SENTENZA
N. 20
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 1962 dal Tribunale
di Matera nel procedimento civile vertente tra Di Tursi Filomena e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 126 del Registro ordinanze
1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 187 del 13
luglio 1963.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
udita nell'udienza
pubblica dell'11 dicembre 1963 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
udito l'avv. Guido
Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Ritenuto
in fatto
Con atto di citazione
notificato il 30 dicembre 1959 la signora Filomena Di Tursi conveniva davanti
al Tribunale di Matera l'Istituto nazionale della previdenza sociale, esponendo
che questo si era rifiutato di accreditarle i contributi figurativi per il
periodo di interruzione del lavoro determinato da gravidanza e puerperio e
durato dal 6 novembre 1956 al 25 febbraio 1957, e chiedendo che esso fosse
dichiarato tenuto a provvedere all'accreditamento.
L'Istituto,
costituitosi in giudizio, si opponeva alla domanda, osservando che il
provvedimento definitivo di rigetto era stato motivato dal fatto che l'attrice
risultava obbligatoriamente assicurata per il periodo, per il quale era chiesta
l'attribuzione dei contributi figurativi, e che pertanto questi non potevano
esserle attribuiti.
Rispondeva la difesa
dell'attrice insistendo nella tesi del diritto di questa a che si aggiungesse
al numero dei contributi corrispondenti alle giornate di lavoro attribuite il
numero dei contributi corrispondenti al periodo di gravidanza e di puerperio,
affinché l'astensione involontaria dal lavoro non si risolvesse in un danno per
l'assicurata. Nell'ipotesi che non fosse accolta l'interpretazione proposta
dell'art. 10, primo comma, del decreto presidenziale 26 aprile 1957, n. 818, in
relazione all'art. 56, n. 3, del decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, essa chiedeva
che il Tribunale dichiarasse non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale di quella norma, rimettendo gli atti alla Corte
costituzionale.
Il Tribunale,
riconosciuta la rilevanza della questione, osservava che essa non poteva essere
dichiarata manifestamente infondata, in quanto l'art. 12, primo comma, del
decreto presidenziale 26 aprile 1957, interpretato in relazione all'art. 10,
primo comma, apportava una evidente limitazione del diritto all'accreditamento
dei contributi fittizi per i periodi di interruzione obbligatoria del lavoro durante
lo stato di gravidanza e di puerperio ed era quindi ipotizzabile un eccesso di
delega in riferimento all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed
all'art. 76 della Costituzione. Pertanto rimetteva la questione all'esame della
Corte costituzionale con ordinanza emessa il 28 dicembre 1962, ma pervenuta
alla cancelleria della Corte, con inescusabile ritardo, solo l'11 giugno 1963,
dopo essere stata notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei
Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati il 4
aprile 1963, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 187 del 13 luglio 1963.
Nel presente giudizio
si é costituito soltanto l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
depositando tempestivamente le proprie deduzioni, nelle quali esso fa
sostanzialmente richiamo a due recenti sentenze della Corte, n. 4 del 12 febbraio 1963 e n. 78 dell'8 giugno 1963, ed afferma che la questione ora proposta
trova già in esse la più adeguata e corretta soluzione, posto che il dubbio
sulla legittimità della norma denunciata é stato sollevato in relazione al
contenuto del primo comma dell'art. 10 del decreto presidenziale 26 aprile
1957, n. 818.
Tali conclusioni sono
state ribadite dalla difesa dell'Istituto all'udienza di discussione della
causa.
Considerato
in diritto
Il richiamo, che la
difesa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fatto nelle proprie
deduzioni scritte e ripetuto nella discussione orale, alla recente
giurisprudenza della Corte nella materia che costituisce oggetto del presente
giudizio, é esatto e rilevante.
La questione
sottoposta alla Corte dal Tribunale di Matera nell'ordinanza del 28 dicembre
1962 concerne infatti la legittimità costituzionale di disposizioni, le quali
escludono in taluni casi l'accreditamento dei contributi cosiddetti fittizi per
i periodi di interruzione obbligatoria del lavoro durante lo stato di
gravidanza e di puerperio. Senonché il Tribunale non ha preso nella dovuta
considerazione un aspetto essenziale del regolamento della materia, che, se
sottoposto ad un attento esame, avrebbe potuto indurlo a decidere senz'altro il
merito della controversia sottoposta al suo giudizio.
I principi
informatori del sistema della pensione di invalidità e vecchiaia si
ricollegano, come questa Corte ha esplicitamente riconosciuto già nella sentenza n. 34 del 24 maggio 1960, ad uno stato di bisogno del lavoratore, al
quale la legislazione previdenziale intende garantire il soddisfacimento delle
necessità vitali al verificarsi di quegli eventi, che ne annullino o riducano
le capacità di lavoro e di guadagno. E nel sistema si inserisce il beneficio
dei contributi figurativi, in virtù del quale si computano ai fini assicurativi
anche determinati periodi, durante i quali sia venuta meno la possibilità di
versare i contributi a causa di eventi meritevoli di speciale considerazione, e
comunque non imputabili né al lavoratore, né al datore di lavoro.
Questi eventi -
osservava la Corte nella successiva sentenza n. 78 del 25 maggio 1963 - attengono tutti a situazioni straordinarie
o patologiche della vita del lavoratore, quali il servizio militare, le
malattie di una certa durata, la gravidanza e il puerperio, la disoccupazione,
il cui particolare rilievo le rende degne di speciale tutela.
Aggiungeva però,
testualmente: "Deriva logicamente, e ciò non può non avere rilevanza sul
terreno giuridico, che la concessione dei contributi figurativi, intesi - come
si é detto - ad eliminare le conseguenze dannose dei fatti accennati riguardo
alla realizzazione della più completa difesa sociale contro l'invalidità e la
vecchiaia, non ha ragione di permanere qualora i soggetti che ne dovrebbero
beneficiare si trovino ad avere assicurato un trattamento previdenziale, uguale
a quello dell'assicurazione obbligatoria in questione, che li pone al coperto
dalle conseguenze della diminuita o cessata capacità di guadagno, garantendo un
minimo vitale".
Nel settore del
lavoro agricolo, in particolare, venuta meno la norma dell'art. 17, primo
comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che poneva un limite al numero dei
contributi computabili in favore dei lavoratori agricoli giornalieri per il
conseguimento del diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia o per i
superstiti, per effetto della sentenza n. 84 dell'8 giugno 1963 di questa Corte, che ne ha dichiarato la
illegittimità costituzionale, i diritti dei lavoratori agricoli sono regolati
dall'art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, e si considerano utili ai fini dei requisiti
richiesti per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri
quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui
all'art. 2 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949.
Si avvera pertanto in
siffatti casi proprio la situazione descritta sopra, e prevista dalla citata sentenza n. 78 del 1963,
nella quale i soggetti che dovrebbero beneficiare della assicurazione conseguono
un trattamento previdenziale uguale a quello previsto, anche nei casi di
forzata assenza dal lavoro;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, del
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 14 marzo 1964.