SENTENZA N. 45
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana
con ricorso notificato il 13 gennaio 1958, depositato il 16 successivo nella cancelleria
della Corte costituzionale ed iscritto al n. 1 del Registro ricorsi 1958, per
conflitto di attribuzione tra
Udita nell'udienza pubblica del 28 maggio 1958 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi
l'avv. Salvatore Orlando Cascio per il ricorrente e
il sostituto avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi
Ritenuto in fatto
1. - Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1957, n. 1112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1957, venivano soppressi, in tutto il territorio della Repubblica, ventuno uffici tecnici del catasto e, fra essi, l'ufficio di Messina.
Il provvedimento, nella motivazione, adduceva la necessità di sopprimere uffici che avevano provveduto a portare a compimento i lavori ad essi demandati.
Contro questo decreto, con ricorso
notificato il 13 gennaio 1958 e depositato il successivo 16 gennaio, il
Presidente della Regione siciliana, con il patrocinio del prof. avv.
Salvatore Orlando Cascio, ha proposto ricorso a
questa Corte per conflitto di attribuzione fra
2. - Si afferma nel ricorso che il decreto impugnato esorbita, per quanto attiene all'ufficio tecnico del catasto di Messina, dalla competenza delle autorità statali, a causa della natura regionale e non statale della funzione svolta dal detto ufficio.
A1 riguardo si deduce, in via principale, che gli uffici tecnici del catasto, in quanto istituiti per l'accertamento delle proprietà immobiliari a fini tributari, esercitano funzioni che sono preordinate alla riscossione dell'imposta fondiaria e, come tali - e cioè come attinenti alla riscossione -, di spettanza regionale. In linea subordinata si prospetta la tesi secondo cui l'imposta fondiaria é di competenza regionale, e che pertanto, trattandosi di materia attribuita alla competenza legislativa della Regione, l'esercizio di poteri e funzioni amministrative spetta alla Regione e non allo Stato, e ciò senza bisogno di alcun provvedimento che disponga il trasferimento degli uffici e delle attribuzioni dallo Stato alla Regione.
Conseguentemente
3. - Con atto depositato il 29 gennaio 1958 si é costituito in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nelle sue deduzioni l'Avvocatura dello Stato osserva che, in tanto, non é esatto che le operazioni catastali siano solo orientate al fine della determinazione della base imponibile dell'imposta fondiaria; in ogni modo é certo che l'ufficio soppresso non svolgeva attività di riscossione tributaria.
Sulla tesi subordinata l'Avvocatura rileva che, secondo
4. - Sia la difesa della Regione che l'Avvocatura generale dello Stato hanno poi depositato, nel termine di rito, due ampie memorie difensive.
Nella propria memoria la difesa della Regione siciliana, dopo avere ricordato i vari punti del ricorso, rileva, in merito alle ragioni opposte dall'Avvocatura dello Stato:
a) che le operazioni catastali non siano dirette soltanto alla determinazione della base imponibile dell'imposta fondiaria, ma che siano dirette altresì a fini di accertamento della intera proprietà immobiliare nazionale e ad altri fini, che esorbitano dalla competenza regionale, ciò non esclude che quegli accertamenti siano anche - ed innanzi tutto - diretti a fini fiscali, per l'accertamento della base imponibile di un tributo di sicura spettanza regionale. Da ciò deriva che gli uffici, che eseguono quegli accertamenti, esplicano la loro attività anche nell'interesse della Regione, che ne sopporta le spese relative ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 1948, n. 507;
b) che
c) circa la sostenuta necessità di un provvedimento di
passaggio di attribuzioni: che, nella specie, il detto
passaggio si sarebbe verificato con l'art. 2 del citato D.P.R. 12 aprile 1948,
n. 507, che prevedeva una continuazione dell'attività dello Stato, ma per conto
della Regione. Comunque - anche quando dovesse
ritenersi necessario un provvedimento di passaggio di funzioni, o semplicemente
di uffici e di personale - il provvedimento de quo avrebbe dovuto sempre essere
emanato dagli organi regionali, sia pure nella esplicazione di una funzione
statale, in virtù del l'art. 1, secondo comma, del D.L.C.P.S.
30 giugno 1947, n. 567, che attribuì al Presidente della Regione e alla Giunta,
fino alla integrale attuazione dello Statuto, tutte le attribuzioni già
spettanti all'Alto Commissario per
Insiste pertanto la difesa della Regione nell'accoglimento del ricorso.
5. - L'Avvocatura generale dello Stato, nella propria memoria, svolge in modo particolare questi punti:
a) che é da escludere che la funzione catastale possa ritenersi preordinata alla riscossione del tributo fondiario o, quanto meno, é da escludere che essa possa avere solo questo scopo;
b) che svariati e complessi sono i compiti e le funzioni cui assolvono gli uffici catastali; ma soprattutto tali funzioni e compiti richiedono una valutazione unitaria e di insieme, che deve considerarsi insopprimibile attribuzione degli organi statali. Sotto questo riflesso non può ammettersi che organi regionali possano rivendicare una competenza sui predetti uffici, che si risolverebbe in una inconcepibile inibizione allo Stato di sopprimere, in conformità delle leggi vigenti, propri uffici, a suo tempo in virtù delle leggi medesime istituiti;
c) che comunque, a voler tutto concedere, il generico riconoscimento alla Regione della potestà normativa in materia tributaria e della correlativa potestà amministrativa, non può comportare, in difetto di specifiche ed esplicite norme di attuazione, l'automatico trasferimento dei corrispondenti organi, uffici e funzioni dello Stato nella organizzazione regionale. Ciò sarebbe stato riconosciuto in modo espresso dalla Corte costituzionale, in varie sue pronunce, anche con riferimento alle invocate disposizioni degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 12 aprile 1948, n. 507.
L'Avvocatura pertanto conclude insistendo nel rigetto del ricorso della Regione.
Considerato in diritto
1. - Nella discussione orale della causa,
il patrono della Regione siciliana, al fine di avvalorare la tesi della
competenza della Regione nel caso di soppressione degli uffici tecnici del
catasto posti nel proprio territorio, si é largamente rifatto alle eccezionali
circostanze nelle quali
2. - Il patrono stesso si é poi doluto - nella medesima discussione - che il provvedimento di soppressione di vari uffici tecnici del catasto, in tutto il territorio della Repubblica, fra i quali quello di Messina, sia stato adottato con la forma del decreto presidenziale, udito il Consiglio di Stato, e cioè con la consueta forma dei regolamenti (e difatti nel preambolo del decreto é richiamato l'art. 87 della Costituzione); mentre, com'egli ha assunto, sarebbe forse bastato un semplice decreto ministeriale. Ma, a prescindere dalla fondatezza o meno di tale rilievo, sta di fatto che, in questa sede, e cioè dinanzi a questa Corte, in sede di esame di mera legittimità costituzionale, e per giunta in materia di conflitto di attribuzione, poco interessa la forma che all'atto si é fatto rivestire. Come questa Corte ha precisato con varie sue pronunce, ma soprattutto con la sentenza 18 gennaio 1957, n. 11, la natura dei conflitti di attribuzione e il modo della loro risoluzione, che consiste nella determinazione delle rispettive sfere di competenza dello Stato e della Regione, in relazione alla materia oggetto dell'atto impugnato, comporta che qualsiasi atto dello Stato o della Regione é idoneo a configurare tale conflitto.
3. - Passando all'esame del merito del ricorso, non ritiene
É noto che la funzione fondamentale degli uffici del catasto é quella, appunto, come é detto dalla stessa loro denominazione, della formazione del catasto. L'art. 1 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, col quale veniva approvato il T.U. delle leggi del nuovo catasto, stabilisce: "Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo: 1) di accertare le proprietà immobiliari e tenerne in evidenza le mutazioni; 2): di perequare l'imposta fondiaria". Per realizzare tale scopo le operazioni catastali, com'é noto, essenzialmente consistono: innanzi tutto, nella individuazione obbiettiva dei fondi con l'accertamento della loro confinazione e con la relativa misurazione; nel rilevamento, in secondo luogo, della loro appartenenza, accertando l'intestazione e la ripartizione delle singole proprietà e prendendo nota delle mutazioni (dal che derivano determinati effetti giuridici, anche probatori, sia pure con rilevanza non assoluta); infine nella stima, che comprende la qualificazione dei terreni, cioè l'accertamento della natura delle coltivazioni e dei prodotti, e la determinazione del reddito economico. Se quest’ ultima operazione catastale ha maggiore importanza, rispetto alle prime, ai fini della successiva imposizione tributaria, non per questo essa può essere elevata a momento caratteristico ed essenziale per qualificare la natura degli uffici catastali, ritenendo che, in conseguenza, essi siano uffici tributari. Ed infatti il reddito economico, che nell'analisi fatta dagli uffici catastali é elemento basilare per procedere alla stima dei fondi, non é ancora il reddito imponibile del tributo fondiario, né questo reddito imponibile viene fissato dagli uffici del catasto. Tale reddito fiscale é determinato, sia pure prendendo a base le risultanze economiche fornite dagli uffici del catasto, dagli uffici delle imposte dirette, seguendosi le varie disposizioni delle leggi sulle imposte fondiarie, che nulla hanno a che vedere con le varie disposizioni delle leggi riguardanti il catasto e gli uffici tecnici catastali. Allo stesso modo, quella stima fatta delle singole proprietà dagli uffici catastali può servire di base, per gli uffici del registro, e concorrere, con altri elementi, alla determinazione del valore degli immobili per la liquidazione delle imposte di trasferimento o di successione; ma non é certamente quella stima che, per sé, costituisce il valore tassabile e non é certamente l'ufficio del catasto che liquida e impone quelle imposte, ma lo é soltanto ed esclusivamente l'ufficio del registro che, per le imposte medesime, ha veste e qualifica di ufficio tributario.
4. - Ma anche ammesso, per mera ipotesi, - a voler seguire le
argomentazioni della difesa della Regione - che gli uffici del catasto siano uffici finanziari, non per questo ne sarebbe avvenuto
il passaggio automatico alla Regione siciliana. Anche su questo punto la
giurisprudenza di questa Corte é costante, ed essa ha tenuto anche conto delle
disposizioni invocate dalla difesa della Regione, e cioè
del D.P.R. 12 aprile 1948, n. 507, e del D.L.C.P.S.
30 giugno 1947, n. 567. Basta richiamarsi in proposito senza bisogno di ulteriore illustrazione - alla sentenza 17 gennaio 1957,
n. 9, di questa Corte, con la quale, pur riconoscendosi alla Regione siciliana,
entro determinati limiti, una potestà normativa e amministrativa nella materia
finanziaria, si soggiunge che siffatto riconoscimento non importa peraltro, di
per sé, anche il trasferimento automatico delle funzioni e degli uffici
statali, "poiché
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando sul conflitto di
attribuzione tra
dichiara la competenza dello Stato in materia di soppressione degli uffici tecnici del catasto anche nella Regione siciliana;
respinge, in conseguenza, il ricorso della Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1958.
Gaetano AZZARITI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 2 luglio 1958.