SENTENZA
N. 38
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829, promosso con
ordinanza emessa il 30 maggio 1963 dal Tribunale di Pisa nel procedimento
civile vertente tra Paltrinieri Malaspina Antonio, Luciano e Vittorio, e l'Ente
per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 177 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 281 del 26 ottobre 1963.
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Paltrinieri Malaspina Antonio, Luciano e Vittorio,
e dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;
udita nell'udienza
pubblica del 4 marzo 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
uditi l'avv. Angiolo
Adorni Braccesi, per i Paltrinieri Malaspina, e l'avv. Guido Astuti, per l'Ente
Maremma.
Ritenuto
in fatto
Il Tribunale di Pisa,
adito dai signori Paltrinieri Malaspina Antonio ed altri per rivendicare, nei
confronti dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale l'intera
superficie dei terreni già di loro proprietà e ad essi espropriati in favore
dell'Ente stesso con D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829, ha ritenuto rilevante ai
fini della definizione del giudizio, e non manifestamente infondata l'eccezione
sollevata dagli attori, di illegittimità costituzionale del decreto ora citato,
per eccesso della delega, sulla base della quale questo é stato emesso, in violazione
dello art. 76 della Costituzione. Eccesso che si concreta, in primo luogo, nel
fatto che la espropriazione é stata disposta in contrasto con l'art. 4 della
legge n. 841 del 1950 e con l'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, in
quanto non si é provveduto alla previa pubblicazione del piano
particolareggiato intestato ai singoli proprietari espropriandi (essendosi
invece la pubblicazione effettuata con intestazione alla società in nome
collettivo fratelli Paltrinieri), irregolarità che non può venir meno in base
alla considerazione che, mancando la società in nome collettivo di personalità
giuridica, l'esproprio disposto nei suoi confronti avrebbe dovuto intendersi
riferito a carico dei singoli soci in proporzione delle rispettive quote, e ciò
perché il piano, se riguardante costoro, si sarebbe dovuto riferire, ai fini
del coacervo, alla situazione patrimoniale di ciascun soggetto nell'intero
territorio nazionale.
In secondo luogo,
altro eccesso é configurabile pel fatto che il decreto stesso si é riferito, al
fine dell'applicazione della tabella di scorporo annessa alla predetta legge n.
841 del 1950, ai dati del nuovo catasto vigente al tempo dell'esproprio e non a
quello del vecchio, qual era in vigore alla data del 15 novembre 1949.
Pertanto, il Tribunale stesso, con ordinanza del 30 maggio 1963, ha disposto il
rinvio degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del giudizio in
corso.
L'ordinanza
debitamente notificata e comunicata é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 26 ottobre 1963, n. 281. Dinanzi alla Corte si sono costituiti i signori
Paltrinieri con l'assistenza degli avvocati Adorni Braccesi e Celso Tabet,
nonché l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, rappresentata
e difesa dall'avv. Guido Astuti.
La difesa dei
Paltrinieri, con deduzioni depositate il 15 novembre 1963, ha fatto richiamo,
per quanto riguarda la seconda eccezione sollevata dall'ordinanza, alla
costante giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato l'esigenza di
determinare la quota di scorporo sulla base delle risultanze catastali alla
data del 15 novembre 1949. Anche in ordine all'altra eccezione invoca le sentenze nn. 10 del 1959 e 39 del 1962, dalle quali risulterebbe che, a tenore della legge delegante, deve
prendersi in considerazione, al fine del calcolo delle quote espropriabili, il
complesso dei beni appartenenti ad ogni soggetto, e che ogni violazione di
legge incorsa nella formazione del piano si ripercuote automaticamente
sull'atto delegato. Contro le obiezioni dei resistenti fa osservare che la
violazione rilevabile nella specie non é da considerare quale mero errore di
calcolo, consistendo invece nell'applicazione di criteri giuridici diversi da
quelli di legge, che ha avuto come conseguenza l'erronea individuazione del
soggetto espropriando, e che pertanto la correzione dell'errore incorso non
poteva dispensare dalla nuova pubblicazione del piano, dato che si é in realtà
proceduto ad una modificazione sostanziale di quello originario. Conclude
chiedendo che sia dichiarata la illegittimità costituzionale del decreto
impugnato.
La difesa dell'Ente
resistente conviene nel ritenere fondata la censura di eccesso basata
sull'erroneo riferimento a dati catastali diversi da quelli risultanti al 15
novembre 1949, ma sostiene invece la infondatezza dell'altra questione.
Fa all'uopo rilevare
come, una volta operatasi la rettifica dei dati relativi alle quote da
espropriare relative a ciascuno dei comproprietari, ed intestato il decreto di
esproprio ai singoli condomini, non possono venire in considerazione, nella
presente sede di controllo di costituzionalità ed ai fini dell'accertamento
dell'eccesso di delega, le attività preliminari al decreto stesso, che
costituiscono fasi interne del procedimento, non suscettibili di per sé di
ledere diritti o interessi, come é stato anche riconosciuto dalla Cassazione e
dal Consiglio di Stato. Una nuova pubblicazione del piano non può ritenersi
richiesta dall'art. 8 della legge n. 333 del 1951 che prevede l'espropriazione
di una quota di terreno indivisa, e solo rispetto a detta ipotesi prescrive che
il piano debba essere intestato al singolo condomino, mentre nulla da tali
norme é argomentabile per la diversa ipotesi di cui nella specie. Risolvendosi
la società in nome collettivo fra i fratelli Paltrinieri in una comunione, la
sostituzione del nome dei singoli a quello della società non ha determinato
alcun cambiamento sostanziale, ed ai sensi dell'art. 8 citato, null'altro si
sarebbe potuto esigere, se non il computo separato delle diverse quote di
scorporo, previa commassazione dei beni dei singoli partecipanti alla
comunione; non mai l'emanazione di tanti decreti quanti sono i soggetti colpiti
dall'esproprio. Si osserva altresì che un obbligo in tal senso non si desume
neanche dall'art. 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, che conferisce solo
facoltà agli Enti di pubblicare nuovi piani oltre il termine prima fissato e
fino al 30 settembre 1952, ed esclusivamente nei casi ivi contemplati: di
estensione dell'espropriazione a nuovi terreni, o a ditte non comprese nei
piani o di sostituzione di alcuni terreni con altri, mentre nella specie si
rese necessaria la sola riduzione delle quote di scorporo.
Anche gli artt. 3, 4,
5 della legge n. 230 del 1950 escludono che vi sia obbligo di ripubblicazione
dei piani a seguito di rettifica di eventuali errori prima intercorsi, appunto
perché non é richiesta, ai fini della costituzionalità dei decreti di
esproprio, che vi sia piena corrispondenza di questi con i precedenti piani.
Si aggiunge che la
necessità di una ripubblicazione si sarebbe potuta riconoscere se l'erronea
intestazione avesse impedito la esatta identificazione del fondo minacciato da
esproprio da parte dei legittimi proprietari, oppure quando la rettifica del
piano avesse importato l'espropriazione di particelle non elencate regolarmente
in esso. Ciò non si é verificato nella specie perché, da una parte, l'errore
materiale di intestazione non impedì ai sigg. Paltrinieri di riconoscersi come
soggetti passivi dell'esproprio, così da poter proporre tempestivo reclamo, che
venne accolto, e dalla altra, sotto l'aspetto obiettivo, l'unica modifica
apportata e consistita nella riduzione della superficie espropriata. Sicché non
essendosi prodotta nessuna lesione giuridica a carico degli istanti, ed avendo
l'atto impugnato raggiunto lo scopo cui era rivolto, non potrebbe dichiararsene
la nullità, secondo un principio generale, che ha avuto una specifica
consacrazione legislativa nell'art. 156 del Cod. proc. civile.
Si aggiunge che, se
pure dovesse essere comprovato un errore nel computo delle quote di scorporo
dovute dagli istanti, tale errore non potrebbe altro comportare, nella presente
sede, se non una ipotetica declaratoria di incostituzionalità, per la sola
parte che risultasse espropriata in eccesso, non già per la totalità del
decreto impugnato.
Conclude chiedendo
che sia dichiarata infondata la prima delle questioni proposte con l'ordinanza
del Tribunale di Pisa.
Con memoria
depositata il 20 febbraio 1964 la difesa dei ricorrenti ha ribadito le
considerazioni esposte nelle deduzioni, assumendo in particolare, come,
contrariamente all'assunto della controparte, l'irregolare procedimento di
formazione dell'atto di esproprio determina la sua invalidità, non diversamente
da quanto accade, in ipotesi analoga, per la legge. Aggiunge che non può farsi
valere quale mero errore materiale l'errore di diritto nella formazione del
piano, che si é verificato con la formazione di un piano unico in confronto a
terreni posseduti in comunione, e che il richiamo fatto dall'Ente resistente
all'art. 2 della legge n. 339 del 1952, lungi dal condurre ad escludere, come
si assume, l'obbligo di ripubblicazione del piano, può essere invocato in senso
contrario. Infatti, se tale obbligo si fa valere nell'ipotesi di mutamenti
puramente numerici o qualitativi, con più forte ragione deve ricorrere quando
si adottino nuovi criteri suscettibili di determinare un'assoluta discrepanza
fra piano originario e decreto. Se é vero che nel decreto di esproprio sono
inclusi beni i quali già erano compresi nel piano intestato alla società in
nome collettivo, é vero altresì che per potere giungere a tale risultato si é
dovuto procedere al coammasso con altri beni non valutati, nonché
all'esclusione di una parte di quelli della comunione, per la determinazione
del terzo residuo. Allo stesso modo, se é vero che i piani consistono solo in
un elenco di particelle e della loro qualifica e reddito, senza altra
elaborazione, é vero d'altra parte, che da questi elementi gli interessati
hanno modo di conoscere l'esatta individuazione dei terreni e l'esatta loro
qualifica e reddito, cosicché, sottraendo alla conoscenza dei proprietari
espropriati le nuove operazioni eseguite ed i criteri che le hanno dirette, si
é tolto loro la possibilità di fare gli opportuni controlli e rilievi, in
ordine sia alla individuazione ed attribuzione dei terreni, sia alla qualifica
e reddito loro assegnato, mentre nessun rilievo può conferirsi al fatto della
riduzione che si é venuta ad operare della proprietà espropriata. Tanto più che
dalla perizia di parte é risultato che la proprietà di uno dei tre condomini
non avrebbe dovuto essere oggetto di esproprio, e quella degli altri due
esservi assoggettata in misura minore di quanto disposto.
La difesa stessa
conclude insistendo nel chiedere la dichiarazione di totale illegittimità del
decreto di esproprio.
Considerato
in diritto
1. - Il primo dei
motivi di eccesso di delega proposti dalla ordinanza del Tribunale di Pisa
solleva la questione relativa all'obbligo dell'Ente espropriante di procedere
ad una nuova pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione
allorché esso abbia (in seguito a richiesta dei proprietari interessati,
formulata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 230 del 1950, onde ottenere la
rettifica di errori in essa incorsi) provveduto ad operare un nuovo computo del
reddito dominicale ed emesso il decreto di espropriazione sulla base di tale
diversa valutazione.
É anzitutto da
mettere in rilievo come la denuncia da parte degli interessati, ed ugualmente
la censura di cui all'ordinanza, non riguardavano tanto l'erronea
determinazione del soggetto colpito dalla espropriazione (poiché il piano, pur
facendo menzione della società agricola in nome collettivo "Fratelli
Paltrinieri", non la considerava quale entità fornita di propria
personalità giuridica, ma, con specifica menzione dei singoli partecipanti,
determinava la misura degli espropri facendo riferimento alle quote di ciascuno
di essi ed in proporzione alle medesime), quanto l'errore sull'oggetto, pel
fatto di avere trascurato di procedere al coacervo dei vari beni appartenenti
ai predetti, come sarebbe stato necessario in applicazione dell'art. 4 della
legge n. 841 del 1950 (interpretato dall'articolo unico legge 16 agosto 1952,
n. 1206), secondo cui la determinazione della quota da espropriare é da
compiere in base al reddito dominicale dell'intera proprietà. La correzione
dell'errore incorso ha reso necessaria una radicale modifica del piano
particolareggiato originario, con la conseguenza di sostituire alla
espropriazione della superficie catastale di Ha. 469,12,41, prima stabilita,
una diversa per un'estensione molto minore, di Ha. 299,49,15.
La Corte ha già in
precedenti pronunce (e specie nelle sentenze nn. 33 del
1961, 39 del
1962,126 del 1963)
ripetutamente affermato il principio della necessità della corrispondenza fra
le risultanze dei piani particolareggiati e le statuizioni dei decreti
d'esproprio, e quindi dell'esigenza di procedere a nuova pubblicazione dei
piani stessi allorché si accerti nei medesimi la sussistenza di errori che non
siano meramente materiali.
I motivi ora dedotti
dalla difesa dell'Ente Maremma non contengono argomenti che inducano a dare
diversa interpretazione alle norme in materia. Non é da accogliere infatti
l'opinione secondo cui ogni giudizio sulla sussistenza dell'obbligo di
ripubblicazione dei piani e sulla sua osservanza dovrebbe rimanere sottratto al
sindacato di costituzionalità, essendo questo limitato all'accertamento della
rispondenza dei decreti di esproprio alla legge delegante, senza estendersi
agli atti preparatori, che, per il loro carattere meramente interno, sarebbero
da equiparare ai progetti di legge. A smentire la esattezza di tale tesi (e
pure a prescindere da ogni considerazione di carattere generale sul punto
relativo alla sindacabilità in questa sede degli atti o attività che concorrono
alla formazione della legge quando questa assuma carattere di
legge-provvedimento) basta considerare che la rilevanza dei piani di esproprio
verso l'esterno, cioè nei confronti dei proprietari minacciati di esproprio
nonché dei terzi interessati, risulta in modo testuale dall'obbligo di
pubblicazione imposto dall'art. 4 della legge n. 230, che ovviamente assume la
funzione di consentire la conoscenza della legalità del procedimento prescritto
per la determinazione delle quote di scorporo, e di conseguenza rendere possibile
l'esperimento dei rimedi rivolti ad ottenere la eliminazione di eventuali
violazioni delle norme stesse, a preventiva tutela, in via amministrativa, dei
diritti ed interessi pregiudicati dai piani. Sicché, costituendo i piani stessi
elemento essenziale per la regolarità della formazione dei decreti di esproprio
(secondo é altresì comprovato dall'obbligo della loro menzione nelle premesse
di questi ultimi), deve escludersi l'asserita discrezionalità del legislatore
delegato di discostarsi dalle risultanze dei medesimi, e negarsi altresì che
possa sfuggire al sindacato di costituzionalità l'accertamento dell'osservanza
delle modalità relative alla loro formazione. Proprio il richiamo che il
resistente fa alle decisioni del Consiglio di Stato e della Cassazione, che
hanno escluso la sottoposizione dei piani al sindacato delle giurisdizioni
ordinaria ed amministrativa, in quanto ritenuti parti integranti dei decreti
legislativi di esproprio, giova a riaffermare l'infondatezza della tesi
sostenuta.
Né vale eccepire che
l'art. 4 predetto non prescrive alcuna nuova pubblicazione nell'ipotesi
prevista dall'ultimo comma, di rettifica di errori incorsi: ciò perché
un'esigenza in questo senso discende dalla già rilevata funzione assegnata ai
piani, di consentire fin dalla fase formativa dei decreti una difesa di fronte
a lesioni lamentate dagli interessati, lesioni che ove si verifichino anche
nelle operazioni rivolte alla correzione dei piani originari, rimarrebbero
prive dei rimedi preventivi voluti assicurare ove si escludesse la necessità di
rendere note le risultanze del nuovo procedimento esperito.
Argomento in
contrario non può ricavarsi neppure dall'art. 2 della legge 2 aprile 1952, n.
339, poiché questo, come la stessa difesa del resistente rileva, conferisce solo
una facoltà agli Enti di riforma di prolungare il termine utile, già fissato al
31 dicembre 1951, per la ripubblicazione dei piani particolareggiati, onde
consentir loro il perseguimento dell'interesse pubblico affidato alla loro cura
procedendo ad un tardivo accertamento delle consistenze patrimoniali,
nell'eventualità che l'originaria determinazione delle quote espropriate fosse
risultata inadeguata all'effettiva consistenza patrimoniale dei soggetti cui i
precedenti piani si riferivano, e si fosse quindi presentata l'esigenza di una
integrazione delle quote stesse. Si tratta in sostanza di una estensione nel
tempo dei poteri discrezionali propri degli Enti, che nulla ha a che fare con
l'obbligo che sorge nel caso, inverso a quello considerato nell'art. 2, di
piani includenti beni non suscettibili di espropriazione o eccedenti le quote
espropriabili.
Deve pertanto
riaffermarsi il principio secondo cui la corrispondenza fra il contenuto del
piano e quello del decreto di esproprio sia da richiedere almeno per la parte
che assume rilievo sostanziale, e che di conseguenza una nuova pubblicazione si
rende necessaria allorché vengano assunti elementi di giudizio prima trascurati
o non esattamente valutati, e siano adottati criteri ed applicate norme diverse
da quelle prima tenute presenti, così da pervenire ad una nuova e diversa
determinazione delle quote da espropriare.
Che quest'ultima
ipotesi si sia verificata nella specie risulta dalla precedente esposizione,
senza che nulla possa opporsi in contrario pel fatto che i nuovi accertamenti
abbiano condotto alla riduzione delle precedenti quote di scorporo, e che
l'esproprio disposto non comprenda particelle diverse da quelle già considerate
nel piano pubblicato nel dicembre 1961. Poiché, come si é ricordato, le
doglianze mosse avverso quest'ultimo traevano ragione dalla mancata osservanza
dell'art. 4 della legge stralcio e dell'articolo unico della legge n. 1206 del
1952, incombeva all'Ente (una volta accertato l'errore verificatosi) l'obbligo
di rendere note le modalità seguite per la determinazione del reddito
dominicale della intera proprietà di ognuno dei condomini, al fine di stabilire
se e quale quota dei terreni siti in zona di riforma fosse suscettibile di
esproprio a carico di ciascuno dei condomini, e così consentire agli
interessati di far valere i loro rilievi.
2. - Quanto al
secondo motivo di incostituzionalità con cui si denuncia l'avvenuta assunzione,
ai fini della quota di scorporo, di dati catastali diversi da quelli risultanti
alla data del 15 novembre 1949 (motivo che anche la difesa dell'Ente ritiene
fondato), non vi é luogo a deliberare, rimanendo esso assorbito
dall'accoglimento del precedente;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829 (pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 16 del 21 gennaio 1953),
in relazione all'art. 4 della legge n. 230 del 1950 e all'art. 4 della legge n.
841 del 1950, e con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 maggio 1964.