Sentenza n. 76 del 2021

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SENTENZA N. 76

ANNO 2021

Commento alla decisione di

Lucilla Conte

Trattamento dei rifiuti e ruolo delle Regioni: quando è “vietato vietare?

per. g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente: Giancarlo CORAGGIO

 

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, della legge della Regione Valle d’Aosta 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 14-17 aprile 2020, depositato in cancelleria il 16 aprile 2020, iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

udito nell’udienza pubblica del 23 marzo 2021 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l’avvocato dello Stato Generoso Di Leo per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto ai sensi del punto l) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021, e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

deliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2021.

Ritenuto in fatto

 

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 14-17 aprile 2020 e depositato il 16 aprile 2020 (reg. ric. n. 40 del 2020), ha promosso, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 120, primo comma, della Costituzione e agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, della legge della Regione Valle d’Aosta 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

1.1.– La disposizione impugnata aggiunge alla legge della Regione Valle d’Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) l’art. 16-bis, ove si prevede: «1.[f]atta salva la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, è vietata l’esportazione di rifiuti urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o l’importazione di rifiuti urbani da altri ambiti territoriali ottimali. Sono esclusi da tali divieti i rifiuti urbani soggetti a valorizzazione certa. 2. Al fine di contenere la movimentazione dei rifiuti nel territorio regionale, la tutela della salute e in modo da prevenire e ridurre l’inquinamento ambientale, la Regione disincentiva la realizzazione e l’utilizzo delle discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni essendo, in particolare, vietato il completamento dei lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione di tali rifiuti, ad eccezione dei rifiuti di cui alla tabella 1 dell’articolo 5 del D.M. 27 settembre 2010 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005), nelle discariche in corso di realizzazione e non ancora in esercizio alla data del 1°gennaio 2020. Le autorizzazioni e le eventuali proroghe concesse per la realizzazione dei lavori di cui al precedente periodo e per il conseguente esercizio delle discariche si intendono revocate dal 15 febbraio 2020. 3. Per le finalità di cui al comma 2, fermo restando l’obbligo del pieno rispetto dei criteri di ammissibilità in discarica definiti dalla normativa eurounitaria e statale vigente, il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni è consentito esclusivamente nelle discariche per rifiuti inerti già in esercizio alla data del 1°gennaio 2020, entro e non oltre il limite del 20 per cento della loro capacità annua autorizzata. 4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i rifiuti, soggetti a caratterizzazione, derivanti da processi industriali, il cui conferimento è vietato presso le discariche per rifiuti inerti.».

2.– Secondo lo Stato le disposizioni impugnate introdurrebbero modalità di gestione dei rifiuti speciali le quali, oltre a eccedere le competenze statutarie, violerebbero la disciplina posta dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di ambiente) e si risolverebbero altresì in un limite alla circolazione dei rifiuti tra le Regioni.

2.1.– In primo luogo, vi sarebbe un contrasto con gli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 (da qui: cod. ambiente), con conseguente lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce alla potestà esclusiva statale la «tutela dell’ambiente» e «dell’ecosistema», in cui rientrerebbe pacificamente la disciplina dei rifiuti (sul punto viene richiamata, fra tutte, la sentenza di questa Corte n. 249 del 2009).

2.1.1.– La prima di tali disposizioni definisce lo smaltimento dei rifiuti quale fase residuale della loro gestione, da esperire solo nel caso in cui vi sia l’impossibilità tecnica ed economica di porre in essere operazioni di recupero. Inoltre, stabilisce il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali che, in ragione di particolari aspetti territoriali o per opportunità tecnico-economica, prevedano diversamente per raggiungere livelli ottimali di utenza servita.

Con l’art. 182-bis, invece, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento i principi di autosufficienza e di prossimità nella gestione dei rifiuti, in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Nella specie, lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso a una rete integrata e adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi; ciò al fine di realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e nel trattamento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali, nonché di permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

2.1.2.– Ad avviso della parte ricorrente, l’art. 16-bis della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2007 avrebbe indebitamente introdotto delle stringenti limitazioni alla circolazione e alla gestione dei rifiuti, in particolare di quelli speciali di provenienza extraregionale.

Tali restrizioni si porrebbero in contrasto con la citata disciplina statale, che prevede specifiche limitazioni solo per i rifiuti urbani e non anche per altri tipi di rifiuti, per cui vige solamente il criterio della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati.

Secondo la difesa statale, pertanto, lo smaltimento nell’impianto più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali costituirebbe solo un criterio preferenziale ai sensi del codice dell’ambiente, che non escluderebbe però soluzioni diverse, a differenza di quanto invece prevedrebbe la disciplina regionale impugnata.

Ciò sarebbe incompatibile anche con il concetto di «rete integrata e adeguata» di impianti di smaltimento di cui all’art. 182-bis cod. ambiente, che presupporrebbe una possibilità d’interconnessione tra i vari siti che vengono a costituire il sistema integrato, senza ostruzioni determinate da blocchi che impediscano l’accesso ad alcune sue parti.

Se il divieto potrebbe ritenersi legittimo con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi, giacché è la stessa normativa statale a prevederlo, contrasterebbe con la Costituzione una fonte di produzione legislativa regionale che stabilisca il medesimo divieto nei confronti di altri tipi di rifiuti di provenienza extraregionale.

2.2.– In secondo luogo, sarebbe altresì violato l’art. 120, primo comma, Cost., sotto il profilo del divieto di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra Regioni.

A tal riguardo, la difesa statale evidenzia come tale vincolo debba ritenersi operante tanto per le Regioni ad autonomia ordinaria, quanto per quelle ad autonomia speciale (come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, di cui si richiamano le sentenze n. 10 del 2009, n. 164 del 2007, n. 247 del 2006, n. 62 del 2005 e n. 505 del 2002).

I limiti allo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale disposti dal legislatore regionale – sebbene di natura relativa e non assoluta, perché circoscritti ai soli rifiuti speciali – determinerebbero pertanto un’illegittima forma di ostacolo alla libera circolazione di cose tra Regioni.

2.3.– Infine, la disposizione oggetto di impugnazione sarebbe costituzionalmente illegittima anche alla luce delle competenze normative di cui allo statuto reg. Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, che agli artt. 2 e 3 non prevedrebbe competenze in materia dei rifiuti e di tutela ambientale (viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 61 del 2009, relativa proprio ad alcune norme della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2007).

3.– Con atto depositato in data 20 maggio 2020 si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e infondato.

3.1.– In via preliminare, la difesa regionale eccepisce l’inammissibilità del ricorso per contraddittorietà del petitum e, più in generale, per difetto di motivazione.

Il Governo, infatti, da un lato censurerebbe l’intero art. 16-bis della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2007, dall’altro riconoscerebbe la conformità alla normativa statale del primo comma dello stesso articolo (che disciplina il divieto di importazione e di esportazione dei rifiuti solidi urbani) e, per quanto riguarda le limitazioni relative ai rifiuti urbani non pericolosi, anche dei successivi commi.

Vi sarebbe, pertanto, una discrasia tra il petitum demolitorio, di tipo ablatorio integrale, e le motivazioni del ricorso, che sembrerebbero circoscrivere l’oggetto dell’impugnativa.

3.2.– Secondo la difesa regionale il primo e il terzo motivo di ricorso sarebbero inoltre inammissibili o comunque infondati per erroneità del presupposto interpretativo, sia delle norme impugnate, sia di quelle interposte.

Il legislatore statale, infatti, avrebbe individuato nel principio di prossimità il criterio cardine nello smaltimento di rifiuti speciali, come emergerebbe dalla lettura dell’art. 182-bis cod. ambiente. Pertanto, la libera circolazione dei rifiuti speciali sarebbe in realtà contemperata dall’esigenza di ridurre il loro movimento, individuando quale criterio prioritario quello della vicinanza dell’impianto idoneo di smaltimento al luogo di produzione dei rifiuti.

L’art. 16-bis della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2007, lungi dal prevedere un divieto di conferimento di rifiuti speciali extraregionali all’interno del territorio regionale, rappresenterebbe una ragionevole declinazione dei principi di autosufficienza e prossimità in base alle caratteristiche geografiche del territorio e alla capacità ricettiva regionale.

3.2.1.– In particolare, il comma 2 di tale articolo si limiterebbe a disincentivare la costruzione di nuove discariche, preservando al contempo la capacità ricettiva degli impianti già in esercizio, anche in considerazione dell’adeguatezza di quelli esistenti nel rispondere sia alla domanda interna (non particolarmente elevata, considerate le ridotte dimensioni del territorio), sia a quella extraregionale.

Pertanto, le disposizioni impugnate costituirebbero un legittimo esercizio delle competenze regionali nelle materie «governo del territorio» e «tutela della salute».

3.2.2.– A conclusioni non dissimili dovrebbe giungersi anche per quanto riguarda il comma 3 dell’art. 16-bis, che non sarebbe volto a vietare lo smaltimento in Regione dei rifiuti speciali provenienti dall’esterno, bensì a prevedere che esso possa avvenire nelle sole discariche per rifiuti inerti già in esercizio alla data del 1° gennaio 2020. Anche in tal caso, si evidenzierebbe come l’offerta esistente consenta di assorbire, sia la domanda interna, sia quella extraregionale.

Il ricorso sarebbe infondato anche alla luce della costante giurisprudenza costituzionale secondo cui, pur essendo riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, le Regioni conservano la competenza di curare interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (vengono richiamate, in tal senso, le sentenze n. 231 del 2019, n. 249 del 2009 e n. 62 del 2008). Il legislatore regionale, quindi, ben potrebbe garantire – per il raggiungimento di fini connaturati alle proprie competenze – condizioni di tutela dell’ambiente più elevate, purché non vanifichi i livelli di tutela uniforme disposti dallo Stato.

Per cui, tenendo conto del rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità stabiliti dal legislatore nazionale, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste si sarebbe limitata a disincentivare l’importazione di rifiuti speciali e il conseguente aumento della movimentazione e del trasporto. Quest’ultima rappresenterebbe una possibilità ulteriore rispetto ai livelli uniformi di tutela disposti dallo Stato, che il legislatore regionale avrebbe voluto escludere nell’ambito della propria insindacabile discrezionalità politica e nel legittimo esercizio della propria competenza in materia di governo del territorio.

3.2.3.– Per quanto riguarda, infine, il comma 4 dell’impugnato art. 16-bis, la difesa regionale lamenta la mancanza di specifiche censure sulla sua illegittimità, chiedendo conseguentemente l’inammissibilità della relativa impugnativa.

In ogni caso, le disposizioni impugnate convergerebbero con l’interpretazione che la Corte di giustizia dell’Unione europea avrebbe offerto circa i criteri dell’autosufficienza e della prossimità nella gestione dei rifiuti, di cui in particolare al considerando n. 32 e all’art. 16 della direttiva 2008/98/CE. Tali previsioni dovrebbero essere interpretate alla luce dell’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, da cui si ricaverebbe il principio di correzione, prioritariamente alla fonte, dei danni causati all’ambiente, con la conseguenza che «spetta a ciascuna regione, comune o altro ente locale adottare le misure appropriate per garantire il ricevimento, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti», per cui questi ultimi devono essere «smaltiti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, per limitarne al massimo il trasporto» (così la Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione terza, sentenza 16 luglio 2015, in causa C-653/13, Commissione contro Italia).

3.3.– Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 120, primo comma, Cost., sarebbe inammissibile e comunque infondato.

Le censure, infatti, si fonderebbero sul presupposto erroneo secondo cui la disposizione impugnata prevedrebbe un divieto di smaltimento dei rifiuti speciali extraregionali all’interno della Regione.

3.3.1.– Secondo la difesa regionale il divieto di cui all’art. 120, primo comma, Cost. non dovrebbe essere inteso come assoluto, poiché la possibilità di disciplinare e, quindi, di limitare la circolazione di soggetti umani e di beni sarebbe connaturata all’autonomia politica e amministrativa delle Regioni. Tale potere non potrebbe essere escluso in tutti quei casi in cui le disposizioni costituzionali ammettono che la disciplina sul libero movimento delle cose o delle persone possa essere disposta con atti di competenza regionale.

Da questo punto di vista, la disposizione impugnata supererebbe il vaglio di legittimità costituzionale, poiché da un lato disincentiverebbe la costruzione di nuovi impianti per lo smaltimento di rifiuti speciali, ferma la piena funzionalità di quelli esistenti e in esercizio anche per lo smaltimento dei rifiuti speciali extraregionali; dall’altro limiterebbe lo smaltimento di tali rifiuti agli impianti già costruiti e in esercizio, in virtù dei propri poteri di programmazione conferiti dallo stesso codice dell’ambiente e delle proprie competenze in materia di governo del territorio e di tutela della salute.

3.3.2.– D’altronde, la libera circolazione dei rifiuti speciali, contemperata dai principi di autosufficienza e prossimità di matrice eurounitaria e recepiti dalla legislazione statale, non potrebbe tramutarsi, sulla base dell’art. 120, primo comma, Cost., nell’incentivazione dell’importazione di rifiuti da luoghi di produzione lontani dall’impianto di conferimento. Tale conclusione, infatti, impedirebbe alle Regioni di operare qualsiasi programmazione della gestione dei rifiuti che tenga conto delle caratteristiche del territorio, svuotando di contenuto le prerogative riconosciute alla Regione a livello costituzionale.

3.4.– In subordine, ove gli artt. 182 e 182-bis cod. ambiente fossero ritenuti ostativi a una disciplina quale quella di cui all’art. 16-bis della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2007, la difesa regionale chiede d’investire la Corte di giustizia dell’Unione europea circa la conformità dei principi di diritto europeo dettati in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti speciali con le richiamate disposizioni di legge statale.

3.4.1.– A tal riguardo, viene invocata, anzitutto, la direttiva 2008/98/CE, come interpretata dalla citata sentenza della Corte di giustizia 16 luglio 2015, nonché la più recente direttiva n. 2018/850/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, la quale dispone la necessità di una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti per evitare impianti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente (considerando n. 10).

3.4.2.– Per tali ragioni, la difesa regionale chiede di investire la Corte di giustizia della seguente questione pregiudiziale: «[s]e i Principi di autosufficienza nella gestione dei rifiuti e i principi di prossimità di smaltimento dei rifiuti nell’ambito di una rete integrata di impianti, di cui alla Direttiva 2008/98 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, Considerando n. 32 e art. 16, comma 3, unitamente al principio di correzione, prioritariamente alla fonte, dei danni causati all’ambiente, di cui all’articolo 191 TFUE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, secondo cui esso implica che spetta a ciascuna regione, comune o altro ente locale adottare le misure appropriate per garantire il ricevimento, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti e che questi ultimi vanno quindi smaltiti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, per limitare al massimo il trasporto (sentenza Commissione/Italia, C-297/08, sentenza Commissione/Italia, C-653/13), anche alla luce dei principi e degli obiettivi di progressiva riduzione del collocamento dei rifiuti in discarica e di disincentivo della sovraccapacità degli impianti, idoneo a precludere gli obiettivi unionali di recupero e riciclaggio, come perseguiti dalla citata Direttiva 2008/98 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e da ultimo con la Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, ostino a una normativa nazionale come quella di cui agli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. che vieta a una Regione dello Stato che costituisce ambito territoriale ottimale, già autosufficiente per lo smaltimento dei rifiuti speciali interni e già in grado di garantire, in base agli impianti esistenti, lo smaltimento di rifiuti extra regionali nei limiti compatibili col principio di prossimità, di vietare – nell’esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio e di tutela della salute e del diritto a un ambiente salubre – l’autorizzazione all’esercizio di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti speciali e di limitare l’ingresso di rifiuti extra regionali provenienti da luoghi di produzione lontani e oltre quanto imposto dal principio di prossimità di smaltimento nella rete integrata di rifiuti».

3.4.3.– La parte resistente, infine, chiede, a valle della pregiudiziale europea, di disapplicare o dichiarare l’illegittimità costituzionale – nei limiti della pronuncia della Corte di giustizia – delle norme interposte invocate dallo Stato e, conseguentemente, dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte ex adverso.

4.– In prossimità dell’udienza il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato una memoria, insistendo per l’accoglimento dei motivi illustrati nel ricorso.

4.1.– In via preliminare, la difesa statale evidenzia come debba ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione, laddove quest’ultima lamenta la contraddittorietà e la mancanza di specificità dei motivi all’interno del ricorso.

Quest’ultimo, invece, illustrerebbe chiaramente i profili di illegittimità costituzionale contestati e relativi all’ingerenza regionale in una materia di competenza esclusiva dello Stato; vizio che prescinderebbe dal contenuto prescrittivo delle singole disposizioni, essendo sufficiente una verifica della “materia” oggetto delle disposizioni stesse. In ogni caso, qualora le argomentazioni poste a fondamento dell’impugnazione non dovessero comportare l’illegittimità costituzionale dell’intero art. 16-bis della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2007, ciò non rappresenterebbe certo un motivo di inammissibilità, ma, eventualmente, di un accoglimento parziale del ricorso.

4.2.– Nel merito, l’Avvocatura generale dello Stato evidenzia come le disposizioni impugnate porrebbero dei veri e propri divieti tassativi alla circolazione e gestione dei rifiuti.

4.2.1.– Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa regionale, infatti, non sarebbe sufficiente la vigenza nell’ordinamento del principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti a legittimare un intervento normativo regionale in tale ambito, poiché la legislazione statale si limiterebbe a dichiarare preferibile lo smaltimento nel luogo più vicino alla produzione dei rifiuti, senza vietare opzioni diverse. Né potrebbe escludersi, tra l’altro, che il conferimento di rifiuti provenienti da altre Regioni all’interno di discariche della Valle d’Aosta risponda al criterio di massima prossimità, come accadrebbe, ad esempio, per i rifiuti generati in località immediatamente limitrofe al territorio regionale.

I divieti introdotti ai commi 3 e 4 dell’art. 16-bis della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2007, inoltre, prescinderebbero da ogni riferimento al quantum e alla prossimità o meno della provenienza dei rifiuti. D’altronde, ciò comporterebbe una valutazione in merito al sistema integrato di rifiuti, che non competerebbe alla Regione, presupponendo la conoscenza della situazione a livello di territorio nazionale, tenuto conto altresì del fatto che la sufficienza degli impianti rispetto al carico extraregionale sarebbe priva di riscontri oggettivi e che non esisterebbe una nozione oggettivamente verificabile e quantificabile di limite allo smaltimento di rifiuti extraregionali compatibili con il principio di prossimità.

4.2.2.– Riguardo alla violazione del divieto di circolazione delle cose tra Regioni, la parte ricorrente evidenzia come il comma 3 dell’art. 16-bis della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2007 non si limiterebbe a stabilire che lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dall’esterno debba avvenire nelle sole discariche di inerti già in esercizio, ma vieterebbe tout court l’ingresso in Regione dei rifiuti che non possono essere smaltiti in tali discariche. Con l’ulteriore limite di cui al successivo comma 4, in forza del quale la Regione potrebbe stabilire quali rifiuti non possono essere conferiti nelle discariche per inerti.

5.– Anche la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha presentato una memoria in prossimità dell’udienza, insistendo per il rigetto del ricorso del Governo.

5.1.– In via preliminare, la difesa regionale ribadisce le proprie considerazioni sulla natura contraddittoria e sul difetto di specificità del ricorso, chiedendo, conseguentemente, di dichiararne l’inammissibilità, perlomeno limitatamente ai commi 1 e 4 dell’art. 16-bis della legge regionale n. 31 del 2007, non oggetto di alcuna specifica censura.

5.2.– Con riferimento agli altri motivi di ricorso, la Regione ribadisce che le argomentazioni del Governo si baserebbero su un errore prospettico e fattuale.

5.2.1.– In particolare, la ragione per cui i rifiuti provenienti da altre Regioni verrebbero destinati alle sole discariche per inerti deriverebbe dal fatto che tutte le discariche per il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi autorizzate in Valle d’Aosta sarebbero discariche per rifiuti speciali inerti.

Così, da una parte il comma 2 dell’art. 16-bis della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2007 vieterebbe la costruzione di nuove discariche idonee allo smaltimento di rifiuti speciali soggetti a caratterizzazione; dall’altra parte, il successivo comma 3 stabilirebbe che, in quelle già esistenti, il conferimento di rifiuti extra regionali sia comunque garantito nel limite del 20 per cento della relativa capacità impiantistica. Limite che, oltre a non essere stato contestato dal Governo, risulterebbe coerente con i dati storici di massimo conferimento dall’esterno di rifiuti speciali.

Il comma 4 dell’art. 16-bis, infine, non riguarderebbe i rifiuti provenienti da fuori Regione, ma consentirebbe alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste d’individuare in via generale quelli il cui conferimento è vietato presso le discariche per rifiuti inerti, nell’esercizio delle proprie competenze stabilite dal codice dell’ambiente.

Anche dal punto di vista fattuale, quindi, emergerebbe la compatibilità con i livelli minimi uniformi di tutela ambientale stabiliti dallo Stato, dal momento che la nuova disciplina consentirebbe di salvaguardare gli impianti esistenti, preservandone la capacità residua e garantendone la rispondenza, tanto alla richiesta interna, quanto alla richiesta esterna alla Regione, disincentivando solo quel mercato esterno che non risponda al criterio di prossimità.

Anzi, ad avviso della difesa regionale sarebbe proprio l’aumento dei rifiuti provenienti da Regioni non finitime a ripercuotersi, riducendola, sulla durata residua complessiva degli impianti esistenti, a detrimento della capacità degli stessi di rispondere alla domanda interna; il che si porrebbe in evidente contrasto con i principi di prossimità e di autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti. Cristallizzando la situazione attuale, invece, il legislatore valdostano avrebbe agito in maniera coerente con i principi stabiliti dalle disposizioni statali interposte, nel legittimo esercizio delle competenze regionali di governo del territorio e di tutela della salute.

5.2.2.– La disposizione impugnata, inoltre, non disporrebbe un divieto di smaltimento dei rifiuti speciali extraregionali all’interno della Valle d’Aosta.

L’art. 16-bis, infatti, si limiterebbe a disincentivare la costruzione di nuovi impianti per lo smaltimento di rifiuti speciali (ferma restando la piena funzionalità di quelli esistenti anche per far fronte allo smaltimento dei rifiuti extraregionali), nonché a limitare tale smaltimento all’interno degli impianti già costruiti e in esercizio (nei limiti coerenti con il dato storico di maggior conferimento).

Considerato in diritto

 

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2020, ha impugnato l’art. 21, comma 2, della legge della Regione Valle d’Aosta 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), che ha introdotto l’art. 16-bis nella legge della Regione Valle d’Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).

1.1.– Tale articolo prevede che: «1.[f]atta salva la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, è vietata l’esportazione di rifiuti urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o l’importazione di rifiuti urbani da altri ambiti territoriali ottimali. Sono esclusi da tali divieti i rifiuti urbani soggetti a valorizzazione certa. 2. Al fine di contenere la movimentazione dei rifiuti nel territorio regionale, la tutela della salute e in modo da prevenire e ridurre l’inquinamento ambientale, la Regione disincentiva la realizzazione e l’utilizzo delle discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni essendo, in particolare, vietato il completamento dei lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione di tali rifiuti, ad eccezione dei rifiuti di cui alla tabella 1 dell’articolo 5 del D.M. 27 settembre 2010 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005), nelle discariche in corso di realizzazione e non ancora in esercizio alla data del 1°gennaio 2020. Le autorizzazioni e le eventuali proroghe concesse per la realizzazione dei lavori di cui al precedente periodo e per il conseguente esercizio delle discariche si intendono revocate dal 15 febbraio 2020. 3. Per le finalità di cui al comma 2, fermo restando l’obbligo del pieno rispetto dei criteri di ammissibilità in discarica definiti dalla normativa eurounitaria e statale vigente, il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni è consentito esclusivamente nelle discariche per rifiuti inerti già in esercizio alla data del 1°gennaio 2020, entro e non oltre il limite del 20 per cento della loro capacità annua autorizzata. 4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i rifiuti, soggetti a caratterizzazione, derivanti da processi industriali, il cui conferimento è vietato presso le discariche per rifiuti inerti».

2.– Secondo lo Stato le disposizioni impugnate introdurrebbero modalità di gestione dei rifiuti speciali che, oltre a eccedere le competenze statutarie, contrasterebbero con i livelli uniformi di tutela ambientale fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di ambiente), introducendo altresì un limite alla circolazione dei rifiuti tra le Regioni.

2.1.– In primo luogo, sarebbe violato l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in relazione agli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 (da qui: cod. ambiente), recanti i principi di autosufficienza e di prossimità nello smaltimento dei rifiuti, che solo per i rifiuti urbani non pericolosi si declinerebbero in un divieto di smaltimento al di fuori della Regione.

Le disposizioni impugnate, invece, introdurrebbero indebitamente stringenti limitazioni alla circolazione e gestione dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale, per cui vigerebbe solamente il criterio della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati; in tal modo, vi sarebbe un contrasto anche con il concetto di «rete integrata e adeguata», la quale presupporrebbe una possibilità d’interconnessione tra i vari siti costituenti il sistema integrato, senza blocchi che impediscano l’accesso ad alcune sue parti.

2.2.– In secondo luogo, i limiti allo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale disposti dalla normativa oggetto d’impugnazione contrasterebbero con l’art. 120, primo comma, Cost.

Infatti, sebbene di natura relativa e non assoluta, perché circoscritti ai soli rifiuti speciali, essi determinerebbero un’illegittima forma di ostacolo alla libera circolazione di cose tra Regioni.

2.3.– Da ultimo, sussisterebbe anche una lesione degli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), che non prevedrebbero per la Regione competenze in materia dei rifiuti e di tutela ambientale.

3.– Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione d’inammissibilità della difesa regionale per contraddittorietà del petitum e per difetto di motivazione, in quanto la parte ricorrente chiederebbe una declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’intero art. 16-bis della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2007, pur riconoscendo la conformità alla disciplina statale del comma 1 dello stesso articolo e, per quanto riguarda le limitazioni relative ai rifiuti urbani non pericolosi, anche dei successivi commi.

3.1.− È senz’altro vero che lo Stato si duole soltanto delle limitazioni alla circolazione e allo smaltimento dei rifiuti speciali, mentre il citato comma 1 riguarda i rifiuti urbani e, per tale ragione, in alcuni passaggi del ricorso viene riconosciuto come astrattamente compatibile con la disciplina statale interposta.

Tuttavia, anche alla luce della memoria depositata in prossimità dell’udienza, risulta sufficientemente chiaro che l’Avvocatura generale dello Stato ha inteso censurare tale comma in quanto interverrebbe comunque in una materia riservata alla competenza esclusiva statale, quale è la «tutela della ambiente».

4.– Altresì non fondata è l’eccezione d’inammissibilità relativa al comma 4 dell’art. 16-bis, perché non si rileverebbero nel ricorso statale specifiche doglianze sul punto.

4.1.– Dal complesso delle argomentazioni, specie alla luce della memoria depositata in prossimità dell’udienza, infatti, è possibile desumere che tale comma è censurato in quanto recherebbe ulteriori limiti al conferimento di rifiuti speciali nelle discariche per inerti; previsione che, insieme ai vincoli e divieti di cui ai precedenti commi 2 e 3, determinerebbe una compressione delle prerogative statali in materia di rifiuti.

5.− Va rigettata anche l’eccezione d’inammissibilità, formulata riguardo a tutti i motivi di ricorso, per erroneità del presupposto interpretativo, in quanto le argomentazioni della difesa regionale attengono più propriamente al merito delle questioni (da ultimo, sentenza n. 281 del 2020).

6.− Infine, solo dopo l’esame nel merito andrà presa in considerazione la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea effettuata dalla difesa della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

7.− La normativa oggetto di censura interviene sulla disciplina dello smaltimento dei rifiuti, materia che, da costante giurisprudenza costituzionale, è ascrivibile alla «tutela dell’ambiente» (tra le più recenti, sentenze n. 227 del 2020, n. 289, n. 231, n. 142, n. 129 e n. 28 del 2019, n. 150 e n. 126 del 2018), in grado d’incidere anche sulle ulteriori competenze regionali coinvolte, quale, in particolare, la materia «governo del territorio» (ex multis, sentenze n. 215 e n. 151 del 2018, n. 54 del 2012, n. 151 del 2011, n. 225 del 2009, n. 380 del 2007, n. 62 del 2005 e n. 259 del 2004).

La disciplina statale costituisce, dunque, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme, che s’impone sull’intero territorio nazionale e non consente deroghe su base regionale (tra le tante, sentenze n. 227 del 2020, n. 150 del 2018, n. 58 del 2015, n. 285 del 2013 e n. 314 del 2009).

I vincoli posti dalla legislazione dello Stato valgono anche nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale, come la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, la quale, tra l’altro, è priva, sia di una competenza statutaria generale in materia ambientale, sia di un titolo statutario specifico in materia di rifiuti (sentenza n. 61 del 2009).

7.1.− Il codice dell’ambiente (artt. 178 e seguenti) fissa i principi che regolano la disciplina dei rifiuti, tra cui rilevano i principi di autosufficienza e di prossimità, già indicati dall’art. 16 della direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

L’art. 182 cod. ambiente, in particolare, definisce lo smaltimento dei rifiuti – le cui attività sono disciplinate dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) – quale fase residuale della loro gestione, da esperire solo nel caso in cui vi sia l’impossibilità tecnica ed economica di porre in essere operazioni di recupero. Inoltre, stabilisce il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali che, in ragione di particolari aspetti territoriali o per opportunità tecnico-economica, prevedano diversamente per raggiungere livelli ottimali di utenza servita.

L’art. 182-bis cod. ambiente, poi, stabilisce che lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, attraverso una rete integrata ed adeguata di impianti, volta a realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti e il loro trattamento in ambiti territoriali ottimali, in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi.

I ricordati principi trovano attuazione, sul piano organizzativo, attraverso l’intervento di tutti i livelli di governo, secondo quanto stabilito dagli articoli da 195 a 208 cod. ambiente, che, sulla base dei criteri generali fissati dallo Stato, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, demandano alle Regioni la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti.

In base a quanto previsto dai rispettivi piani regionali, regolati dagli artt. 199 e 200 cod. ambiente, le Regioni esercitano le proprie competenze concernenti l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti e l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, nel rispetto dei ricordati principi di autosufficienza e prossimità.

Con particolare riferimento allo smaltimento in discarica, infine, proprio l’art. 182 cod. ambiente rinvia al d.lgs. n. 36 del 2003, recentemente modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», che ha altresì abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005), rinnovando i criteri per lo smaltimento in discarica già indicati da tale ultimo atto. Il d.lgs. n. 36 del 2003, a sua volta, rinvia alla legislazione di settore per quanto concerne le autorizzazioni alla costruzione di nuove discariche, a oggi regolata dall’art. 208 cod. ambiente, nel rispetto delle previsioni del piano regionale.

8.− Ciò premesso, nel caso di specie non viene in discussione la facoltà della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste di valutare l’opportunità di realizzare nuove discariche, né risulta di per sé illegittimo il disincentivo al ricorso alla discarica, che appare anzi conforme ai più recenti indirizzi in materia espressi anche dal d.lgs. n. 121 del 2020. Rilevano piuttosto le modalità con le quali tali obiettivi sono realizzati.

8.1.− Sotto tale profilo, non sono fondate le censure relative all’art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 1 dell’art. 16-bis della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2007 ove si prevede che, salva la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, è vietata l’esportazione di rifiuti urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o l’importazione di rifiuti urbani da altri ambiti territoriali ottimali.

Tale previsione, infatti, è conforme all’art. 182 cod. ambiente, che, come ricordato, prevede esso stesso il divieto di smaltire i rifiuti urbani in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali e internazionali sul punto.

8.2.− Le questioni di legittimità costituzionale promosse sono fondate limitatamente all’art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2020, nella parte in cui introduce i commi 2, 3 e 4 dell’art. 16-bis della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2007.

8.2.1.− Il comma 2 dell’art. 16-bis pone quale obiettivo espressamente dichiarato il contenimento della movimentazione dei rifiuti nel territorio regionale, al fine di disincentivare la realizzazione e l’utilizzo delle discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni.

Tale obiettivo viene realizzato attraverso il divieto di completare i lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione di siffatti rifiuti – salvo che per quelli di cui alla Tabella 1 allegata all’art. 5 del d.m. 27 settembre 2010 (oggi individuati dalla Tabella 1 dell’Allegato 4 del d.lgs. n. 36 del 2003), ossia i rifiuti inerti non soggetti a caratterizzazione – nelle discariche non ancora in esercizio alla data del 1° gennaio 2020, con revoca delle autorizzazioni e delle eventuali proroghe già concesse a decorrere dal 15 febbraio 2020.

Si tratta di una previsione che, come espressamente indicato dalla difesa regionale, realizza una “cristallizzazione” in via legislativa dell’esistente, sull’assunto che il fabbisogno regionale sarebbe sufficientemente coperto, sia per quanto concerne la domanda interna, sia per quella extraregionale.

Siffatta valutazione di autosufficienza avviene al di fuori degli strumenti di pianificazione previsti dal codice dell’ambiente e attraverso un intervento legislativo ben diverso da quelli già oggetto d’esame da parte di questa Corte, in casi concernenti misure sospensive dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti di trattamento dei rifiuti nelle more dell’aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti, ovvero dei criteri regionali di localizzazione (sentenze n. 289 del 2019 e n. 150 del 2018).

In tali casi, le Regioni interessate avevano adottato misure transitorie e di salvaguardia, per questo motivo compatibili con l’assetto costituzionale delle competenze.

Nel caso di specie, invece, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha sottratto in via legislativa agli strumenti di pianificazione la valutazione sul fabbisogno di smaltimento dei rifiuti. Il che, sebbene lo Stato non richiami nel proprio ricorso le disposizioni del codice dell’ambiente relative al piano regionale, si pone comunque in contrasto con l’art. 182 cod. ambiente, questo sì invocato quale norma interposta, che rinvia al d.lgs. n. 36 del 2003, ove, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica e l’autorizzazione dei relativi impianti, sono appunto richiamate le procedure e la pianificazione di cui al codice dell’ambiente.

8.2.2.− Il disincentivo alla realizzazione di nuove discariche assume una portata lesiva della Costituzione anche in virtù di quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 16-bis, che consente il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni solo nelle discariche per rifiuti inerti già in esercizio alla data del 1° gennaio 2020, entro e non oltre il limite del 20 per cento della loro capacità annua autorizzata.

Tale disposizione, infatti, realizza un’ulteriore cristallizzazione dell’esistente, che non riguarda solo gli impianti, ma anche le tipologie e i quantitativi di rifiuti extraregionali conferibili nelle discariche del territorio valdostano, al dichiarato fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti nella Regione. Fra l’altro, come affermato dalla difesa regionale, l’importazione dei rifiuti ha riguardato sinora essenzialmente quelli per cui non è consentita la realizzazione o l’ampiamento delle discariche, cioè i rifiuti inerti soggetti a caratterizzazione.

In tal modo, oltre a una violazione delle competenze statali in materia ambientale, si determina anche una lesione dell’art. 120, primo comma, Cost.

Come più volte chiarito da questa Corte, infatti, un criterio di autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali vale solo per i rifiuti urbani non pericolosi e non anche per altri tipi, per i quali vige invece il diverso criterio della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati. Un limite quantitativo e qualitativo non derogabile per lo smaltimento di rifiuti extraregionali diversi da quelli urbani non pericolosi, pertanto, contrasta con il vincolo generale imposto alle Regioni dall’art. 120, primo comma, Cost., che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le stesse Regioni e che s’impone anche alle autonomie speciali (sentenze n. 12 del 2007, n. 161 e n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n. 335 del 2001 e n. 281 del 2000). Per tali tipologie di rifiuti, infatti, non è possibile preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente, rende impossibile individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l’obiettivo della autosufficienza nello smaltimento (sentenza n. 10 del 2009).

Non è consentito alle Regioni individuare tetti percentuali di trattamento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale, al fine di limitarne lo smaltimento nel proprio territorio, come avviene appunto nel caso di specie, trattandosi di misure incompatibili con le finalità e con lo stesso concetto di rete integrata, che esigono una possibilità di interconnessione tra i vari siti del sistema, in particolare privilegiando la vicinanza fra luogo di produzione e luogo di raccolta (sentenza n. 227 del 2020).

8.2.3.− Altresì costituzionalmente illegittimo risulta il comma 4 dell’art. 16-bis della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2007, che attribuisce alla Giunta regionale l’individuazione dei rifiuti, soggetti a caratterizzazione, derivanti da processi industriali, il cui conferimento è vietato presso le discariche per rifiuti inerti.

Tale disposizione – pur non facendo riferimento ai soli rifiuti extraregionali (sebbene, come ricordato, i rifiuti importati siano principalmente proprio quelli soggetti a caratterizzazione) – in virtù della stretta connessione con i commi 2 e 3 del medesimo articolo, consente essa stessa ulteriori restrizioni al conferimento dei rifiuti speciali nelle discariche per inerti (si veda ancora la sentenza n. 227 del 2020), i cui criteri di ammissibilità sono tra l’altro previsti dalla normativa europea e dal d.lgs. n. 36 del 2003 e, quindi, non sono nella disponibilità delle Regioni.

9.− L’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2020, nella parte in cui introduce i commi 2, 3 e 4 dell’art. 16-bis della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2007, comporta l’insussistenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea chiesto dalla difesa della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, della legge della Regione Valle d’Aosta 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), nella parte in cui introduce l’art. 16-bis, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Valle d’Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti);

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2020, nella parte in cui introduce l’art. 16-bis, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2007, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 120, primo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2021.