Sentenza n. 241 del 2018

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SENTENZA N. 241

ANNO 2018

 

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Giorgio                       LATTANZI                                       Presidente

-      Aldo                           CAROSI                                            Giudice

-      Marta                          CARTABIA                                              

-      Mario Rosario             MORELLI                                                 

-      Giancarlo                    CORAGGIO                                             

-      Giuliano                      AMATO                                                    

-      Silvana                        SCIARRA                                                 

-      Daria                           de PRETIS                                                

-      Nicolò                         ZANON                                                    

-      Franco                         MODUGNO                                              

-      Augusto Antonio        BARBERA                                                

-      Giulio                          PROSPERETTI                                         

-      Giovanni                     AMOROSO                                               

-      Francesco                    VIGANÒ                                                   

-      Luca                            ANTONINI                                               

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 21-26 febbraio 2018, depositato in cancelleria il 27 febbraio 2018, iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

udito nella udienza pubblica del 20 novembre 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato dello Stato Gesualdo d’Elia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giovanni Guzzetta per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 21-26 febbraio 2018 e depositato il successivo 27 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) e agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020).

La disposizione impugnata stabilisce: «L’efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta (Azienda USL) per il reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza nell’anno 2018, è prorogata di ulteriori dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di validità in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

Il ricorrente osserva preliminarmente che tale disposizione, prorogando di dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di validità di ciascuna di esse, l’efficacia delle graduatorie delle procedure selettive pubbliche bandite dall’Azienda unità sanitaria locale (AUSL) valdostana in scadenza nel 2018, ne protrae l’efficacia oltre il 31 dicembre di tale anno, «consentendo quindi l’assunzione di personale anche nel 2019» e ponendosi così in contrasto, oltre che con lo statuto speciale per la Valle d’Aosta, con l’art. 1, comma 1148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che «circoscrive al 31 dicembre 2018 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici o l’esercizio delle facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche soggette, come pure quelle regionali, a vincoli assunzionali».

1.1.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 22, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2017 contrasterebbe, anzitutto, con «lo Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta [che] non contempla la materia de qua tra quelle oggetto di potestà legislativa regionale (v. art. 2), neppure integrativa e di attuazione (art. 3)», sicché «come tale […] eccede […] le competenze legislative regionali».

1.2.– Lo stesso art. 22, comma 1, violerebbe, in secondo luogo, l’art. 117, terzo comma, Cost., perché contrasterebbe con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica – che, in quanto tale, vincola la potestà legislativa delle Regioni, incluse quelle a statuto speciale – dettato dall’art. 1, comma 1148, della legge n. 205 del 2017, che fissa al 31 dicembre 2018 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per l’assunzione di personale a tempo indeterminato.

Secondo il ricorrente, la fissazione di tale limite di efficacia «deroga, sotto il profilo temporale, ai limiti assunzionali in precedenza previsti consentendo alle amministrazioni pubbliche di continuare ad attingere, per tutto (ma solo per) il 2018, alle graduatorie dei concorsi espletati al fine della instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato».

Premesso che tale deroga, «e la connessa proroga delle facoltà assunzionali», comporta un incremento della spesa pubblica – «e, per quel che qui […] interessa, di quella sanitaria» – il ricorrente deduce che la disposizione di legge statale che la prevede assume la natura di principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica», dato che, da un lato, ha valenza generale, riguardando tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali, dall’altro, si fonda «su una (implicita, ma evidente) valutazione di compatibilità con gli equilibri di bilancio della fissazione – ma, al contempo, della limitazione –, da ultimo al solo anno 2018, delle facoltà assunzionali in parola».

L’impugnata disposizione regionale, prorogando di ulteriori dodici mesi l’efficacia delle graduatorie delle procedure selettive pubbliche bandite dall’AUSL valdostana in scadenza nell’anno 2018, supera «quel limite». Così facendo, essa violerebbe il principio fondamentale recato, «da ultimo, dall’art. 1, comma 1148, della legge di bilancio n. 205/2017», determinando, «ove le assunzioni abbiano luogo, come consentito dall’art. 22, comma 1, della l.r. n. 23/2017, anche dopo il 31.12.2018, ricadute sulla finanza pubblica incompatibili con gli equilibri e i vincoli di bilancio individuati dal legislatore statale».

1.3.– L’art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017 violerebbe, in terzo luogo, l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva nella materia «ordinamento civile».

Secondo il ricorrente, «la disciplina, anche quoad tempus, dei rapporti di diritto privato regolati dal codice civile e dai contratti collettivi e, quindi, anche degli atti che, come le graduatorie concorsuali, sono finalizzati alla loro instaurazione, attiene all’ordinamento civile».

1.4.– Prorogando l’efficacia delle sole graduatorie di procedure selettive bandite dall’AUSL della Valle d’Aosta, l’impugnata disposizione regionale violerebbe, in quarto luogo, l’art. 3 Cost., in relazione al principio di eguaglianza, sotto due distinti profili.

Anzitutto, perché tratta coloro che si sono utilmente collocati in tali graduatorie in modo ingiustificatamente più favorevole rispetto a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dalle aziende sanitarie delle altre Regioni, dato che solo i primi «vedono significativamente accresciute le chances di conseguire un’assunzione a tempo indeterminato».

Inoltre, perché tratta coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dall’AUSL della Valle d’Aosta in modo ingiustificatamente più favorevole rispetto a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite, nell’ambito della stessa Regione, da altre amministrazioni pubbliche.

Di tali disparità di trattamento non vi sarebbe «alcuna legittima giustificazione».

1.5.– L’art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017 violerebbe, infine, anche l’art. 97 Cost.

Il ricorrente premette che, ai sensi della disposizione impugnata, l’efficacia «di tutte le graduatorie regionali "sanitarie”» destinate a scadere nel corso del 2018 è prorogata «sino al 2019, ben oltre la scadenza da ultimo inderogabilmente fissata dalla legge statale nel 31.12.2018».

Da ciò il contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, atteso che tale proroga consente di assumere candidati che si sono utilmente collocati in graduatoria «all’esito di procedure concorsuali svoltesi in epoca ormai risalente, all’esito di prove che potrebbero non essere più rispondenti ai criteri di valutazione cui le pubbliche Amministrazioni devono ora attenersi nella scelta dei soggetti meritevoli di accedere ai pubblici impieghi».

2.– Si è costituita nel giudizio la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, chiedendo che le questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. siano dichiarate inammissibili o infondate e che le questioni promosse in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., siano dichiarate infondate.

2.1.– La Regione autonoma eccepisce preliminarmente l’inammissibilità delle questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. per la «genericità» della delibera di impugnazione del Consiglio dei Ministri e il conseguente difetto di corrispondenza tra la stessa e il ricorso.

La Regione autonoma resistente afferma che dalla giurisprudenza costituzionale si evince che «la ratio della corrispondenza tra la delibera di impugnazione ed il ricorso introduttivo [è] di "prefigurare, quantomeno nelle sue linee essenziali, la violazione ipotizzata”» (è richiamata la sentenza n. 496 del 1993), «così da circoscrivere l’autonomia della difesa tecnica». Tale onere sarebbe più pregnante nei casi in cui l’oggetto o il parametro del giudizio di legittimità costituzionale presentino – come nel caso dei parametri degli artt. 3 e 97 Cost. –, «per la loro "complessità” materiale o per la loro stessa "identità” normativa, un’ampiezza tale da non consentire, di per sé, l’esatta enucleazione del "verso” e/o del "profilo” della doglianza».

Nella specie, nella relazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, cui la delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri fa rinvio, si legge che l’art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017, «recando una disciplina derogatoria in favore soltanto di determinati soggetti, contrasta con i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione».

In tale modo, il Consiglio dei ministri non avrebbe fornito «il benché minimo corredo motivazionale» per illustrare, nei loro basilari contorni, le censure. La delibera si sarebbe limitata a «segnalare la "determinatezza” delle tipologie di destinatari (omettendo qualsiasi considerazione sulla ipotetica "irragionevolezza” di tale trattamento specifico)» e, quanto alla violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, non avrebbe «speso nemmeno una parola di suggello argomentativo, rimettendo in toto alla difesa tecnica il compito di […] "speculare” sui profili di violazione di tali principi». Essa sarebbe quindi priva «di quel tasso di "determinatezza” idoneo a realizzare […] la necessaria corrispondenza [con] il ricorso introduttivo».

2.2.– Secondo la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, tutte le questioni promosse sarebbero, comunque, infondate.

2.2.1.– Quanto a quella promossa in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., la Regione autonoma afferma che la «misura di contenimento della spesa pubblica» prevista dall’art. 1, comma 1148, lettera a), della legge n. 205 del 2017 «interseca» la propria potestà legislativa nelle materie – contemplate, rispettivamente, nelle lettere f) ed l) dell’unico comma dell’art. 3 dello statuto reg. Valle d’Aosta – «finanze regionali e comunali» e «igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica».

In relazione alla competenza legislativa nella materia «finanze regionali e comunali», la Regione autonoma deduce che essa gode di una «posizione "rafforzata”» perché è assistita dalla garanzia procedurale prevista dall’art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta), in base al quale l’ordinamento finanziario della Regione, stabilito con la legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta), può essere modificato solo nelle forme e col procedimento di cui all’art. 48-bis del suo statuto speciale, cioè mediante l’emanazione di decreti legislativi elaborati dalla commissione paritetica prevista dal secondo comma di tale articolo.

Sulla base della menzionata norma di attuazione dello statuto speciale, dovrebbe escludersi che l’art. 1, comma 1148, lettera a), della legge n. 205 del 2017 possa operare come principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica» nei confronti della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. La speciale autonomia finanziaria della Regione, infatti, «sarebbe vanificata, ove […] variazioni al sistema delle relazioni finanziarie intercorrenti con lo Stato – quali discenderebbero dalla norma […] elevata a parametro interposto – fossero introdotte, unilateralmente, attraverso una semplice legge ordinaria, in difetto del preventivo accordo tra gli enti interessati».

In relazione alla competenza legislativa nella materia «igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» – «settore materiale […] sul quale incide la disciplina statale» – la Regione autonoma adduce un’ulteriore ragione, «di natura sostanziale», che precluderebbe allo Stato di invocare, nella fattispecie, qualsiasi attribuzione in materia di «coordinamento della finanza pubblica».

La Regione autonoma rammenta che l’art. 34, comma 3, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), stabilisce che «[l]a regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato». Alla stregua di questa previsione, il finanziamento della spesa sanitaria effettuata nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste grava integralmente sul bilancio regionale, senza alcun onere a carico di quello statale.

La Regione autonoma resistente asserisce quindi che questa Corte ha ripetutamente affermato che lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria regionale, non ha titolo a dettare norme di coordinamento finanziario.

Da ciò la conseguenza che l’impugnato art. 22, comma 1, concernendo le graduatorie di procedure selettive bandite dalla sola AUSL valdostana, non lede la potestà legislativa concorrente dello Stato nella materia «coordinamento della finanza pubblica» ma costituisce legittima espressione dell’autonomia riconosciuta alla Regione autonoma nel campo della spesa sanitaria e dell’organizzazione del proprio sistema sanitario.

2.2.2.– Quanto alla questione promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la resistente afferma che questa Corte ha più volte ribadito che, con riguardo al pubblico impiego regionale, la materia «ordinamento civile» comprende i soli «aspetti privatizzati» del rapporto di lavoro, mentre la regolamentazione delle procedure selettive pubbliche spetta, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., alla potestà legislativa regionale residuale in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali».

La Regione autonoma resistente deduce che l’art. 117, quarto comma, Cost. trova applicazione nella specie ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

2.2.3.– Quanto alle questioni promosse in riferimento all’art. 3 Cost., la Regione autonoma afferma l’infondatezza di entrambi i profili di censura prospettati dal ricorrente.

Con riguardo a quello incentrato sul trattamento più favorevole che l’impugnato art. 22, comma 1, assicura a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dall’AUSL valdostana rispetto a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dalle aziende sanitarie delle altre Regioni, la resistente cita l’affermazione contenuta nella sentenza di questa Corte n. 143 del 1989 secondo cui «una relativa difformità di trattamento dei singoli, sempreché sia giustificata dalla particolarità della situazione, è insita nello stesso riconoscimento costituzionale delle autonomie regionali».

Poiché, dunque, la potestà legislativa regionale in determinate materie implica, di per sé, la possibilità che la disciplina dettata da una Regione diverga da quella statale o di altre Regioni (è citata la sentenza n. 447 del 1988), non sarebbe neppure astrattamente ipotizzabile che la proroga dell’efficacia temporale delle graduatorie di procedure selettive bandite per il reclutamento di personale del comparto sanitario «in ragione della dislocazione territoriale dell’azienda banditrice» possa comportare una violazione del principio di eguaglianza.

Dopo avere ribadito che la disposizione impugnata «impinge in ambiti materiali attratti […] in sfere di competenza normativa oggetto di esplicita previsione statutaria, le quali concorrono a delineare […] l’autonomia costituzionalmente garantita alla Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste», la resistente deduce che, pertanto, «è del tutto ragionevole che, nell’esercizio di quelle attribuzioni, il legislatore regionale abbia concepito un regime differenziato per le graduatorie dei concorsi pubblici tenuti dalla locale Azienda sanitaria». Il che sarebbe tanto più vero in ragione dello «spiccato grado di autonomia organizzativa e funzionale che […] contraddistingue il Servizio sanitario della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste».

Da quest’ultima considerazione deriverebbe l’infondatezza anche del profilo di censura incentrato sul trattamento più favorevole che l’impugnato art. 22, comma 1, assicura a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dall’AUSL della Valle d’Aosta rispetto a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite, nell’ambito della stessa Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, da altre amministrazioni pubbliche.

Ad avviso della resistente, sarebbe evidente che quello sanitario è un settore «di indubbia originalità e peculiarità rispetto agli altri comparti della pubblica amministrazione, data anche la fondamentale funzione assegnata ad esso in ordine alla salvaguardia di valori costituzionali di primaria rilevanza (art. 32 Cost.)».

2.2.4.– Quanto, infine, alle questioni promosse in riferimento all’art. 97 Cost., la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste puntualizza anzitutto che la proroga disposta dall’impugnato art. 22, comma 1, riguarda l’efficacia non di graduatorie risalenti nel tempo – come sostenuto dal ricorrente – bensì di graduatorie con l’ordinaria vigenza triennale prevista dall’art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Sarebbe, perciò, seriamente discutibile che il prolungamento del termine di efficacia delle graduatorie per un periodo pari a un terzo della loro «durata fisiologica» possa determinare un’obsolescenza delle stesse tale da tradursi in un vulnus ai principi del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione.

Con riguardo al principio del buon andamento dell’amministrazione, la prospettazione del ricorrente dovrebbe, anzi, essere ribaltata. L’impugnato art. 22, comma 1, col prevedere l’ultrattività di graduatorie di procedure selettive già espletate, costituirebbe infatti attuazione di tale principio, perché «tende ad assicurare l’implementazione dell’organico […] presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste – e, con essa, l’allineamento delle prestazioni erogate a standard qualitativi coerenti con i canoni informatori dell’azione amministrativa –, evitando, altresì, l’inutile dispendio di risorse economiche e di tempo, che deriverebbe dalla necessità di svolgere nuove prove selettive».

3.– In prossimità dell’udienza pubblica, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha depositato una memoria illustrativa con la quale ribadisce le conclusioni rassegnate nell’atto di costituzione in giudizio, argomentandole ulteriormente.

3.1.– Quanto alla questione promossa in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., la Regione autonoma deduce che il ricorrente non avrebbe tenuto conto del generale favore manifestato dall’ordinamento nei confronti dell’utilizzo delle graduatorie degli idonei in luogo dello svolgimento di nuove procedure concorsuali; utilizzo che, come affermato anche dal Consiglio di Stato (è citata la sentenza dell’Adunanza plenaria 28 luglio 2011, n. 14), avrebbe una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica, dati i costi dell’espletamento di nuove procedure concorsuali.

3.2.– Quanto alla questione promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la resistente ribadisce che «gli aspetti pubblicistico-organizzativi, concernenti […] le procedure concorsuali per l’accesso al ruolo – ed a tutto il pubblico impiego –, nonché il conferimento degli incarichi e la durata dei medesimi», sono ascrivibili alla materia residuale «ordinamento ed organizzazione amministrativa regionale».

3.3.– Quanto, infine, alla questione promossa in riferimento all’art. 97 Cost., la Regione autonoma richiama nuovamente la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, in particolare, i punti 49 e 50 di essa, i quali si attaglierebbero anche alla proroga delle graduatorie concorsuali, che «condivide con [lo scorrimento della graduatoria] la natura e la ratio di mezzo di contenimento della spesa pubblica».

La resistente conclude che la disposizione impugnata attua il principio del buon andamento dell’amministrazione «essendo tesa all’implementazione dell’organico in dotazione presso l’Azienda Usl della Regione, e, con essa, all’adeguamento delle prestazioni erogate alla comunità degli utenti a standard qualitativi in linea con i canoni informatori dell’agire pubblico».

4.– In prossimità dell’udienza pubblica, anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa con la quale argomenta sia in ordine all’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità delle questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sia in ordine alla fondatezza di tutte le questioni promosse.

4.1.– Quanto al primo aspetto, il ricorrente afferma che la delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri può limitarsi a indicare le disposizioni che eccedono le competenze della Regione, lasciando all’autonomia tecnica dell’Avvocatura generale dello Stato di individuare e articolare i motivi di censura (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 278 del 2010 e n. 102 del 2008).

4.2.– Quanto al merito, con riguardo alle questioni promosse in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che l’impugnato art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017 proroga l’efficacia delle graduatorie – che l’art. 1, comma 1148, della legge n. 205 del 2017 aveva procrastinato al 31 dicembre 2018 – a una data che potrebbe anche coincidere con la fine dell’anno 2019.

Tale intervento comporterebbe «una variazione in aumento della spesa pubblica», in particolare, di quella sanitaria, in contrasto con il citato art. 1, comma 1148.

4.3.– Né avrebbe pregio l’argomentazione della resistente secondo cui la regolamentazione delle procedure concorsuali pubbliche spetterebbe alla potestà legislativa residuale regionale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, atteso che l’art. 1, comma 1148, della legge n. 205 del 2017, col prorogare, e, al contempo, limitare, l’efficacia delle graduatorie, «non impinge sulle procedure concorsuali, ma sul momento, logicamente e cronologicamente successivo, dell’individuazione degli aventi diritto all’assunzione».

4.4.– A nulla varrebbe anche il richiamo, operato dalla Regione autonoma, alla competenza legislativa a essa attribuita dall’art. 3, unico comma, lettera f), dello statuto speciale. Anche a voler ritenere che la disposizione impugnata riguardi la materia «finanze regionali e comunali», infatti, «continuerebbe a sussistere […] l’esigenza di un coordinamento della norma regionale con quella statale».

4.5.– Quanto alle questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., il ricorrente ribadisce che l’impugnato art. 22, comma 1, determina una disparità di trattamento tra coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie della AUSL della Valle d’Aosta e coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite da altre amministrazioni della stessa Regione.

Il ricorrente asserisce poi che la potestà delle Regioni di legiferare in modo anche difforme dalla legislazione statale è riconosciuta «sempreché ciò sia giustificato dalla particolarità della situazione”» (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2015). Tale particolarità non potrebbe però derivare – sempre secondo il Presidente del Consiglio dei ministri – dal fatto che il settore coinvolto dalla disposizione impugnata è quello sanitario, dato che la disposizione impugnata non è volta ad assicurare un maggiore livello di tutela del diritto fondamentale alla salute.

Quanto, infine, alla violazione del principio del buon andamento dell’amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che la proroga prevista dall’impugnato art. 22, comma 1, produce conseguenze negative nell’organizzazione delle amministrazioni sanitarie, in quanto si verrebbero a instaurare rapporti di lavoro con soggetti risultati idonei in concorsi tenuti in tempi ormai risalenti e, di conseguenza, in possesso di una preparazione obsoleta, non più rispondente alle necessità delle aziende sanitarie.

Né si potrebbe ritenere che, a fronte di una proroga prevista da una legge statale – stabilita e definita, sul piano temporale, sulla base di precise valutazioni di compatibilità con gli equilibri di bilancio – le regioni, anche soltanto quelle a statuto speciale, possano liberamente disporre ulteriori proroghe perché, in tale modo, si creerebbe «un sistema assunzionale caratterizzato, a livello territoriale, da difformità e disuguaglianze, come tale inammissibile ed inaccettabile».

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) e agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), il quale stabilisce che «[l]’efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta (Azienda USL) per il reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza nell’anno 2018, è prorogata di ulteriori dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di validità in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

Il ricorrente, muovendo dal presupposto, non contestato dalla Regione autonoma resistente, che tale disposizione, prorogando di ulteriori dodici mesi l’efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall’Azienda unità sanitaria locale (AUSL) della Valle d’Aosta in scadenza nell’anno 2018, consente alla stessa AUSL, attingendo dalle graduatorie prorogate, di assumere personale anche dopo il 31 dicembre 2018, deduce che l’impugnato art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017 viola, in particolare: a) lo statuto speciale per la Valle d’Aosta «il quale non contempla la materia de qua tra quelle oggetto di potestà legislativa regionale (v. art. 2), neppure integrativa e di attuazione (art. 3)»; b) l’art. 117, terzo comma, Cost., perché si pone in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, dettato dall’art. 1, comma 1148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che «circoscrive al 31 dicembre 2018 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici o l’esercizio delle facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche soggette […] a vincoli assunzionali»; c) l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., perché invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», nella quale sarebbe compresa anche la disciplina delle graduatorie delle procedure selettive pubbliche, in quanto «atti […] finalizzati alla […] instaurazione» di rapporti di lavoro di diritto privato; d) l’art. 97 Cost., in relazione al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, perché consente di assumere persone che si sono utilmente collocate in graduatorie di procedure selettive «svolte in epoca ormai risalente, all’esito di prove che potrebbero non essere più rispondenti ai criteri di valutazione cui le pubbliche Amministrazioni devono ora attenersi nella scelta dei soggetti meritevoli di accedere ai pubblici impieghi»; e) l’art. 3 Cost., in relazione al principio di eguaglianza, perché tratta coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dall’AUSL della Valle d’Aosta in modo ingiustificatamente più favorevole rispetto a coloro che si sono utilmente collocati sia nelle graduatorie di procedure selettive bandite dalle aziende sanitarie delle altre Regioni sia nelle graduatorie di procedure selettive bandite, nell’ambito della stessa Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, da altre amministrazioni pubbliche.

2.– La autonoma Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità delle questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. per la «genericità» della delibera di impugnazione del Consiglio dei Ministri e il conseguente difetto di corrispondenza tra la stessa e il ricorso.

L’eccezione non è fondata.

Nella relazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, cui la delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri fa rinvio, si legge che l’art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017, «recando una disciplina derogatoria in favore soltanto di determinati soggetti, contrasta con i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione».

Tale affermazione costituisce un’esposizione sufficiente, ancorché sintetica, delle ragioni per le quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto che l’impugnato art. 22, comma 1, violi gli artt. 3 e 97 Cost. È stato, del resto, più volte chiarito che «la difesa tecnica, nell’esercizio della sua discrezionalità, ben può integrare una solo parziale indicazione dei motivi di censura (ex plurimis, sentenza n. 290 del 2009)» (sentenza n. 269 del 2014, punto 4. del Considerato in diritto; nello stesso senso, ex plurimis, sentenza n. 365 del 2007).

3.– Occorre anzitutto scrutinare la questione promossa in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., con la quale il ricorrente deduce che la disposizione impugnata, consentendo all’AUSL della Valle d’Aosta di assumere personale anche dopo il 31 dicembre 2018, si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica dettato dall’art. 1, comma 1148, della legge n. 205 del 2017.

La questione non è fondata.

Il comma 1148 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 – in particolare, nelle sue lettere b), n. 1), c), d), n. 1) e n. 2), ed e) – prevede la proroga al 31 dicembre 2018 del termine per l’esercizio, da parte di amministrazioni pubbliche, di facoltà di assunzione di personale. In questo modo, il legislatore statale ha circoscritto l’esercizio di tali facoltà entro l’anno 2018.

Questa Corte ha ripetutamente riconosciuto la natura di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica a disposizioni statali che – come quelle appena citate del comma 1148 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 –, agendo sul rilevante aggregato di spesa pubblica costituito dalla spesa per il personale, pongono limiti transitori alla facoltà delle regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere ad assunzioni (ex plurimis, sentenze n. 1 del 2018, n. 72 del 2017, n. 251 del 2016, n. 218 e n. 153 del 2015).

Questa stessa Corte ha altresì «”costantemente affermato che di regola i princìpi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell’esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale […], in quanto essi sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l’unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea” (sentenza n. 82 del 2015, nonché, ex multis, sentenza n. 62 del 2017)» (sentenza n. 151 del 2017, punto 9.1. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 231 del 2017, punto 9.3.4. del Considerato in diritto).

Nel caso di specie, tuttavia, occorre considerare che, come evidenziato anche dalla Regione autonoma resistente, l’impugnato art. 22, comma 1, riguardando le graduatorie delle procedure selettive bandite dalla AUSL della Valle d’Aosta e le assunzioni da parte di tale Azienda, andrebbe a incidere, in particolare, sulla spesa (per il personale) del settore sanitario; spesa che, ai sensi dell’art. 34, comma 3, terzo periodo, della legge n. 724 del 1994 – secondo cui «[l]a regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci» – nel territorio valdostano è interamente finanziata dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, senza oneri a carico del bilancio statale.

Viene, perciò, in rilievo la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui «”lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, ‘neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario’ (sentenza n. 341 del 2009)” (sentenza n. 133 del 2010; nello stesso senso, successivamente, sentenze n. 115 e n. 187 del 2012)» (sentenza n. 125 del 2015, punto 5.1. del Considerato in diritto).

La mancanza di un titolo statale a dettare, con riguardo alla spesa sanitaria della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, delle norme di coordinamento finanziario esclude dunque che l’art. 1, comma 1148, della legge n. 205 del 2017, possa incidere, in quanto tale, sulla potestà legislativa regionale. Da ciò l’infondatezza della questione in esame.

4.– Occorre ora scrutinare, in secondo luogo, la questione promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che l’impugnato art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017 invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile».

La questione non è fondata.

Con riguardo alla competenza legislativa a disciplinare l’impiego pubblico regionale, la giurisprudenza di questa Corte «è costante nell’affermare che i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale "rientrano nell’ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione” (sentenza n. 149 del 2012, punto 4.2. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 63 del 2012, punto 3.1. del Considerato in diritto), di cui all’art. 117, quarto comma, Cost.» (sentenza n. 191 del 2017, punto 5.4. del Considerato in diritto); con la precisazione che in tale competenza «si collocano le procedure concorsuali pubblicistiche per l’accesso al ruolo (così come a tutto il pubblico impiego: sentenze n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010), il conferimento degli incarichi (sentenza n. 105 del 2013) e la durata degli stessi» (sentenza n. 191 del 2017, punto 5.4. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 251 del 2016, punto 4.2.1. del Considerato in diritto).

Questa Corte ha invece ricondotto alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile «gli interventi legislativi che […] dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere (ex multis, sentenze n. 251 e 186 del 2016 e n. 180 del 2015)» (sentenza n. 32 del 2017, punto 4.3. del Considerato in diritto).

Si è altresì asserito che «"la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all’art. 117, quarto comma, della Costituzione” (così la sentenza n. 95 del 2008; ma in tal senso sono anche le successive pronunce n. 159 del 2008, n. 100 e n. 235 del 2010)» (sentenza n. 141 del 2012, punto 6. del Considerato in diritto). In questo stesso punto 6. della sentenza n. 141 del 2012, questa Corte, nell’escludere che ricorresse la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ha ribadito che «[l]a norma [impugnata] "spiega la sua efficacia nella fase anteriore all’instaurazione del contratto di lavoro e incide in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nell’organizzazione delle proprie risorse umane e solo in via riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettive” (sentenza n. 235 del 2010)».

È infine utile ricordare che la disciplina dei concorsi per l’accesso al pubblico impiego, «per i suoi contenuti marcatamente pubblicistici e la sua intima correlazione con l’attuazione dei principi sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost. […] è invero sottratta all’incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato» (sentenza n. 380 del 2004, punto 3.1. del Considerato in diritto). La regolamentazione delle graduatorie di procedure selettive pubbliche rientra, dunque, nella disciplina dell’accesso al pubblico impiego.

L’impugnato art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017 disciplina, come si è visto, l’efficacia temporale di graduatorie di procedure selettive pubbliche.

Tali graduatorie costituiscono il provvedimento amministrativo conclusivo delle procedure selettive pubbliche. Con tale atto, l’amministrazione esaurisce l’ambito proprio del procedimento amministrativo e dell’esercizio dell’attività autoritativa, cui subentra la fase in cui i suoi comportamenti vanno ricondotti all’ambito privatistico.

Non vi è dubbio, del resto, che la disposizione impugnata non è relativa a rapporti lavorativi già in essere, ma spiega la propria efficacia nella fase anteriore all’instaurazione del rapporto di lavoro, incidendo direttamente sul comportamento della AUSL della Valle d’Aosta nell’organizzazione delle proprie risorse umane.

Per tali ragioni, la disciplina dell’impugnato art. 22, comma 1, poiché si colloca in un momento antecedente a quello del sorgere del rapporto di lavoro – in particolare, nella fase che attiene alle procedure per l’accesso al lavoro pubblico regionale – riguarda i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale e non quelli privatizzati del relativo rapporto di lavoro.

La stessa disciplina non è quindi riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Da ciò l’infondatezza della questione.

5.– La disciplina dell’art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017 deve invece essere ricondotta alla competenza legislativa della Regione autonoma in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale – in particolare, di organizzazione del personale – ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.

Tale disposizione è in effetti applicabile anche alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), in quanto prevede una forma di autonomia più ampia di quella già attribuita alla stessa Regione dall’art. 2, primo comma, lettera a), dello statuto speciale, in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale», sottoposta ai limiti indicati nell’alinea dello stesso articolo (in tale senso, con riguardo alla pressoché identica previsione dell’art. 8, primo comma, n. 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», sentenza n. 95 del 2008, punto 2.1. del Considerato in diritto).

Da ciò consegue l’infondatezza anche della questione promossa in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge cost. n. 4 del 1948, con cui il ricorrente ha dedotto che la disposizione impugnata non è riconducibile ad alcuna delle materie nelle quali la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha competenza legislativa.

6.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017, in quarto luogo, in riferimento all’art. 97 Cost., per contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

La questione non è fondata.

La previsione di limiti temporali di efficacia delle graduatorie delle procedure selettive per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione è diretta a evitare che, rendendo lontana la selezione che vi ha dato luogo (sentenza n. 3 del 2013, punto 5.4. del Considerato in diritto), si pregiudichi l’esigenza di aggiornamento professionale di quanti accedono agli impieghi pubblici, resa oggi ancor più pressante dalle frequenti innovazioni normative che impongono la modifica delle stesse modalità di selezione dei candidati a tali impieghi. Si tratta, dunque, di una ratio intimamente correlata con l’attuazione del principio del buon andamento dell’amministrazione.

In ossequio a tale ratio, il legislatore statale ha dettato, all’art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – comma inserito dall’art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» – la regola generale dell’efficacia triennale delle graduatorie, a decorrere dalla loro pubblicazione.

Con l’art. 1, comma 1148, lettera a), della legge n. 205 del 2017, lo stesso legislatore statale ha peraltro disposto la proroga al 31 dicembre 2018 dell’efficacia delle graduatorie dei (soli) «concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato», vigenti al 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

La proroga di «ulteriori dodici mesi» – deve ritenersi rispetto ai termini di efficacia stabiliti dal citato art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 – delle graduatorie delle procedure selettive pubbliche bandite dalla AUSL della Valle d’Aosta, prevista dall’impugnato art. 22, comma 1, non viola il principio del buon andamento dell’amministrazione.

Non rileva la mera difformità del termine di efficacia delle graduatorie delle procedure selettive bandite dalla AUSL della Valle d’Aosta previsto dall’impugnato art. 22, comma 1, rispetto ai termini stabiliti dalla disciplina statale, dato che la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha agito nell’esercizio della propria potestà legislativa in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.

La sussistenza o no di una violazione dell’art. 97 Cost. deve quindi essere verificata avendo riguardo alla disciplina impugnata.

In tale prospettiva, il termine più lungo di efficacia delle graduatorie previsto dall’art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017 non contrasta con il principio del buon andamento dell’amministrazione pubblica.

La misura della proroga («ulteriori dodici mesi») dell’efficacia temporale delle graduatorie della AUSL della Valle d’Aosta in scadenza nell’anno 2018, prevista dall’impugnata disposizione regionale, non è tale da rendere la selezione che vi ha dato luogo tanto lontana nel tempo da pregiudicare l’esigenza di aggiornamento professionale di quanti accedono all’impiego nella AUSL della Valle d’Aosta.

A ciò si deve aggiungere che la limitata proroga prevista dall’impugnato art. 22, comma 1, della legge reg. n. 23 del 2017, col rendere disponibile un’immediata provvista di risorse umane, consente alla AUSL della Valle d’Aosta di rimediare, con tempestività, alle proprie carenze di personale, così da poter assicurare l’erogazione di prestazioni corrispondenti a congrui standard di qualità nel settore dell’amministrazione, quello sanitario, cui è affidato il compito di garantire il fondamentale diritto dell’individuo alla salute (art. 32, primo comma, Cost.). La stessa proroga risponde dunque, in realtà, all’esigenza di assicurare il buon andamento dell’amministrazione.

Pertanto, tenuto conto della evidenziata limitatezza temporale e della corrispondenza a una peculiare esigenza di buon andamento dell’amministrazione, la proroga delle graduatorie prevista dall’impugnato art. 22, comma 1, non contrasta con l’art. 97 Cost.

7.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017, infine, in riferimento all’art. 3 Cost., per violazione del principio di eguaglianza, sotto i due distinti profili dell’ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dall’AUSL della Valle d’Aosta – i quali, soli, beneficiano della proroga delle stesse graduatorie – e coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite: a) dalle aziende sanitarie delle altre Regioni; b) da altre amministrazioni pubbliche, nell’ambito della stessa Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Le questioni non sono fondate.

Quanto al primo profilo, accertato che la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha operato nell’ambito delle competenze a essa spettanti, è sufficiente osservare che «il riconoscimento stesso della competenza legislativa della Regione comporta l’eventualità, legittima alla stregua del sistema costituzionale, di una disciplina divergente da regione a regione, nei limiti dell’art. 117 della Costituzione (v. sentenza n. 447 del 1988)» (sentenza n. 277 del 1995, punto 6. del Considerato in diritto).

Quanto al secondo profilo, le peculiari esigenze di buon andamento dell’amministrazione sanitaria regionale, in particolare, dell’AUSL valdostana, già evidenziate nell’esaminare la questione promossa in riferimento all’art. 97 Cost., spiegano e, insieme, giustificano, la previsione della proroga limitatamente alle graduatorie delle procedure selettive bandite dalla stessa AUSL.

8.– Tutte le questioni promosse nei confronti dell’art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017 sono, pertanto, non fondate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), promosse, in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) e agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2018.