SENTENZA N.
79
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
all. E, dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, dell'art. 24, terzo
comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, e dell'art. 52 della legge 19
giugno 1940, n. 762, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 maggio 1960 dalla
Corte di appello di Napoli nel procedimento civile tra Fusco Raffaele e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 21 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del
18 marzo 1961;
2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1960 dal
Tribunale di Venezia nel procedimento civile tra Mattarucco Antonio e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 25 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83 del
1 aprile 1961;
3) ordinanza emessa il 22 dicembre 1960 dal
Tribunale di Venezia nel procedimento civile tra Perale Ferdinando e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 31 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83 del
1 aprile 1961;
4) ordinanza emessa il 14 febbraio 1961 dal
Tribunale di Venezia nel procedimento civile tra Muscardin Giovanni e l'Ufficio
del registro di Mestre, iscritta al n. 33 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961.
Viste le dichiarazioni di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6 dicembre
1961 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il
Ministro per le finanze.
Ritenuto in
fatto
Le quattro ordinanze in esame - la prima
della Corte d'appello di Napoli e le altre del Tribunale di Venezia - investono
tutte il problema della legittimità costituzionale del principio del solve
et repete in materia tributaria, sul quale questa Corte ebbe già a
pronunciarsi con la sent. 24 marzo
1961, n. 21, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma
contenuta nel secondo comma dell'art. 6 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Costituzione. Le attuali ordinanze, tutte
anteriori alla ricordata sentenza di questa Corte, denunciano, in riferimento
agli stessi articoli della Costituzione (ai quali le tre ordinanze del
Tribunale di Venezia aggiungono l'art. 23), oltre al secondo comma del citato
art. 6 le seguenti altre disposizioni legislative nelle quali il principio del solve
et repete viene espressamente riaffermato: art. 149 legge di registro
approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, ex se (Corte d'appello di
Napoli), e in quanto richiamato dall'art. 10 legge 25 giugno 1943, n. 540,
sulle imposte ipotecarie (Tribunale di Venezia, ord. n. 31/61); art. 24, comma
terzo, legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, (Tribunale di Venezia, ord.
25/61); art. 52 legge 19 giugno 1940, n. 762, relativa all'imposta generale
sull'entrata (Tribunale di Venezia, ord. 33/61).
L'ordinanza della Corte d'appello di
Napoli, movendo dal carattere di presupposto processuale del pagamento del
tributo da parte del contribuente per essere ammesso a far valere in giudizio
l'illegittimità dell'imposizione, pur menzionando l'art. 113 Cost., basa
essenzialmente la denuncia di illegittimità costituzionale delle disposizioni
impugnate sull'incompatibilità di esse con gli artt. 3 e 24 Cost., i quali
enunciano rispettivamente il principio di uguaglianza dei cittadini "senza
distinzione di condizioni sociali o personali" e il principio del diritto
di difesa, "che non può essere condizionato a fatti, a situazioni, o ad
atti che si risolvono nella elusione del principio di uguaglianza"; e
argomenta dal fatto che le disposizioni denunciate "condizionano" il
diritto di difesa a un pagamento ("che in molti casi per il cittadino é di
difficile o impossibile attuazione") "sul presupposto di una
differenziazione tra cittadini abbienti o non abbienti, e, comunque, con la
attribuzione alla pubblica Amministrazione, nel processo, di una irrazionale e
ingiustificata posizione di privilegio rispetto all'altra parte".
Le tre ordinanze del Tribunale di Venezia
hanno identica motivazione. Anch'esse deducono l'incompatibilità della regola
del solve et repete col principio di uguaglianza, con particolare
riguardo al diritto di azione giudiziaria (art. 24 Cost.), nonché col precetto
dell'art. 113 Cost., che assicura ai cittadini la tutela giurisdizionale contro
gli atti amministrativi lesivi di diritti e interessi legittimi, e aggiungono
che ogni illegittima imposizione tributaria é suscettibile di importare
gravissime conseguenze giuridiche di carattere non solo patrimoniale, ma anche
personale, e si risolve in una lesione dell'art. 23 Cost., il quale segna i
limiti del potere di imposizione.
Le quattro ordinanze sono state
regolarmente notificate alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei
Ministri, comunicate ai Presidenti dei due rami del Parlamento, e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale (la prima in quella del 18 marzo 1961, n. 70, la
seconda e la terza in quella del 1 aprile 1961, n. 83, la quarta in quella del
29 aprile 1961, n. 106).
In tutti e quattro i giudizi si é
costituito innanzi a questa Corte il Ministro per le finanze ed é intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, entrambi a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo la dichiarazione di infondatezza delle
sollevate questioni.
In nessuno dei giudizi si sono costituite
parti private.
All'udienza, i quattro giudizi sono stati
trattati congiunta mente. In essa, l'Avvocatura dello Stato ha dichiarato che,
essendo sopravvenuta alla propria costituzione in giudizio la sentenza 24 marzo
1961, n. 21, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della
norma contenuta nel secondo comma dell'art. 6 legge 20 marzo 1865, n. 2248,
all. E, ed essendo le altre disposizioni tributarie, impugnate coi quattro
giudizi in esame, norme applicative della regola del solve et repete,
enunciata in via di principio dal citato articolo, essa Avvocatura non insiste
nell'opporsi alla dichiarazione di illegittimità costituzionale anche delle
altre disposizioni riferite.
Considerato
in diritto
1. - Le quattro cause, data l'identità di
materia, sono state trattate congiuntamente e possono essere decise con unica
sentenza.
2. - Con la sentenza 24 marzo
1961, n. 21, intervenuta in un giudizio promosso dal Pretore di Pavia nei
confronti del solo art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, questa
Corte ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale del secondo comma di
tale articolo. Le questioni di legittimità costituzionale di quest'ultima
disposizione, sollevate con le ordinanze che hanno promosso i quattro giudizi
ora all'esame della Corte, sono perciò da dichiarare ormai - in conformità
della costante giurisprudenza - manifestamente infondate.
3. - La Corte deve, invece, occuparsi delle
questioni sollevate nei confronti dell'art. 149 della legge del registro (R.D.
30 dicembre 1923, n. 3269), dell'art. 52 della legge istitutiva dell'imposta
generale sull'entrata (legge 19 giugno 1940, n. 762):e dell'art. 24 della legge
doganale (legge 25 settembre 1940, n. 1424). Per quanto riguarda questi ultimi
due testi legislativi, l'esame va, peraltro, limitato rispettivamente al
secondo periodo del secondo comma del citato art. 52 e al terzo comma dell'art.
24, dato che le questioni sollevate investono unicamente la legittimità
dell'istituto del solve et repete, al quale si riferiscono le sole parti
menzionate degli articoli in questione.
L'art. 149 della legge del registro dispone
che, "eccettuato il caso di opposizione a richiesta di tasse suppletive,
non sono ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni o istanze contro
l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione di tasse e sopratasse,
quando non sia provato il pagamento delle medesime mediante la quietanza di cui
all'articolo 96".
Il secondo periodo del secondo comma
dell'art. 52 della legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata dispone
che il "gravame dinanzi alla Autorità giudiziaria" previsto dal primo
periodo dello stesso comma contro i provvedimenti definitivi dell'Amministrazione
"deve esser proposto, previo pagamento della imposta e della sopratassa
determinate nell'ordinanza dell'Intendente o nel decreto del Ministro delle
finanze nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della stessa
ordinanza o decreto".
Il terzo comma della legge doganale dispone
che l'atto di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento dei diritti dovuti
alla dogana, contemplato dal secondo comma, "non é valido se non é
preceduto dal pagamento della somma richiesta".
Si tratta di disposizioni le quali
riaffermano, con riferimento alle materie di cui rispettivamente si occupano,
la regola del solve et repete, enunciata in via generale nell'art. 6,
secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Regola che, con la
ricordata sentenza
n. 21, questa Corte ha ritenuto illegittima perché contrastante con gli
artt. 3, 24 e 113 Cost., essendo incompatibile col principio di uguaglianza,
col pari diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio, con
l'inammissibilità di limitazioni al diritto di far valere in giudizio
l'illegittimità degli atti amministrativi comunque lesivi di diritti o di
interessi legittimi.
Questo punto di vista deve essere
confermato per le ragioni enunciate nella sentenza n. 21,
dalle quali la Corte non ritiene doversi discostare, anche con riguardo alle
disposizioni in materia di imposta di registro, di imposta generale
sull'entrata e di imposte doganali, che vengono ora portate per la prima volta
all'esame della Corte. Esse devono essere, perciò, dichiarate illegittime.
Né a tal fine é necessario stabilire se
siano applicative della regola enunciata nell'art. 6 della legge del 1865 o
abbiano carattere novativo. E sufficiente, infatti, constatare che si tratta di
testi legislativi dotati, nel sistema, di una propria individualità e di una
propria vita giuridica; onde anche di essi può esser chiesta e deve esser
pronunciata la dichiarazione di illegittimità costituzionale.
4. - Non occorre, invece, dichiarare
l'illegittimità costituzionale, sia pure parziale, dell'art. 10 della legge 25
giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, il quale, disponendo che "per
la riscossione delle imposte e delle sopratasse stabilite dalla presente legge
e per il modo di decidere le controversie che insorgono sulle medesime sono
applicabili le disposizioni vigenti in materia di imposte di registro", fa
rinvio, tra l'altro, alla regola del solve et repete enunciata nell'art.
149 della legge del registro.
Opportunamente l'ordinanza del Tribunale di
Venezia iscritta al n. 31 Registro ordinanze, trovandosi a dover applicare, in
virtù di tale rinvio, l'art. 149 ult. cit., ha sollevato la questione di
legittimità di quest'ultimo e non quella dell'art. 10 della legge del 1943.
L'articolo 10 di questa legge fa rinvio al sistema normativo relativo
all'imposta di registro, quale risulta dalle disposizioni vigenti al momento
dell'applicazione. Venuta meno la disposizione dell'articolo 149 della legge di
registro, a causa della dichiarazione della sua illegittimità costituzionale,
viene perciò a mancare lo stesso rinvio, da parte dell'art. 10 della legge
ipotecaria, alla disposizione dichiarata incostituzionale: onde non può
parlarsi di una illegittimità della disposizione di rinvio.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riunisce i quattro giudizi di legittimità
costituzionale indicati in epigrafe;
dichiara manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 6 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E;
dichiara l'illegittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 24, 113 della Costituzione:
- dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923,
n. 3269;
- del secondo periodo del secondo comma
dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762;
- del terzo comma dell'art. 24 della legge
25 settembre 1940, n. 1424.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre
1961.