Sentenza n. 84 del 1963
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SENTENZA N. 84

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1962 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Catozzi Amelia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 183 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 7 maggio 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel procedimento civile vertente fra Catozzi Amelia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Tribunale di Ferrara, con ordinanza del 3 luglio 1962, su istanza della difesa dell'attrice, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, per eccesso di delega in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

La Catozzi ha sostenuto in giudizio di avere diritto alla pensione di invalidità, potendo far valere la iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, per l'anno 1953-54, con la qualifica di "permanente" e potendo beneficiare dell'accreditamento di 209 contributi giornalieri, attribuiti per 11 mesi di detto anno dalla Commissione provinciale di Ferrara ai lavoratori avventizi permanenti. L'I. N. P. S. ha eccepito che per la Catozzi manca il requisito di almeno 52 contributi settimanali (oppure 104 contributi giornalieri) versati o accreditati nel quinquennio precedente alla domanda, in quanto l'art. 17 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, stabilisce che "ai fini del raggiungimento dei requisiti di contribuzione previsti dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (che sostituisce, tra l'altro, gli art. 9 e 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636), possono essere computati in favore dei lavoratori agricoli giornalieri, e per ciascun anno agrario di iscrizione, non più di n. 156 contributi giornalieri per gli uomini e di n. 104 per le donne, proporzionalmente ridotti allorquando l'iscrizione negli elenchi anagrafici sia limitata ad un periodo inferiore all'anno agrario. E poiché, per la Catozzi, l'iscrizione negli elenchi anagrafici é limitata al periodo di undici mesi, essa può beneficiare soltanto di n. 96 contributi giornalieri, non raggiungendo quindi quel minimo di n. 104 fissato dalla legge del 1952. Onde la Catozzi ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale del predetto art. 17, che esorbitando dai limiti della delega, avrebbe posto un limite al numero dei contributi computabili, mentre per il disposto dell'art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, per i lavoratori agricoli avventizi o compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla speciale Commissione provinciale.

Con la suindicata ordinanza il Tribunale di Ferrara, riconosciuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, ha disposto la sospensione del procedimento civile e la rimessione degli atti a questa Corte. L'ordinanza ritualmente comunicata e notificata é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.

Nel presente giudizio non vi é stata costituzione di parti.

 

Considerato in diritto

 

La questione é fondata.

La norma dell'art. 17 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, pone un limite al numero dei contributi computabili in favore dei lavoratori agricoli giornalieri per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia o per i superstiti: per ciascun anno agrario di iscrizione negli elenchi anagrafici, non più di 156 contributi giornalieri per i braccianti uomini con la qualifica di permanenti, abituali o occasionali; non più di 104 contributi giornalieri per le donne e i giovani con le suddette qualifiche e per i braccianti con la qualifica di eccezionali; non più di 70 per le donne e i giovani con la qualifica di eccezionali. Or questa, che é una limitazione ai diritti dei lavoratori, non trova riscontro in alcuna disposizione di legge, ed é anzi in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 9 del R.D.L. 14 aprile l939, n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo il quale per i lavoratori agricoli avventizi o compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 2 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949.

Siffatta limitazione imposta dalla legge delegata non trova giustificazione neppure nei poteri di coordinamento che l'art. 37 della legge n. 218 del 1952 ha conferito all'esecutivo. Ed infatti, allorquando una nuova legge si inserisce in un complesso organico di altre norme può creare lacune, discordanze, differenze o contrasti, che possono essere eliminati da norme delegate di coordinamento, le quali hanno lo scopo essenziale di adattare la nuova legge, accompagnarla ed integrarla nella sua applicazione, in modo da conferire uniformità ed armonia a tutto l'ordinamento giuridico della specifica materia. Ma il potere di coordinamento non consente la introduzione di nuovi principi o di limitazioni di diritti, che soltanto attraverso l'esame e la valutazione del Parlamento possono essere validamente introdotti.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e all'art. 9, ultimo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della stessa legge ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

GIUSEPPE VERZÌ, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 8 giugno 1963.