Ordinanza n. 222 del 2021

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ORDINANZA N. 222

ANNO 2021

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO

Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 5, 15, commi 1 e 2, 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, lettera f), 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7, 22, 25, 26, comma 4, lettera f), 27, 36, 37, commi 3, 4, 5, 6, lettere c) e d), 7, 8, e 9, della legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n. 19 (Norme per il governo del territorio), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notificazione il 19 ottobre 2020, depositato in cancelleria il 27 ottobre 2020, iscritto al n. 97 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visti l’atto di costituzione della Regione Siciliana, nonché l’atto di intervento di Legambiente Sicilia APS;

udito nella camera di consiglio del 10 novembre 2021 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

deliberato nella camera di consiglio dell’11 novembre 2021.

Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 19 ottobre 2020, depositato il 27 ottobre 2020 e iscritto al reg. ric. n. 97 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 5; 15, commi 1 e 2; 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, lettera f); 21, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 22; 25; 26, comma 4, lettera f); 27; 36; 37, commi 3, 4, 5, 6, lettere c) e d), 7, 8 e 9, della legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n. 19 (Norme per il governo del territorio), in riferimento all’art. 14, primo comma, lettere b), f) ed n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e agli artt. 9, secondo comma, e 117, primo e secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione, in relazione all’art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’art. 1 della direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004, nonché agli artt. 134, 135, 136, 140, 143, 145 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), agli artt. 36 e 37 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Testo A)», e agli artt. 3-ter, 242, 242-bis e 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); che, secondo il ricorrente, le disposizioni impugnate, eccedendo dalle competenze statutarie, risulterebbero sotto plurimi profili in contrasto con i principi, anche di derivazione comunitaria, fissati dalla normativa statale a tutela del paesaggio e dell’ambiente, nell’ambito della competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», nonché in materia di ordinamento penale;

che l’intervento del legislatore regionale sarebbe improntato ad una visione riduttiva delle esigenze di tutela dei beni culturali e del paesaggio, non risultando garantite la separatezza e la differenziazione tra funzioni di tutela paesaggistica e funzioni urbanistiche, né la immodificabilità, ad opera della ordinaria pianificazione urbanistica, della disciplina d’uso dei beni paesaggistici;

che la Regione Siciliana, con atto depositato il 27 novembre 2020, si è costituita in giudizio e, dopo avere dato atto dell’avvenuta istituzione di un tavolo di confronto tra le parti, finalizzato a superare i profili di contrasto attraverso la predisposizione di un nuovo testo di legge, ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, non fondato;

che, con atto pervenuto a mezzo di posta elettronica certificata in data 15 dicembre 2020, l’associazione Legambiente Sicilia APS ha spiegato atto di intervento ad adiuvandum, con il quale ha aderito all’impugnativa statale e prospettato ulteriori profili di censura.

Considerato che, con atto notificato alla Regione resistente in data 10 maggio 2021, e depositato in data 18 maggio 2021, l’Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 21 aprile 2021, di rinunciare al ricorso, posto che, a seguito dell’approvazione della legge della Regione Siciliana 3 febbraio 2021, n. 2 (Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio), sono venute meno le ragioni che l’avevano indotta all’impugnazione;

che, con atto depositato in data 27 maggio 2021, il Presidente della Regione Siciliana ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;

che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla parte costituita, determina l’estinzione del processo;

che, come questa Corte ha più volte affermato, l’accettazione della rinuncia da parte della Regione resistente è valida anche in assenza di previa deliberazione della Giunta regionale (sentenza n. 37 del 2016; ordinanze n. 13 del 2021 e n. 78 del 2017);

che, infatti, con specifico riferimento alle condizioni di ammissibilità della costituzione in giudizio della Regione quale parte resistente, questa Corte, con la sentenza n. 37 del 2016, ha chiarito che né le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, né la legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), richiedono espressamente il requisito della previa deliberazione della Giunta regionale, che è evocato dall’art. 32, comma 2, della predetta legge «solo come presupposto dell’iniziativa della Regione contro una legge statale […] al pari, del resto, di quanto dispone l’art. 31, comma 3, della stessa legge, a proposito della previa deliberazione del Consiglio dei ministri per l’impugnativa di una legge regionale da parte del Governo» (ordinanza n. 78 del 2017);

che siffatta conclusione risulta conforme all’art. 21, primo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il quale si limita a stabilire che il Presidente della Regione è «Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione», senza ulteriori prescrizioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 novembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2021.