Ordinanza n. 13 del 2021

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ORDINANZA N. 13

ANNO 2021

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO;

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Siciliana 28 novembre 2019, n. 21 (Riordino del settore dell’assistenza nelle aree pediatriche), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-7 febbraio 2020, depositato in cancelleria il 6 febbraio 2020, iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2021 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

deliberato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 4-7 febbraio 2020 e depositato il 6 febbraio 2020 (reg. ric. n. 12 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Siciliana 28 novembre 2019, n. 21 (Riordino del settore dell’assistenza nelle aree pediatriche);

che, ad avviso del ricorrente, le dette disposizioni introdurrebbero per le strutture del Servizio sanitario regionale un criterio di determinazione del numero di infermieri pediatrici da assumere svincolato dalle previsioni dei piani triennali di fabbisogno di personale e dal rispetto dei vincoli di spesa dettati dalla disciplina statale e dal piano di rientro dal disavanzo sanitario a cui è sottoposta la Regione Siciliana, ponendosi così in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica posti dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, e dagli artt. 6, 6-ter e 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con la conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.;

che la Regione Siciliana si è costituita in giudizio con atto depositato il 18 marzo 2020, chiedendo di dichiarare inammissibile e, comunque, infondato il ricorso;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 18 dicembre 2020, ritenendo che siano venute meno le ragioni che avevano indotto all’impugnazione delle disposizioni regionali indicate in ricorso;

che il Presidente della Regione Siciliana ha accettato detta rinuncia.

Considerato che, con atto notificato alla Regione resistente il 23 dicembre 2020, depositato il 29 dicembre 2020, l’Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 18 dicembre 2020, di rinunciare al ricorso per essere venute meno le ragioni che l’avevano indotta all’impugnazione;

che, con atto depositato il 31 dicembre 2020, il Presidente della Regione Siciliana ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;

che, «con specifico riferimento alle condizioni di ammissibilità della costituzione in giudizio della Regione quale parte resistente, questa Corte − con la sentenza n. 37 del 2016 − ha chiarito che né le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, né la legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) richiedono espressamente il requisito della “previa deliberazione” della Giunta regionale, che è evocato dall’art. 32, comma 2, di tale legge “solo come presupposto dell’iniziativa della Regione contro una legge statale […] al pari, del resto, di quanto dispone l’art. 31, comma 3, della stessa legge, a proposito della “previa deliberazione” del Consiglio dei ministri per l’impugnativa di una legge regionale da parte del Governo» (ordinanza n. 78 del 2017);

che tale decisione si fonda sul principio, di portata generale, per cui le disposizioni che prevedono nullità, preclusioni, inammissibilità e decadenze processuali si intendono assoggettate ad un regime di stretta legalità;

che, in ragione della sua generalità, tale principio è applicabile a tutti gli atti per cui le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e la legge n. 87 del 1953 non prescrivono formalità e, quindi, anche all’accettazione della rinuncia dell’impugnativa proposta dallo Stato;

che tale conclusione è conforme all’art. 21, primo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, che si limita a stabilire che il Presidente della Regione è «Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione», senza ulteriori prescrizioni;

che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla parte costituita, determina l’estinzione del processo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2021.