SENTENZA
N. 33
ANNO
1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI,
Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Giuseppe
CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino
PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dei DD.PP.RR. nn. 4048 e 4385 del 28 dicembre 1952 (pubblicati,
rispettivamente, nei supplementi ordinari n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 e n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del
24 gennaio 1953) promosso con ordinanza 4 giugno 1959 del Tribunale di Firenze
nel procedimento civile vertente tra Falconi Pietro, Tenerini Elia in proprio e
nei nomi di Londini Franco, Anna Maria, Elena, Mario, Lamberto, Guidoni Atide e
l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, Ricasoli Firidolfi Caterina in Corsini e
Ricasoli Firidolfi Eleonora, iscritta al n. 110 del Registro ordinanze 1959 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 28 novembre
1959.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 27 aprile 1961 la relazione del Giudice Mario Cosatti;
uditi l'avv. Antonio
Sorrentino, per Falconi ed altri, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il Ministro
per l'agricoltura e per le foreste e per l'Ente per la colonizzazione della
Maremma tosco-laziale.
Ritenuto
in fatto
Le sorelle Caterina
Ricasoli Firidolfi in Corsini ed Eleonora Ricasoli Firidolfi erano nel 1949 proprietarie
della tenuta della "Grancia" nella Maremma grossetana; nel 1950 e
1951, con successivi atti, diversi appezzamenti della predetta tenuta furono
venduti a vari acquirenti.
In applicazione della
legge 21 ottobre 1950, n. 841 (così detta legge stralcio), contenente norme per
la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai
contadini, l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale pubblicò,
in data 4 e 28 dicembre 1951, due piani particolareggiati di esproprio nei confronti,
rispettivamente, di Caterina e di Eleonora Ricasoli; piani che colpivano
terreni rimasti in proprietà delle sorelle medesime dopo le vendite di cui
sopra.
Caterina Ricasoli,
con istanza 7 dicembre 1951, sottoscritta anche dalla sorella e corredata da
una relazione tecnica (a firma dott. Pini), ed Eleonora Ricasoli con altre
istanze 18 gennaio 1952, chiesero che i terreni di loro proprietà ricadenti nel
Comune di Grosseto fossero, ai sensi dell'art. 10 della citata legge, esonerati
da espropriazione quali terreni a coltura intensiva formanti aziende agricole
organiche ed efficienti (aziende modello).
In data 29 settembre
1952 furono pubblicati, a cura dell'Ente Maremma e in sostituzione dei predetti
piani di esproprio, due nuovi piani particolareggiati: l'uno, nei confronti di
Caterina Ricasoli (Foglio annunzi legali della Provincia di Grosseto n. 157 del
29 settembre 1952); l'altro, nei confronti di Eleonora (Foglio annunzi legali
della Provincia n. 154 del 29 settembre 1952).
I nuovi piani particolareggiati
furono approvati con DD.PP.RR. 28 dicembre 1952, nn. 4048 e 4385, riguardanti
rispettivamente Caterina ed Eleonora (decreti pubblicati il primo nel
supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1953,
il secondo nel supplemento ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24
gennaio 1953). Con tali decreti i terreni vennero trasferiti in proprietà
all'Ente Maremma tosco-laziale e ne fu ordinata l'immediata occupazione da
parte dell'Ente stesso.
Con i citati decreti
furono prevalentemente colpiti gli appezzamenti dalle sorelle Ricasoli venduti
con atti 1950 e 1951 e precisamente a Falconi Pietro, Tenerini Elia ved.
Londini e figli e Guidoni Ansano e Atide.
Tali acquirenti, con
citazione 3 ottobre 1956, convenivano davanti al Tribunale di Firenze l'Ente
Maremma e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, chiedendo che, previa,
occorrendo, declaratoria di illegittimità o di invalidità dei decreti
presidenziali di esproprio, si riconoscesse loro la piena proprietà degli
appezzamenti acquistati e se ne ordinasse la restituzione; in via subordinata,
che l'Ente Maremma e il Ministero dell'agricoltura fossero condannati al
rimborso del valore corrispondente.
Con altra
contemporanea citazione gli stessi acquirenti convenivano, sempre davanti al
Tribunale di Firenze, Caterina ed Eleonora Ricasoli, chiedendo che fossero
condannate al risarcimento dei danni.
Nelle due domande
giudiziali gli attori assumevano che la sostituzione dei secondi piani
particolareggiati a quelli precedenti, con il conseguente carico del debito di
esproprio delle sorelle Ricasoli sui terreni da loro acquistati, appariva
illegittima, con conseguente illegittimità, per eccesso dai limiti della delega
legislativa, dei decreti presidenziali.
Riunite per
connessione le due cause, il Tribunale, con ordinanza 13 maggio 1957, ordinava
all'Ente Maremma e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi
dell'art. 210 Cod. proc. civile, "di produrre in giudizio gli atti e i
documenti relativi ai procedimenti di espropriazione, ivi compresi gli atti e i
documenti relativi alla pubblicazione sia dei primi che dei secondi piani
particolareggiati, e gli atti e i documenti relativi ai provvedimenti che
determinarono il trasferimento delle espropriazioni dai terreni compresi nei
primi piani di esproprio a quelli compresi nei secondi".
La difesa dell'Ente
Maremma depositava un fascicolo con vari documenti. Il Tribunale, in data 4
giugno 1959, emetteva una seconda ordinanza con la quale, ritenuto che le
questioni sollevate dagli attori sulla legittimità costituzionale dei decreti
presidenziali di esproprio fossero non tutte manifestamente infondate e attesa
la rilevanza ai fini del decidere, ordinava la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale.
Secondo il Tribunale
la sostituzione, da parte dell'Ente Maremma, dei piani particolareggiati
pubblicati nel 1951 con quelli pubblicati nel 1952, in quanto provvedimento
limitativo del diritto di proprietà, avrebbe dovuto essere motivata. Ora, nei
secondi piani si fa menzione dell'art. 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339,
contenente norme integrative e interpretative delle leggi n. 230 del 1950, n.
841 del 1950 e n. 333 del 1951, il quale consente che, in determinati casi,
piani particolareggiati possano essere pubblicati dopo il termine del 31
dicembre 1951, stabilito dall'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e fino
al 30 settembre 1952; ma nei piani di cui trattasi non si specifica quale di
quelle determinate ipotesi ricorra nella specie.
É vero - osserva il
Tribunale - che dalla documentazione prodotta si intuirebbe che la specifica
ragione della sostituzione dei secondi ai primi piani particolareggiati sarebbe
stata la dichiarazione di esonero dall'esproprio, essendosi riconosciuto che i
terreni compresi nei primi piani presentavano i caratteri di cui all'art. 10
della legge stralcio; senonché tale documentazione consisterebbe in semplici
minute, neppure autenticate e prive, pertanto, di attendibilità.
Sempre secondo il
Tribunale, si arguirebbe che la dichiarazione di esonero si sarebbe basata
sulla relazione Pini, relazione di parte allegata all'istanza di esonero
rivolta al Ministero dell'agricoltura da Caterina Ricasoli. Tale relazione
riguarderebbe tutta la tenuta della "Grancia", non i soli terreni esonerati
ma anche quelli espropriati in base ai secondi piani. Data l'unità e
l'omogeneità della tenuta, si dovrebbe, quindi, ritenere che, se gli speciali
requisiti di cui all'art. 10 della legge stralcio ricorrevano per i primi
terreni, avrebbero dovuto riconoscersi anche per i secondi; onde la possibilità
di un eccesso di potere che - cosi nell'ordinanza - potrebbe aver viziato anche
i successivi decreti presidenziali.
Altre deduzioni
enunciate dalla difesa degli attori sono state, invece, ritenute dal Tribunale
manifestamente infondate.
L'ordinanza del
Tribunale, notificata a tutte le parti il 7 ottobre 1959 e il 13 successivo al
Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due
Camere, é stata iscritta al n. 110 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata per
disposizione del Presidente della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 25
della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
288 del 28 novembre 1959.
Nel giudizio dinanzi
a questa Corte il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato, é intervenuto con atto depositato in
cancelleria il 26 novembre 1959.
Si sono costituiti il
Ministro per l'agricoltura e per le foreste e l'Ente per la colonizzazione
della Maremma tosco-laziale, rappresentati e difesi dall'Avvocato generale
dello Stato, con deduzioni depositate il 26 novembre 1959; i signori Falconi
Pietro, Guidoni Atide, Londini Anna Maria, Elena, Lamberto, Franco e Mario,
depositando in cancelleria il 7 novembre 1959 le loro deduzioni, con procura
conferita all'avv. Domenico Albenzio con elezione di domicilio in Roma presso
l'avvocato medesimo; Falconi e Guidoni hanno di poi associato alla propria
difesa l'avv. Antonio Sorrentino.
Nelle sue deduzioni e
successiva memoria riassuntiva depositata il 25 maggio 1960, l'Avvocatura dello
Stato ha prospettato dubbi, in via pregiudiziale, sulla validità dell'ordinanza
in quanto il Tribunale, ritenendo non soddisfacenti gli atti e documenti
prodotti in quella sede, verrebbe sostanzialmente a rimettere alla Corte
costituzionale la valutazione di dette prove.
Nel merito, osserva
che la dichiarazione di azienda modello é atto amministrativo discrezionale la cui
mancanza può dar luogo, al più, ad un vizio di legittimità sul piano
amministrativo ma non su quello della legislazione delegata. Quand'anche,
prosegue l'Avvocatura, si volesse trasferire sul piano costituzionale la
questione della mancata dichiarazione di azienda modello e conseguente mancato
esonero dei terreni dall'espropriazione, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare
improponibile la questione in quanto, versandosi qui in tema di esercizio di
potestà discrezionale, per il disposto dell'art. 28 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l'esercizio del controllo costituzionale non avrebbe potuto trovare
ingresso.
L'Avvocatura
conclude, pertanto, che la Corte voglia dichiarare inammissibile la questione
proposta o, comunque, infondata nel merito.
La difesa del
Falconi, dei Londini e della Guidoni nelle proprie deduzioni insiste
particolarmente sui seguenti punti:
1) mentre nel decreto
di esproprio n. 4048, emesso nei confronti di Caterina Ricasoli, leggesi che
non ricorrono per i terreni compresi nei piani di recupero i requisiti di
azienda modello di cui all'art. 10 della legge stralcio, tale dichiarazione
manca nel decreto n. 4385, emesso nei confronti di Eleonora Ricasoli;
2) la dichiarazione
di esonero dei terreni compresi nei primi piani non poteva essere fatta né a
favore di Caterina, avendo essa venduto con atto 6 ottobre 1950 la sua parte
della tenuta "Grancia" alla sorella, né a favore di Eleonora, non
avendo quest'ultima presentato la necessaria istanza;
3) la dichiarazione
di esonero, che avrebbe dovuto necessariamente precedere la formazione e
pubblicazione dei piani di recupero, reca la data del 4 ottobre 1952, data cioè
posteriore sia a quella di pubblicazione dei piani di recupero (29 settembre
1952), sia alla scadenza del termine ultimo (30 settembre 1952) stabilito
dall'art. 2 della legge n. 339 del 1952 entro cui potevano essere utilmente
pubblicati nuovi piani di esproprio;
4) infine, l'art. 10
della legge stralcio é stato applicato, con la suddetta dichiarazione di
esonero, a una parte dell'azienda, mentre, interpretando rettamente l'art. 10,
l'esonero avrebbe dovuto concedersi a tutta l'azienda nel suo complesso
organico.
Nella successiva
memoria, depositata in cancelleria il 25 maggio 1960, la difesa delle parti
private contesta l'eccezione di invalidità dell'ordinanza di rimessione
sollevata dall'Avvocatura dello Stato, osservando che il Tribunale non ha
espresso dubbi sulla consistenza e fondatezza delle prove, ma le ha valutate
insufficienti.
La difesa, comunque,
rivolge istanza affinché la Corte, avvalendosi dei propri poteri istruttori,
ordini al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e all'Ente Maremma di
esibire tutti i documenti e gli atti che concorsero alla formazione dei decreti
di esproprio ed al trasferimento della espropriazione dai terreni compresi nei
primi piani a quelli che sono stati, invece, compresi nei secondi.
Conclude, nel merito,
che la Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dei decreti
presidenziali.
Nell'udienza pubblica
dell'8 giugno 1960 si é svolta innanzi a questa Corte la discussione della
causa e l'avv. Sorrentino per il Falconi ed altri e il sostituto avvocato
generale dello Stato Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il
Ministro per l'agricoltura e foreste e per l'Ente Maremma, hanno illustrato le
tesi svolte e le conclusioni enunciate negli scritti difensivi.
La Corte, con
ordinanza n. 42 del 10 giugno 1960, ha ritenuto opportuno, prima di esaminare
le questioni della causa, di acquisire i documenti relativi ai procedimenti di
espropriazione nei confronti delle sorelle Ricasoli e, sospesa ogni pronuncia
sulle questioni pregiudiziale e di merito, ha disposto che l'Ente Maremma e il
Ministero della agricoltura e foreste depositassero nella cancelleria della
Corte, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa, gli
atti e documenti in questione.
Per il tramite
dell'Avvocatura dello Stato sono state depositate nella cancelleria della
Corte, in data 28 luglio 1960, due fascicoli di atti e documenti relativi alle
predette sorelle Ricasoli Firidolfi.
Gli avvocati Domenico
Albenzio e Antonio Sorrentino hanno in data 13 aprile 1961 depositato una
seconda memoria difensiva.
In essa si rileva,
anzitutto, che anche a seguito dell'ordinanza della Corte non é stata prodotta
in originale la dichiarazione di esonero che, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della
legge n. 339 del 1952, avrebbe dovuto legittimare la sostituzione di nuovi
piani di esproprio a quelli già pubblicati nel termine normale. Da ciò desume,
allo stato degli atti, l'inesistenza della dichiarazione in parola.
Osserva di poi che,
anche a voler ammettere la esistenza della dichiarazione di esonero, essa
risulterebbe emessa il 4 ottobre 1952 e cioè oltre il termine ultimo (30
settembre 1952) utile per legittimamente procedere alla formazione e
pubblicazione dei nuovi piani di esproprio in sostituzione dei precedenti.
Dall'esame degli atti
la difesa trae, inoltre, argomento per denunciare altri vizi di illegittimità
dei decreti impugnati che le aziende Ricasoli non sarebbero state valutate
nella loro consistenza alla data del 15 novembre 1949, ma in quella che avevano
alla data della dichiarazione di esonero; che le aziende stesse sarebbero state
valutate cumulativamente ai soli effetti della dichiarazione di esonero come se
costituissero un unica azienda, mentre alla predetta data del 15 novembre 1949
i terreni per i quali era stato richiesto l'esonero facevano parte di due
aziende separate e distinte; che per i terreni esonerati non ricorrerebbero le
condizioni prescritte dall'art. 10 della legge n. 841 del 1950 per far luogo
alla concessione di esonero.
La difesa conferma le
conclusioni precedentemente prese.
L'Avvocatura dello
Stato, con memoria depositata il 13 aprile 1961, osserva, per quanto riguarda
la dichiarazione di esonero, che il competente Ministro avrebbe preso la sua
determinazione fin dalla primavera 1952 e che l'Ente ne sarebbe stato "
informato per le vie brevi" prima della data della comunicazione scritta
in data 4 ottobre 1952, "spedita molto tempo dopo l'adozione del
provvedimento soltanto per completezza formale di pratica".
L'Avvocatura dello
Stato conferma, quindi, le conclusioni già enunciate.
All'udienza del 27
aprile 1961 l'avv. Sorrentino e il sostituto avvocato generale Agrò hanno
svolto le tesi difensive e confermato le loro conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - L'Avvocatura
generale dello Stato, nelle deduzioni depositate in cancelleria il 26 novembre
1959, ha sollevato eccezione pregiudiziale di inammissibilità della questione,
osservando che con l'ordinanza 4 giugno 1959 il Tribunale di Firenze, ritenuti
non soddisfacenti gli atti e documenti relativi al procedimento di esproprio ed
espressi dubbi sulla consistenza di dette prove, avrebbe sostanzialmente
rimesso alla Corte costituzionale la valutazione delle prove stesse.
L'eccezione - sulla
quale, invero, l'Avvocatura dello Stato non si é più soffermata nelle
successive memorie depositate il 25 maggio 1960 e il 13 aprile 1961 e nella
discussione orale - deve essere disattesa.
Dal testo
dell'ordinanza può, infatti, desumersi che il Tribunale ha affrontato e risolto
le questioni della causa, compiendo il suo esame in ordine al valore degli atti
e documenti prodotti in giudizio in ottemperanza alla propria ordinanza 13 maggio
1957.
Né é esatto affermare
che il Tribunale non abbia al riguardo espresso alcun giudizio, ma solo
prospettato dubbi sulla consistenza degli atti prodotti, perché nell'ordinanza
stessa leggesi che "la documentazione consiste tutta in semplici minute,
neppure autenticate e prive, pertanto, di qualsiasi attendibilità" e che
"l'accertata insufficienza dei documenti esibiti... non può rappresentare
un difetto di prova da parte degli attori". Espressioni queste che non
destano incertezze circa il convincimento del giudice sul valore degli atti e
documenti dinanzi ad esso prodotti; ed é, appunto, in conseguenza di ciò che il
Tribunale, ritenendo l'eccezione di illegittimità costituzionale dei decreti di
esproprio, sollevata dalle parti private, non manifestamente infondata e
rilevante ai fini del giudizio principale, ha disposto la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
2. - Questa Corte,
avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli artt. 13 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 12 delle Norme integrative e in accoglimento di istanza in
proposito avanzata dalla difesa delle parti private, ha ritenuto opportuno,
sospesa ogni pronuncia sulle questioni di causa, acquisire i documenti relativi
ai procedimenti di espropriazione nei confronti delle sorelle Caterina ed
Eleonora Ricasoli Firidolfi, ivi compresi tutti gli atti concernenti la
dichiarazione di esonero; ed all'uopo, con ordinanza n. 42 del 10 giugno 1960,
ha disposto che l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco- laziale e il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste depositassero nella cancelleria
della Corte i documenti di cui sopra.
3. - In base agli
atti già acquisiti e alla documentazione in questa sede prodotta, debbono
esaminarsi i denunciati vizi di illegittimità costituzionale per eccesso di
delega dei decreti di esproprio nn. 4048 e 4385 del 28 dicembre 1952 emessi nei
confronti delle sorelle Ricasoli.
Il primo di tali vizi
consisterebbe nella circostanza che i due decreti avrebbero valicato il limite
temporale posto dall'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, in relazione
agli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 ottobre 1950,
n. 841, e 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, in quanto i relativi piani particolareggiati
di esproprio sono stati pubblicati oltre il termine del 31 dicembre 1951
stabilito dall'art. 1 della legge n. 333 del 1951, senza che nella specie
ricorresse alcuna delle ipotesi eccezionali le quali, ai sensi dell'art. 2
della legge n. 339 del 1952, ne avrebbero consentito la pubblicazione oltre il
termine del 31 dicembre 1951 e fino al 30 settembre 1952.
Come é stato
riassunto in narrativa, il Tribunale, nell'ordinanza di rimessione, ha rilevato
che il motivo per il quale i primi piani particolareggiati di esproprio,
pubblicati entro il 31 dicembre 1951, furono sostituiti con i successivi
pubblicati il 29 settembre 1952, sarebbe quello che nei primi piani erano stati
compresi terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed
efficienti e, quindi, terreni suscettibili di esonero dall'esproprio ai sensi
dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Il Tribunale ha desunto tale
motivo sia dalle copie delle istanze presentate dalle sorelle Caterina ed
Eleonora Ricasoli rispettivamente in data 7 dicembre 1951 e 18 gennaio 1952
(acquisite allora in copia ed ora in originale), istanze dirette ad ottenere
l'esonero di terreni compresi negli iniziali piani particolareggiati, sia da un
documento 4 ottobre 1952 proveniente dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste (prodotto dinanzi al Tribunale in copia dattiloscritta priva di
dichiarazione di conformità all'originale), documento concernente la
concessione, in accoglimento delle suddette istanze delle interessate, del
richiesto esonero.
La difesa del Falconi
ed altri, pur negando ogni valore probatorio a tale documento così come
prodotto, sostiene che, anche volendo in ipotesi tener conto di esso, i decreti
di esproprio sarebbero ugualmente illegittimi recando il documento in parola la
data del 4 ottobre 1952, posteriore a quella di pubblicazione dei secondi piani
(29 settembre 1952), i quali avrebbero dovuto, invece, essere necessariamente
preceduti dalla dichiarazione di esonero.
La Corte ritiene
fondato il motivo di illegittimità in esame nei riguardi di entrambi i decreti
presidenziali.
Infatti, per l'art. 1
della legge n. 333 del 1951 il termine ultimo, entro cui gli Enti dovevano
procedere alla formazione e pubblicazione dei piani di esproprio, era quello
del 31 dicembre 1951. L'art. 2 della legge n. 339 del 1952 consentiva che gli
Enti di riforma pubblicassero piani particolareggiati di esproprio oltre il
termine suindicato e fino al 30 settembre 1952 in alcuni casi tassativamente
indicati, tra i quali quello previsto dal n. 1 del citato articolo: quando,
cioè, in conseguenza dell'applicazione dell'art. 10 della legge n. 841 del 1950
fossero "stati esonerati dalla espropriazione" terreni compresi in
piani espropriativi pubblicati nei termini e fosse così divenuta necessaria,
per integrare la quota di scorporo in osservanza della legge medesima, la
pubblicazione di nuovi piani che comprendessero altri terreni in luogo di
quelli esonerati.
Orbene, dalla lettera
stessa delle norme contenute nei citati articoli palesemente risulta che il
termine ordinario o normale, entro cui gli Enti dovevano pubblicare i piani,
poteva eccezionalmente essere superato quando, essendo intervenuta una
dichiarazione di esonero dall'esproprio di terreni compresi in precedenti
piani, si rendesse necessario pubblicare nuovi piani di recupero.
É, pertanto, evidente
che la facoltà dell'Ente di pubblicare piani di recupero era condizionata
all'esistenza di una preventiva e, quindi, già intervenuta, dichiarazione di
esonero, la quale doveva essere di data anteriore a quella stabilita come
termine ultimo per la pubblicazione dei piani di recupero (30 settembre 1952).
Nella specie, i
secondi piani particolareggiati di esproprio, come si é detto, risultano
pubblicati il 29 settembre 1952 entro il termine eccezionale. Per quanto
concerne la dichiarazione di esonero, in atti esistono due fogli relativi ad
una nota n. 39381 in data 4 ottobre 1952, che il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste avrebbe diretto all'Ente Maremma all'oggetto: "Dichiarazione
di esonero - Ditta Ricasoli Caterina e Ricasoli Eleonora". In tali fogli
leggesi che "a norma dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 ottobre
1950, n. 841, si dichiara che i terreni... appartenenti alle sorelle
Ricasoli... sono esonerati dalla espropriazione". Segue l'indicazione
degli elementi catastali occorrenti per la identificazione dei terreni in
parola specificatamente per Caterina e per Eleonora; leggesi, infine, che
"codesto Ente vorrà rielaborare i piani particolareggiati di esproprio"
- "si resta in attesa di conoscere la estensione della superficie
eventualmente recuperabile in sostituzione dei terreni come sopra esonerati
dall'espropriazione".
Giova precisare che i
due fogli di cui trattasi consistono: l'uno, nella minuta, proveniente dal Ministero,
con il numero di protocollo e la indicazione della firma del Ministro Pro-tempore
e la consueta stampiglia di archivio "scaricato"; l'altro, in una
copia fotostatica di copia dattiloscritta dell'atto.
Occorre qui rilevare
che sia il Tribunale di Firenze sia la Corte costituzionale hanno disposto il
deposito degli atti e documenti relativi al procedimento di esproprio e che, in
base all'art. 210 Cod. proc. civile, il Ministero e l'Ente avrebbero dovuto
depositare documenti originali; non é stato prodotto documento originale di
dichiarazione di esonero, onde é mancata la richiesta prova.
L'Avvocatura dello
Stato ha dedotto che, data l'urgenza di siffatti provvedimenti e i continui
rapporti, quale quotidiana collaborazione tra Ministero ed Enti di riforma, la
deliberazione di esonero sarebbe stata fatta in tempo utile e comunicata
"per vie brevi"; avrebbe, poi, fatto seguito, "per completezza
di pratica", la nota 4 ottobre 1952. Al riguardo la Corte osserva che, a
parte l'ammissibilità di determinazioni o dichiarazioni non formali in materia
tanto delicata che tocca diritti privati, nei documenti prodotti non trovasi
alcuna traccia, neppure sotto forma di appunto per memoria, di una
determinazione del genere. Ma vi é di più: la forma in cui é redatto il
documento di cui si discute indurrebbe a ritenere che esso non sia soltanto -
come deduce l'Avvocatura dello Stato - la comunicazione all'Ente di riforma
della determinazione di esonero tempestivamente adottata, ma costituisca
insieme il provvedimento formale di esonero e la relativa comunicazione.
Richiamando, infatti,
il testo dell'atto sopra riportato, sotto la voce "oggetto" leggesi
"Dichiarazione di esonero" e più oltre "si dichiara che i
terreni... sono esonerati"; successivamente "codesto Ente vorrà
rielaborare i piani particolareggiati di esproprio" e, infine, richiesta
di notizie della superficie recuperabile.
Si aggiunge che in
alcuni tra i vari documenti prodotti é fatto riferimento al concesso esonero;
in nessuno di essi é indicata precedente tempestiva determinazione o
dichiarazione al riguardo come pur sarebbe stato naturale e spontaneo, ma é
esclusivamente citato l'atto 4 ottobre 1952 (vedi, ad es., raccomandata a mano
n. 53000 del 18 ottobre 1952 diretta dall'Ente al Ministero, nella quale si dà
notizia degli effettuati recuperi proprio in riferimento all'atto 4 ottobre
1952; - note illustrative in data 9 dicembre 1952 allegate alle raccomandate a
mano nn. 66352 e 66362 del 10 dicembre 1952 - trasmesse dall'Ente al
Ministero).
Anche volendo, in
ipotesi, attribuire un valore probatorio alla minuta o alla copia fotostatica
di copia dell'atto, deve concludersi che, recando esso la data 4 ottobre 1952,
il provvedimento é successivo, e non precedente, alla formazione e
pubblicazione dei piani particolareggiati di recupero, piani che, per le
richiamate norme di legge, in tanto avrebbero potuto essere legittimamente
predisposti e pubblicati in quanto fosse già intervenuta preventiva formale
dichiarazione di esonero, la quale, ai sensi degli artt. 10 della legge n. 841
del 1950 e 2 della legge n. 339 del 1952, ne avrebbe costituito il necessario
presupposto. Il procedimento risulta, quindi, viziato con conseguente
illegittimità costituzionale dei decreti di espropriazione per eccesso dai
limiti della delega legislativa attribuita dalle disposizioni in materia.
É, infine, opportuno
rilevare che non é in discussione, sempre in ordine al vizio di illegittimità
in esame, il potere discrezionale dell'Amministrazione circa la dichiarazione
di esonero, perché la questione non verte sul punto se sussistessero o meno le
condizioni idonee a rendere esonerabili i terreni Ricasoli come aziende modello
ai sensi dell'art. 10 della legge stralcio; ma, ai fini della legittimità dei
decreti, si discute se nel relativo procedimento la dichiarazione di esonero
abbia o meno preceduto la pubblicazione dei piani di recupero.
Date le conclusioni
cui sopra é pervenuta la Corte, non occorre scendere all'esame degli altri
motivi di illegittimità denunciati nell'ordinanza di rimessione e dalle parti
private.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione
di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato; dichiara la
illegittimità costituzionale dei DD.PP.RR. 28 dicembre 1952, nn. 4048 e 4385
(pubblicati, rispettivamente, nei supplementi ordinari n. 2 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 e n. 9 alla Gazzetta
Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953), in relazione agli artt. 1 della legge 18
maggio 1951, n. 333, e 2, n. 1, della legge 2 aprile 1952, n. 339, e in
riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno
1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in
cancelleria il 9 giugno 1961.