Sentenza n. 267 del 2022

SENTENZA N. 267

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Daria de PRETIS

Giudici : Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 9 e 10, e 18 della legge della Regione Valle d’Aosta 22 dicembre 2021, n. 35, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio 2022, depositato in cancelleria il 4 marzo 2022, iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 2022 il Giudice relatore Luca Antonini;

uditi l’avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

deliberato nella camera di consiglio del 23 novembre 2022.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 28 febbraio 2022 e depositato il successivo 4 marzo (reg. ric. n. 23 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso – in riferimento, nel complesso, agli artt. 97, secondo comma, e 117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, nonché all’art. 2, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 9 e 10, e 18 della legge della Regione Valle d’Aosta 22 dicembre 2021, n. 35, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali».

2.– Con successivo atto del 17 novembre 2022, le parti – in considerazione della sopravvenuta abrogazione dell’impugnato art. 18 ad opera dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione Valle d’Aosta 25 ottobre 2022, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), e della conseguente possibilità di una rinuncia al ricorso in parte qua – hanno presentato, limitatamente alla disposizione abrogata, istanza congiunta di rinvio dell’udienza fissata per il 22 novembre 2022.

Il Presidente di questa Corte, con decreto del 18 novembre 2022, ha rinviato a nuovo ruolo la discussione del giudizio avente ad oggetto il citato art. 18.

3.– L’art. 5, comma 9, della legge reg. Valle d’Aosta n. 35 del 2021 proroga al 31 dicembre 2022 la validità della graduatoria, in scadenza al 31 dicembre 2021, del concorso bandito dalla Regione per l’assunzione a tempo indeterminato di centralinisti dell’emergenza.

Il successivo comma 10 modifica l’art. 3, comma 7, della legge della Regione Valle d’Aosta 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023), sì che questo ora stabilisce: «[l]e graduatorie di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni in merito alla proroga dell’efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche), sono utilizzate, a scorrimento, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato nell’organico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco dei soggetti idonei ammessi alla partecipazione ai corsi di cui agli articoli 42 e 46 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l’organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste), a condizione che l’ammissione avvenga» – e in ciò risiede la modifica apportata dalla norma impugnata che ha sostituito il previgente termine del 31 dicembre 2021 – «entro il 31 dicembre 2022».

3.1.– Il ricorrente censura tali norme, con il primo motivo di impugnazione, per violazione dell’art. 97, secondo comma, Cost.

Premette la difesa dello Stato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, i limiti temporali di efficacia delle graduatorie mirerebbero, tra l’altro, a evitare che la loro proroga, «rendendo lontana la selezione», possa compromettere «l’esigenza di aggiornamento professionale» degli impiegati pubblici, a sua volta diretta a perseguire il buon andamento dell’azione amministrativa. Di conseguenza, sarebbe preclusa la possibilità di scorrere le graduatorie allorché esse – a causa del tempo trascorso rispetto alla loro approvazione – cessino di rispecchiare una valutazione attendibile della qualificazione professionale dei candidati e della loro idoneità a ricoprire l’incarico. In questa prospettiva, aggiunge l’Avvocatura generale, anche il legislatore statale avrebbe ridotto il termine di validità delle graduatorie, prima fissato in tre anni dalla loro pubblicazione, a due anni dalla loro approvazione (art. 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»).

Tanto premesso, il ricorrente ritiene che le norme censurate pregiudichino l’evidenziata esigenza di garantire l’«attualità» della professionalità dei candidati, vulnerando così il principio del buon andamento dell’amministrazione regionale, in quanto differirebbero «a considerevole distanza di tempo dalla loro approvazione» l’efficacia di graduatorie già in precedenza prorogate.

L’impugnato comma 9, infatti, proroga al 31 dicembre 2022 la validità di una graduatoria, avente inizialmente efficacia triennale, che sarebbe stata approvata nel 2017 in relazione a una procedura bandita nel 2016 e, quindi, già prorogata fino al 31 dicembre 2021.

Analogamente, il successivo comma 10, nel modificare l’art. 3, comma 7, della legge reg. Valle d’Aosta n. 12 del 2020, differisce al 31 dicembre 2022 la data entro cui l’ammissione ai corsi contemplati da quest’ultima norma consente l’ulteriore scorrimento di graduatorie la cui vigenza sarebbe già stata «mantenuta ferma» dal secondo periodo dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Valle d’Aosta 25 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni in merito alla proroga dell’efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche), e, in seguito, prorogata al 31 dicembre 2021 dallo stesso art. 3, comma 7.

3.2.– Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che le proroghe in discorso ledano l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione alla materia dell’ordinamento civile, e l’art. 2, lettere a) e b), dello statuto speciale, che attribuisce alla resistente la competenza primaria nelle materie «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» e «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni». Ritiene, inoltre, ulteriormente violato l’art. 97, secondo comma, Cost., sotto un altro profilo rispetto a quello evidenziato nel primo motivo.

Al riguardo, l’Avvocatura generale premette che l’art. 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – a seguito delle modifiche a esso apportate dall’art. 3, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2021, n. 113 – consentirebbe anche al personale regionale di fruire «della più ampia mobilità» verso le altre pubbliche amministrazioni, non più subordinata all’assenso dell’amministrazione di appartenenza.

Da ciò conseguirebbe che le proroghe in esame – essendo state dettate «oltre ogni ragionevole misura» e consentendo di accedere alla mobilità a dipendenti assunti senza «garantire una verifica dell’attualità della [loro] competenza» – per un verso, inciderebbero negativamente sul regime della mobilità stessa e sulle relative procedure, la cui disciplina sarebbe espressione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, violando altresì i suddetti parametri statutari; per altro verso, comprometterebbero il principio del buon andamento anche delle amministrazioni pubbliche destinatarie del personale in questione.

4.– Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, nella persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo di dichiarare inammissibili o, comunque, non fondate le questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.

4.1.– Il primo motivo di gravame sarebbe inammissibile e, ad ogni modo, non fondato.

4.1.1.– L’eccepita inammissibilità si basa sul duplice rilievo per cui il ricorrente avrebbe omesso di confrontarsi con i «titoli competenziali attribuiti alla Regione […] dal proprio Statuto di autonomia» e non avrebbe motivato adeguatamente il dedotto contrasto con l’evocato parametro.

4.1.2.– Nel merito, la censura sarebbe priva di fondamento, dal momento che le proroghe di cui si discute, riguardanti «settori cruciali per […] la gestione delle criticità del territorio montano regionale», sarebbero state introdotte per fare fronte «all’urgente fabbisogno di personale, aggravatosi in seguito alla sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali e delle assunzioni nel periodo della pandemia da COVID-19»: esse, pertanto, sarebbero preordinate ad assicurare la funzionalità dell’amministrazione e, quindi, a soddisfare quel principio del buon andamento che la censura statale ritiene, invece, ingiustificatamente violato.

Non sarebbe, d’altronde, sacrificata l’esigenza di garantire la professionalità dei candidati.

Quanto, infatti, alla graduatoria relativa ai centralinisti dell’emergenza, approvata a seguito del bando di cui al provvedimento dirigenziale 3 ottobre 2016, n. 4478, per l’assunzione di dodici operatori specializzati, la sua utilizzazione ai fini dello scorrimento presupporrebbe la partecipazione con successo dei candidati a un apposito corso di formazione.

Analogamente, la professionalità dei candidati all’assunzione nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco sarebbe assicurata dal necessario superamento dell’esame teorico-pratico da sostenere all’esito del corso di formazione di cui all’art. 46 della legge reg. Valle d’Aosta n. 37 del 2009.

4.2.– Il secondo motivo di impugnazione sarebbe in parte inammissibile e, comunque, non fondato.

4.2.1.– In particolare, risulterebbero inammissibili le censure formulate in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e all’art. 2, lettere a) e b), dello statuto speciale.

La disciplina delle graduatorie – sostiene in proposito la Regione – non sarebbe, infatti, ascrivibile alla materia dell’ordinamento civile, ma alla propria competenza residuale nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale» (art. 117, quarto comma, Cost.), oltre che a quella statutaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» (art. 2, lettera a, dello statuto speciale).

4.2.2.– D’altro canto, prosegue la resistente, la dedotta violazione dei criteri di riparto delle competenze legislative sarebbe comunque insussistente, dal momento che il legislatore regionale non avrebbe in alcun modo limitato la mobilità dei dipendenti pubblici. Né, alla luce delle medesime argomentazioni addotte in ordine al primo motivo di gravame, potrebbe ritenersi che le norme impugnate rechino un vulnus al principio del buon andamento.

5.– Con memoria depositata in data 28 ottobre 2022, la difesa regionale ha richiamato le deduzioni svolte in sede di costituzione in giudizio, insistendo nel rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 23 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 5, commi 9 e 10, e 18 della legge reg. Valle d’Aosta n. 35 del 2021.

2.– Con successivo atto del 17 novembre 2022, le parti – in considerazione della sopravvenuta abrogazione dell’impugnato art. 18 ad opera dell’art. 3, comma 2, della legge reg. Valle d’Aosta n. 22 del 2022 e della conseguente possibilità di una rinuncia al ricorso in parte qua – hanno presentato, limitatamente alla disposizione abrogata, istanza congiunta di rinvio dell’udienza fissata per il 22 novembre 2022.

Il Presidente di questa Corte, con decreto del 18 novembre 2022, ha disposto lo stralcio e il rinvio a nuovo ruolo della discussione del giudizio avente a oggetto il citato art. 18.

3.– Le uniche censure di illegittimità costituzionale da considerare in questa sede vertono quindi sull’art. 5, commi 9 e 10, della legge reg. Valle d’Aosta n. 35 del 2021.

4.– Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2022 la validità della graduatoria, in scadenza al 31 dicembre 2021, del concorso bandito dalla Regione per l’assunzione a tempo indeterminato di centralinisti dell’emergenza.

Il successivo comma 10 modifica l’art. 3, comma 7, della legge reg. Valle d’Aosta n. 12 del 2020, sì che lo stesso ora recita: «[l]e graduatorie di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni in merito alla proroga dell’efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche), sono utilizzate, a scorrimento, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato nell’organico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco dei soggetti idonei ammessi alla partecipazione ai corsi di cui agli articoli 42 e 46 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l’organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste), a condizione che l’ammissione avvenga» – e in ciò risiede la modifica apportata dalla norma censurata che ha sostituito il previgente termine del 31 dicembre 2021 – «entro il 31 dicembre 2022».

5.– Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che tali norme violerebbero l’art. 97, secondo comma, Cost., in quanto, prolungando, ulteriormente e a notevole distanza di tempo dalla loro originaria approvazione, l’efficacia di graduatorie già in precedenza prorogate, non garantirebbero la perdurante attualità della professionalità dei candidati, compromettendo quindi il buon andamento dell’amministrazione regionale.

Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che le disposizioni censurate si pongano in contrasto, da un lato, con gli artt. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione alla materia dell’ordinamento civile, e 2, lettere a) e b), dello statuto speciale e, dall’altro, con l’art. 97, secondo comma, Cost., ma per un profilo diverso da quello evidenziato nella prima censura.

Con riguardo al primo aspetto, le dedotte violazioni sussisterebbero in quanto le proroghe in discorso inciderebbero sul regime della mobilità dei dipendenti e sulle relative procedure, la cui disciplina, dettata dall’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, sarebbe ascrivibile alla suddetta competenza esclusiva statale.

Con riferimento al secondo aspetto, invece, verrebbe in rilievo la circostanza che tali proroghe consentirebbero a dipendenti privi della necessaria professionalità di transitare, in virtù della mobilità, in altre pubbliche amministrazioni, con un vulnus al buon andamento anche dell’azione di queste ultime.

6.– Invertendo l’ordine delle questioni prospettato nell’atto introduttivo, occorre muovere dalle censure che attengono all’asserita violazione dei criteri di riparto delle competenze tra Stato e regioni, che hanno natura pregiudiziale e, pertanto, devono essere esaminate, di norma, in via prioritaria (ex plurimis, sentenza n. 153 del 2021).

6.1.– Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità basata dalla resistente sulla riconducibilità della disciplina delle graduatorie alla competenza residuale nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale» e a quella statutaria nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale».

Tali argomentazioni involgono, infatti, aspetti di merito e non di ammissibilità (ex plurimis, sentenze n. 17 del 2022, n. 195 del 2021 e n. 53 del 2020).

6.2.– Nel merito, le censure statali sono prive di pregio.

6.2.1.– Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, mentre gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia «ordinamento civile», si devono per converso ricondurre alla materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono “a monte”, in una fase antecedente all’instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale (ex plurimis, sentenze n. 84 del 2022  e n. 42 del 2021).

Sulla scorta di tale premessa, questa Corte ha quindi reiteratamente affermato che le disposizioni regionali che disciplinano i termini di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali – le quali rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive –, intervenendo in materia di accesso al pubblico impiego regionale, rientrano nella competenza legislativa residuale regionale relativa all’organizzazione amministrativa del personale (sentenze n. 58 e n. 42 del 2021, n. 273, n. 126 e n. 5 del 2020, n. 241 del 2018).

Le norme censurate nell’odierno giudizio hanno ad oggetto graduatorie concorsuali e sono funzionali a consentirne l’utilizzazione ai fini dell’accesso all’impiego. Esse, pertanto, attengono, sotto il profilo sia contenutistico che teleologico, ad aspetti pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale e non incidono sulla disciplina della mobilità dei dipendenti, che resta stabilita dalle relative disposizioni statali.

È quindi evidente che la circostanza che il personale assunto attingendo alle graduatorie in questione possa, nel corso del rapporto di lavoro così instaurato, fruire della mobilità – circostanza valorizzata dal ricorrente a fondamento della doglianza – rappresenta, al più, una conseguenza del tutto mediata e indiretta dell’intervento normativo regionale, come tale insignificante ai fini in esame: nell’individuazione della materia cui ascrivere una determinata norma, infatti, occorre considerarne ratio, finalità e contenuti, tralasciando aspetti marginali ed effetti riflessi (ex plurimis, sentenza n. 193 del 2022).

Dai rilievi svolti discende, in definitiva, che le disposizioni impugnate non invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», con la conseguente non fondatezza delle censure prospettate in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

6.2.2.– Egualmente non fondate sono le censure di violazione dell’art. 2, lettere a) e b), dello statuto speciale, poiché la competenza legislativa residuale in materia di organizzazione amministrativa del personale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost. – in virtù della cosiddetta clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – spetta anche alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in quanto rappresenta, in questo specifico contesto (sentenza n. 119 del 2019), una forma di autonomia più ampia di quella primaria già attribuitale dall’art. 2 dello statuto speciale, che incontra, fra l’altro, il limite delle «norme fondamentali di riforma economico-sociale» (sentenze n. 58 del 2021, n. 77 del 2020 e, nello stesso senso, anche sentenza n. 241 del 2018).

7.– Nel primo e nel secondo motivo di gravame, il ricorrente – in considerazione delle ulteriori proroghe disposte dalle norme regionali e della conseguente asserita perdita di professionalità dei candidati – deduce la violazione dell’art. 97, secondo comma, Cost., in riferimento al buon andamento, sia dell’amministrazione regionale, sia delle altre amministrazioni che potrebbero essere in futuro destinatarie, per effetto della mobilità, del personale assunto attingendo alle graduatorie de quibus.

7.1.– La resistente, nel contestare la fondatezza del primo motivo di ricorso, ne ha in limine eccepito l’inammissibilità, perché la censura governativa, da un lato, non si sarebbe confrontata con le competenze statutarie regionali e, dall’altro, risulterebbe carente di motivazione in ordine al dedotto contrasto.

Quest’ultima eccezione – che deve essere esaminata prioritariamente perché logicamente preliminare rispetto a quella concernente la mancata considerazione dei parametri statutari (sentenza n. 42 del 2021) – non può essere accolta, dal momento che l’atto introduttivo consente di cogliere con sufficiente chiarezza il nucleo essenziale della censura e la ratio del prospettato conflitto delle disposizioni impugnate con l’evocato parametro costituzionale.

Analoga sorte deve essere riservata all’eccezione basata sull’omesso esame del quadro delle competenze attribuite alla resistente dallo statuto regionale, poiché il principio fondamentale del buon andamento si impone anche alle autonomie speciali e non attiene ai criteri di riparto delle competenze legislative: non è, pertanto, necessario «uno scrutinio operato alla luce delle disposizioni statutarie, ciò che vale a esonerare il ricorrente dal fornire una specifica argomentazione al riguardo» (sentenze n. 82 e n. 52 del 2021).

7.2.– All’esame del merito è opportuno premettere, in sintesi, il quadro giurisprudenziale e normativo in cui si innestano le censure statali.

7.2.1.– Secondo la giurisprudenza di questa Corte, lo scorrimento delle graduatorie, «dapprima individuato come strumento eccezionale, ha perso con il passare del tempo tale caratteristica, per configurarsi, in molte occasioni, quale soluzione alternativa all’indizione di nuovi concorsi» (sentenze n. 273 e n. 77 del 2020).

In questa prospettiva, lo scorrimento – che non costituisce, di per sé, una deroga al principio del pubblico concorso, giacché presuppone lo svolgimento di una selezione concorsuale (sentenza n. 126 del 2020) – può, in determinate situazioni, anche contribuire a realizzare il buon andamento della pubblica amministrazione, poiché consente di «far fronte in maniera tempestiva ed efficace alle esigenze sopravvenute» (sentenza n. 126 del 2020) e di realizzare «finalità di contenimento della spesa pubblica in relazione ai costi derivanti dall’espletamento delle nuove procedure» (sentenza n. 5 del 2020).

7.2.2.– Tuttavia, le previsioni della durata delle graduatorie concorsuali per attingere alla provvista degli idonei devono essere circondate da determinate prudenze.

In particolare, questa Corte ha affermato che lo scorrimento entra in conflitto con il principio del buon andamento, non solo quando «sia mutato il contenuto professionale delle mansioni tipiche del profilo che si intende acquisire», ma anche allorché la graduatoria già approvata non rifletta più una valutazione attendibile dell’idoneità e della qualificazione professionale dei candidati in conseguenza delle modifiche frattanto «introdotte nelle prove di esame e nei requisiti di partecipazione dei concorrenti» o, comunque, del «tempo trascorso» (sentenza n. 126 del 2020).

A quest’ultimo riguardo, inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha anche esplicitato l’esigenza che i termini temporali di efficacia delle graduatorie rimangano contenuti entro limiti ragionevoli, in modo da evitare che «la graduatoria già approvata cessi di rispecchiare una valutazione attendibile dell’idoneità dei concorrenti e della qualificazione professionale necessaria per ricoprire l’incarico» (ancora sentenza n. 126 del 2020).

7.2.3.– È opportuno altresì osservare che il legislatore statale – le cui scelte in materia possono «contribuire a enucleare e a definire» i contorni del principio di buon andamento che le regioni devono comunque rispettare nell’esercizio della propria competenza (sentenza n. 126 del 2020) – con l’art. 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nella sua formulazione originaria, ha prorogato sino al 30 settembre 2019 la validità di graduatorie sensibilmente risalenti, in quanto approvate dal 1° gennaio 2010.

Tuttavia, va anche precisato che il reclutamento è stato subordinato al rispetto di rigorose prescrizioni e che tale disciplina è stata, in ogni caso, finalizzata a ripristinare gradualmente la regola generale, allora vigente, della durata triennale della validità delle graduatorie.

La suddetta disciplina transitoria è stata poi riprodotta, con modifiche che non vengono qui in rilievo, nel comma 147 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, che, come questa Corte ha chiarito (sentenza n. 126 del 2020), si inscrive in un intervento normativo «volto a ridefinire in maniera rigorosa i limiti temporali per l’utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici» e a circoscriverne contestualmente la validità, a regime, al più ristretto lasso temporale di due anni dalla loro approvazione (art. 1, comma 149, della stessa legge n. 160 del 2019).

7.3.– È nel descritto contesto giurisprudenziale e normativo che devono essere scrutinate le censure governative, incentrate sull’eccessiva durata – tale, in tesi, da avere fatto disperdere la professionalità degli idonei – complessivamente assunta dalle due graduatorie prorogate, anche se solo di un anno, dalle disposizioni impugnate.

7.4.– Le questioni non sono fondate.

7.5.– Prendendo le mosse dal comma 9 dell’art. 5 della legge reg. Valle d’Aosta n. 35 del 2021, occorre, anzitutto, rilevare che questa disposizione ha prorogato al 31 dicembre 2022 una graduatoria concorsuale, che risulta approvata nel 2017, relativa a un bando, adottato con provvedimento dirigenziale del 3 ottobre 2016, per l’assunzione di dodici operatori specializzati nel profilo di centralinista dell’emergenza.

Benché di entità non trascurabile, la durata complessiva assunta da detta graduatoria non è tale, in questa specifica fattispecie, da pregiudicare la professionalità dei candidati giudicati idonei.

In primo luogo, va infatti rilevato che si è in presenza di una posizione lavorativa che non richiede lo svolgimento di mansioni connotate da un’elevata professionalità e che, in quanto tale, sarebbe stata soggetta a rapida obsolescenza.

In secondo luogo, va considerato che il bando prima menzionato, nel prevedere l’utilizzabilità della graduatoria in questione per la copertura degli altri posti di centralinista che si sarebbero resi vacanti nel termine triennale di validità per essa stabilito, la subordina alla frequenza di un apposito corso di formazione e, quindi, al superamento di un esame finale (art. 20, comma 5, del bando).

Tali condizioni devono ritenersi ancora attuali, perché la norma di proroga censurata non può che essere interpretata nel senso che, richiamando il bando di concorso che l’ha originata, implicitamente ne presupponga il rispetto anche nel caso di perdurante utilizzazione della graduatoria.

La proroga dettata dall’art. 5, comma 9, della legge reg. Valle d’Aosta n. 35 del 2021 non si pone quindi in contrasto con l’esigenza di una perdurante attualità delle capacità professionali del personale da assumere.

7.6.– Alla stessa conclusione si deve pervenire con riguardo al comma 10 del medesimo art. 5, che consente l’utilizzo, ai fini dell’assunzione nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco, delle graduatorie di cui all’art. 1, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 21 del 2016, purché i candidati idonei da assumere siano ammessi, entro il 31 dicembre 2022, a partecipare a uno specifico corso, restando l’assunzione stessa subordinata al superamento di un esame finale teorico-pratico.

7.6.1.– Va peraltro precisato che si tratta di graduatorie potenzialmente risalenti anche al dicembre del 2013.

In virtù, infatti, di distinte proroghe disposte dal richiamato art. 1, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 21 del 2016, come successivamente modificato, l’efficacia delle graduatorie «in corso di validità» alla data della sua entrata in vigore (il 7 dicembre 2016), e quindi approvate nel triennio precedente (art. 41, comma 6, secondo periodo, della legge della Regione Valle d’Aosta 23 luglio 2010, n. 22, recante «Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale»), è stata prorogata, dapprima, al 31 dicembre 2017 e, quindi, al 31 dicembre 2018.

Poco prima che scadesse quest’ultimo termine, il legislatore regionale ha poi introdotto una nuova proroga, aggiungendo al citato comma 1 un secondo periodo, con il quale ha disposto, per quanto qui rileva, che, fino al completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato negli organici del Corpo valdostano dei vigili del fuoco degli idonei ammessi alla partecipazione al sopra menzionato corso, «[r]esta ferma la vigenza delle relative graduatorie» (art. 19, comma 1, della legge della Regione Valle d’Aosta 26 novembre 2018, n. 9, recante «Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2018 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020»).

Infine, con l’art. 3, comma 7, della legge reg. Valle d’Aosta n. 12 del 2020, è stato introdotto il termine del 31 dicembre 2021, poi sostituito dalla disposizione impugnata con quello del 31 dicembre 2022, per l’ammissione al più volte citato corso ed è stato consentito lo scorrimento delle graduatorie in favore degli idonei che sarebbero stati ammessi a parteciparvi entro tale termine.

7.6.2.– Dalla sequenza normativa descritta emerge quindi, come anticipato, che sono state rese ultrattive graduatorie risalenti anche a nove anni prima.

È, questo, un lasso temporale particolarmente significativo, la cui ampiezza può indubbiamente porsi in potenziale contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e anche, perlomeno parzialmente, con le scelte statali, nell’ambito delle quali la ricordata proroga ha assunto sì una durata simile, ma con l’intento di chiudere una determinata fase transitoria e stabilire a regime nuove regole più stringenti limitando a due anni la validità delle graduatorie.

Del resto, una durata eccessiva della validità temporale delle graduatorie, oltre a quanto già rilevato (supra, punto 7.2.2.), finisce anche per precludere a un’ampia platea di soggetti, normalmente più giovani, la possibilità di prendere parte a nuove selezioni concorsuali.

7.6.3.– Nondimeno, nel caso delle graduatorie in esame, va considerata la specificità della situazione di fatto e normativa che ha caratterizzato l’ulteriore proroga di un anno disposta dalla norma censurata.

In particolare, non appare implausibile quanto affermato dalla Regione, in ordine «all’urgente fabbisogno di personale» – inerente a settori cruciali per la «gestione delle criticità del territorio montano regionale» –, «aggravatosi in seguito alla sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali e delle assunzioni nel periodo della pandemia da COVID-19»; ciò in quanto vanno considerate le peculiarità della fattispecie, che implica anche la verifica dell’idoneità psicofisica e del possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio tramite accertamenti sanitari, i quali evidentemente presuppongono contatti interpersonali.

Assume, infatti, un peso certamente significativo la circostanza che l’utilizzazione delle graduatorie è condizionata al superamento del percorso previsto dagli artt. 42 e 46 della legge reg. Valle d’Aosta n. 37 del 2009.

Tale legge disciplina i servizi antincendi sul territorio regionale e, al comma 5 del citato art. 42, stabilisce che ai fini dell’assunzione nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco è necessario che i vincitori del concorso frequentino, con esito positivo, il corso di cui al successivo art. 46.

Quest’ultima disposizione, a sua volta, stabilisce che la stessa ammissione al corso in discussione presuppone, come anticipato, la preventiva verifica, mediante specifici accertamenti sanitari, sia dell’idoneità psicofisica, sia del possesso dei requisiti attitudinali allo svolgimento delle mansioni (comma 5, che richiama il precedente art. 31) e detta, quindi, puntuali prescrizioni in merito alla partecipazione ad esso, disponendo l’esclusione di coloro che abbiano accumulato un determinato numero di assenze (comma 3).

Infine, l’art. 46 in esame ribadisce e precisa che l’assunzione è subordinata al superamento dell’esame di fine corso, sia teorico che pratico (comma 2).

A ciò va aggiunto che il corso de quo è organizzato tramite la Scuola regionale antincendi, ovvero l’istituzione specificamente deputata alla formazione del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e che, come si evince dai lavori preparatori alla legge reg. Valle d’Aosta n. 37 del 2009, è stata istituita al precipuo scopo di «qualificare sempre di più la professionalità» del personale e di «specializzare il momento formativo, utilizzando anche esperienze sviluppatesi a livello internazionale» e tenendo conto delle caratteristiche orografiche del territorio valdostano.

È quindi vero che il complessivo arco temporale di efficacia delle graduatorie, per effetto della loro ulteriore proroga, ha raggiunto un limite che può essere tollerato solo nello specifico contesto appena tratteggiato, nel quale una siffatta durata è bilanciata da prescrizioni idonee ad assicurare una efficace valutazione delle perduranti capacità professionali del personale interessato e, quindi, tali da far escludere la dedotta compromissione del principio del buon andamento.

7.7.– Le argomentazioni che precedono consentono anche di escludere la fondatezza della ulteriore censura riferita alla mobilità del personale regionale in discorso.

In proposito, va aggiunto, peraltro, che ulteriori previsioni contribuiscono a scongiurare gli effetti pregiudizievoli paventati dal ricorrente, ove si consideri, in primo luogo, che l’art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. 165 del 2001 dispone che le amministrazioni di destinazione provvedono alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento sia stata accolta, e ciò anche eventualmente predisponendo percorsi specifici o settoriali di formazione tramite la Scuola nazionale dell’amministrazione. In secondo luogo, con specifico riferimento al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, che l’art. 232 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), subordina la mobilità, verso il corrispondente Corpo nazionale, del personale appartenente ai ruoli operativi in possesso del prescritto titolo di studio, oltre che all’assenso dell’amministrazione di destinazione, anche alla verifica dei requisiti richiesti dal decreto medesimo e all’accertamento della compatibilità dei percorsi formativi già espletati.

7.8.– Anche le questioni promosse in riferimento all’art. 97, secondo comma, Cost. devono, in definitiva, essere dichiarate non fondate.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale per le quali è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 9 e 10, della legge della Regione Valle d’Aosta 22 dicembre 2021, n. 35, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali», promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché all’art. 2, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2022.

F.to:

Daria de PRETIS, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022.