SENTENZA N.
89
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale del secondo comma dell'art. 18 del R.D.L. 28 febbraio 1939, n.
334, concernente l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, e dell'art. 97
del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria sulle
successioni, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 giugno 1961 dal
Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Catanese Teodoro e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 110 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194
del 5 agosto 1961;
2) ordinanza emessa il 23 gennaio 1962
dalla Corte di appello di Milano nel procedimento civile vertente tra il
curatore dell'eredità beneficiata di Fiorentini Adele e l'Amministrazione delle
finanze dello Stato, iscritta al n. 39 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1962;
3) ordinanza emessa il 13 febbraio 1962 dal
Tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Maugeri Antonino e
Genoveffa, La Rosa Annunziata e l'Amministrazione delle finanze dello Stato,
iscritta al n. 76 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 134 del 26 maggio 1962.
Visti gli atti di costituzione in giudizio
dell'Amministrazione delle finanze dello Stato, di Maugeri Antonino e Genoveffa
e di La Rosa Annunziata;
udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre
1962 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Luciano Traccanna, per l'Amministrazione delle finanze dello Stato.
Ritenuto in
fatto
1. - Con ingiunzione notificata il 27
novembre 1959 il Ricevitore Capo della Dogana di Milano ordinò a Catanese
Teodoro il pagamento di lire 23.145.000 per imposta di fabbricazione su vari
quantitativi di prodotti petroliferi.
Avverso la detta ingiunzione propose
opposizione il Catanese innanzi al Tribunale di Milano, e l'Amministrazione
finanziaria eccepì l'inammissibilità dell'opposizione, a norma dell'art. 18 del
D. L. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739,
perché l'opponente non aveva provveduto al pagamento preventivo della somma
richiesta. Essendo nel frattempo intervenuta la sentenza n. 21 del
31 marzo 1961 della Corte costituzionale, con cui era stato dichiarato
illegittimo il precetto del solve et repete, di cui al secondo comma
dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, per contrasto con
gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, il Catanese eccepì l'illegittimità
costituzionale del citato art. 18 del D. L. 28 febbraio 1939, quale ipotesi
particolare del precetto suddetto.
Il Tribunale di Milano, con ordinanza 9
giugno 1961, ritenuta rilevante la detta eccezione di illegittimità
costituzionale, la fece propria, ponendo in evidenza che la norma impugnata,
secondo cui l'atto di opposizione all'ingiunzione di pagamento della somma
dovuta a titolo di imposta di fabbricazione degli olii minerali e prodotti
derivati "non é valido se non é preceduto dal pagamento della somma
richiesta", sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione,
per gli identici motivi su cui si fonda la dichiarazione di illegittimità
costituzionale del citato art. 6, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n.
2248.
L'ordinanza, notificata il 1 luglio 1961 e
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, é stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 5 agosto 1961.
Avanti alla Corte costituzionale si é
costituito il Ministro delle finanze, rappresentato e difeso, come per legge,
dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, peraltro, nelle deduzioni
depositate in cancelleria il 14 luglio 1961, si é limitata a dichiarare di
essersi costituita "solo per scrupolo e compiutezza di difesa",
essendo intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale del
principio del solve et repete contenuto nel secondo comma dell'art. 6
della legge 20 marzo 1865, del quale la norma impugnata costituisce, secondo la
stessa Avvocatura, solo particolare applicazione all'imposta di fabbricazione
degli olii minerali.
Pertanto, ha concluso perché la Corte
"provveda come di giustizia" in merito alla sollevata questione di
legittimità costituzionale.
2. - Con ingiunzione notificata il 1 luglio
1959 il Direttore dell'uscio successioni presso l'Intendenza di finanza di
Milano ordinava al curatore dell'eredità beneficiata di Fiorentini Adele,
eredità rilasciata ai creditori, il pagamento di lire 163.255 a titolo di
imposta di successione.
Avverso la detta ingiunzione propose
opposizione il curatore avanti al Tribunale di Milano, che però la dichiarava
improponibile per inosservanza del principio del solve et repete.
Pendendo il procedimento in grado di
appello avanti alla Corte di Milano, il curatore sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 97 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270,
secondo cui non sono ammesse in giudizio opposizioni contro le ingiunzioni di
pagamento dell'imposta di successione se non previo pagamento della medesima,
ed in base al quale principio l'Amministrazione finanziaria aveva chiesto ed
ottenuto la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione per mancato
pagamento dell'imposta.
La Corte, con ordinanza 23 gennaio 1962,
ritenne la questione rilevante e non manifestamente infondata, sotto il profilo
della violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, violazione già
riconosciuta dalla Corte costituzionale in relazione sia alla regola generale
del solve et repete sancita dall'art. 6, secondo comma, della legge 20
marzo 1865 (sent.
n. 21 del 1961), sia ad altre norme fiscali, che pure imponevano tali
regole specificamente per singoli tributi (sent. n.
79 del 1961).
Ordinava, pertanto, la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale per l'ulteriore corso.
L'ordinanza, notificata il 15 febbraio
1962, é stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 24 marzo 1962.
Nessuna delle parti si é costituita in
questo secondo giudizio avanti alla Corte costituzionale.
3. - Con ingiunzione 27 aprile 1959 il
Direttore dell'Ufficio successioni di Messina ordinava a Maugeri Antonino e
Genoveffa e a La Rosa Annunziata il pagamento di lire 7.604.033 a titolo di
imposta di successione.
I predetti proponevano opposizione avverso
l'ingiunzione avanti al Tribunale di Messina e l'Amministrazione finanziaria
eccepiva, preliminarmente, l'improponibilità dell'opposizione per inosservanza
del principio del solve et repete stabilito dall'art. 97 della legge tributaria
sulle successioni.
Il Tribunale, con ordinanza 13 febbraio
1962, richiamandosi alla ricordata giurisprudenza della Corte costituzionale,
disponeva la trasmissione a questa Corte degli atti del giudizio.
L'ordinanza, notificata il 4 aprile 1962 e
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, é stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 26 maggio 1962.
Avanti alla Corte costituzionale si sono
costituite, in questo terzo giudizio, le sole parti private, rappresentate e
difese dagli avvocati Massimo Severo Giannini e Angelo Falzea, che hanno depositato
le deduzioni in cancelleria il 17 maggio 1962.
In queste deduzioni si fa richiamo alle
considerazioni svolte nella sentenza n. 21 del 1961 della Corte costituzionale
riguardo al contrasto esistente fra il principio del solve et repete e
le garanzie costituzionali dell'eguaglianza, di cui all'art. 3 della
Costituzione, e della tutela giurisdizionale contro i privati e contro la
pubblica Amministrazione, di cui, rispettivamente, agli artt. 24 e 113 della
Costituzione.
Si sostiene, inoltre, che la riconosciuta
incostituzionalità del principio generale del solve et repete implica la
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata, la quale
costituisce un'applicazione particolare del detto principio generale. Ciò che
tuttavia non escluderebbe la necessità di una pronuncia ad hoc della Corte
costituzionale, dato che la norma in questione ha una propria ed autonoma vita
giuridica nel sistema tributario.
In conseguenza, la difesa delle parti
private conclude chiedendo dichiararsi la illegittimità costituzionale della
norma impugnata.
Considerato
in diritto
1. - Le tre cause, avendo ad oggetto una
identica questione, vanno riunite e decise con unica sentenza.
2. - Non vi é dubbio che sia l'art. 18 del
D. L. 28 febbraio 1939, che l'art. 97 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, sono
in contrasto con gli artt. 3, 24, primo comma, e 113 della Costituzione.
Le norme contenute negli indicati articoli
sono, infatti, in formate al principio del solve et repete, subordinando l'ammissibilità
dei ricorsi per opposizione alle ingiunzioni di pagamento delle imposte, cui
rispettivamente si riferiscono, alla previa dimostrazione del pagamento delle
imposte medesime.
Ora questa Corte occupandosi, in via
generale, con la sentenza
n. 21 del 24 marzo 1961, del
principio del solve et repete, contenuto nel secondo comma dell'art. 6
della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, 20 marzo 1865, n.
2248, all. E, ebbe già a rilevare che l'imposizione dell'onere del pagamento
del tributo, quale presupposto imprescindibile dell'esperimento dell'azione
giudiziaria promossa per la tutela del diritto del contribuente mediante
l'accertamento giudiziale della illegittimità del tributo, é in contrasto con i
citati artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Tale principio é stato poi confermato in
relazione a varie leggi tributarie contenenti appunto lo stesso principio del
solve et repete (legge di registro, legge sull'imposta generale sull'entrata,
legge doganale: v. sentenza
22 dicembre 1961, n. 79), o che
estendevano il principio del solve et repete per l'ammissione dei ricorsi
innanzi alle Commissioni tributarie (sentenza
22 giugno 1962, n. 75), o che
applicavano lo stesso principio in analoghi rapporti di obblighi contributivi (sentenza 29 maggio
1962, n. 45, con la quale é stata dichiarata la illegittimità
costituzionale degli artt. 9, comma sesto, e 17, comma quinto, del R.D. 17
agosto 1935, n. 1765, che estendeva il principio del solve et repete in
materia di assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro).
Anche in riferimento alle leggi in
questione, e cioè alla legge sull'imposta di fabbricazione degli olii minerali
e alla legge sull'imposta di successione, si deve rilevare, in conformità
dell'originaria pronuncia di questa Corte, innanzi ricordata, che il principio
del solve et repete, contenuto in queste leggi, viola l'art. 3 della
Costituzione, perché é evidente la differenza di trattamento che ne consegue
fra il contribuente che non abbia i mezzi sufficienti per fare il pagamento, al
quale perciò é resa difficile e talvolta impossibile la facoltà di adire il
giudice, e il contribuente che di tali mezzi disponga; e che il principio
stesso elude, ancora, le norme contenute nel primo comma dell'art. 24 e
nell'art. 113 della Costituzione, che hanno lo scopo di garantire a tutti i cittadini
la tutela giurisdizionale dei loro diritti ed interessi.
3. - Ritiene la Corte che sia necessaria
una sua pronuncia specifica in relazione alle norme delle leggi sopra citate,
che hanno dato luogo ai presenti giudizi, così come é stato richiesto dalla
difesa delle parti private.
La dichiarazione, infatti, da parte della
Corte della illegittimità costituzionale di una norma di carattere generale,
che si é avuta con la sentenza
n. 21 del 24 marzo 1961 in relazione
all'art. 6 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, non può
significare, indipendentemente dall'accertamento da parte della Corte medesima,
l'illegittimità costituzionale di singole disposizioni derivanti dal medesimo
principio.
In questo senso é la giurisprudenza che si
é formata in seno alla Corte costituzionale con le sentenze innanzi citate, che
hanno espressamente dichiarato la illegittimità costituzionale del principio
del solve et repete contenuto in varie leggi tributarie, pei ricorsi
amministrativi alle Commissioni di imposta e in caso di rapporti analoghi.
A questa risoluzione si é uniformata la
Magistratura ordinaria che, rimandando a questa Corte le relative questioni, ha
chiesto, come nei casi in esame, la dichiarazione espressa di illegittimità
costituzionale di singole norme che riproducono il principio del solve et
repete contenute in leggi particolari.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riunisce i tre giudizi sopra indicati in
epigrafe;
dichiara la illegittimità costituzionale
del secondo comma dell'art. 18 del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, concernente
l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, e dell'art. 97 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria sulle successioni, in
riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il 22 novembre
1962