SENTENZA
N. 18
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 14
maggio 1952, n. 517, 25 luglio 1952, n. 1150, e 6 settembre 1952, n. 1492,
promosso con ordinanza emessa il 31 luglio 1964 dal Commissario regionale per
la liquidazione degli usi civici della Basilicata nel procedimento civile
vertente tra il Comune di Venosa e l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma
fondiaria -, iscritta al n. 169 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 269 del 31 ottobre 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 16 marzo 1965 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro.
Ritenuto
in fatto
Con decreti del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1150, 14 maggio 1952, n. 517, e
6 settembre 1952, n. 1492, furono espropriati in favore dell'Ente per lo
sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Basilicata
- Sezione speciale per la riforma fondiaria - terreni intestati ai signori
Michele Lauridia, Maria Rosaria Rapolla e Giuseppe Santangelo, in esecuzione
delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 maggio 1951, n.
333.
Senonché,
successivamente ai decreti di esproprio, furono condotti a termine
l'accertamento degli usi civici e l'identificazione delle terre costituenti il
demanio di uso civico di Venosa, e nello stato degli occupatori arbitrari
comparve il sovramenzionato Ente per talune delle particelle di terreno
espropriato ai signori Lauridia, Rapolla e Santangelo. Contro tale iscrizione
l'Ente fece opposizione e nel giudizio che ne seguì con il Comune di Venosa, il
Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici della Basilicata
sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dei decreti sopra
citati e con ordinanza, emessa il 31 luglio 1964, sospese il giudizio e
trasmise gli atti a questa Corte.
L'ordinanza é stata
ritualmente notificata e comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n.
269 del 31 ottobre 1964.
Le ragioni che hanno
indotto il Commissario a sollevare la questione di costituzionalità dei tre
decreti sono da ravvisare, come é detto nell'ordinanza, nella circostanza che
una parte dei terreni espropriati conservano tuttora la qualità di terreni
demaniali - taluni perché facevano parte della quotizzazione del 1824, che non
si perfezionò con la necessaria approvazione sovrana, talaltri perché, pure
essendo stati oggetto della quotizzazione del 1864 conclusasi regolarmente,
furono alienati nel termine di divieto fissato in 20 anni dall'art. 1 del
decreto 6 dicembre 1852, applicabile nella specie.
Né, a giudizio del
Commissario, era da ritenere fondata la tesi dell'Ente che potesse trovare
applicazione nel caso la norma dell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230,
giusta la quale i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico, sono
trasferiti sulle indennità di espropriazione, in quanto questa norma troverebbe
applicazione soltanto rispetto agli usi civici sui demani ex-feudali o
ex-ecclesiastici non ancora liquidati, non per i terreni assegnati ai Comuni in
base a una liquidazione già avvenuta e con ciò entrati a far parte del demanio
universale, che la legge vuole escluso dallo scorporo.
Nel presente giudizio
le parti non si sono costituite, né intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Considerato
in diritto
La questione é
fondata.
L'accertamento della
qualità dei terreni, intorno ai quali si controverte, attiene al giudizio di
rilevanza, anzi fa tutt'uno con questo, ed é perciò di competenza del giudice a
quo, al quale la Corte non può sostituirsi. Su questo punto, che é stato più
volte sottoposto a giudizio, la giurisprudenza della Corte é costantissima e
univoca (sentenze n. 77 del 16 maggio 1957; n. 57 del 18 novembre 1959, n. 44 del 21 giugno 1960 e n. 78 del 22 dicembre 1961).
La Corte pertanto
deve muovere dalla circostanza della qualità demaniale dei beni espropriati,
accertata dal Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici della
Basilicata, e deve in conseguenza dichiarare l'incostituzionalità dei decreti
impugnati per la parte in cui abbiano ricompreso nell'esproprio terreni non di
proprietà privata. Non può infatti essere posto in dubbio che il legislatore
delegato esorbiti dai limiti della delega qualora, in violazione della norma
contenuta nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, abbia sottoposto ad
espropriazioni beni demaniali e non già, come dispone testualmente l'articolo
citato, "la proprietà terriera privata". Né vale opporre ciò che nel
giudizio di merito, a quanto risulta dall'ordinanza, ha opposto l'Ente: che,
cioé, nel caso in esame il Comune di Venosa dovrebbe esercitare il suo diritto
sull'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 9 della legge 12 maggio
1950, n. 230, per la ragione già enunciata dalla Corte nella sentenza 22 dicembre 1961, n. 78, che il diritto di proprietà del Comune sul
demanio universale non può essere riportato tra i "diritti dei terzi,
compresi i diritti di uso civico", dei quali la norma invocata fa parola.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25
luglio 1952, n. 1150, 14 maggio 1952, n. 517, e 6 settembre 1952, n. 1492, in
relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli
artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto hanno incluso nell'espropriazione
terreni di qualità demaniale.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 18 marzo 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 31 marzo 1965.