Sentenza n. 150 del 1972

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 SENTENZA N. 150

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 630, ultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1970 dal pretore di Napoli nel procedimento d’esecuzione penale a carico di Vanacore Giovanni, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971.

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1972 il Giudice relatore Angelo De Marco.

 

Ritenuto in fatto

 

Con sentenza istruttoria del 14 luglio 1966, il pretore di Napoli dichiarava non doversi procedere perché estinti i reati per amnistia a carico di tal Giovanni Vanacore, imputato, tra l'altro, di detenzione e porto abusivi d’arma (pistola Beretta, cal. 7,65 con otto cartucce), omettendo di provvedere sull'arma sequestrata.

Per riparare tale omissione, lo stesso pretore instaurava il procedimento incidentale preveduto dall'art. 655 c.p.p. nelle forme di cui all'art. 630, con citazione dell'interessato e comunicazione del giorno fissato per la soluzione dell'incidente al difensore nominatogli d'ufficio, ma nessuno compariva.

Il pretore, di fronte a questo stato di fatto, con ordinanza in data 5 novembre 1970, pur dando atto che pure la giurisprudenza successiva alla sentenza di questa Corte, n. 69 del 1970, con la quale era stata affermata la necessità della nomina del difensore di ufficio anche all'imputato non ammesso al gratuito patrocinio era orientata, argomentando dall'ultimo capoverso dell'art. 630, nel senso che in caso di mancata comparizione del difensore d'ufficio si possa procedere alla decisione dell'incidente, senza nominare altro difensore, in quanto, in tale fase del procedimento la presenza del difensore é consentita ma non obbligatoria, riteneva di dover sospendere la decisione e di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'ultimo capoverso del citato art. 630 c.p.p., in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Secondo il pretore se, in base alla sentenza della Corte costituzionale di cui sopra, sono necessari a pena di nullità la nomina di un difensore e l'avviso allo stesso del giorno fissato per la discussione e poi in caso di non comparizione del difensore non si provvede alla sua sostituzione e si decide ugualmente, la necessità della nomina, pur affermata in base all'art. 24 della Costituzione, si risolve in una mera lustra, con evidente violazione del principio di difesa affermato dal precetto costituzionale.

Né può invocarsi l'analogia con la fase istruttoria, perché in sede di incidente di esecuzione non si indaga ed istruisce, ma si decide spesso su questioni importantissime e delicate, che richiedono una difesa tecnica.

Inoltre vi sarebbe anche violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto lo stesso art. 630 dichiara obbligatorio, invece, l'intervento del pubblico ministero.

Non vi é stata costituzione né intervento di parti.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'art. 630 del codice di procedura penale, nel disciplinare il procedimento per gli incidenti di esecuzione, dispone fra l'altro:

a) In seguito alla richiesta del pubblico ministero e alla istanza dell'interessato, il presidente o il pretore nomina un difensore d'ufficio all'interessato ammesso al gratuito patrocinio; fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso, non meno di cinque giorni prima di quello stabilito, al pubblico ministero anche quando l'incidente é stato proposto a sua richiesta. Lo stesso avviso nel medesimo termine deve essere notificato al privato che ha proposto l'incidente e agli altri che vi abbiano interesse (comma primo).

b) Il pubblico ministero presso il tribunale o la corte presenta requisitoria scritta. I privati che ne fanno domanda, se compaiono, sono uditi personalmente o per mezzo del difensore in camera di consiglio; se sono detenuti in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice, sono previamente sentiti a loro domanda dal giudice di sorveglianza o dal pretore del luogo all'uopo delegato; essi o il difensore hanno anche facoltà di presentare memoria, senza che per ciò possa essere ritardata la decisione (secondo comma).

c) Si osservano quando occorre le disposizioni concernenti l'istruttoria formale (ultimo comma).

Con l'ordinanza di rinvio il pretore di Napoli, che aveva proposto d'ufficio, ai sensi degli artt. 655 e 628 del codice di procedura penale, incidente di esecuzione per provvedere sulla confisca di un corpo di reato, come si é esposto in narrativa, ha denunciato a questa Corte l'ultimo comma del sopra riportato art. 630, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sostenendo, in sostanza, la tesi che anche nel procedimento per incidente di esecuzione la difesa tecnica dell'imputato debba ritenersi non facoltativa ma obbligatoria in ogni fase e che, pertanto, l'incidente non possa essere deciso, in assenza del difensore, anche se questo sia stato nominato d'ufficio ed abbia avuto notificato tempestivamente il prescritto avviso, circa il giorno fissato per la discussione, non potendosi ravvisare una razionale analogia con l’istruttoria formale.

2. - Anzitutto deve rilevarsi che (a parte la considerazione che, trattandosi di incidente di esecuzione di competenza del pretore e da questi proposto, non era prescritto l'intervento del pubblico ministero) la questione é infondata, perché, in base ai principi fissati nella sentenza n. 190 del 1970 il diverso trattamento tra p.m. e difensore non é di per sé sufficiente a porre in essere una violazione dell'art. 3 della Costituzione.

3. - Anche infondata risulta sotto il profilo della violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Già con sentenza n. 29 del 1962 questa Corte ebbe a dichiarare non fondata analoga questione, rilevando, tra l'altro, che nei vigenti nostri ordinamenti processuali il diritto alla difesa non si identifica sempre con la necessità dell'assistenza del difensore, osservando, al riguardo, che nel procedimento penale tale assistenza é obbligatoria nella fase del giudizio, ma non lo é nella istruzione e che nel procedimento civile lo stare in giudizio senza l'assistenza del difensore é consentito per i giudizi davanti ai conciliatori ed anche, a date condizioni, in quelli davanti ai pretori.

Affermò, poi, il principio generale che il diritto di difesa deve ritenersi sufficientemente garantito dalle norme in virtù delle quali é assicurata la possibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni e di farsi assistere dal difensore, salvi i casi in cui il legislatore ordinario disponga la obbligatorietà di tale assistenza.

Dopo la pubblicazione delle sentenze n. 86 del 1968 nonché di quelle nn. 148 e 149 del 1969 e n. 2 del 1970, con le quali venne dichiarata illegittima l'esclusione della difesa tecnica anche nella istruttoria sommaria, nelle indagini di polizia giudiziaria e, a maggior ragione, in taluni atti dell'istruttoria formale, la questione della legittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. venne riprodotta dalla Corte di assise di Milano per la parte del primo comma nella quale, mentre é prescritto che debba essere nominato un difensore all'interessato ammesso al gratuito patrocinio, nulla é disposto per il caso di chi non é ammesso a quel beneficio e non ha, tuttavia, nominato un suo difensore.

Questa volta la Corte, con sentenza n. 68 del 1970, ha riconosciuto fondata la questione, dichiarando - illegittimo il primo comma dell'art. 630 c.p.p., nella parte nella quale non prevede la nomina del difensore di ufficio anche all'interessato non ammesso al gratuito patrocinio, che non abbia provveduto a nominarne uno di fiducia e non prevede che l'avviso del giorno della deliberazione dell'incidente vada notificata anche al difensore dell'interessato.

La sentenza é motivata in riferimento alle citate pronunzie del 1968, 1969 e 1970, nonché alla legge 5 dicembre 1969, n. 932, e, quindi, non incide sul presupposto della analogia tra istruttoria formale ed incidente di esecuzione, che allora non formava oggetto di contestazione come lo forma, invece, nel caso presente.

Ora, con la sentenza n. 62 del 1971, si é ritenuto: "La Corte, richiamandosi ai principi costantemente affermati, secondo i quali il diritto inviolabile di difesa garantito dalla norma costituzionale di raffronto (art. 24) non comporta che il suo esercizio debba essere disciplinato in modo identico in ogni tipo di procedimento ed in ogni fase processuale, ritiene che, una volta che sia stato assicurato il diritto dell'imputato di nominare un difensore di fiducia, in mancanza di tale nomina, di essere assistito da un difensore di ufficio ed una volta che sia stato garantito il diritto del difensore a svolgere adeguati interventi, il legislatore abbia il potere di valutare se determinati atti processuali possono essere validamente compiuti anche se il difensore si astenga dal pronunziarsi. E non esce dai limiti di questa discrezionalità una disciplina che, diversamente valutando le esigenze difensive nella fase istruttoria ed in quella dibattimentale, ritenga, per quanto riguarda la prima, che esse non impongano attraverso la sanzione della nullità degli atti, una necessaria partecipazione del difensore".

In base a questi principi la questione risulta infondata in considerazione della tipicità del procedimento di incidente di esecuzione, le cui caratteristiche lo differenziano nettamente dal procedimento dibattimentale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Napoli, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Angelo DE MARCO

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1972.