Ordinanza n. 78 del 2017

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ORDINANZA N. 78

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           GROSSI                                           Presidente

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                    Giudice

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               ”

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

-           Franco                         MODUGNO                                            ”

-           Augusto Antonio        BARBERA                                              ”

-           Giulio                          PROSPERETTI                                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, 7, comma 6, 8, comma 4, della legge della Regione Liguria 22 dicembre 2015, n. 22, recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-24 febbraio 2016, depositato in cancelleria il 23 febbraio 2016 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2016.

Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.

Ritenuto che, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 20-24 febbraio 2016 e depositato in cancelleria il 23 febbraio 2016 (reg. ric. n. 5 del 2016), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 6, comma 3, 7, comma 6, 8, comma 4, della legge della Regione Liguria 22 dicembre 2015, n. 22, recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)», in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 97 della Costituzione;

che, in particolare, l’art. 6, comma 3, della legge reg. Liguria n. 22 del 2015 attribuisce all’Ente parco la facoltà di individuare le aree del parco dove sono possibili interventi di ampliamento e mutamento di destinazione d’uso, con apposita deliberazione, che costituisce variante al piano del parco;

che l’art. 7, comma 6, e l’art. 8, comma 4, della legge reg. Liguria n. 22 del 2015, prevedono che l’approvazione della variante al piano del parco «è comprensiva del contestuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica regionale»;

che, con atto depositato il 1° aprile 2016, si è costituita in giudizio la Regione Liguria chiedendo, sulla base di diffuse argomentazioni, sostanzialmente riconducibili all’erronea interpretazione della normativa regionale effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che il ricorso introduttivo del presente giudizio sia dichiarato non fondato.

Considerato che, con atto notificato alla Regione resistente il 4 ottobre 2016 e depositato l’11 ottobre 2016, l’Avvocatura generale dello Stato, premesso che, con legge 5 luglio 2016, n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)», la Regione Liguria ha modificato, nel senso indicato dal Governo, le impugnate previsioni della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22, ha dichiarato, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 settembre 2016, di rinunciare al ricorso;

che, con atto depositato il 17 gennaio 2017, il Presidente della Giunta regionale della Liguria ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla parte costituita, determina l’estinzione del processo;

che, con specifico riferimento alle condizioni di ammissibilità della costituzione in giudizio della Regione quale parte resistente, questa Corte − con la sentenza n. 37 del 2016 − ha chiarito che né le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, né la legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) richiedono espressamente il requisito della «previa deliberazione» della Giunta regionale, che è evocato dall’art. 32, comma 2, di tale legge «solo come presupposto dell’iniziativa della Regione contro una legge statale […] al pari, del resto, di quanto dispone l’art. 31, comma 3, della stessa legge, a proposito della “previa deliberazione” del Consiglio dei ministri per l’impugnativa di una legge regionale da parte del Governo»;

che tale decisione si fonda sul principio, di portata generale, per cui le disposizioni che prevedono nullità, preclusioni, inammissibilità e decadenze processuali si intendono assoggettate ad un regime di stretta legalità;

che, in ragione della sua generalità, tale principio è applicabile a tutti gli atti per cui le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e la legge 11 marzo 1953, n. 87 non prescrivono formalità e, quindi, anche all’accettazione della rinuncia dell’impugnativa proposta dallo Stato;

che tale conclusione è conforme alla legge regionale statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria), che si limita (all’art. 37, comma 1, lettera i) ad attribuire la rappresentanza dell’ente in giudizio al Presidente della Giunta regionale, senza ulteriori prescrizioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 marzo 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2017.