SENTENZA N.
45
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 9, comma sesto, e 17, comma quinto, del R.D. 17 agosto 1935, n.
1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali, promosso con ordinanza 14 marzo 1961
del Tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra Basaglia Nino ed
Anna e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, iscritta al n. 70 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 3 giugno 1961.
Udita nella udienza pubblica del 21 marzo
1962 la relazione del Giudice Mario Cosatti;
udito l'avv. Aldo Radonich, per
l'I.N.A.I.L.
Ritenuto in
fatto
Con decreto di ingiunzione, emesso a norma
del T.U. per la riscossione delle entrate patrimoniali, approvato con R.D. n.
639 del 1910, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (I.N.A.I.L.) di Modena ordinava a Basaglia Nino ed Anna, titolari
dell'omonima ditta, di pagare, sotto pena di atti esecutivi, la somma di lire
337.580 per omesso versamento di premio, salari, addizionali, penali ed
interessi.
Contro tale decreto i Basaglia promuovevano
giudizio di opposizione, affermando di non essere debitori dell'I.N.A.I.L. e
chiedendo la revoca del decreto stesso.
Costituitosi il contraddittorio dinanzi al
Tribunale di Modena, l'I.N.A.I.L. deduceva in rito la improponibilità della
opposizione per inosservanza del precetto del solve et repete, stabilito
negli artt. 9 e 17 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, concernente
l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.
Gli opponenti, a loro volta, sollevavano
eccezione di incostituzionalità del principio invocato dall'I.N.A.I.L.
Il Tribunale, con ordinanza 14 marzo 1961,
ha rilevato che l'azione promossa dall'I.N.A.I.L. per il pagamento dei
contributi omessi dall'impresa trova il suo fondamento negli artt. 9 e 17 del
R.D. n. 1765 del 1935, i quali dispongono che le somme dovute dai datori di
lavoro per premi e contributi sono esigibili con le norme in vigore per la
riscossione delle imposte dirette e che l'azione dinanzi all'Autorità
giudiziaria é subordinata alla prova che siano state "adempiute le
disposizioni già emanate dall'Autorità amministrativa con l'effettivo pagamento
dei premi e delle somme dovute".
Da tali disposizioni, ad avviso del
Tribunale, chiaro appare che l'azione giudiziaria non può essere proposta se
non dopo il versamento delle somme dovute, onde l'opposizione dei Basaglia
dovrebbe essere dichiarata improponibile.
Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto che
l'eccezione di illegittimità costituzionale del suddetto principio del solve
et repete, sollevata dagli opponenti con riferimento agli artt. 3, 24 e 113
della Costituzione, non appare manifestamente infondata ed ha in conseguenza
disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle
Camere, notificata il 18 aprile 1961 alle parti e il 20 successivo al
Presidente del Consiglio dei Ministri, é stata pubblicata, per disposizione del
Presidente della Corte, ai sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 3 giugno 1961.
Nel giudizio dinanzi alla Corte si é
costituito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro in persona del suo Presidente, depositando in cancelleria il 23 giugno
1961 le proprie deduzioni con procura conferita agli avvocati Aldo Radonich e
Valerio Flamini del foro di Roma.
La difesa dell'Istituto, dopo aver
precisato che la questione di legittimità sottoposta all'esame della Corte
investe gli artt. 9, comma sesto, e 17, comma quinto, della legge infortuni,
osserva che il principio stabilito con tali norme non é conseguente - a parte
la somiglianza degli effetti - con la norma prevista dall'art. 6 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, all. E, sull'abolizione del contenzioso amministrativo,
norma della quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità
costituzionale.
Quest'ultima norma, col sancire il generale
precetto del solve et repete nella materia tributaria, veniva a
stabilire una limitazione della possibilità di adire il magistrato a carico di
tutti i cittadini, ponendo tra essi una discriminazione in ragione delle loro
capacità economiche.
Diverse sono, ad avviso della difesa, la
natura, la portata e le finalità delle disposizioni in esame. Esse fanno parte
della legislazione infortunistica il cui scopo di tutela del lavoro, garantito
dalla stessa Costituzione, può legittimamente comportare limitazioni e
sacrifici della libera iniziativa economica e della stessa proprietà privata.
L'assicurazione infortuni, sebbene obbligatoria
per legge, conserva la sua natura di rapporto giuridico assicurativo
sinallagmatico in quanto l'assicuratore é tenuto a dare le sue prestazioni
dietro corrispettivo di un premio; l'assicurato ha diritto ad essere risarcito
dei danni che possono colpirlo; l'imprenditore é tenuto a pagare i premi
ottenendo in cambio la liberazione dal rischio infortuni.
I premi, pertanto, non hanno carattere
tributario, non gravano sulla generalità dei cittadini come tali, ma solo su
coloro che pongono in essere il rischio assicurato; non sono commisurati alla
capacità contributiva dei soggetti obbligati, ma alla pericolosità della
lavorazione e al numero dei lavoratori addetti.
Ora, affinché l'Istituto possa assistere
prontamente e continuamente i prestatori d'opera e i loro familiari superstiti,
é necessario che altrettanto pronto e continuo sia l'afflusso di mezzi
economici, cioè dei premi. Onde, prosegue la difesa, non sono da considerarsi
illogiche tutte quelle garanzie che la legge infortunistica pone per ottenere
la puntuale esecuzione dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e che
vanno dalle sanzioni penali, ai privilegi, alle facoltà di ispezione e, infine,
al solve et repete. Tali garanzie, e soprattutto l'ultima, deduce la
difesa, non creano disparità e discriminazioni non consentite dalle norme
costituzionali, non comportano diniego di giustizia, in quanto l'obbligo del
pagamento dei premi é previsto dopo che appositi organi, estranei alle due
parti, abbiano, attraverso varie e idonee procedure, accertato l'obbligo
contributivo.
La difesa, pertanto, conclude chiedendo che
la Corte voglia dichiarare non fondata la proposta questione di legittimità
costituzionale.
Nel giudizio dinanzi alla Corte gli
opponenti non si sono costituiti, né ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
La difesa dell'I.N.A.I.L. ha depositato in
cancelleria, in data 8 marzo 1962, una memoria in cui svolge le enunciate
argomentazione, osservando, tra l'altro, che il precetto del solve et repete
nella materia assicurativa trova, a suo dire, ulteriore giustificazione nel
principio dell'automatismo delle prestazioni, in virtù del quale l'Istituto é
tenuto a far fronte alle richieste di indennizzo anche se il datore di lavoro
non abbia corrisposto i relativi premi. Conferma le prese conclusioni.
Alla udienza pubblica l'avv. Aldo Radonich
per l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro si é riportato alle
deduzioni e conclusioni di cui agli scritti difensivi.
Considerato
in diritto
1. - Devesi preliminarmente osservare che,
secondo il letterale testo dell'ordinanza di rimessione, il Tribunale di Modena
si riferisce, nel proporre alla Corte la questione di legittimità
costituzionale, agli artt. 9 e 17 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, concernente
l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali. Poiché l'ordinanza, anche nella motivazione sulla rilevanza
della questione, tratta esclusivamente del principio del solve et repete
nella materia, la Corte ritiene di dover interpretare l'ordinanza medesima nel
senso che il Tribunale abbia inteso proporre la questione di legittimità
costituzionale soltanto del comma sesto dell'art. 9 e del comma quinto
dell'art. 17 del citato decreto nella parte in cui é stabilito il principio del
solve et repete. Conseguentemente le altre norme, pur contenute nei
detti articoli, ma che riguardano altri argomenti, restano estranee al presente
giudizio.
2. - La Corte ha già avuto occasione (sentenze n.
21 e n. 79 del
1961) di occuparsi della regola del solve et
repete enunciata in via generale dall'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, all. E, e riaffermata nelle norme contenute negli artt. 149 della legge
del registro (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269), 52 della legge istitutiva
dell'imposta generale sull'entrata (legge 19 giugno 1940, n. 762) e 24 della
legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.
Con le ricordate sentenze il solve et
repete é stato ritenuto costituzionalmente illegittimo in riferimento agli
artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in quanto in contrasto con il principio
di eguaglianza tra i cittadini, con il diritto di agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti e interessi legittimi, con l'inammissibilità di
limitazioni al diritto medesimo.
In ordine alle norme contenute nella legge
infortuni, della cui legittimità qui si discute, la Corte reputa che non vi
siano motivi per dipartirsi dalle fondamentali ragioni poste a base delle
sentenze sopra ricordate e che le ragioni stesse si appalesino valide e
decisive anche rispetto alla questione ora in esame, e ciò a prescindere da
ogni particolare indagine circa la natura dei contributi I.N.A.I.L.
Ed invero il fondamento del principio del solve
et repete nella materia infortuni non si differenzia, anche secondo
dottrina e giurisprudenza prevalenti, dal fondamento del medesimo principio
nella materia tributaria.
In entrambi i settori base del principio é
stata sostanzialmente ravvisata nella previsione di stabilità delle entrate
dello Stato e degli enti pubblici e nella presunzione di legittimità che
accompagna gli atti amministrativi. Il principio del solve et repete
nella materia infortuni non presenta speciali peculiarità; esso é stato mutuato
dal diritto tributario allo scopo di assicurare all'I.N.A.I.L. i mezzi
finanziari necessari al perseguimento dei suoi fini sociali in relazione anche
all'assimilazione fatta dal legislatore dei contributi assicurativi alle
imposte sotto il profilo della riscossione.
Orbene, se la cautela in esame é stata
ritenuta incostituzionale nella materia tributaria, a diverso avviso non può la
Corte pervenire nella materia infortuni, in quanto i compiti e i fini
essenziali dello Stato non hanno carattere di minore indilazionabilità e
imprescindibilità di quelli cui l'I.N.A.I.L. attende.
3. - Né a giustificare la sopravvivenza
dell'istituto nella materia in esame possono valere le considerazioni enunciate
dall'I.N.A.I.L. circa "l'automatismo delle prestazioni", per il quale
l'Istituto assicuratore é tenuto a far fronte alle richieste di indennizzo dei
lavoratori infortunati anche se il datore di lavoro, pur essendovi obbligato,
non abbia corrisposto i premi dovuti.
Giova in proposito rilevare che la regola
dell'automatismo delle prestazioni non é tipica ed esclusiva dell'assicurazione
infortunistica, ma trova applicazione in altre forme assicurative e di
previdenza sociale; anche in queste l'ente assicuratore é tenuto a
corrispondere senz'altro le sue prestazioni, mentre nella riscossione dei
propri mezzi finanziari, ugualmente costituiti da contributi, non é assistito
dalla speciale protezione derivante dal solve et repete.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale
delle norme contenute nel comma sesto dell'art. 9 e nel comma quinto dell'art.
17 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nella parte in cui é
stabilito il principio del solve et repete, in riferimento agli artt. 3.
24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1962.