Sentenza n. 225 del 2019

CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N. 225

ANNO 2019

 

Commento alla decisione di

 

Matteo Cosulich

A volte ritornano (i decreti legislativi precostituzionali, fondativi dell’autonomia valdostana)

 

per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, recante «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale», con particolare riferimento agli artt. 6, comma 1, e 7, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, nonché degli Allegati A), C) e D), promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con ricorso notificato il 9 maggio 2018, depositato in cancelleria il 25 maggio 2018, iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Udito nell’udienza pubblica del 24 settembre 2019 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

udito l’avvocato Giovanni Guzzetta per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Ritenuto in fatto

1.– La Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con ricorso notificato il 7-9 maggio 2018 e depositato il successivo 25 maggio 2018 (reg. confl. enti n. 3 del 2018), ha promosso un conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per la dichiarazione di non spettanza del potere di emanare il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 febbraio 2018, recante «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale», con particolare riguardo agli artt. 6, comma 1 e 7, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, nonché agli Allegati A), C) e D), e, quindi, per l’annullamento in parte qua del predetto decreto.

Secondo la ricorrente, l’adozione del decreto ministeriale impugnato comporterebbe la violazione: dell’art. 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), degli artt. 11 e 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle d’Aosta di alcuni servizi), dell’art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta) e dell’art. 1 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta). Sarebbero violati, inoltre, il principio di sussidiarietà, di cui all’artt. 118 della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost., in relazione agli artt. 2, comma 1, lettere a), b), d), n), p), q), 3, comma 1, lettera a) e 4, dello statuto reg. Valle d’Aosta, e agli artt. 117, commi terzo e quarto, Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

1.1.– La ricorrente premette, nel primo motivo di ricorso, che la legge reg. Valle d’Aosta n. 7 del 2002 ha istituito la Camera valdostana delle imprese e delle professioni quale ente autonomo di diritto pubblico, con proprio ufficio e personale, previa soppressione della precedente Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta, in virtù delle competenze assegnate dallo Stato alla Regione dagli artt. 11 e 22 del d.lgs. C.p.S. n. 532 del 1946. In base all’art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1993, le norme di trasferimento delle funzioni godrebbero di una posizione «privilegiata» nel sistema delle fonti, potendo essere modificate esclusivamente attraverso l’iter di approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, descritto dall’art. 48-bis dello statuto reg. Valle d’Aosta. In virtù di tale previsione, gli schemi dei decreti legislativi di attuazione statutaria sono «elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d’Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso».

In tal senso il combinato disposto dell’art. 48-bis dello statuto reg. Valle d’Aosta e dell’art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994 impedirebbe allo Stato di intervenire sulle funzioni assegnate al menzionato ente ad autonomia differenziata senza rispettare la predetta procedura, ricorrendo a un atto di rango secondario, «adottato unilateralmente, in difetto di accordo con la Regione stessa in sede di Commissione paritetica». A conferma della necessità di ricorrere alla procedura speciale e rinforzata prevista dallo statuto speciale, viene richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 2003.

2.– Con il secondo motivo di ricorso, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste sostiene che il decreto ministeriale impugnato avrebbe violato il principio di sussidiarietà e il principio di leale collaborazione, evocati in relazione ad alcune competenze statutarie, previste dall’art. 2, comma 1, lettere a): «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale»; b): «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»; d): «agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna»; n): «incremento dei prodotti tipici della Valle»; p): «artigianato»; q): «industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio»; dall’art. 3, comma 1, lettera a): «industria e commercio»; e dal successivo art. 4, a tenore del quale «[l]a Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai comuni ed agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica». Ad avviso della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, laddove si ritenga applicabile la clausola di maggior favore contenuta nell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà andrebbero evocati in relazione alle competenze di cui al terzo e quarto comma dell’art. 117 Cost.

2.1.– La ricorrente premette che i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà sono declinati, nei rapporti tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dalle menzionate disposizioni statutarie, che richiedono il preventivo accordo da raggiungere in seno alla Commissione paritetica. In ogni caso, anche a voler applicare lo schema generale della «chiamata in sussidiarietà», evocato dalla Corte costituzionale in relazione ai ricorsi promossi dalle Regioni a statuto ordinario (viene citata la sentenza n. 261 del 2017), sarebbe necessario garantire il coinvolgimento regionale attraverso l’intesa.

La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste richiama la ricorrente affermazione della Corte costituzionale secondo cui, in tali ipotesi, le procedure di consultazione devono essere assistite da «meccanismi per il superamento delle divergenze, basati sulla reiterazione delle trattative o su specifici strumenti di mediazione», ferma restando la possibilità che, quando le strategie concertative diano esito negativo, il Governo pervenga ad una decisione unilaterale, purché «corredata da una motivazione esplicita, specifica e concreta, ove si dia conto degli scambi intercorsi e dei perduranti punti di dissenso e, alla luce di ciò, si illustrino le ragioni per cui si ritiene urgente una determinazione della sola parte statale, o comunque non più praticabile – eventualmente anche dopo la scadenza del previsto termine di 30 giorni – un ulteriore protrarsi delle trattative» (sono richiamate, tra le altre, le sentenze n. 251 e n. 1 del 2016).

2.2.– Nel caso di specie, lo Stato avrebbe violato tali direttive, perché, non pervenendo all’intesa con le Regioni, non avrebbe accolto le osservazioni fatte pervenire dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, né avrebbe motivato circa le ragioni che lo avrebbero indotto a non tenerle in considerazione. In generale, lo Stato non avrebbe in alcun modo motivato sulle ragioni della mancata intesa, dando ragione, in modo «specifico», «esplicito» e «concreto», «del rigetto degli emendamenti presentati […] nonché dell’interruzione del processo di negoziazione, e della concentrazione, in capo allo Stato, del momento decisionale». Tale violazione sarebbe ancora più evidente alla luce dell’art. 8, comma 3, del medesimo decreto, a mente del quale «[l]e disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Considerato in diritto

1.– La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, lamentando che non sarebbe spettato a quest’ultimo e, per esso, al Ministro dello Sviluppo economico, l’adozione del decreto ministeriale del 16 febbraio 2018, recante «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale» e chiedendo, di conseguenza, il suo annullamento limitatamente agli artt. 6, comma 1, e 7 commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, nonché agli Allegati A), C) e D), nelle parti in cui si applicano alla Regione ricorrente e alla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni (d’ora in avanti: Camera Valdostana).

1.1.– Ritiene la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste che il citato decreto sia stato adottato in violazione dell’art. 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), degli artt. 11 e 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle d’Aosta di alcuni servizi), dell’art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta) e dell’art. 1 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta).

1.2.– Sarebbero violati, inoltre, il principio di sussidiarietà, di cui all’artt. 118 della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost., in relazione agli artt. 2, comma 1, lettere a), b), d), n), p) e q); 3, comma 1, lettera a); 4, dello statuto reg. Valle d’Aosta, e agli artt. 117, commi terzo e quarto, Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

2.– Il comma 1 dell’art. 6 del decreto ministeriale prevede la «approvazione» degli «interventi di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali così come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera b), dell’art. 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016, a seguito dei quali il numero delle aziende speciali» è ridotto a 58, «come stabilito nell’allegato C».

L’art. 7, commi 1 e 3, dispone invece la riorganizzazione del personale e delle piante organiche delle Camere di commercio, così come individuate nell’Allegato D) (comma 1), e obbliga detti enti a rideterminare il proprio contingente di personale dirigente e non dirigente sulla base dei servizi assegnati dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) «e successive integrazioni e modificazioni» (comma 3), recate dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

Sino a tale rideterminazione, il decreto ministeriale censurato vieta, a pena di nullità, «l’assunzione o l’impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione» (comma 5).

I commi 6 e 7 invece disciplinano le procedure di mobilità del personale soprannumerario determinato all’esito della ridefinizione dell’organico.

Infine, il comma 8 ribadisce il divieto di assunzione o di conferimento di qualsiasi incarico, «a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione», fino al completamento delle procedure di mobilità.

2.1.– Gli impugnati allegati al decreto ministeriale riportano la denominazione delle Camere di commercio oggetto del riordino (Allegato A), nonché, rispettivamente, il numero di aziende speciali (Allegato C) e il contingente di personale dirigente e non dirigente per ciascun ente (Allegato D).

3.– La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste premette di essere titolare di una competenza primaria in materia di Camere di commercio, assegnatale dagli artt. 11 e 22 del d.lgs. C.p.S. n. 532 del 1946.

In virtù di tale attribuzione la ricorrente ha adottato la legge reg. Valle d’Aosta n. 7 del 2002 (Riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta), che ha istituito la Camera Valdostana quale ente autonomo di diritto pubblico, con proprio ufficio e personale.

3.1.– Alla luce di tali premesse, la ricorrente impugna il decreto in questione avanzando un duplice motivo di ricorso.

In base al primo motivo la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ritiene che lo Stato non abbia rispettato l’art. 48-bis del proprio statuto speciale, che prevede una procedura rinforzata, richiamata dall’art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, per tutte le modifiche che interessino competenze o funzioni assegnate alla stessa Regione.

In base al secondo motivo, sarebbe stato violato il principio di leale collaborazione perché lo Stato avrebbe agito unilateralmente, non pervenendo all’intesa in Conferenza Stato-Regioni e comunque senza motivare in alcun modo il mancato recepimento delle osservazioni che la ricorrente aveva indirizzato ad esso durante le fasi preliminari all’adozione del censurato decreto.

4.– Lo Stato non si è costituito in giudizio.

5.– In via preliminare, questa Corte non rinviene alcuna ragione di inammissibilità del ricorso, dovuta alla mancata impugnazione, ad opera della ricorrente, del decreto legislativo n. 219 del 2016, da cui trae fondamento il decreto ministeriale.

L’atto censurato non è immediatamente riproduttivo dell’atto legislativo, oggetto del conflitto in esame. È, infatti, solo nel decreto ministeriale che trova esplicito riferimento la Camera Valdostana, con conseguente applicabilità delle disposizioni ivi previste alla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

6.– Il conflitto, promosso in riferimento all’art. 48-bis della legge cost. n. 4 del 1948, agli artt. 11 e 22 del d.lgs. C.p.S., n. 532 del 1946, all’art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994 e all’art. 1 della legge reg. Valle d’Aosta n. 7 del 2002, è fondato.

Nella sentenza n. 261 del 2017, pronunciata all’esito di alcuni ricorsi promossi dalle Regioni a statuto ordinario, questa Corte ha sottolineato l’anfibia configurazione delle Camere di commercio, per un verso «organi di rappresentanza delle categorie mercantili», per un altro «strumenti per il perseguimento di politiche pubbliche»: da tale vocazione pubblicistica discende, sin dagli inizi dello scorso secolo, la qualifica di «enti di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica».

I compiti ad esse assegnati dal d.lgs. n. 219 del 2016 non solo hanno ribadito questa duplice vocazione, ma hanno anche confermato la collocazione del sistema camerale al crocevia di distinti livelli di governo.

Per un verso, infatti, le Camere di commercio esercitano funzioni evidentemente riconducibili alla competenza legislativa dello Stato (pubblicità legale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese; tutela del consumatore e della fede pubblica; vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti; rilevazione dei prezzi e delle tariffe; nonché le funzioni esercitate dagli uffici metrici statali e dagli Uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale attribuite alle stesse dall’art. 20 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»); per altro verso, svolgono compiti che riflettono competenze regionali (in materia, ad esempio, di sviluppo e promozione del turismo, di supporto alle imprese, di orientamento al lavoro ed alle professioni), in alcune ipotesi inestricabilmente intrecciate con quelle dello Stato (soprattutto con riguardo ai profili strutturali e di funzionamento di detti enti), in altre suscettibili di essere precisamente identificate e distintamente considerate, in riferimento ai singoli compiti svolti (sentenza n. 261 del 2017).

Secondo questa ultima decisione, le funzioni esercitate dal sistema camerale esigono, dunque, «una disciplina omogenea in ambito nazionale», posto che le Camere di commercio non sono «un arcipelago di entità isolate, ma costituiscono i terminali di un sistema unico di dimensioni nazionali che giustifica l’intervento dello Stato»; d’altro canto, proprio il coinvolgimento di competenze regionali implica che la disciplina statale sia posta nel «rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile in questo caso a guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie», rendendosi necessario un coinvolgimento regionale che non può arrestarsi al mero parere espresso in Conferenza Stato-Regioni, ma deve essere identificato «nell’intesa, contraddistinta da una procedura che consenta lo svolgimento di genuine trattative e garantisca un reale coinvolgimento [regionale]» (sentenza n. 261 del 2017).

6.1.– A seguito di tale pronuncia, il Ministro dello sviluppo economico ha sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni un nuovo schema di decreto ministeriale, che nel suo contenuto ricalca il decreto ministeriale impugnato nel presente giudizio.

7.– Le considerazioni, spese da questa Corte con riferimento alle competenze delle Regioni ordinarie interessate dal procedimento di riforma del sistema camerale, devono essere specificate in relazione alle Regioni speciali e alla particolare posizione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

8.– Questa Corte ha più volte sottolineato la differente estensione delle attribuzioni degli enti ad autonomia differenziata in materia di Camere di commercio. In particolare, una competenza esplicita in tema è prevista solo dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»: l’art. 4, comma 1, n. 8, infatti, enumera «l’ordinamento delle Camere di commercio» tra le competenze di spettanza regionali (e non provinciali).

Simile attribuzione è già stata oggetto di delimitazione dalla giurisprudenza di questa Corte: le Camere di commercio non possono infatti essere annoverate «fra gli enti para-regionali del Trentino-Alto Adige, sia perché lo Statuto le mantiene ben distinte dagli enti medesimi, sia perché la disciplina delle funzioni camerali non spetta alla Regione, bensì alle Province di Trento e Bolzano od allo Stato stesso […], il che determina una situazione […] peculiare» (sentenze n. 243 del 1985 e n. 273 del 2007).

8.1.– Recentemente, di fronte a un ricorso della Regione siciliana avverso la riduzione triennale dell’importo del diritto camerale, questa Corte ha chiarito che le Camere di commercio non possono definirsi enti locali in senso proprio, ma sono «enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali». Su tali soggetti, «la Regione siciliana (diversamente dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol) non vanta statutariamente una analoga competenza esclusiva» (sentenza n. 29 del 2016).

8.1.1.– In senso simile, con riferimento alle attribuzioni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Corte ha sottolineato che lo statuto speciale di questa Regione (adottato con legge costituzionale 31 gennaio del 1963, n. 1) «non inserisce le Camere stesse, né sotto il profilo funzionale né sotto il profilo strutturale, fra gli oggetti della competenza legislativa regionale piena o primaria (e nemmeno vi accenna nei successivi articoli); sicché, per il Friuli-Venezia Giulia, manca una puntuale attribuzione statutaria, del genere di quella risultante dall’art. 4, n. 8, del vigente Statuto per il Trentino-Alto Adige […]. [L]’espressa previsione dell’ordinamento delle camere di commercio rispondeva e risponde, nel caso del Trentino-Alto Adige, a ragioni del tutto peculiari, che non trovano riscontro nel caso del Friuli-Venezia Giulia». Tuttavia, pur nel silenzio delle disposizioni statutarie della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le Camere di Commercio, in quanto enti pubblici territorialmente situati, che svolgono funzioni «nelle materie di competenza propria delle Regioni», «sono in vario senso assoggettati ai poteri regionali di supremazia, prestandosi dunque a venire riordinati e riorganizzati da parte delle Regioni medesime» (sentenza n. 65 del 1982).

9.– Rispetto a tale diversificato quadro normativo, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste gode di una posizione affatto peculiare: la ricorrente è, infatti, direttamente titolare delle funzioni attribuite alle Camere di commercio.

L’art. 11 del d.lgs. C.p.S. n. 532 del 1946, al secondo comma, stabilisce che «[n]ella circoscrizione della Valle d’Aosta i compiti demandati alla Camera di commercio, industria e agricoltura sono assunti dalla Valle d’Aosta, che vi provvede con apposito ufficio e proprio personale».

Il primo comma dell’art. 11 ha disposto la «soppressione» dell’allora Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta. Di conseguenza, l’art. 22 del detto decreto ha stabilito che «[i]l personale della soppressa Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta sarà trasferito alla Valle d’Aosta ed alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino secondo la ripartizione che sarà fatta tra i due Enti in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi […]».

In tal senso, in tema di Camere di commercio, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste si distingue non solo dagli enti regionali ad autonomia ordinaria, ma anche dalle altre Regioni a statuto speciale: mentre queste sono titolari, al più, di alcune competenze in ordine alle Camere di commercio, la Regione ricorrente è direttamente titolare delle stesse attribuzioni degli enti camerali.

Nel territorio valdostano, tutte le funzioni tradizionalmente svolte dalle Camere di commercio appartengono alla Regione, che può discrezionalmente scegliere le forme organizzative ritenute più opportune per il loro esercizio.

9.1.– In virtù dell’ampia discrezionalità in materia, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha poi trasferito dette funzioni a un ente di propria creazione.

La legge reg. Valle d’Aosta n. 7 del 2002 ha infatti riorganizzato il sistema camerale, istituendo la «Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales». Ad essa ha trasferito «le funzioni assunte dalla Regione (...) ai sensi dell’art.11 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946 n. 532» (art. 1, comma 1), ma definendolo ente autonomo «collegat[o] alle camere di commercio italiane ed europee e agli enti che ne rappresentano gli interessi» (art. 1, comma 3), quasi a sottolineare la posizione di separatezza – oltre che, naturalmente, di connessione funzionale – rispetto al sistema camerale nazionale. Ha trovato così realizzazione un’ipotesi espressamente contemplata nel d.lgs. C.p.S. n. 532 del 1946, il quale già ammetteva, all’art. 15, la possibilità di istituire un ente autonomo destinatario del patrimonio dell’ente nel frattempo soppresso.

9.2.– Il procedimento di modifica della previsione che assegna le attribuzioni della Camera di commercio alla Regione (il citato art. 11 del d.lgs. C.p.S. n. 532 del 1946) è stato successivamente irrigidito dal decreto legislativo di attuazione statutaria n. 320 del 1994, che, all’art. 1, indica il d.lgs. C.p.S. n. 532 del 1946 tra gli atti che necessitano, per essere modificati, del procedimento di cui all’art. 48-bis dello statuto reg. Valle d’Aosta. Tale norma affida a una commissione paritetica, composta da rappresentanti del Governo e della Regione, previo parere del Consiglio regionale, il compito di elaborare gli schemi dei decreti legislativi di attuazione statutaria.

10.– Emerge chiaramente, dunque, come lo Stato non abbia tenuto in adeguata considerazione la particolare competenza della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, intervenendo con un atto fonte secondario, inidoneo, per espressa disposizione statutaria, a disciplinare la Camera Valdostana e a soddisfare la complessa procedura richiesta dall’art. 48-bis dello statuto speciale (in senso simile, sentenza n. 38 del 2003).

Di qui la fondatezza del conflitto, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, adottare il decreto ministeriale del 16 febbraio 2018, recante «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale», limitatamente agli artt. 6, comma 1, e 7, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, nella parte in cui si applicano alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, nonché agli Allegati A), C) e D), nelle parti espressamente riferite alla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni;

2) annulla per l’effetto, in parte qua, il decreto ministeriale indicato al punto che precede.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 ottobre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2019.