SENTENZA N. 17
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal
Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato
nella cancelleria della Corte costituzionale il 12 successivo ed iscritto al n.
48 del Reg. ric. 1956, per conflitto di attribuzione
sorto a seguito del decreto del Presidente della Regione siciliana 19 aprile
1955, n. 170 - A, che accoglieva il ricorso straordinario proposto dalla
Società Mondello Immobiliare Italo - Belga, in
materia di sospensione degli atti esecutivi per riscossione di imposta di
ricchezza mobile.
Udita
nell'udienza
pubblica del 14 novembre 1956 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
uditi il sostituto avvocato
generale dello Stato Giuseppe Guglielmi per il
ricorrente e l'avv. Giuseppe Guarino per
Ritenuto in fatto
Con
ricorso notificato il 20 marzo 1956 e depositato nella cancelleria della Corte il
21 marzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di
attribuzione fra lo Stato e
Il
ricorso conclude perché
Quali
motivi del ricorso si deducono la violazione degli artt.
14, 15, 17, 20 e 23 dello Statuto speciale per
Essa
sostiene che il ricorso é irricevibile per mancata
notificazione al soggetto direttamente interessato, é infondato in merito
perché:
1)
il provvedimento regionale impugnato rientra non nella materia tributaria, ma
in quella dei ricorsi amministrativi in generale;
2)
non esiste alcuna norma che deroghi alla competenza della Sicilia in tema di
contenzioso amministrativo in materia tributaria: in questa materia
3)
questa competenza amministrativa spetterebbe del resto alla Regione, anche se
la sua competenza legislativa in materia tributaria avesse carattere
concorrente e secondario.
Se
poi si ritenesse che l'attività svolta abbia natura statale delegata, il
ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile,
perché il conflitto di attribuzione non sorge se i due organi hanno natura
parimenti statale. E alla stessa conclusione si dovrebbe pervenire ove si
ravvisassero nell'atto impugnato vizi di violazione di legge, anziché di
incompetenza.
A
queste deduzioni ha replicato la difesa dello Stato, con memoria depositata il
18 ottobre 1956, contestando anzitutto che nel conflitto, di carattere
costituzionale, fra lo Stato e le Regioni possa farsi posto a parti private,
che non sono neppure legittimate ad intervenire volontariamente. Per quanto
riguarda il merito essa si riporta al contenuto delle memorie depositate in
altre cause analoghe discusse davanti alla Corte, e riafferma:
1)
che dovrebbe in ogni caso negarsi agli organi amministrativi della Regione ogni
potestà sul contenzioso tributario, in sede amministrativa e giurisdizionale;
2)
che é inammissibile che organi regionali decidano ricorsi gerarchici impropri
avverso provvedimenti degli Intendenti di finanza, che sono e restano organi
statali;
3)
che ancor più inammissibile é la decisione di ricorsi amministrativi non previsti
dalle leggi nazionali e neppure da leggi regionali, e, per di più, riformando
atti di accertamento divenuti inoppugnabili per mancata tempestiva opposizione;
4) é
da escludere, poi, che
Considerato in diritto
La
eccezione di irricevibilità del ricorso, perché non
notificato nei termini al soggetto direttamente interessato nell'atto,
sollevata dalla Regione siciliana, non può essere accolta. Nei giudizi
concernenti conflitti di attribuzione tra Stato e Regione debbono ritenersi
legittimati ad agire e a contraddire soltanto gli enti, che si affermano
titolari della potestà, rispetto alla quale é sorto il conflitto; e là dove non
sarebbe ammessa neppure la partecipazione volontaria, in via di intervento, del
privato indirettamente interessato, non può evidentemente considerarsi elemento
necessario per la ricevibilità del ricorso la
notificazione di questo a chi non é, né si afferma, titolare della potestà
oggetto del conflitto di attribuzione.
Nel
merito,
Come
risulta dal testo del decreto 19 aprile 1955, n. 170 - A, del Presidente della
Regione, questi ha annullato un decreto dell'Intendente di finanza di Palermo,
col quale era stata negata la sospensione degli atti esecutivi promossi
dall'Esattore comunale di Palermo nei confronti della Società ricorrente, per
il recupero di una imposta di ricchezza mobile dovuta da altre società e
inerente alla gestione di esercizi pubblici e di cinema in locali di proprietà
della ricorrente, considerata responsabile in solido con esse contribuenti,
quale presunta cessionaria di uno di tali esercizi.
Si
tratta pertanto di un provvedimento, che attiene strettamente alla materia
della riscossione delle imposte, posto che tutto fa ritenere che le espressioni
usate nel decreto del Presidente della Regione non abbiano altro scopo che
quello di motivare la decisione sulla sospensione.
D'altra
parte, non é contestabile che il Presidente della Regione siciliana é
competente a decidere, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato, o
meglio, a seguito del decreto legislativo presidenziale 6 maggio 1948, n. 654,
sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando
sul conflitto di attribuzione fra lo Stato e
respinge
la eccezione di irricevibilità proposta dalla difesa
della Regione;
dichiara
la competenza del Presidente della Regione a decidere i ricorsi straordinari
riguardanti la sospensione degli atti esecutivi per la riscossione delle
imposte dirette, prevista dall'art. 72 del T.U. approvato con R.D. 17 ottobre
1922, n. 1401.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.
Enrico
DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata in cancelleria il
26 gennaio 1957.