Ordinanza n. 501/2000

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 501

 

ANNO 2000

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

- Cesare MIRABELLI, Presidente

 

- Francesco GUIZZI

 

- Fernando SANTOSUOSSO

 

- Massimo VARI

 

- Cesare RUPERTO

 

- Riccardo CHIEPPA

 

- Valerio ONIDA

 

- Fernanda CONTRI

 

- Guido NEPPI MODONA

 

- Piero Alberto CAPOTOSTI

 

- Annibale MARINI

 

- Franco BILE

 

- Giovanni Maria FLICK

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 627, commi 3 e 4,e 628, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1999 dalla Corte di appello di Ancona nel procedimento penale a carico di PANTANETTI Adriano ed altro, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 1999.

 

Visto l’atto di costituzione di Bartolini Giordano nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell’udienza pubblica del 10 ottobre 2000 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

 

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 6 luglio 1999, la Corte di appello di Ancona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui il primo non prevede che il giudice del rinvio possa non uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione «per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa», ed il secondo «impone il ricorso per cassazione per inosservanza della disposizione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. qualora le questioni di diritto decise dalla Cassazione siano in irragionevole contrasto con i diritti fondamentali della difesa costituzionalmente garantiti»;

 

che, con la medesima ordinanza, la Corte rimettente ha altresì sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 627, comma 4, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 521, comma 2, 522, comma 1, 620, lettera f), 621 e 185 cod. proc. pen., nella parte in cui fa divieto di proporre, nel giudizio di rinvio, nullità assolute concernenti l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero e l’immutabilità della contestazione, verificatesi nei precedenti giudizi, anche quando tali nullità si siano prodotte esclusivamente per effetto della pronuncia della Corte di cassazione, la quale abbia ritenuto, solo nella sentenza, che il fatto per cui si procede è diverso da quello enunciato nel decreto di citazione a giudizio o nella sentenza impugnata;

 

che il giudice a quo premette di essere investito, quale giudice del rinvio, del processo nei confronti di due persone imputate, la prima, del reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., per avere fatto falsamente figurare in un progetto di ristrutturazione edilizia la contiguità di un accessorio al fabbricato da ristrutturare, inducendo in errore i tecnici comunali ed il sindaco preposti all’istruzione del procedimento ed al rilascio della relativa concessione, i quali formavano così un atto pubblico ideologicamente falso; la seconda, di concorso nel medesimo reato;

 

che, a seguito di ricorso per saltum del pubblico ministero e della parte civile avverso la sentenza di primo grado, di assoluzione di entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste, la Cassazione aveva annullato, in parte qua, la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello rimettente, enunciando il principio di diritto in forza del quale il fatto oggetto di giudizio doveva ritenersi integrativo del delitto di falsità mediata in atto pubblico (art. 479 cod. pen.), e non di quello (che sarebbe risultato estinto per prescrizione) di falsità mediata in autorizzazione amministrativa (art. 480 cod. pen.);

 

che, secondo la Cassazione, il falso andava infatti riferito, non già alla concessione edilizia (avente, di per sé, natura di autorizzazione), ma alla preliminare attività di verifica della conformità del progetto agli strumenti urbanistici ed allo stato dei luoghi, verifica che — costituendo presupposto indispensabile per il rilascio della concessione — doveva qualificarsi come atto pubblico;

 

che, ad avviso del rimettente, tale principio di diritto, vincolante per il giudice del rinvio a norma dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. — identificando l’atto pubblico, oggetto di falsità penalmente rilevante, non già «in una manifestazione esplicita di volontà, di scienza, di partecipazione, di giudizio, in forma scritta o verbalizzata per iscritto», ma in un mero comportamento materiale — violerebbe l’art. 25, secondo comma, della Costituzione, configurando un reato di falso non previsto dalla legge;

 

che anche a ritenere che la Cassazione intendesse alludere, non all’attività materiale di verifica, ma ad un atto (diverso dalla concessione edilizia) che ne riassume il risultato, il suddetto principio di diritto si porrebbe egualmente in contrasto con ulteriori parametri costituzionali — segnatamente, il principio di ragionevolezza ed il diritto di difesa, di cui agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione — in quanto il giudice del rinvio, uniformandosi ad esso, si troverebbe costretto a pronunciare sentenza in relazione alla falsità di un atto non specificamente identificato e, al tempo stesso, per un fatto mai in precedenza contestato agli imputati;

 

che, quanto al secondo quesito di costituzionalità, il rimettente osserva come la Cassazione, nel ritenere che il falso investa un atto diverso dalla concessione edilizia, mai peraltro contestato, avrebbe dovuto — anziché annullare la sentenza di prime cure con rinvio ad essa Corte di appello di Ancona, quale giudice competente per il giudizio di appello — annullare la sentenza stessa senza rinvio ai sensi degli artt. 620, comma 1, lettera f) e 521, comma 2, cod. proc. pen., dando notizia del provvedimento al pubblico ministero per le sue determinazioni a norma dell’art. 621 cod. proc. pen.;

 

che, tuttavia, l’art. 627, comma 4, cod. proc. pen., impedendo di proporre nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, verificatesi nei precedenti giudizi — ancorché derivanti, come nella specie (ex art. 522 cod. proc. pen.), esclusivamente dalla sentenza della Cassazione — obbligherebbe il giudice del rinvio a pronunciarsi sul fatto diverso non contestato, con conseguente violazione — oltre che del principio di ragionevolezza, del diritto di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione) — anche dell’art. 112 della Costituzione, che riserva in via monopolistica al pubblico ministero l’esercizio dell’azione penale;

 

che il rimettente sottolinea, da ultimo, in punto di rilevanza, come, nel caso di accoglimento delle questioni, egli potrebbe, per un verso, discostarsi dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione e, per l’altro, trasmettere gli atti al pubblico ministero per l’eventuale esercizio dell’azione penale in relazione al fatto diverso da quello contestato, che la stessa Cassazione ha accertato;

 

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, concludendo — sulla base del richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in tema di definitività delle pronunce di cassazione — per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle questioni;

 

che si è altresì costituita la parte civile nel giudizio a quo, la quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate, osservando, da un lato, che la disciplina censurata dal rimettente risulta pienamente coerente con il ruolo di massimo interprete della legge attribuito dalla Costituzione alla Corte di cassazione; e, dall’altro, che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ipotizzata dal rimettente medesimo, è in realtà insussistente, essendosi la Cassazione limitata ad una più precisa qualificazione giuridica del fatto, senza pregiudizio per il diritto di difesa degli imputati.

 

Considerato che, con l’ordinanza in epigrafe, il giudice a quo ripropone, nella sostanza, dubbi di costituzionalità già più volte esaminati e disattesi da questa Corte, sia in rapporto all’art. 627 del vigente codice di procedura penale, sia in riferimento alle corrispondenti previsioni degli artt. 544 e 546 del codice di procedura penale del 1930, sia ancora con riguardo al parallelo disposto dell’art. 384 del codice di procedura civile;

 

che le richieste del giudice a quo si risolvono, difatti, in pratica, nella rivendicazione di un sindacato del giudice del rinvio su (presunti) errores, in iudicando e in procedendo, della Corte di cassazione: sindacato da ritenere peraltro incompatibile con il sistema delle impugnazioni, anche nel suo «volto costituzionale» (sentenze nn. 224 del 1996, 21 del 1982, 50 del 1970);

 

che le norme censurate — connettendosi direttamente al principio di definitività delle sentenze di cassazione — rispondono, in effetti, ad una esigenza logica, prima ancora che giuridica: quella, cioè, che le linee del procedimento siano tracciate «in modo che esse abbiano a progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di atti aventi valore definitivo, così da impedire la perpetuazione dei giudizi» (sentenze nn. 224 del 1996, 294 del 1995, 21 del 1982, 50 del 1970; ordinanza n. 11 del 1999);

 

che è connaturale, infatti, al sistema delle impugnazioni ordinarie che vi sia una pronuncia terminale — identificabile positivamente in quella della Cassazione «per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione» (art. 111, attuale settimo comma, della Costituzione: v. sentenze nn. 224 del 1996, 294 del 1995, 247 del 1995, 21 del 1982) — la quale definisca, nei limiti del giudicato, ogni questione dedotta o deducibile al fine di dare certezza alle situazioni giuridiche controverse e che, quindi, non sia suscettibile di ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso (sentenza n. 21 del 1982);

 

che tale esigenza di definitività e certezza costituisce un valore costituzionalmente protetto, in quanto ricollegabile sia al diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 della Costituzione), la cui effettività risulterebbe gravemente compromessa se fosse sempre possibile discutere sulla legittimità delle pronunce di cassazione (sentenza n. 224 del 1996); sia al principio della ragionevole durata del processo, ora assunto a rango di precetto costituzionale alla luce del secondo comma dell’art. 111 della Costituzione, come modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2;

 

che, in tale ottica, il vincolo scaturente, ai sensi dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione — su cui si appunta (anche nei riflessi sul collegato art. 628, comma 2, cod. proc. pen.) il primo dei quesiti di costituzionalità — rappresenta una conseguenza necessaria del modello della separazione del giudizio rescindente da quello rescissorio, il quale implica che il secondo debba essere fondato sui risultati del primo (sentenza n. 50 del 1970; ordinanza n. 11 del 1999): salva restando la facoltà del giudice del rinvio di mettere in discussione, sotto il profilo della legittimità costituzionale, non già le norme che limitano i contenuti del giudizio rescissorio, ma — eventualmente — quelle che sarebbe tenuto ad applicare nella «lettura» datane dal giudice di legittimità (in altre parole, le regulae iuris enunciate all’esito del giudizio rescindente: v. ordinanza n. 11 del 1999);

 

che, allo stesso modo, la scelta legislativa — espressa nella specie dall’art. 627, comma 4, cod. proc. pen. e contestata dal rimettente con il secondo quesito — di rendere improponibili in un determinato grado del procedimento eccezioni di nullità, che si assumono occorse in fasi precedenti ed esaurite, non può dirsi irrazionale, ma risulta, al contrario, pienamente rispondente all’accennato obiettivo di evitare la perpetuazione dei giudizi, contribuendo così a realizzare un interesse fondamentale dell’ordinamento (sentenze nn. 247 del 1995, 21 del 1982, 136 del 1972);

 

che, infine, non può egualmente considerarsi imposto dagli artt. 24 e 112 della Costituzione che eventuali nullità, verificatesi (in assunto) per violazione del diritto di difesa o della spettanza al pubblico ministero dell’esercizio dell’azione penale, possano essere fatte valere in ogni momento, anche dopo la formazione del giudicato «interno» (v., con riferimento all’art. 24 della Costituzione, sentenza n. 21 del 1982), e, segnatamente, nell’ambito del giudizio di rinvio: giacché, per converso, la ribadita inoppugnabilità delle decisioni della Corte di cassazione logicamente implica che il vincolo connesso al principio di diritto in esse enunciato non possa venir rimosso a seguito di un inammissibile controllo del giudice del rinvio circa la sussistenza, o meno, di vizi in procedendo nella fase del giudizio di legittimità (sentenza n. 224 del 1996);

 

che le questioni debbono essere dichiarate, pertanto, manifestamente infondate.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 627, commi 3 e 4, e 628, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Ancona con l’ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

 

Cesare MIRABELLI, Presidente

 

Giovanni Maria FLICK, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 17 novembre 2000.