionare
l'ambito dell'incriminazione in conformità ai principi della Costituzione.
Dopo aver ulteriormente illustrato
il dedotto contrasto tra l'art. 330 del Codice penale, inteso come ispirato e
condizionato direttamente dai principi dello Stato corporativo, e gli artt. 39
e 40 della Costituzione, che nel nuovo ordinamento costituzionale hanno
solennemente riaffermato, proprio in opposizione a quel sistema, il principio
della libertà sindacale inteso, già nella sentenza n. 29 del
1960, come libertà di azione sindacale, la difesa dei vigili urbani
conclude per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma.
Queste considerazioni sono state poi
ulteriormente illustrate in una memoria depositata il 16 gennaio 1969, nella
quale si richiamano le precedenti argomentazioni e si aggiunge che l'art. 39
costituisce un logico sviluppo della proclamazione dell'art. 1 secondo cui
"l'Italia é una Repubblica democratica fondata sul lavoro" e che, pur
essendo inserito nel titolo terzo che regola i "rapporti economici"
si riconnette in una felice ed efficace sintesi con le altre disposizioni
regolanti i "rapporti civili". Aggiunge che la libertà sindacale non
può essere negata a particolari categorie di cittadini, stante il divieto di
discriminazioni di cui all'art. 3 della Costituzione, e poiché il' diritto di
sciopero é la principale manifestazione della libertà sindacale non può come
questa subire limiti di carattere soggettivo. La diretta tutela che
quest'ultimo diritto trova nell'art. 40 determina a suo favore una doppia liceità.
In base a questi rilievi la difesa dei vigili conclude perché l'art. 330 del
Codice penale sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.
2. - Altra questione analoga é stata
poi sollevata dal pretore di Roma nel corso di un processo penale contro cinque
autisti e fattorini dell'Organizzazione Autoservizi Zeppieri di Roma, imputati
del reati di cui all'art. 330 del Codice penale per avere partecipato ad uno
sciopero impedendo improvvisamente le partenze dei pulman, con riferimento agli
artt. 3, 39 e 40 della Costituzione.
Nell'ordinanza 2 marzo 1968 il
pretore osserva innanzi tutto che la questione può essere risollevata
nonostante che
Passando a considerare il problema
dei limiti obbiettivi del diritto di sciopero, l'ordinanza osserva che esula
dalla competenza dell'autorità giudiziaria effettuare quella comparazione fra
gli interessi tutelati con l'esercizio del diritto di sciopero e quelli
generali preminenti da cui
Infine il pretore segnala
l'antinomia che si determinerebbe tra l'applicazione "residuale"
dell'art. 330 e la previsione dell'aggravante per l'ipotesi in cui il fatto
abbia determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, la quale é
conciliabile invece con l'interpretazione da lui seguita.
L'ordinanza é stata regolarmente
comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 15
giugno 1968.
Avanti
Anch'essi deducono preliminarmente
che l'art. 330 del Codice penale deve ritenersi escluso dal sistema positivo
per effetto della caduta dell'ordinamento corporativo e comunque a seguito
dell'entrata in vigore della Costituzione, per assoluta incompatibilità con
l'art. 40 di questa e ricordano come in un primo tempo fosse stata addirittura
prospettata una sorta di eccezionale "desuetudine" di questa norma
penale e come in ogni caso la dottrina non abbia avuto dubbi circa la sua
abrogazione ai sensi dell'art. 15 delle preleggi.
Poiché tuttavia, in seguito, si é
manifestato anche un orientamento giurisprudenziale diretto a negare
l'abolizione implicita della norma, o a risolvere il problema mediante ricorso
all'esimente di cui all'art. 51 del Codice penale, appare necessario che si
giunga ad un completo chiarimento sul punto, col riconoscimento esplicito
dell'illegittimità costituzionale della norma.
Dopo avere ricordata la sentenza
della Corte n.
123 del 1962 e la giurisprudenza dei giudici ordinari, sempre restia ad
applicare l'art. 330, i difensori si diffondono a dimostrare come l'abbandono
del servizio sia previsto anche da altre norme sanzionatorie, rispetto alle
quali quella in esame presenta la particolarità di essere diretta contro le
astensioni a carattere collettivo e contro l'organizzazione dei lavoratori,
come del resto era nelle intenzioni del legislatore dell'epoca. Donde la
conseguenza che l'art. 330 appare oggi o una ripetizione superflua di altre
norme penali o come una norma incompatibile con i principi di libertà che
informano l'ordinamento vigente.
Dopo avere svolto varie
considerazioni volte ad illustrare le particolarità del rapporto di lavoro dei
ferrotranvieri, i difensori mettono in rilievo la diversa formulazione della
norma impugnata rispetto a quella dell'art. 328 del Codice penale che punisce
chi indebitamente rifiuta ecc., ed a quella dell'art. 333, che punisce ogni
prestazione del servizio svolta (al fine anziché soltanto in modo) da turbarne
la regolarità, ed osservano che molto più grave ne risulta, di conseguenza, la
limitazione alla libertà di azione sindacale. Per contro, la formula dell'art.
330 é da avvicinare a quella dell'art. 502, secondo comma, del Codice penale,
che fu infatti dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 29 del
1960.
Per queste ragioni insistono per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 330 del Codice penale,
per violazione degli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione.
3. - Infine, altra simile questione
di legittimità costituzionale é stata sollevata dallo stesso pretore di Roma,
con ordinanza 7 marzo 1968, nel corso del processo penale promosso contro Corsi
Bernardino ed altri dipendenti dell'Azienda Comunale Centrale del Latte di Roma
che avevano anch'essi abbandonato collettivamente il servizio per aderire ad
uno sciopero.
Dopo avere svolto considerazioni
preliminari analoghe a quelle esposte nelle altre ordinanze, il pretore osserva
che la statuizione di questa Corte, secondo cui l'art. 330 può trovare ancora
applicazione per gli scioperi a finalità non economiche, e per quelli dei
funzionari esercenti attività la cui interruzione riesca lesiva degli interessi
generali tutelati dalla Costituzione, in quanto ha per conseguenza di affidare
al giudice ordinario la identificazione della natura dello sciopero e la
valutazione comparativa degli interessi confliggenti, viene a contrastare con
il principio della riserva di legge posta dall'art. 40 della Costituzione che
non consente di decidere nei singoli casi, e con criteri necessariamente
variabili da caso a caso, quali siano gli interessi suscettibili di imporre
limitazioni soggettive ed oggettive del diritto in questione, e contrasta
altresì con l'altro principio dell'eguaglianza consacrato nell'art. 3. Aggiunge
che, anche a volere ammettere la sussistenza di limiti di tal genere, non se ne
può senz'altro argomentare che dalla loro violazione siano da far discendere
sanzioni penali, essendo invece possibile ipotizzare conseguenze intermedie fra
l'illecito penalmente sanzionato e il diritto, la cui determinazione non é
stata operata dal legislatore, né é desumibile dall'interpretazione data dalla
Corte. Altro contrasto con i principi il giudice desume dall'ipotesi di
aggravamento che il n. 1 dell'ultimo comma dello stesso art. 330 prevede pel
caso che l'abbandono dei pubblici servizi avvenga per finalità politica.
Ipotesi che (mentre non appare integrata nel vigente sistema costituzionale che
é sorto da esperienze storiche che hanno conferito agli scioperi politici
rilievo fondamentale, e che riconosce all'autotutela popolare una funzione di
garanzia contro involuzioni antidemocratiche dell'ordinamento) presenta il
pericolo che si ravvisi una finalità politica in ogni forma di sciopero di
pubblici dipendenti. Fa rilevare infine che l'esclusione dal diritto di
sciopero per intere categorie di lavoratori importa gravi conseguenze in ordine
alla libertà sindacale, che é in stretta correlazione con quel diritto (come
L'ordinanza debitamente notificata e
comunicata é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 10 agosto
1968. Nel giudizio innanzi a questa Corte nessuna delle parti si é costituita.
Considerato in diritto
Le tre cause, aventi ad oggetto una
stessa disposizione legislativa e richiedenti l'interpretazione delle
disposizioni costituzionali attinenti alla stessa materia vanno riunite e
decise con unica sentenza.
1. - L'ordinanza del giudice
istruttore denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 330 del Codice
penale, per violazione, oltre che dell'art. 40 della Costituzione, già preso in
esame dalla precedente sentenza n. 123 del
1962, anche dell'art. 39, mentre le due del pretore aggiungono a queste la
violazione dell'art. 3.
Si rende opportuno, prima di
procedere all'esame delle censure riferite, prendere in considerazione il
motivo, fatto valere più particolarmente dalla difesa di parte, che, se vero,
sarebbe assorbente, secondo cui, avendo l'art. 330 recepito in ogni sua parte
(con in più l'aggravamento delle pene) l'art. 19 della legge 3 aprile 1926, n.
563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, ed essendo
perciò permeato dell'ideologia corporativa della quale quella legge fu tipica
espressione, non se ne può ammettere la permanenza in un ordinamento come
quello ora vigente poggiante su concezioni con essa contrastanti. Sicché, anche
a non volerne dichiarare l'avvenuta abrogazione (come
Il richiamo all'art. 502 é però
inconferente perché questo puniva lo sciopero effettuato per motivi
contrattuali, contrastante con l'ordine del lavoro e rubricato fra i delitti
contro l'economia pubblica, sicché, strettamente collegato com'era ad un
insieme di istituti creati per la composizione in via giurisdizionale dei
conflitti fra le classi addette alla produzione, non poté sopravvivere alla
loro caduta. Differente é invece la valutazione da fare dell'art. 330,
riguardante un reato irriducibile all'altro per la diversità dei soggetti e
degli interessi coinvolti nell'abbandono del servizio. Infatti il Codice lo fa
rientrare fra i reati contro la pubblica Amministrazione, considerando suoi soggetti
attivi, oltre ai lavoratori dipendenti, anche alcune categorie di lavoratori
autonomi e persino soggetti, quali i pubblici funzionari, del tutto estranei ai
rapporti di lavoro cui si riferiva l'ordinamento corporativo.
Si può aggiungere che nei confronti
di questi ultimi anche il Codice penale prefascista del 1889, puniva all'art.
Se una correlazione é dato
riscontrare fra l'art. 330 e l'assetto politico vigente al tempo della sua
emanazione, essa non attiene alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro o
di servizio ivi considerati, ma piuttosto alla generale concezione autoritaria
della posizione dello Stato nei rapporti con i cittadini che ispirava il regime
dell'epoca e conduceva a ridurre la tutela dei diritti pubblici soggettivi di
costoro, quando non anche a negarne il riconoscimento; concezione che trova un
riflesso, per quanto riguarda l'articolo in esame, nella gravità delle sanzioni
penali dal medesimo comminate (tanto più evidente quando si pongano a confronto
con quelle prima disposte dall'art. 181, fatte consistere solo nella multa e
nell'interdizione temporanea dall'ufficio). Ma, a parere della Corte, tale
circostanza non é sufficiente a far ritenere caducato l'articolo, né per la
parte precettiva, né per quella sanzionatoria.
Che l'art. 330 non possa in nessun
caso venir meno nella sua totalità emerge poi anche dall'altro rilievo che la
genericità della sua formulazione lo rende applicabile a fatti di abbandono
collettivo del lavoro i quali non abbiano finalità rivendicative degli
interessi economici di coloro che l'effettuano, sicché verrebbe a conservare
una sua propria ragione d'essere (contrariamente a quanto si sostiene, e senza
considerare il precedente rilievo sull'incongruenza della pena) anche se
dovesse venire affermata l'incostituzionalità della particolare fattispecie
criminosa costituita dallo sciopero in senso tecnico. Né vale a far ritenere
diversamente l'argomento desunto dall'intitolazione data all'articolo in esame
poiché, se pure essa corrispondeva all'intenzione del legislatore dell'epoca di
considerare lo sciopero come fattispecie tipica del crimine voluto reprimere,
non esclude la possibilità di far rientrare nell'ampia sua formulazione anche
ipotesi differenti da quella tipica. Può aggiungersi che l'ordinamento
antecedente prevedeva come reato a sé stante l'abbandono dell'ufficio da parte
di un singolo pubblico ufficiale (art. 181, secondo comma), dal che può
argomentarsi che la pluralità degli agenti era considerata costitutiva di un
reato a sé stante, differenziabile quindi da quello cui dà luogo la comune
figura del concorso di più persone in uno stesso reato. Il che sembra
sufficiente a contestare l'esattezza della tesi enunciata dalla difesa di
parte, secondo cui la caduta dell'art. 330 non determinerebbe alcuna lacuna
riguardo alla repressione dell'abbandono collettivo dell'attività, per il fatto
che vi si potrebbe provvedere ricorrendo all'applicazione dell'art. 333 del Codice
penale. La diversità delle due ipotesi appare comprovata dal fatto che, mentre
quest'ultimo articolo condiziona la punibilità alla prova del dolo specifico
(abbandono al fine di turbare la continuità o regolarità del servizio), l'altro
ne prescinde, nella presunzione che tale turbamento si accompagni
necessariamente all'abbandono effettuato da un gruppo di persone d'accordo fra
loro.
Più persuasivo dei precedenti non é
neppure un ultimo argomento che si ritiene di poter trarre dall'aggravamento di
pena sancito dal n. 2 del secondo comma dell'art. 330 pel caso che l'abbandono
abbia determinato dimostrazioni o tumulti, poiché, comprendendo la
disposizione, come si é detto, ogni specie di astensione dal lavoro, non si
sarebbe potuto non considerare l'ipotesi che i fini perseguiti da qualcuna di
esse o le modalità del suo svolgimento inducessero a fatti di violenza o di
turbamento dell'ordine pubblico.
2. - Passando ora a considerare le
censure dedotte dall'art. 40, con riferimento allo sciopero ivi considerato,
caratterizzato (secondo l'origine e la funzione attribuita al termine
nell'attuale fase storica) dalla sospensione dell'attività di lavoro da parte
di lavoratori dipendenti, strumentale pel conseguimento dei beni
economico-sociali che il sistema costituzionale collega alle esigenze di tutela
e di sviluppo della loro personalità,
Si é in contrario pregiudizialmente
sostenuto che, avendo l'art. 40 assegnato alla legge la determinazione di
siffatti limiti, l'interprete non potrebbe sostituirsi ad essa senza violare la
riserva disposta a suo favore. É agevole replicare che la libertà del
legislatore in materia non può esercitarsi in misura tale da riuscire lesiva di
altri principi costituzionali, indirizzati alla tutela o di beni di singoli,
pari ordinati rispetto a quelli affidati all'autotutela di categoria, oppure
delle esigenze necessarie ad assicurare la vita stessa della comunità e dello
Stato. E non può esser dubbio che competa alla Corte costituzionale la funzione
di accertare se limiti di tal genere si desumano dal sistema, procedendo
nell'affermativa alla loro determinazione, allorché ciò si renda necessario,
come avviene nella specie, per potere decidere della loro applicabilità alla
legge denunciata. Ove si ritenesse diversamente risulterebbe violata non già la
riserva di legge, ma l'altra riserva che l'art. 134 dispone nei confronti della
Corte quando le affida il compito di giudicare della legittimità costituzionale
delle leggi. L'ampia discrezionalità spettante al legislatore per
l'assolvimento del compito conferitogli dall'art. 40 non potrebbe mai
esercitarsi in modo da pregiudicare gli interessi fondamentali dello Stato
previsti e protetti dalla Costituzione. Né può ammettersi che l'intervento
della Corte si renda possibile solo dopo che il potere predetto sarà stato
esercitato ed in confronto alla legge a tale scopo emanata, perché, a parte
l'assurdo di un diritto suscettibile di svolgersi per un tempo indeterminato
all'infuori di ogni limite, il vincolo a carico del legislatore, proveniente da
una fonte sopraordinata, com'é
La tesi enunciata dalle ordinanze
secondo cui l'art. 40, prevedendo solo limitazioni all'esercizio del diritto,
non tollera che esse si estendano alla sua titolarità, si dimostra inesatta
sulla base dell'osservazione che queste ultime sono necessariamente collegate
alle prime. Infatti, una volta ammesso, com'é indubbio, che la libertà di
sciopero, per rimanere nell'ambito corrispondente al suo oggetto, di libertà di
non fare, deve svolgersi in modo da non ledere altre libertà costituzionalmente
garantite, com'é quella consentita a quanti non aderiscono allo sciopero, di
continuare nel loro lavoro, o altri diritti egualmente protetti, quale quello
di poter continuare a fruire dei beni patrimoniali privati o di appartenenza
pubblica senza che essi siano esposti al pericolo di danneggiamenti o ad
occupazioni abusive, se ne deve dedurre che, già pur sotto questo circoscritto
punto di vista, non sia contestabile l'esigenza di limitare il diritto in
parola per coloro cui siano demandati compiti rivolti ad assicurare il rispetto
degli interessi che potrebbero riuscire compromessi da scioperanti indotti a
sostenere le proprie ragioni con intimidazioni o violenze, e rispetto a cui si
rende indispensabile l'impiego di congrui mezzi di prevenzione o di
repressione. Rilievo ancora maggiore assumono le prospettate esigenze
garantiste quando si abbia riguardo ai valori fondamentali legati all'integrità
della vita e della personalità dei singoli, la cui salvaguardia, insieme a
quella della sicurezza verso l'esterno, costituisce la prima ed essenziale
ragion d'essere dello Stato.
Si potrebbe ritenere che la soddisfazione
di tali finalità non richieda necessariamente e sempre l'esclusione
dall'esercizio del diritto per tutti i preposti ai compiti di protezione di cui
si é parlato, potendo risultare sufficiente, almeno per alcuni di essi,
consentire l'esercizio stesso in una misura tale da assicurare almeno un minimo
di prestazioni che attengano ai servizi essenziali. Ma é chiaro che la
disciplina di un siffatto uso parziale non potrebbe essere consentita
altrimenti che con apposita legge, cui competerebbe fissarne i casi di
ammissibilità, nonché le condizioni ed i modi necessari ad assicurare la
efficienza e la continuità dei servizi stessi.
Le conclusioni alle quali si é
pervenuto nell'interpretazione dell'art. 40 non sono in nessun modo influenzate
dal richiamo che le ordinanze fanno all'art. 3, dato che l'eguaglianza nel
godimento dei diritti può farsi valere fino a quando sussista parità di
situazioni, e tale presupposto non si verifica per i preposti ad organi e per
gli appartenenti a corpi che importano l'assoggettamento dei medesimi a quei
particolari doveri ai quali é legato il conseguimento delle finalità prima
menzionate.
Parimenti non decisivo deve
ritenersi il richiamo all'art. 39 poiché, anche ad ammettere che la libertà di
associazione di categoria per coloro il cui rapporto di lavoro non sia regolato
dalla contrattazione collettiva trovi fondamento in detta norma, e non debba
piuttosto farsi discendere dal principio consacrato nell'art. 18, e pur tenendo
presente quanto
Discende dalle precedenti
considerazioni che per i soggetti non addetti alle menzionate funzioni
essenziali debba riconoscersi pienezza di esercizio del diritto di sciopero,
salva sempre la potestà del legislatore di regolarne le modalità.
3. - Il compito affidato alla Corte
non può spingersi al di là della determinazione del criterio generale, qual'é
desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 40 della Costituzione.
Compete al giudice di merito procedere alla applicazione del criterio stesso ai
casi concreti, che dovrà effettuarsi in base alla valutazione di tutti gli
elementi che, nelle singole situazioni, concorrono a far decidere circa
l'appartenenza a categorie per le quali il riconoscimento del diritto
all'astensione collettiva dal lavoro rischi di compromettere funzioni o servizi
da considerare essenziali pel loro carattere di preminente interesse generale,
ai sensi della Costituzione.
Non é esatto quanto asserito in
qualcuna delle ordinanze, che cioè sfugga al potere del giudice la valutazione
comparativa degli interessi, quale si rende necessaria per la risoluzione delle
controversie in materia, poiché a valutazioni siffatte l'organo giudicante
necessariamente deve procedere tutte le volte che la formulazione delle norme
da applicare le richieda.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 330, primo e secondo comma, del Codice penale, limitatamente
all'applicabilità allo sciopero economico che non comprometta funzioni o
servizi pubblici essenziali, aventi caratteri di preminente interesse generale
ai sensi della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27
febbraio 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 17
marzo 1969.