SENTENZA N.
17
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 15 settembre 1961, depositato
nella cancelleria della Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n.
15 del Registro ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la
Regione siciliana sorto a seguito della circolare n. 2035 diramata il 13 giugno
1961 dall'Assessore ai lavori pubblici della Regione siciliana.
Udita nell'udienza pubblica del 7 febbraio
1962 la relazione del Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi il sostituto avvocato generale dello
Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e
l'avv. Camillo Ausiello Orlando, per il Presidente della Regione siciliana.
Ritenuto in
fatto
Con circolare del 13 giugno 1961, n. 2035,
l'Assessore per i lavori pubblici della Regione siciliana ha disposto che nei
contratti di appalto stipulati per opere "disposte e finanziate"
dall'Assessorato per lavori che possono essere ritenuti attinenti ad opere del
demanio o patrimonio regionale, gli enti che agiscono nella Regione non
includano la clausola che prevede l'accollo da parte dell'appaltatore del
pagamento del tributo locale sui materiali da costruzione.
Nella circolare si prescrive, anzi, che nei
capitolati speciali di appalto sia chiaramente escluso dagli obblighi ed oneri
dell'appaltatore quello relativo al pagamento delle imposte di consumo o alla
rivalsa di chi abbia effettuato tale pagamento.
Il provvedimento é motivato rilevando che
per l'art. 34 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo,
l'imposta sui materiali da costruzione é a carico del proprietario della opera
ove non sussistano ipotesi di esenzione soggettiva ed oggettiva - e che in
virtù - della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, della legge
regionale 1 luglio 1947, n. 3, e del decreto presidenziale 30 luglio 1950, n.
878, anche le Amministrazioni della Regione siciliana hanno diritto alla
esenzione preveduta dal n. 5 dell'art. 29 del T.U. sulla finanza locale.
Relativamente alla procedura delle
opposizioni amministrative alla richiesta di pagamento del tributo, la ripetuta
circolare rammenta - tra l'altro - che ai sensi dell'art. 90 del T.U. sulla
finanza locale e degli artt. 344 e 345 del regolamento per la riscossione delle
imposte di consumo, il ricorso va prodotto in prima istanza al Sindaco del
Comune del luogo ove sono stati impiegati materiali, in seconda istanza al Prefetto
ed in terza istanza all'Assessorato regionale delle finanze.
Con atto notificato al Presidente della
Regione siciliana il 15 settembre 1961 e depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 21 settembre 1961, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso come per legge dalla Avvocatura generale dello Stato, fa
presente che la surriportata circolare viola gli artt. 9, 20 e 43 dello Statuto
speciale per la Sicilia, in relazione agli artt. 14, 17 e 36 del medesimo e
all'art. 3 del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 507. Le disposizioni con essa
impartite esorbiterebbero dalla sfera di competenza che il detto Statuto
attribuisce agli organi regionali, ed in particolare agli Assessori ai lavori
pubblici ed alle finanze, ed invaderebbero quella riservata agli organi
legislativi ed amministrativi dello Stato.
Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato,
infatti, l'Assessore ai lavori pubblici, usurpando, peraltro, funzioni
attribuite all'Assessore alle finanze, non si sarebbe limitato a diramare
istruzioni per l'applicazione esatta di norme giuridiche, ma, inibendo
l'inserzione, nei contratti di appalto stipulati da enti pubblici operanti
nella Regione, di una clausola relativa al pagamento dell'imposta di consumo
sui materiali da costruzione, avrebbe riconosciuto alla Regione un diritto
all'esonero da tale imposta e, in linea generale, una equiparazione della
Sicilia allo Stato nel trattamento tributario. Esonero ed equiparazione che,
invece, non sussistono.
La circolare, inoltre, disponendo che i
ricorsi avverso il pagamento del tributo siano prodotti, in terza istanza,
all'Assessore alle finanze invece che al Ministro per le finanze, avrebbe
usurpato poteri che l'art. 90 del T.U. per la finanza locale attribuisce a
questo ultimo, non essendo intervenuto in materia il trasferimento di funzioni
dallo Stato alla Regione, né alcuna norma legislativa.
E ciò a prescindere dalla considerazione
che nessuna competenza legislativa spetterebbe alla Regione in materia di
tributi comunali e, tanto meno, in materia di imposte di consumo, in quanto
queste devono ritenersi comprese tra le imposte di produzione, riservate allo
Stato dall'art. 36 dello Statuto speciale per la Sicilia, anche per ciò che
attiene alla loro disciplina.
La equiparazione della Regione allo Stato
nel trattamento tributario - insiste l'Avvocatura - non é preveduta da alcuna
norma costituzionale, é contraria al sistema ed é atta a turbare gravemente il
regime fiscale vigente. Tale equiparazione potrà essere disposta, in conformità
dell'ordinamento tributario, soltanto con leggi dello Stato e per determinati
tributi, non essendo consentito alla Regione attribuirsi quella sovranità la
quale ovviamente esclude per lo Stato, che ne é titolare, la soggezione ai
tributi locali, salve le ipotesi nelle quali ciò sia eccezionalmente disposto.
Denunciato così il conflitto di
attribuzione, l'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che la Corte, esclusa
ogni equiparazione della Regione siciliana allo Stato per quanto attiene al
trattamento tributario in genere e all'art. 29, n. 5, del regio decreto 14
settembre 1931, n. 1175, in specie, dichiari che non spetta agli organi
regionali, legislativi ed amministrativi, ed in particolare agli Assessori ai
lavori pubblici ed alle finanze, alcuna competenza in materia di imposta di
consumo e, conseguentemente, annulli la circolare n. 2035 del 13 giugno 1961
dell'Assessore ai lavori pubblici.
In data 3 ottobre 1961 ha depositato le
proprie deduzioni nella cancelleria di questa Corte il Presidente della Regione
siciliana, rappresentato e difeso con procura speciale per atto notaio Vito di
Giovanni di Palermo del 19 settembre 1961 dall'avvocato Camillo Ausiello
Orlando, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avv. Giuseppe Bartoli, in
via Oreste Tommasini n. 16.
In via preliminare la Regione eccepisce la
irricevibilità del ricorso.
All'uopo rileva che la circolare in
questione reca la data del 13 giugno 1961 e che il ricorso é stato notificato
il 15 settembre 1961. In difetto di notificazione o pubblicazione - soggiunge -
é dalla avvenuta conoscenza dell'atto che decorre il termine di sessanta giorni
per produrre il ricorso, a norma dell'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87. Ma nella specie la data di tale avvenuta conoscenza non é
precisata dal ricorrente. Il quale ne ha l'obbligo, trattandosi di elemento
diretto a dimostrare la tempestività dell'azione da lui instaurata e, quindi,
la sussistenza del presupposto della ricevibilità della istanza da parte
dell'organo adito.
La Regione eccepisce ancora la
improponibilità e la inammissibilità del ricorso.
Il conflitto di attribuzione - osserva -
può essere determinato da qualsiasi atto, comunque formalmente qualificato - e
quindi anche da una "circolare" - ove con le disposizioni in essa
contenute si leda la sfera di competenza costituzionalmente attribuita ad altro
ente. Il che si verifica ove l'atto dispieghi effetti verso l'esterno, ossia
produca modificazioni nell'ordinamento giuridico generale.
Richiamate, a dimostrazione di tale
assunto, le sentenze
n. 11 e 12, entrambe
del 26 gennaio 1957 di questa Corte, la Regione fa presente che nella specie
trattasi di una circolare dell'Assessorato ai lavori pubblici, intesa
unicamente ad impartire istruzioni ad uffici ed enti dipendenti in materie di
appalti di opere disposte e finanziate dall'Amministrazione regionale e,
quindi, esplicante effetti soltanto interni. Onde la sua inidoneità a produrre
le cennate modificazioni nell'ordinamento giuridico generale, caratteristica
propria degli atti a rilevanza esterna.
Dubita, poi, la Regione, che si chieda un
regolamento di competenza tra organi amministrativi dello Stato e della
Regione, qualora si assuma - come si fa nel ricorso - che la circolare contiene
il riconoscimento di un diritto alla esenzione dalla imposta di consumo sui
materiali da costruzione e si invochi che la Corte dichiari che agli organi
regionali legislativi ed amministrativi non spetta alcuna competenza al
riguardo. Piuttosto - osserva - sollecitando la pronuncia su un difetto di
potestà anche legislativa si decampa totalmente dall'ambito del conflitto di
attribuzione, con ciò confermandosi, sotto altro profilo, la improponibilità
della impugnazione.
Denunzia ancora la Regione la mancata
indicazione, nel ricorso, degli effetti dell'atto de quo in pregiudizio della
competenza dello Stato e la inesistenza della violazione delle norme
costituzionali richiamate nel ricorso stesso. La ripartizione costituzionale
delle sfere di competenza - chiarisce - può essere turbata non già dalla
semplice affermazione della pertinenza di un diritto soggettivo, ma
dall'esercizio o anche dalla affermazione di una potestà. Il conflitto di
attribuzioni é un conflitto di potestà onde il suo regolamento ha per fine la
dichiarazione della titolarità della potestà tra gli enti che se la contendono.
Ma nella specie l'Assessore, pur affermando il suo convincimento della
pertinenza del diritto alla esenzione tributaria, non ha esercitato e neppure
affermato alcuna potestà in proposito. Anzi, ha fatto chiaro ed esplicito
riferimento ai procedimenti contenziosi e giurisdizionali da promuovere per
ottenere il riconoscimento del diritto da parte degli organi competenti a
dichiararne l'esistenza.
La circolare - insiste la Regione - ha
soltanto per oggetto la emanazione di istruzioni e di direttive ad enti ed
organi ricadenti nella esclusiva sfera di controllo dell'amministrazione
regionale dei lavori pubblici, ai sensi degli artt. 14, lett. g, e 20 dello
Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, emanate con D.P.R. 30
luglio 1950, n. 878, trattandosi di opere non di prevalente interesse
nazionale. Anzi, la limitazione agli appalti di opere "disposte e
finanziate" dall'Assessorato regionale, restringe ancor più la portata
dell'intervento, configurandolo come la semplice estrinsecazione del normale
potere direttivo che compete all'ente, che dispone e finanzia l'opera, nei
confronti dei propri organi d'esecuzione.
La questione - chiarisce ancora la Regione
- dell'applicabilità all'amministrazione regionale della esenzione tributaria
preveduta nel n. 5 dell'art. 29 del T.U. per la finanza locale, esenzione cui
si ritiene di avere diritto, in contrasto con la tesi sostenuta dall'esattore
delle imposte di consumo, ha dato luogo ad una numerosa serie di opposizioni e
di procedimenti in sede contenziosa amministrativa, nonché giudiziaria. Le
istruzioni impartite dall'Assessorato, pertanto, tendono ad evitare il
moltiplicarsi di tali procedimenti tra esattore dell'imposta e impresa
appaltatrice dell'opera, procedimenti ai quali, peraltro, l'Amministrazione
restava estranea. E tendono altresì a concentrare la difesa nei diretti
confronti delle Amministrazioni interessate, anche a fini di unità di
indirizzo. Con ciò - si ribadisce - non si é per nulla interferito sulla
questione di diritto - se cioè l'esenzione competa -; né si é violata alcuna
delle norme costituzionali richiamate nel ricorso. Si é soltanto fatto uso di
una facoltà di modificazione contrattuale spettante all'ente che dispone le
opere.
A completamento la Regione fa presente che
con la eliminazione dell'accollo del carico d'imposta all'appaltatore
dell'opera, non si vengono a sgravare le imprese costruttrici in pregiudizio
della Amministrazione regionale. Ove, infatti, dovesse rimanere fermo
l'assoggettamento dell'appaltatore al tributo, tale onere verrebbe a
ripercuotersi sull'andamento delle future gare e ad incidere sulle offerte di
ribasso, con un conseguente aggravio del costo delle opere pubbliche regionali
e, quindi, in definitiva, sempre in pregiudizio dell'Amministrazione.
Nelle deduzioni, infine, si pone in rilievo
che, atteso il carattere interno dell'atto e la sua inidoneità a produrre
diretti effetti regolatori verso la generalità, neppure l'aver disposto che il
gravame, in terza istanza, deve essere proposto all'Assessore alle finanze, può
essere assunto come atto di esercizio o di affermazione di una competenza, tale
da dar luogo all'ipotesi propria del conflitto.
L'Avvocatura con memoria depositata nei
termini sostiene la tempestività del ricorso presentato entro 60 giorni
decorrenti dalla conoscenza della circolare impugnata, pervenuta al Presidente
del Consiglio con nota 11 agosto 1961, n. 7/015407 (art. 39 legge 11 marzo
1953, n. 87). La circolare dell'Assessore regionale ai lavori pubblici -
prosegue l'Avvocatura - non é un atto interno, come si afferma dalla difesa
della Regione, sia perché diretta ad uffici statali e a vari enti pubblici
della Regione, sia perché regola il comportamento dei terzi verso la pubblica
Amministrazione e fra di loro. Disponendo, poi, che il ricorso in terzo grado
dovesse farsi non al Ministro delle finanze, come prescrive l'art. 90 del T.U.
della finanza locale, ma all'Assessore, avrebbe invaso, in assenza di norme di
attuazione, la sfera di competenza riservata all'organo centrale dello Stato.
La circolare in oggetto, continua
l'Avvocatura, affermando che l'art. 29, n. 5, del T.U. sulla finanza locale si
applica ai lavori finanziati dalla Regione in quanto questa per la natura e
l'estensione del decentramento regionale, lungi dal porsi in posizione di
subordinazione autarchica nei confronti dello Stato, si é posta con essa (nelle
materie attribuite alla sua competenza) in rapporti di autonomia paritaria,
sostituendoglisi nella titolarità dei rapporti, esorbita dal rapporto
tributario tra stazione appaltante e Comune, invadendo la sfera di attribuzione
dello Stato.
L'affermazione di una insussistente
equiparazione della Regione allo Stato, ai fini dell'esonero dell'imposta di
consumo sui materiali da costruzione, viene sostanzialmente ad introdurre
nell'ordinamento regionale una esenzione tributaria.
É poi da considerare, sempre secondo
l'Avvocatura, che la esenzione di cui all'art. 29, n. 5, é di natura soggettiva
ed é fondata sul principio che lo Stato, cui spetta il potere sovrano, non può
soggiacere ai tributi degli enti minori. Essa per la sua ratio non é un tipo di
esenzione e, quindi, non é estensibile ad altri enti, se non con leggi dello
Stato. E sarebbe illogico che mentre benefici fiscali in materia d'imposta di
consumo di tipo diverso dai benefici previsti dalle leggi dello Stato non
possano essere introdotti con legge regionale, lo possano, invece, con
provvedimento amministrativo. L'Avvocatura conclude richiamandosi alle
precedenti richieste.
Nell'udienza del 7 febbraio 1962 la difesa
delle parti illustra ulteriormente le rispettive posizioni difensive insistendo
nelle su menzionate conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - La difesa della Regione siciliana
eccepisce la inammissibilità del ricorso perché notificato il 15 settembre 1961
mentre la circolare dell'Assessore regionale, che ha dato luogo al presente
conflitto di attribuzione, reca la data del 13 giugno 1961. Rileva in proposito
che in mancanza di notificazione o pubblicazione dell'atto il termine di 60
giorni prescritto per l'impugnativa dallo art. 39, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, decorre dalla data di conoscenza dell'atto, nella specie
non precisata dal ricorrente cui incombe l'onere della prova.
La eccezione va disattesa.
É incontestato che la circolare n. 2035 del
13 giugno 1961 fu trasmessa al Ministero delle finanze con nota n. 1485
dall'I.N.G.I.C. del 27 luglio 1961, protocollata in arrivo il 24 luglio 1961. E,
con nota 11 agosto 1961, n. 7/015407, ritrasmessa dal Ministero al Presidente
del Consiglio dei Ministri che, con atto 15 settembre 1961, depositato nella
cancelleria di questa Corte il 21 successivo, proponeva il presente ricorso. E
poiché il termine di cui al secondo comma del citato art. 39 decorre dalla
conoscenza che dell'atto abbia l'organo legittimato a proporre la impugnazione
(Corte cost. sent. n.
82 del 18 dic. 1958), questa, nella
specie, é ammissibile perché il Presidente del Consiglio dei Ministri ha potuto
prendere visione dell'atto soltanto successivamente all'11 agosto 1961.
2. - Secondo l'Avvocatura dello Stato
l'Assessore regionale ai lavori pubblici, diramando la circolare impugnata,
avrebbe esercitato funzioni attribuite all'Assessore per le finanze, il solo
competente ad impartire istruzioni in materia di imposte di consumo su
materiali da costruzione.
In proposito va rilevato che la invasione
della sfera di competenza di un organo regionale da parte di altro organo della
stessa Regione quando, come nella specie, la competenza non sia statutariamente
stabilita, può determinare soltanto un conflitto interno, sottratto all'esame
della Corte costituzionale.
3. - Inoltre, la Regione deduce la
improponibilità del ricorso per regolamento di competenza, non esistendo un
conflitto di attribuzione per mancanza del presupposto di esso: cioè un atto
amministrativo con efficacia esterna, idoneo a produrre modificazioni nell'ordinamento
giuridico generale. Trattandosi di una circolare che regola l'attività degli
enti pubblici dipendenti dalla Regione relativamente agli appalti di opere
pubbliche, non sussisterebbe possibilità d'invasione della sfera di competenza
dello Stato da parte degli organi della Regione. Soltanto la circolare che non
esaurisce la sua efficacia nell'ambito dell'amministrazione, può dare luogo ad
una ipotesi di invasione di poteri che sta a base del conflitto.
L'eccezione non é fondata.
Questa Corte in situazione analoga
(conflitto sollevato in occasione della circolare 7 novembre 1947, n. 657,
dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione siciliana; sent. n.
11 del 18 gennaio 1957) ha ritenuto
che la natura dei conflitti di attribuzione ed il modo della loro risoluzione
comporta che "qualsiasi atto" dello Stato o della Regione, che invada
la sfera di competenza assegnata allo Stato o alla Regione, é idoneo a
configurare il conflitto (ex artt. 38 e 39 legge 11 marzo 1953, n. 87).
Particolarmente anche una circolare può costituire un atto che può dare luogo
ad un regolamento di competenza. E non é a dubitare che la circolare in esame
sia idonea a tale fine, perché é un atto di un organo regionale (Assessorato)
con rilevanza esterna rispetto all'amministrazione che lo ha emanato. Infatti,
essa é indirizzata anche ad enti ed uffici estranei alla amministrazione della
Regione (Ufficio Genio civile - Istituto case popolari - Gestione speciale ente
zolfi, ecc.); regola rapporti contrattuali tra enti pubblici e cittadini
disponendo che nel "contratto di appalto stipulato con l'appaltatore delle
opere disposte e finanziate dall'Assessorato sia soppressa la clausola
contrattuale che prevede l'accollo pattizio, da parte dell'appaltatore, del
pagamento del tributo locale sui materiali da costruzione"; stabilisce che
i ricorsi amministrativi per l'imposta di consumo sui materiali edilizi devono
essere proposti in terza istanza all'Assessore regionale alle finanze anziché
al Ministro delle finanze, regolando in tale modo il comportamento del
contribuente nei confronti della pubblica Amministrazione.
4. - Passando al merito, l'Avvocatura
sostiene che la circolare n. 2035, prescrivendo che il capitolato speciale di
appalto non contenga la suddetta clausola, non si limita a dare istruzioni per
l'applicazione di norme giuridiche, ma, equiparando nel trattamento tributario
la Regione allo Stato, afferma il diritto della Regione alla esenzione
soggettiva di cui all'art. 29, n. 5, del T. U. sulla finanza locale (legge 14
settembre 1931, n. 1175), introducendo così nell'ordinamento tributario
regionale una nuova ipotesi di esenzione. In tale modo l'Assessore ha
esercitato una potestà che esorbita dalle sue attribuzioni, potendosi soltanto
con una legge dello Stato disporre la cennata esenzione.
La censura va accolta.
La circolare dopo avere stabilito che, nei
contratti di appalto per le opere disposte e finanziate dall'Assessorato
regionale, sia soppressa la su menzionata clausola, soggiunge che "nel
capitolato speciale di appalto venga chiaramente espresso che fra gli obblighi
e gli oneri dell'appaltatore sia escluso quello relativo al pagamento della
imposta di consumo o alla rivalsa di chi abbia effettuato tale pagamento".
Afferma, inoltre, che anche le Amministrazioni della Regione siciliana hanno
diritto alla esenzione di cui all'articolo 29, n. 5, del T.U. della finanza
locale, nonché gli enti diversi dall'Amministrazione regionale dei lavori
pubblici; che, comunque, conservano sempre il titolo a far valere la su
menzionata esenzione davanti alle competenti autorità. Seguono, nella
circolare, provvedimenti per snellire, in questa materia, il lavoro degli
uffici e per accelerare la definizione dei procedimenti contenziosi e
giurisdizionali, ove tale diritto sia contestato.
L'Assessore, così disponendo, non si é
limitato, come sostiene la difesa della Regione, ad impartire istruzioni
relativamente agli appalti di opere pubbliche di sua competenza, esercitando
una normale attività amministrativa, spettante all'ente che commissiona e
finanzia le opere, nei confronti dei propri organi esecutivi. Ordinando,
invero, di eliminare dal capitolato speciale di appalto di opere pubbliche la
clausola che onera l'appaltatore della imposta sui materiali edilizi (imposta
non di produzione, ma di consumo: artt. 20 T.U. finanza locale e 34 R.D. 30
giugno 1936, n. 1138), viene sostanzialmente, sotto l'apparenza della
abolizione di una clausola contrattuale, ad introdurre nell'ordinamento
regionale una nuova ipotesi di esenzione fiscale, intervenendo così a
disciplinare materia tributaria riservata agli organi dello Stato. Né si dica
che la circolare non contiene l'affermazione di un diritto alla esenzione
tributaria, bensì l'interpretazione della norma che la dispone, la cui
esattezza la stessa circolare rimette agli organi giurisdizionali competenti.
Giacché, considerata nei suoi effetti, la circolare, oltre ad affermare il
diritto della Regione alla esenzione di cui all'art. 29, n. 5, del T.U. per la
finanza locale, viene a privare il bilancio dei Comuni di un gettito rilevante,
costituito dall'imposta in esame, modificando in tal modo, con un provvedimento
amministrativo, l'ordinamento tributario sulla finanza locale (art. 20, primo comma,
T.U. per la finanza locale). Ed in proposito é a ricordare che la potestà
amministrativa della Regione siciliana, in materia di tributi, é limitata alla
riscossione delle imposte; che le norme statali vigenti non contengono una
sistemazione completa e definitiva dei rapporti finanziari tra Stato e Regione;
che per il passaggio dallo Stato alla Regione di uffici e funzioni occorrono
apposite norme di attuazione non ancora emanate, per cui la relativa competenza
amministrativa permane nello Stato (sent. nn.
9, 13, 19 del
1957, ecc.).
5. - Infine, la circolare nell'ultima parte
stabilisce, come si é accennato, che per le controversie insorte relativamente
all'imposta di consumo il "ricorso, in sede amministrativa, va prodotto in
prima istanza al Sindaco del Comune del luogo ove sono stati impiegati i materiali,
in seconda istanza al Prefetto e in terza istanza all'Assessore regionale delle
finanze".
Giustamente rileva, in proposito,
l'Avvocatura dello Stato che la circolare, devolvendo la decisione dei ricorsi
in terza istanza all'Assessore, ha usurpato poteri che una legge dello Stato
attribuisce al Ministro per le finanze, senza che in materia sia intervenuto il
trasferimento di funzioni e senza che sia stata emanata altra norma.
Dispone, infatti, l'art. 90, primo comma,
del T.U. per la finanza locale (R.D. 14 settembre 1931, n. 1175; art. 344 del
regolamento per la riscossione delle imposte di consumo - R.D. 30 aprile 1936,
n. 1138) che "contro l'operato degli agenti delle imposte di consumo e
degli appaltatori, si può ricorrere, in sede amministrativa... in terzo grado
al Ministro per le finanze...". La sostituzione dell'Assessore regionale
al Ministro mentre modifica il sistema delle garanzie amministrative,
costituisce altra invasione dell'organo regionale nella sfera di competenza
dell'organo centrale legislativamente investito del potere di decidere tali
controversie tributarie in terza istanza.
Pertanto, la circolare del 13 giugno 1961,
n. 2035 dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione siciliana deve essere
annullata.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali della
Regione siciliana,
dichiara la competenza dello Stato nella
materia riguardante l'imposta di consumo sui materiali da costruzione, nonché
la disciplina dei relativi ricorsi in via amministrativa, oggetto della
circolare dell'Assessorato regionale per i lavori pubblici del 13 giugno 1961;
annulla, in conseguenza, la detta
circolare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1962.