SENTENZA
N. 48
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso
dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 18 luglio
1964, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 23 successivo
ed iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1964, per conflitto di attribuzione
tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a seguito del decreto assessoriale
14 luglio 1962, n. 2084, emesso sul ricorso dell'Esattore delle imposte dirette
di Belmonte Mezzagno avverso l'ordinanza 16 marzo 1962, n. 11259,
dell'Intendente di finanza di Palermo.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio della Regione siciliana;
udita nell'udienza
pubblica del 17 marzo 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri, e l'avv. Pietro Virga, per la Regione siciliana.
Ritenuto
in fatto
L'Assessore per le
finanze e il demanio della Regione siciliana con decreto 14 luglio 1962, n.
2084, respingeva il ricorso presentato dall'esattore delle imposte dirette di
Belmonte Mezzagno avverso l'ordinanza 16 marzo 1962, n. 11259, dell'Intendente
di finanza di Palermo, con la quale gli erano state irrogate delle pene
pecuniarie.
In riferimento al
detto decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso contro il
Presidente protempore della Regione siciliana, notificato il 18 luglio 1964 e
depositato il 23 successivo, ha sollevato conflitto di attribuzione tra lo
Stato e la Regione stessa, per violazione dell'art. 20 in relazione agli artt.
14, 17 e 36 dello Statuto della Regione, in relazione anche all'art. 2 del
decreto legislativo presidenziale 12 aprile 1948, n. 507.
Si assume nel ricorso
che la legge 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle violazioni di leggi
finanziarie, alla quale si richiama l'art. 150 del T.U. sulla riscossione delle
imposte dirette (approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858), ha una
particolare funzione nel sistema tributario dello Stato, per cui nelle sue
norme vanno riconosciuti dei principi generali che costituiscono limite alla
competenza della Regione. Si rileva inoltre che il ricordato art. 150, nel
disciplinare più organicamente, rispetto alla legislazione precedente, la
devoluzione allo Stato delle pene pecuniarie, ha confermato che contro il
provvedimento dell'Intendente é ammesso ricorso al Ministero delle finanze. In
base a tali considerazioni, si nega che dalle norme provvisorie di cui al
decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, le quali hanno attribuito alla
Regione competenza in materia di riscossione dei tributi di sua pertinenza,
possa dedursi un trasferimento alla Regione della competenza a decidere ricorsi
di esattori contro provvedimenti che abbiano irrogato pene pecuniarie a loro
carico, tanto più in quanto gli esattori in Sicilia riscuotono anche tributi
erariali; comunque, anche per i tributi della Regione, la competenza di questa
per la loro riscossione non può estendersi al campo delle pene pecuniarie. In
ogni caso, si aggiunge, mancano esplicite norme che abbiano previsto il
trasferimento alla Regione delle dette competenze. Il ricorso conclude perché
sia dichiarata la competenza degli organi dello Stato e sia annullato il
decreto dell'Assessore regionale, innanzi indicato.
Il Presidente della
Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Virga, si é
costituito in giudizio con atto pervenuto alla Corte il 4 agosto 1964.
Con tale atto si
eccepisce preliminarmente l'irricevibilità del ricorso, essendo decorso il
termine di 60 giorni, di cui all'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Si
fa presente in proposito che la decisione dell'Assessore, che é del 14 luglio
1962, fu immediatamente comunicata all'Intendente di finanza, che ne diede
comunicazione al Ministero, e non vale ad escludere l'irricevibilità del
gravame il fatto che il provvedimento fu reso noto alla Presidenza del
Consiglio con lettera 20 maggio 1964.
Nel merito si
afferma, in primo luogo, che in materia di riscossione di tributi di esattorie,
non solo la Regione siciliana ha competenza esclusiva, ma, per il combinato
disposto del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, e degli artt. 2 e 3
della legge regionale 1 luglio 1947, n. 2, ad essa competono indistintamente tutti
i poteri relativi, essendo subentrata nella posizione giuridica dello Stato;
poteri, si soggiunge, che sono stati finora pacificamente esercitati dalla
Regione.
Inoltre, si afferma
che l'applicazione delle sanzioni amministrative costituisce una facoltà
accessoria al potere amministrativo relativo a una determinata materia, mentre
dagli artt. 3 e 4 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si desume che
l'applicazione della sanzione amministrativa della pena pecuniaria é
strettamente inerente all'esercizio dell'attività in relazione alla quale viene
accertato l'illecito. Né, prosegue la difesa della Regione, ha valore il
richiamo alla posizione della legge n. 4 del 1929 nel sistema tributario
generale. Nella specie la Regione ha dato applicazione alla legge stessa, e
comunque non può sostenersi che ogni volta che ci sia un rinvio a tale legge la
competenza si sposti dalla Regione allo Stato, giacché altra cosa é la
organicità di una determinata legislazione e altra la esclusività della sua
applicazione da parte dello Stato.
La Regione conclude
che il ricorso sia dichiarato irricevibile, e, subordinatamente, che sia
dichiarato infondato e sia riconosciuta la competenza delle autorità
amministrative regionali per l'applicazione delle sanzioni in materia
esattoriale.
Nella discussione
orale le difese delle parti hanno illustrato le tesi rispettive.
Considerato
in diritto
L'eccezione di
irricevibilità del ricorso per decorrenza di termini non può essere accolta.
Questa Corte ha già
avuto occasione di affermare che, in applicazione di un principio generale di
diritto processuale, la notificazione o la conoscenza del provvedimento
impugnabile, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, debbono
intendersi riferite agli organi legittimati a proporre il ricorso: vale a dire,
per lo Stato, al Presidente del Consiglio dei Ministri; per la Regione, al
Presidente della Giunta regionale (sentenza n. 82 del
1958).
Nella specie, non
essendo stato provato che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia avuto
conoscenza del provvedimento dell'Assessore regionale prima della nota del
Ministero delle finanze 20 maggio 1964, deve ritenersi la tempestività del
ricorso, notificato il 18 luglio successivo.
Nel merito, il
ricorso é fondato.
Non v'ha dubbio che,
come questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze nn. 9, 14, 17 e 52 del 1957) e com'é stato ricordato dalla difesa della Regione, in base al
decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, la materia della riscossione dei
tributi é stata trasferita dallo Stato alla Regione siciliana. Spetta
conseguentemente alla Regione il potere di organizzare i servizi di riscossione
ad essa affidati (sentenza n. 52 del 1957) e rientra nella organizzazione di questi
servizi la disciplina del rapporto esattoriale, in quanto diretto a tale
riscossione.
Se non che, la
materia trasferita alla Regione in base alla ricordata norma, pur comprendendo
l'organizzazione dei servizi di riscossione, e quindi del servizio esattoriale,
non si estende a quelle funzioni di sorveglianza sull'esecuzione del rapporto
esattoriale che danno luogo alla applicazione di sanzioni amministrative, e in
particolare all'irrogazione delle cosiddette pene pecuniarie, e che
costituiscono un sistema, unitariamente disciplinato, di attività sopraordinata
al servizio di riscossione, nel quale non possono essere considerate confuse.
Tali funzioni, affidate dalle vigenti leggi statali all'Intendente di finanza e
al Ministero delle finanze (art. 150 del T.U. approvato con D.P.R. 15 maggio
1963, n. 858; artt. 55-59 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), non hanno formato
specificamente oggetto di norme di attuazione dello Statuto regionale, come
questa Corte ebbe già occasione di rilevare nella sentenza n. 11 del 1957.
Deve quindi ritenersi
tuttora in vigore la competenza del Ministro delle finanze a decidere sul
ricorso gerarchico contro il decreto dell'Intendente di finanza che applichi le
pene pecuniarie ai sensi delle ricordate norme di leggi statali, e deve di
conseguenza essere annullato l'impugnato decreto dell'Assessore regionale per
le finanze.
Ai fini del presente
giudizio non occorre prendere in esame la tesi della difesa dello Stato circa
la posizione della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nel sistema tributario generale,
e circa l'asserita inderogabilità delle sue norme da parte della Regione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione
di irricevibilità del ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri;
dichiara la
competenza dello Stato a decidere il ricorso presentato dall'esattore delle
imposte dirette del Comune di Belmonte Mezzagno contro l'ordinanza n. 11259 del
16 marzo 1962 dell'Intendente di finanza di Palermo e pertanto annulla il
decreto n. 2084/62, in data 14 luglio 1962, dell'Assessore per le finanze e il
demanio della Regione siciliana.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele
FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni
Battista BENEDETTI - Francesco Paolo
BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 26 giugno 1965.