SENTENZA N. 12
ANNO 1959
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI,
Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO
GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
promosso dal Presidente della Regione siciliana con ricorso notificato il 27
maggio 1958, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 14
giugno 1958 ed iscritto al n. 12 del Registro ricorsi del 1958, per conflitto
di attribuzione tra
Udita
nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1959 la relazione del Giudice Antonio
Manca;
uditi l'avv.
Rosario Nicolò, per
Ritenuto
in fatto
Con decreto
del Presidente della Repubblica del 27 novembre 1957, n. 1444, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1957, n. 77, su proposta del Ministro per la
pubblica istruzione, fu eretta in ente morale
Con ricorso
del 27 maggio 1958, notificato in pari data al Presidente del Consiglio dei
Ministri ed al Ministro per la pubblica istruzione e depositato nella
cancelleria di questa Corte il 14 giugno successivo,
La difesa
della Regione premette che, a norma dell'art. 14, lett. r, dello Statuto speciale,
alla Regione é attribuita potestà normativa esclusiva per l'istruzione
elementare, e a norma dell'articolo 17, lett. d, potestà normativa concorrente
in materia di istruzione media e universitaria. Ritiene quindi che, quando,
come nel caso delle casse scolastiche istituite presso una scuola media con
finalità relative a tale istituto, concorrano le due condizioni, cioè la
materia inerente alla pubblica istruzione e l'esclusivo riferimento ad
interessi della Regione, gli organi regionali possano esercitare attività
amministrativa, in base all'articolo 20 dello Statuto, anche per quanto attiene
al riconoscimento della personalità giuridica delle casse anzidette. Osserva
altresì da un punto di vista generale, che la competenza del Presidente della
Regione deriverebbe dalla potestà di autoorganizzazione, come esplicazione
dell'autonomia regionale; e troverebbe inoltre ulteriore giustificazione nel
fatto che si tratterebbe di enti di natura pubblica, con funzioni di carattere
strumentale rispetto ad un'attività amministrativa relativa alla materia
dell'istruzione; attività che si svolgerebbe esclusivamente nell'ambito del
territorio regionale.
Conclude
quindi chiedendo che sia dichiarata di attribuzione della Regione siciliana la
potestà di riconoscimento delle persone giuridiche in generale e in particolare
la potestà di riconoscimento della personalità giuridica delle casse
scolastiche; e che pertanto sia annullato il decreto del Presidente della
Repubblica sopra ricordato.
Si sono
tempestivamente costituiti il Presidente del Consiglio dei Ministri, e, per
quanto occorra, il Ministro per la pubblica istruzione, rappresentati
dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha depositato le deduzioni il 9
giugno 1958, e due memorie illustrative il 22 settembre 1958 e il 22 gennaio
1959.
L'Avvocatura,
nelle deduzioni, contrasta le tesi sostenute dalla Regione, fondandosi
principalmente sulle seguenti argomentazioni:
Il
riconoscimento della personalità giuridica sarebbe, in via generale, sottratto
alla potestà degli organi regionali, perché devoluto esclusivamente al Capo
dello Stato. Principio che non sarebbe derogato dalla disposizione dell'art.
12, secondo comma, del Codice civile (che ammette che l'esercizio di tale
potere possa essere conferito, in determinati casi, al Prefetto) poiché data la
necessità di una espressa delega, il potere resterebbe all'autorità delegante,
alla quale ne spetterebbe sempre l'esercizio per valutare preliminarmente
l'opportunità del riconoscimento. D'altra parte, la proposta del Ministro
competente, circa la materia oggetto dell'attività dell'ente da riconoscere,
non avrebbe altro effetto oltre quello preveduto dall'art. 89, primo comma,
della Costituzione, in ordine alla necessità della controfirma ministeriale ai
fini della validità del decreto presidenziale.
Osserva
inoltre che il riconoscimento delle persone giuridiche, contrariamente a quanto
sostiene la difesa della Regione, non avrebbe carattere strumentale rispetto
alle finalità concrete che le persone giuridiche intendono perseguire, ma
avrebbe carattere autonomo, come atto che importa il conferimento della
capacità giuridica ad un nuovo soggetto di diritto. Il che esigerebbe secondo
la tesi dell'Avvocatura, un indagine complessa da espletarsi in base ad unicità
di criteri e di modalità, con valutazioni quindi che trascenderebbero l'ambito
del territorio regionale, dovendo necessariamente effettuarsi sul piano
nazionale; e perciò al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 20 dello
Statuto speciale.
Aggiunge
infine, ricordando anche i principi affermati con la sentenza n. 6 del
1957 di questa Corte, che il Capo della Regione non potrebbe
automaticamente sostituirsi al Capo dello Stato.
Nelle memorie,
l'Avvocatura, circa la questione di carattere generale, insiste nelle
argomentazioni sopra esposte; e, per quanto più particolarmente attiene
all'attuale controversia, ricorda anzitutto che con il decreto del Presidente
della Repubblica del 3 giugno 1955, n. 766, concernente il decentramento dei
servizi del Ministero della pubblica istruzione, pur delegandosi al Prefetto la
facoltà di autorizzare l'accettazione di donazioni, eredità e legati, si
sarebbe invece mantenuta la competenza esclusiva del Capo dello Stato per
quanto attiene al conferimento della personalità giuridica.
Rileva poi
che l'attività amministrativa della Regione, in relazione alla potestà
normativa esclusiva, o concorrente, attribuita per la materia della pubblica
istruzione, non potrebbe avere applicazione concreta, in mancanza delle norme
di attuazione non ancora emanate; con la conseguenza quindi che spetterebbe
tuttora allo Stato il riconoscimento della personalità giuridica alle casse
scolastiche istituite presso le scuole medie in base al decreto del 30 aprile
1924, n. 965. Il che sarebbe confermato dai numerosi decreti (indicati nelle
memorie) che, in materia di riconoscimento delle casse scolastiche, sono stati
costantemente emanati con decreti del Presidente della Repubblica. Si deve
altresì osservare, aggiunge la difesa dello Stato, che le casse anzidette
sarebbero strettamente collegate con gli istituti scolastici, perché esse,
oltre alle finalità assistenziali a favore degli alunni, devono contribuire
altresì col loro patrimonio al migliore funzionamento della scuola presso la
quale sono istituite, in base alle norme del ricordato decreto del 1924. Il
quale d'altra parte deferisce a funzionari governativi quali il Preside e il
Provveditore agli studi il compito di istituirle, di proporne l'erezione in
ente morale e di controllarne il funzionamento sotto la vigilanza del Ministero
competente.
Conclude
quindi chiedendo il rigetto del ricorso.
La difesa
della Regione, per confutare le ragioni esposte dall'Avvocatura dello Stato, ha
depositato una memoria il 24 gennaio 1959.
Considerato
in diritto
La questione
sottoposta all'esame della Corte si concreta nel decidere se il decreto di
erezione in ente mortale della Cassa scolastica annessa ad un istituto di
istruzione media statale in Sicilia, emanato dal Presidente della Repubblica,
possa ritenersi costituzionalmente legittimo.
Per quanto
concerne l'istruzione media, circa la quale alla Regione siciliana é attribuita
potestà normativa concorrente ai sensi dell'art. 17, lett. d, dello Statuto
speciale, é pacifico che la materia é tuttora regolata dalle leggi dello Stato
e, in particolare, per quanto attiene alle casse scolastiche degli istituti
d'istruzione media, dalle disposizioni contenute nel capo XII del regolamento
approvato con decreto del 30 aprile 1924, n.
Si tratta
quindi di persone giuridiche strettamente connesse con scuole pubbliche, alle
quali, contrariamente a quanto mostrano di ritenere le parti, non si può
disconoscere carattere pubblicistico. Esse infatti sono create dallo Stato,
prescindendo da iniziative private, per finalità di evidente interesse
generale, cioè lo sviluppo ed il miglioramento della pubblica istruzione e
l'assistenza agli alunni bisognosi; sono amministrate da un organo collegiale
presieduto da un funzionario dello Stato e composto da membri da lui scelti; e
sono inoltre soggette ad un penetrante controllo sulla gestione patrimoniale e
finanziaria devoluto ad organi dello Stato.
D'altra
parte, per cio che riguarda l'erezione in ente morale, dalle norme sopra
ricordate risulta chiaramente che, alle casse scolastiche collegate col
funzionamento dell'istituto scolastico, viene conferita la personalità
giuridica mediante un procedimento che si svolge esclusivamente col concorso
degli organi dello Stato. Si inizia infatti con la proposta documentata del
Preside, e, previa relazione e parere del Provveditore agli studi, si conclude
con l'emanazione del decreto da parte del Capo dello Stato, secondo il
principio generale costantemente applicato e ora codificato nell'art. 12 del
Codice civile per le persone giuridiche di diritto privato.
Ciò posto ed
in relazione appunto alla procedura tracciata nel regolamento del 1924, non può
ritenersi fondata la tesi prospettata dalla difesa della Regione. La quale,
come si é già in precedenza precisato, sostiene che, trattandosi di materia
devoluta alla potestà normativa della Regione, ai sensi dell'art. 17, lett. d,
dello Statuto speciale, e di provvedimento di interesse esclusivamente
regionale, la competenza ad emanare il decreto di riconoscimento ora impugnato,
sarebbe spettata, in base all'art. 20 dello Statuto stesso, al Presidente della
Regione, che la rappresenta e ne riassume il carattere unitario, e non già al
Capo dello Stato.
Questa tesi
muove dal presupposto che, anche quando, come nel caso, si tratta di
legislazione statale, operante nel territorio della Regione e della correlativa
attività amministrativa esercitata da organi dello Stato, sarebbe possibile,
nell'ipotesi in cui la materia sia devoluta alla potestà normativa della
Regione, una sostituzione automatica degli uffici e degli organi di quest’ultima
a quelli dello Stato; e, in particolare, la sostituzione del Presidente della
Regione nelle attribuzioni del Presidente della Repubblica.
Non é in tal
senso peraltro la giurisprudenza di questa Corte, che, con varie decisioni
concernenti tanto materie comprese nel l'art. 14, quanto materie comprese
nell'art. 17 dello Statuto speciale (sentenze nn. 6, 9, 11 e 19 del 1957; e nn. 1 e 45 del 1958),
ha invece ritenuto, sulla base dell'articolo 43 dello Statuto speciale e in
relazione al principio che
Ora, anche
per la decisione dell'attuale controversia, il richiamo ai principi anzidetti
ha carattere risolutivo; poiché, giova ripetere, si tratta di materia tuttora
regolata, anche in Sicilia, dalle leggi dello Stato, e, nell'ambito
dell'amministrazione statale, si inizia, si svolge e si conclude, col decreto
del Capo dello Stato, la procedura relativa al conferimento della personalità
giuridica alle casse scolastiche inerenti agli istituti di istruzione media.
Ond'é chiara la conseguenza che, allo stato della legislazione e fino a quando,
anche nella materia di che trattasi, come già si é fatto in altri numerosi
casi, non saranno emesse le norme di attuazione cui si é accennato, il decreto
ora impugnato deve ritenersi legittimamente emanato. É da notare, d'altra
parte, che, da quando é entrato in vigore lo Statuto della Regione fino ad oggi
(l'ultimo decreto é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio
1959, n. 9), alle casse scolastiche, istituite in Sicilia, é stata conferita la
personalità giuridica con provvedimento del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per la pubblica istruzione.
PER
QUESTI MOTIVI
pronunciando
sul ricorso del 27 maggio 1958, notificato in pari data ed iscritto al numero
12 del Registro ricorsi del 1958, proposto dalla Regione siciliana per
conflitto di attribuzione circa il decreto del Presidente della Repubblica del
27 novembre 1957, n. 1444 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 77 del 29 marzo 1958) con il quale fu eretta in ente morale
dichiara la
competenza dello Stato ad emanare il decreto impugnato e, per conseguenza,
respinge il ricorso.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3
marzo 1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario
COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino
PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI
- Antonio MANCA - Aldo SANDULLI.
Depositata
in cancelleria il 9 marzo 1959.