Sentenza n. 241 del 2022

SENTENZA N. 241

ANNO 2022

Commento alla decisione di

Stefano Bargiacchi

In materia di insindacabilità la corte consolida la giurisprudenza del nesso funzionale

per g. c. di Nomos

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Silvana SCIARRA;

Giudici: Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A), promosso dalla Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, con ricorso notificato il 14 marzo 2022, depositato in cancelleria il 18 marzo 2022, iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2022, fase di merito.

Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell’udienza pubblica del 18 ottobre 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

udito l’avvocato Gaetano Pelella per la Camera dei deputati;

deliberato nella camera di consiglio del 10 novembre 2022.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso depositato il 18 marzo 2022 (reg. confl. poteri n. 4 del 2021), il Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A), con cui la Camera dei deputati ha reputato che le dichiarazioni dall’allora deputato Stefano Esposito – contenute nello scritto pubblicato il 1° settembre 2012, sulla sua pagina Facebook – fossero espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

2.– Il ricorso è promosso nell’ambito del giudizio penale avviato nei confronti del deputato Esposito, imputato, ai sensi dell’art. 595, commi 1, 2 e 3 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), poiché, quale autore dello scritto apparso sul sito internet www.facebook.com/stefanoesposito pubblicato il 1° settembre 2012, avrebbe offeso la reputazione di D. L., G. V. e G. R., affermando: «stanotte durante l’attacco al cantiere di Chiomonte indovinate un pò chi dava supporto ai teppisti informandoli via cellulare dei movimenti della polizia? [G. V.]. Il tutto coordinato da [D. L.], portavoce di [G. R.] che è agli arresti domiciliari e quindi dispensa ordini dalla poltrona di casa sua. Un vero schifo!».

2.1.– A seguito della querela presentata dalle persone offese, il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale, ritenendo che le affermazioni dell’imputato avessero contenuto diffamatorio e fossero aggravate dall’attribuzione di fatti determinati e dalla diffusione dell’offesa con un mezzo di pubblicità.

2.2.– Nel corso del giudizio, l’imputato ha depositato memoria con la quale ha chiesto che il Tribunale adito disponesse la trasmissione degli atti per le determinazioni di cui all’art. 3, commi 3 e 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).

2.3.– Il Tribunale di Torino, ritenendo «non del tutto evidente né la sussistenza di una prevalente causa di proscioglimento nel merito né la ricorrenza integrale dei presupposti applicativi della causa di non punibilità, con riferimento a tutte le diverse manifestazioni del pensiero oggetto di contestazione», il 7 novembre 2017 ha disposto la trasmissione di copia degli atti al Senato della Repubblica, sospendendo il processo fino alla relativa decisione.

In seguito alla comunicazione del Presidente del Senato, secondo cui all’epoca dei fatti l’imputato apparteneva all’altro ramo del Parlamento, gli atti sono stati trasmessi alla Camera dei deputati con ordinanza del 6 dicembre 2017.

3.– La Giunta per le autorizzazioni della Camera, con richiesta di deliberazione presentata alla Presidenza il 3 dicembre 2019, ritenuti sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 68 Cost., ha trasmesso la relazione all’aula, esprimendosi per l’insindacabilità delle dichiarazioni.

3.1.– Nella seduta del 24 marzo 2021, accogliendo la proposta della Giunta, l’Assemblea della Camera dei deputati ha deliberato che «i fatti per i quali è in corso il procedimento […] concernono opinioni espresse [da Stefano Esposito] nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell’articolo 68 della Costituzione».

4.– Da tanto prende avvio l’insorto conflitto. Ad avviso del Tribunale di Torino, infatti, va annullata la deliberazione della Camera dei deputati che preclude il sindacato giurisdizionale sul fatto oggetto di imputazione.

4.1.– Il Tribunale premette che lo scritto dell’on. Esposito, pubblicato su un social network, rientra nell’ambito delle dichiarazioni rese extra moenia, tipologia in relazione alla quale questa Corte richiede, al fine di ravvisarne il nesso con la funzione parlamentare, la presenza di due concorrenti requisiti.

Il primo di essi è rappresentato dal legame temporale fra attività parlamentare ed attività esterna, tale da far sì «che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima»; il secondo consiste, invece, nella «sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterarie usate, non essendo sufficiente né un semplice collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale, né un mero “contesto politico” entro cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi» (è citata la sentenza di questa Corte n. 144 del 2015).

4.2.– Poste tali considerazioni, il Tribunale osserva poi che il riconoscimento del nesso funzionale fra la pubblicazione in questione e l’attività parlamentare posta in essere, in epoca antecedente, dall’on. Esposito si basa sulla documentazione fornita dallo stesso interessato all’organo deliberante.

Tale documentazione comproverebbe la sussistenza di una «personale battaglia politica» del predetto in favore della realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, che ha costituito «un tema centrale della sua attività parlamentare», per la quale «è stato destinatario di un gran numero di querele, allo stato quasi tutte archiviate, sporte da esponenti e sostenitori del movimento cosiddetto “no-TAV”, a cui appartengono anche G. V., G. R. e D. L., […] presentatori della querela da cui trae origine il procedimento» (relazione della Giunta per le autorizzazioni del 3 dicembre 2019).

4.3.– Tale documentazione viene scrutinata, nel dettaglio, con indicazione delle ragioni per le quali essa non sarebbe idonea a supportare il giudizio di sussistenza del nesso funzionale.

4.4.– Su tali basi, il Tribunale evidenzia che gli interventi antecedenti le dichiarazioni oggetto di processo, addotti dalla Giunta a sostegno dell’insindacabilità delle affermazioni riportate nel capo di imputazione, non presentano la «sostanziale corrispondenza» necessaria a far ritenere sussistente il nesso funzionale, e che, pertanto, le accuse rivolte dall’on. Esposito alle tre persone offese appaiono «connesse soltanto latu sensu all’attività parlamentare».

5.– Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, chiedendo che il ricorso sia rigettato.

La Camera premette che l’on. Esposito «è da sempre un convinto sostenitore della realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità sulla tratta Torino-Lione» e che «su tale tema […] ha svolto un’intensa attività parlamentare».

Con riguardo agli atti tipici di esercizio della funzione parlamentare, già presi in esame dal Tribunale ricorrente, la Camera osserva che essi non andrebbero valutati «in maniera singola, separata, frammentaria ed episodica», ma, piuttosto, come il riflesso della «pregressa attività parlamentare» del deputato Esposito, intesa a criticare le manifestazioni violente del cosiddetto movimento no-TAV, rivolgendo censure anche a «specifiche personalità» di esso.

Ai fini della insindacabilità, in ogni caso, non sarebbe indispensabile individuare uno specifico atto parlamentare dell’on. Esposito che si riferisca puntualmente agli scontri avvenuti nella notte del 31 agosto 2012.

5.1.– Oltre a tali ultimi atti, la Camera riproduce il testo di ulteriori interventi svolti dal deputato Esposito in aula, con i quali egli ha ripetutamente denunciato la presenza di gruppi intenzionati ad azioni violente contro il cantiere, alimentati da «noti esponenti dei centri sociali» e da «sindaci che hanno scelto la piazza, molto spesso violenta».

Tali atti, secondo la Camera, «confermano […] la continuità e l’assiduità delle denunce in sede parlamentare» da parte dell’on. Esposito.

In ogni caso, il deputato Esposito avrebbe fatto menzione dei fatti del 31 agosto 2012 nell’intervento in aula del 4 ottobre 2012, e sarebbe tornato sul tema con atti parlamentari posti in essere nella successiva legislatura, ove egli era divenuto senatore.

Secondo la Camera, la «finalità divulgativa» dell’attività parlamentare, tale da assicurare l’insindacabilità delle dichiarazioni, sarebbe compatibile con «atti tipici successivi» ai fatti, purché prevedibili sulla base della specifica situazione.

5.2.– La Camera dei deputati si sofferma, poi, sulle biografie delle tre persone offese dal reato del quale conosce il Tribunale di Torino, osservando che G. R. e D. L. sarebbero esponenti di un centro sociale dedito alla violenza in Val di Susa, e sarebbero stati anche penalmente condannati.

Quanto a G. V., vice sindaco di un Comune di quei luoghi, sovente avrebbe preso parte a sua volta «a manifestazioni, anche “facinorose”».

In tali aspetti, la Camera riconosce i profili degli agitatori e dei sindaci locali, la cui azione è stata più volte denunciata dall’on. Esposito in sede parlamentare.

Da ciò deriverebbe ulteriore conferma della corrispondenza tra quanto affermato su Facebook dal deputato Esposito, e quanto già rilevato da quest’ultimo con atti parlamentari tipici.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (reg. confl. poteri n. 4 del 2021), chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali procede a carico del membro del Parlamento Stefano Esposito, per il delitto di cui agli artt. 595, commi 1, 2 e 3, cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, commesso in danno di D. L., G. V. e G. R., concernono opinioni espresse da un parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il ricorso chiede, pertanto, l’annullamento della deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A).

2.– Deve essere confermata l’ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte con l’ordinanza n. 35 del 2022.

In particolare, nessun dubbio sussiste sulla legittimazione del Tribunale di Torino a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, trattandosi di organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell’esercizio delle funzioni attribuitegli (ex plurimis, sentenze n. 110 del 2021 e n. 133 del 2018; ordinanza n. 148 del 2020).

Analogamente, è pacifica la legittimazione passiva della Camera, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. (ex multis, sentenze n. 133 e n. 59 del 2018 e n. 144 del 2015).

La circostanza che Stefano Esposito fosse senatore della Repubblica al tempo della proposizione dell’odierno conflitto non incide sul riconoscimento alla sola Camera della legittimazione passiva, posto che le dichiarazioni di cui si è affermata la insindacabilità sono state rilasciate quando l’imputato era deputato (sentenze n. 110 del 2021, n. 30 del 2002 e n. 252 del 1999).

3.– La Camera ha reputato insindacabile, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. la seguente dichiarazione pubblicata da Stefano Esposito sulla propria pagina Facebook il 1° settembre 2012: «stanotte durante l’attacco al cantiere di Chiomonte indovinate un po’ chi dava supporto ai teppisti informandoli via cellulare dei movimenti della polizia? [G. V.]. Il tutto coordinato da [D. L.], portavoce di [G. R.] che è agli arresti domiciliari e quindi dispensa ordini dalla poltrona di casa sua. Un vero schifo!».

Il Tribunale di Torino ritiene che tale frase, testualmente riprodotta nel ricorso per conflitto di attribuzioni, non sia divulgativa di alcun atto parlamentare attribuibile al deputato Esposito, con la conseguenza di non poter essere ritenuta opinione espressa nell’esercizio della funzione.

La difesa della Camera dei deputati obietta che Stefano Esposito ha posto in essere, durante il proprio mandato in Parlamento, «un’intensa attività parlamentare», volta sia a «stigmatizzare le manifestazioni di protesta» contro i lavori relativi alla realizzazione in Val di Susa della linea ferroviaria dell’alta velocità (TAV), sia a sottolineare che tali manifestazioni erano degenerate in reiterati atti di violenza, anche nei confronti delle forze dell’ordine.

Quanto a questi episodi, il deputato Esposito avrebbe più volte denunciato il ruolo di sostenitori e fiancheggiatori svolto sia da sindaci locali, sia da membri di centri sociali, così coinvolgendo le persone offese dal reato, che rivestono l’una il ruolo di vice sindaco di un Comune della Val di Susa, e le altre quello di attivisti di un centro sociale che si oppone ai lavori.

La Camera ha indicato numerosi atti parlamentari attribuibili all’on. Esposito, a comprova di tali affermazioni.

Ne deriverebbe che le dichiarazioni pubblicate su Facebook, e riferite ad un «attacco al cantiere di Chiomonte» nella sera del 31 agosto 2012, dovrebbero essere valutate non in «maniera singola, separata, frammentaria ed episodica», ma come una divulgazione delle opinioni più volte espresse dal deputato Esposito, mediante gli atti parlamentari così indicati.

4.– Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per ravvisare un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni – al quale è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. – è necessario che le stesse possano essere riconosciute come espressione dell’esercizio di attività parlamentare (sentenze n. 10 e n. 11 del 2000; in seguito, ex plurimis, sentenze n. 59 del 2018 e n. 144 del 2015), vale a dire che assumano carattere divulgativo di quanto riconducibile a quest’ultima (sentenze n. 265 del 2014, n. 221 del 2014, n. 55 del 2014, n. 81 del 2011 e n. 420 del 2008).

Si è aggiunto che non è «da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano l’insindacabilità possa coprire anche dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l’esercizio della funzione parlamentare» (sentenze n. 133 del 2018).

5.– Il conflitto in esame concerne la delibera parlamentare di insindacabilità di una dichiarazione resa extra moenia, con la quale l’on. Esposito non si è limitato a segnalare alla pubblica opinione la circostanza che il cantiere TAV veniva reso oggetto di azioni violente da parte di membri di gruppi sociali, con il sostegno di amministratori locali non meglio identificati, come più volte denunciato con atti tipici in Parlamento.

Difatti, la dichiarazione oggetto del processo penale non solo si riferisce ad un episodio particolare, ossia alla presunta aggressione del 31 agosto 2012 in danno del cantiere, ma soprattutto aggiunge l’attribuzione alle persone offese dal reato, nominalmente individuate, di un fatto specifico, ossia di avere avvisato i «teppisti» dei «movimenti della polizia», così dando loro un «supporto» operativo del tutto peculiare, attraverso un’attività di delazione che sarebbe stata avviata dal vice sindaco G. V., e sfruttata da D. L. e G. R. per coordinare l’azione violenta.

5.1.– Ciò premesso, né la relazione della Giunta per le autorizzazioni, né la deliberazione della Camera del 24 marzo 2021, né la difesa della Camera stessa indicano atti parlamentari dell’on. Esposito, anteriori o contestuali alle dichiarazioni oggetto dell’imputazione, che abbiano un contenuto corrispondente a quanto pubblicato su Facebook, vale a dire che denuncino la pretesa delazione appena indicata, e l’uso di coordinamento dell’azione violenta che ne sarebbe stato fatto.

6.– A tal fine, non possono avere rilievo – secondo la giurisprudenza di questa Corte – gli atti parlamentari posteriori alla dichiarazione reputata insindacabile, perché, per definizione, quest’ultima non può essere divulgativa dei primi (ex plurimis, sentenza n. 55 del 2014).

Ciò vale anzitutto per gli interventi in aula dell’8, 14 e 28 maggio 2013 e del 3, 11 e 23 luglio 2013, menzionati nell’atto di costituzione della Camera. Analoga conclusione va poi tratta quanto all’intervento in aula del 4 ottobre 2012, che non solo non accenna al fatto specifico oggetto dell’imputazione penale, riferendosi genericamente alle azioni violente contro il cantiere TAV dell’estate 2012, ma si situa comunque ad una significativa distanza temporale dalla dichiarazione su Facebook del 1° settembre precedente (ex plurimis, sentenza n. 258 del 2006, che esclude il nesso funzionale quando l’atto parlamentare è successivo di oltre dieci giorni dalla dichiarazione resa extra moenia; inoltre, sentenza n. 435 del 2002, con riferimento ad una cesura di otto giorni).

Si può perciò escludere la «sostanziale contestualità» tra atto parlamentare e dichiarazione incriminata (sentenza n. 97 del 2008), e che il primo fosse «già preannunciato» o comunque «prevedibile sulla base della specifica situazione» il 1° settembre 2012, quando tale dichiarazione è stata resa pubblica (sentenza n. 335 del 2006).

7.– Con riguardo agli atti di esercizio della funzione parlamentare da parte del deputato Esposito anteriori al 1° settembre 2012, indicati dalla difesa della Camera e in parte già valutati dal Tribunale di Torino, molti di essi hanno senza dubbio per oggetto le violente azioni di sabotaggio al cantiere TAV, paventate o attribuite talvolta a esponenti dei centri sociali, con l’appoggio di amministratori locali.

Si tratta, in particolare, degli interventi in aula svolti durante le sedute n. 384 e n. 386, rispettivamente del 18 e 20 ottobre 2010, la seduta n. 489 del 21 giugno 2011, la seduta n. 494 del 30 giugno 2011, la seduta n. 611 del 26 marzo 2012; la seduta n. 614 del 29 marzo 2012 e la seduta n. 644 del 24 aprile 2012.

Analogo contenuto hanno l’intervento relativo alla mozione n. 1-00437 del 22 settembre 2010, l’interpellanza urgente n. 2-01137 del 28 giugno 2011, la mozione n. 1-00711 del 15 settembre 2011, nonché la mozione n. 1-00980 del 29 marzo 2012.

In tutti i citati casi non vi è alcun riferimento specifico alle persone dei querelanti, né ad una loro specifica attività di propalazione e di successivo impiego di informazioni riservate, concernente «i movimenti della polizia», ovverosia il fatto che connota la dichiarazione apparsa sulla pagina Facebook dell’on. Esposito il giorno 1° settembre 2012.

Nessun rilievo possono, infine, assumere l’interrogazione e l’interpellanza parlamentare n. 3-00906 del 9 febbraio 2010 e n. 2-00961 dell’8 febbraio 2011, posto che tali atti si riferiscono all’opportunità di realizzare l’opera TAV, senza recare cenno a episodi di violenza o boicottaggio.

8.– In definiva, non risulta alcuna opinione, resa nell’esercizio della funzione parlamentare, che abbia un contenuto nella sostanza corrispondente al fatto specifico denunciato dall’on. Esposito su Facebook con la dichiarazione reputata insindacabile.

Ne consegue che la deliberazione della Camera dei deputati del 24 marzo 2021, affermando erroneamente la insindacabilità di tale dichiarazione, ha menomato le attribuzioni del Tribunale di Torino, perché difetta il nesso funzionale tra le affermazioni oggetto del procedimento penale e l’attività compiuta in sede parlamentare dall’on. Esposito.

Tale deliberazione va perciò annullata.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese pubbliche dal deputato Stefano Esposito nei confronti dei signori G. V., D. L. e G. R., per le quali pende procedimento penale davanti al Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

2) annulla, per l’effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2022.