SENTENZA N.
75
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 4, terzo comma, del R.D.L. 5 marzo 1942, n. 186, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 giugno 1942, n. 840, recante provvedimenti in
materia di valutazione agli effetti dell'applicazione delle imposte indirette
sui trasferimenti della ricchezza, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile
1961 dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano su ricorso di
Barbera Ernesta, iscritta al n. 107 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961.
Udita nella camera di consiglio del 19
giugno 1962 la relazione del Giudice Aldo Sandulli.
Ritenuto in
fatto
Nel corso di un procedimento per la
definizione del valore effettivo, ai fini dell'imposta di registro, di una
bottega, in occasione della compravendita della stessa, innanzi alla
Commissione provinciale delle imposte di Milano, adita in sede di gravame
proposto dall'acquirente, signora Ernesta Barbera, avverso la decisione della
Commissione distrettuale, l'Ufficio del registro eccepiva l'improponibilità del
ricorso stesso, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del R.D.L. 5 marzo 1942, n.
186 (convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 840), non risultando che la ricorrente
avesse tempestivamente pagato l'imposta accertata dalla Commissione
distrettuale.
La Commissione provinciale, con ordinanza
26 aprile 1961, considerato che con l'indicata disposizione il legislatore
aveva esteso il principio del solve et repete alle controversie in sede
di gravame innanzi alle Commissioni provinciali per le imposte dirette e per le
imposte indirette sugli affari contro le pronunce delle Commissioni
distrettuali, e osservato che il principio del solve et repete in
materia tributaria, enunciato nell'art. 6, secondo comma, della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E, con riferimento alle azioni giudiziarie, era stato
ritenuto affetto da illegittimità costituzionale da questa Corte, la quale, con
la sentenza n. 21
del 31 marzo 1961 ebbe a dichiarare illegittimo l'anzidetto art. 6, secondo
comma, in riferimento alle norme degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione,
giudicò non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, terzo comma, del R.D.L. 5 marzo 1942, n. 186. Conseguentemente
sospese il procedimento, ordinando la trasmissione degli atti a questa Corte.
L'ordinanza é stata regolarmente notificata
alla parte privata, al Procuratore del registro di Milano e al Presidente del
Consiglio dei Ministri e, inoltre, é stata comunicata ai Presidenti del Senato
e della Camera dei Deputati.
Nessuno si é costituito innanzi alla Corte.
Pertanto, il Presidente, in conformità dell'art. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale, ha disposto che la causa venisse trattata in
camera di consiglio.
Considerato
in diritto
Con la sentenza n. 21 del
1961 questa Corte ha dichiarato contrastante con gli artt. 3, 24 e 113
della Costituzione il principio del solve et repete, enunciato in via
generale nel secondo comma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.
E, pronunciando, in conseguenza, l'illegittimità costituzionale dell'anzidetta
disposizione legislativa.
Con successive pronunce in conformità della
menzionata sentenza, essa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, sempre
in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, di varie altre
disposizioni legislative, riaffermanti, in relazione all'azione giudiziaria
contro l'imposizione di singoli tributi, la necessità dell'osservanza della
regola del solve et repete. Sono stati dichiarati illegittimi l'art. 149
della legge sul registro (D.Lg. 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato con D.Lg.
13 gennaio 1936, n. 2313), l'art. 52 della legge istitutiva dell'imposta
generale sull'entrata (legge 19 giugno 1940, n. 762), l'art. 24 della legge
doganale (legge 25 settembre 1940, n. 1424), l'art. 9, comma sesto, e l'art.
17, comma quinto, del D.L. 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione
obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (v. le
sentenze n. 79 del 1961 e n. 45 del 1962).
L'art. 4, comma terzo, del D.L. 5 marzo
1942, n. 186, convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 840, impugnato con
l'ordinanza che ha dato luogo al presente giudizio, lungi dall'essere
applicativo del principio enunciato nell'art. 6 della legge del 1865, contiene
un'ulteriore e più grave enunciazione della regola del solve et repete
in materia tributaria, in quanto dispone che essa venga osservata persino per
la proposizione di ricorsi innanzi a Commissioni tributarie.
Ancor più manifestamente delle disposizioni
sopra ricordate, già dichiarate illegittime (le quali limitano soltanto
l'esercizio dell'azione innanzi ai giudici ordinari), quella in esame é,
dunque, in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, a
causa dell'incompatibilità del suo disposto col principio di eguaglianza e col
pari diritto di tutti i cittadini di adire gli organi di giurisdizione.
Egualmente sussiste nella disposizione
impugnata il contrasto con l'art. 113 della Costituzione. Se é vero, infatti,
che in base ad essa la mancata osservanza del precetto del solve et repete
viene considerata come preclusiva dell'impugnabilità, in sede di gravame, di
una decisione di natura giurisdizionale (e non di un atto amministrativo),
nondimeno la mancata utilizzabilità del mezzo giurisdizionale di gravame
avverso la decisione giurisdizionale che abbia pronunciato sulla legittimità
del provvedimento amministrativo d'imposizione tributaria, viene a risolversi
in una diminuita tutela nei confronti di quest'ultimo: onde non può esser
recata in dubbio l'incompatibilità della disposizione con quel precetto
dell'art. 113 della Costituzione (secondo comma), in base al quale la tutela
giurisdizionale nei confronti degli atti amministrativi lesivi di diritti o di
interessi legittimi "non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi
di impugnazione o per determinate categorie di atti".
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 4, terzo comma, del R.D.L. 5 marzo 1942, n. 186, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 giugno 1942, n. 840, recante provvedimenti vari
in materia di valutazione agli effetti dell'applicazione delle imposte
indirette sui trasferimenti della ricchezza, con riferimento agli artt. 3, 24 e
113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22
giugno 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1962.