Sentenza n. 65 del 1982
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SENTENZA N. 65

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 5 agosto 1976 e riapprovata il 28 settembre successivo dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia (Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli-Venezia Giulia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 15 ottobre 1976, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 1976.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Giunta regionale del Friuli - Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1982 il Giudice relatore Livio Paladin;

uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e l'avv. Gaspare Pacia per la Regione.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso notificato il 15 e depositato il 23 ottobre 1976, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato - in riferimento all'art. 4 dello Statuto speciale ed all'art. 5 della Costituzione - la legge in tema di "Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli-Venezia Giulia" (approvata dal Consiglio regionale il 5 agosto 1976 e riapprovata il 28 settembre successivo), deducendo l'incompetenza di quella Regione ad emanare norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio.

Secondo il ricorrente, "dalla indiscussa competenza normativa della regione nelle materie della agricoltura, della industria e commercio e dell'artigianato, non può farsi derivare la medesima competenza normativa relativamente allo stato giuridico ed economico del personale di tutti gli enti che, nell'ambito della regione, operano in quelle materie"; diversamente, infatti, sarebbe superflua la distinta ed autonoma attribuzione di potestà normativa alla Regione, quanto all'ordinamento degli enti da essa dipendenti ed allo stato giuridico ed economico del relativo personale.

D'altra parte, le Camere di commercio - sempre ad avviso del Governo - "se sono certamente enti di interesse prevalentemente regionale, pure non possono essere considerati meramente strumentali della Regione", venendo inserite, in rapporto di dipendenza, nell'apparato di questa: trattandosi piuttosto di "enti pubblici locali (più precisamente provinciali), non territoriali, a carattere rappresentativo che perciò ben possono essere definiti autarchici e dotati di un certo grado di indipendenza nei confronti dei massimi enti territoriali". Né varrebbe replicare che l'art. 20 del d.P.R. n. 902 del 1975 ha trasferito al Friuli - Venezia Giulia le funzioni amministrative degli organi centrali dello Stato, previste dalle norme sull'ordinamento delle Camere di commercio, poiché le dette funzioni sono appunto amministrative e non normative; e comunque non riguardano - si aggiunge - l'ordinamento ed il trattamento economico del personale.

Eguale considerazione andrebbe fatta a proposito degli artt. 8, 9 e 12 del d.P.R. n. 1116 del 1965. Mentre l'art. 12 della legge n. 125 del 1968 (recante "nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio"), là dove fa "salva la competenza riconosciuta alle Regioni a statuto speciale", si riferirebbe unicamente all'originario Statuto del Trentino-Alto Adige, che nell'art. 4, n. 13, attribuiva a quella Regione (come l'attribuisce l'art. 4, n. 8 dello Statuto vigente) competenza normativa in materia di "ordinamento delle camere di commercio": con una disposizione che non trova corrispondenza nello Statuto del Friuli - Venezia Giulia.

Significative, infine, sarebbero in tal senso le disposizioni della l. 20 marzo 1975, n. 70 (sul "riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente"), che mentre demandano alle Regioni di legiferare sullo Stato giuridico e sul trattamento economico del personale degli enti sottoposti al loro controllo e alla loro vigilanza (art. 35), escludono invece espressamente le Camere di commercio (art. 1).

2. - Si é costituita in giudizio la Regione Friuli - Venezia Giulia, chiedendo il rigetto del ricorso.

La competenza regionale in tema di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deriverebbe dalla competenza legislativa primaria, spettante alla Regione in ciascuna delle quattro materie, nelle quali le Camere stesse sono chiamate a svolgere la loro attività (ex art. 4, n. 2, 6 e 7 dello Statuto speciale). Ed appunto per rendere operante tale competenza, le norme di attuazione avrebbero puntualmente trasferito alla Regione le funzioni amministrative statali, anche per la parte attinente all'ordinamento delle Camere.

Secondo la difesa regionale, ciò risulterebbe in primo luogo dalla lettura coordinata dell'art. 12 e degli artt. 8 - 10 del d.P.R. n. 1116 del 1965, nei quali, mentre si dispone che "nulla é innovato per quanto riguarda l'ordinamento e le attribuzioni degli UPIC", implicitamente si dà atto del trasferimento delle funzioni relative all'ordinamento delle Camere. In secondo luogo - si osserva - ad integrazione e chiarimento di quanto già emergeva dal citato d.P.R. n. 1116, l'art. 20 del d.P.R. n. 902 del 1975 esplicitamente stabilisce che "in tutti i casi in cui le norme sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle commissioni ed uffici, costituiti presso le medesime, fanno riferimento a funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato, a questi s'intendono sostituiti gli organi della regione": il che implicherebbe la potestà regionale di legiferare in materia, dato lo stretto parallelismo esistente fra le funzioni amministrative e le funzioni legislative della Regione medesima.

D'altra parte, tale potestà sarebbe già stata riconosciuta dalla stessa Corte, nella sentenza n. 82 del 1970: con la quale fu esclusa la competenza regionale riguardo alla nomina delle Commissioni previste dall'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 316 (sulla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio), solo perché si ritenne che l'attribuzione in esame non inerisse all'ordinamento delle Camere. E nel medesimo senso sarebbe invocabile il ricordato art. 12 della legge n. 125 del 1968 (concernente il personale camerale).

Ciò posto, non gioverebbe rispondere che la potestà legislativa locale sull'ordinamento degli enti comunque operanti nelle materie di competenza regionale sia smentita dalla distinta ed espressa previsione di competenza in tema di ordinamento degli enti dipendenti dalla Regione: poiché argomenti del genere sarebbero privi di pregio, in presenza di un "caos verbale" come quello caratterizzante le disposizioni degli Statuti speciali.

3. - Nella pubblica udienza, entrambi le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni.

L'Avvocatura dello Stato ha in particolar modo sostenuto che la materia dello stato giuridico ed economico del personale camerale non potrebbe farsi ricadere nella competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia, neanche a voler ritenere che al legislatore locale spetti disciplinare l'ordinamento delle Camere di commercio; ed ha richiamato in tal senso gli artt. 3 e 36 della Costituzione. Per contro, la difesa regionale ha tratto argomento dalla nuova definizione della materia concernente l'"ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione", attualmente stabilita dall'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il ricorso in esame investe l'intera legge riapprovata il 28 settembre 1976 dal Consiglio regionale del Friuli- Venezia Giulia, per disciplinare lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Il Presidente del Consiglio assume che la legge sia viziata per incompetenza, in quanto alla Regione Friuli-Venezia Giulia farebbe difetto la potestà legislativa in tema di ordinamento delle Camere di commercio e di stato giuridico ed economico del personale ad esse addetto. Da un lato, cioè, le Camere stesse non potrebbero venir trattate alla stregua di enti strumentali della Regione, essendo invece dotate "di un certo grado di indipendenza" nei confronti dell'apparato regionale, implicitamente garantito dall'art. 5 della Carta costituzionale. D'altro lato, la circostanza che le materie dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dell'artigianato siano tutte attribuite alla Regione Friuli - Venezia Giulia dall'art. 4, n. 2, n. 6 e n. 7, del relativo Statuto speciale, non comporterebbe uno "specifico riconoscimento della competenza regionale" nel settore considerato dalla legge impugnata: riconoscimento di cui non vi é traccia - avverte il ricorrente - nelle disposizioni statutarie, diversamente da ciò che si verifica nello Statuto del Trentino-Alto Adige.

2. - Sotto entrambi gli aspetti, la questione é infondata.

Non é pertinente, anzitutto, il richiamo all'art. 5 della Costituzione, per cui "la Repubblica ... riconosce e promuove le autonomie locali", adeguando "i principi ed i metodi della sua legislazione" - sia essa statale o regionale - "alle esigenze dell'autonomia e del decentramento"; né occorre addentrarsi, per averne la dimostrazione, nella problematica riguardante la natura delle Camere di commercio, accertando se sia dato assimilarle - ed eventualmente a quali effetti - agli enti territoriali minori, puntualmente menzionati dagli artt. 114 e 128 Cost., ovvero agli "altri enti locali" di cui si fa cenno negli artt. 118 e 130 della Costituzione. Determinante é comunque la considerazione che, allo stato attuale dell'ordinamento, le Camere di commercio non dispongono, quanto al complessivo regime del loro personale, di alcuna autonomia normativa, suscettibile di venire lesa dalla legge regionale impugnata.

Del resto, ben prima che fosse istituita la Regione Friuli - Venezia Giulia, il trattamento del personale delle Camere formava invece l'oggetto di regolamenti-tipo, imperativamente dettati - con riguardo a tutto il territorio nazionale - per mezzo di decreti interministeriali. Basti infatti ricordare il decreto del 1 marzo 1958, che sostituiva il regolamento-tipo del 26 maggio 1937 (e successive modificazioni). Ed é significativo che questo testo recasse continui e sistematici riferimenti allo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il d.P.R. n. 3 del 1957, sia per fissare il trattamento economico dei dipendenti camerali, sia per regolare l'inizio del rapporto d'impiego e le carriere del personale medesimo, sia per disciplinare la cessazione del rapporto: senza mai consentire che siffatte disposizioni regolamentari fossero autonomamente derogabili da parte di ciascuna singola Camera.

Sostanzialmente identica é anche l'ispirazione del successivo regolamento-tipo, approvato con d.m. 16 marzo 1970 - in base all'espressa previsione dell'art. 3, secondo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 125 - ed ancora vigente alla data del ricorso in esame, salve alcune modifiche non incidenti sui motivi del ricorso stesso. Gli artt. 3, quarto comma, 4, primo comma, 5, ultimo comma, 11, terzo comma, 12, primo comma, 21, primo e secondo comma, 25, ultimo comma, 26, secondo comma, 30, 33, ultimo comma, 37, 38, 39, 48, ultimo comma, 50, 55, ultimo comma, 60 cpv., 63, primo comma, 65, primo comma, 94, 96, primo comma, 100, 104 insistono infatti nell'equiparare il personale delle Camere di commercio al personale statale; tanto é vero che la norma di chiusura contenuta nell'art. 105 richiama, "per tutto quanto non esplicitamente stabilito nel presente regolamento, ... le disposizioni vigenti, in materia di stato giuridico, per i dipendenti civili dello Stato". Ciò che più conta, il regolamento tipo del 1970 é ancor più dettagliato che il corrispondente testo del 1958; e al pari di esso non lascia alle singole Camere significativi spazi di autoorganizzazione, interferenti con le norme generali in tema di stato giuridico ed economico del personale. Né, sotto questo profilo, la situazione muta per effetto del sopravvenuto decreto interministeriale 2 marzo 1981, approvativo del nuovo regolamento-tipo per il personale delle Camere stesse: sia perché tale testo riproduce in gran parte le disposizioni previgenti, e comunque ripresenta la struttura del regolamento del 1970; sia perché esso continua a rinviare alla disciplina dei dipendenti civili dello Stato, tanto per mezzo di una nutrita serie di specifici disposti, quanto con la norma di chiusura dell'art. 111.

Così stando le cose, é chiaro che l'equiparazione progettata dal legislatore del Friuli - Venezia Giulia, per cui il trattamento dei dipendenti camerali dovrebbe esser disciplinato in linea di massima - dalle norme concernenti il personale della Regione (secondo i criteri di inquadramento fissati dall'art. 2 della legge in questione), non verrebbe a privare le Camere di nessuna sfera di competenza e di autodeterminazione, che sia loro riservata sul piano nazionale. E non si può dire che le Camere stesse risultino in sostanza degradate ad enti strumentali della Regione, per il solo fatto che lo stato del loro personale venga modellato sull'ordinamento dei dipendenti regionali. S'intende, viceversa, che i richiami alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 ("Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia"), non concretano altro che un punto di riferimento, allo stesso modo dei richiami allo statuto degli impiegati civili dello Stato, operati nei predetti decreti interministeriali. A loro volta, anzi, le due discipline così richiamate possono considerarsi fondamentalmente affini, dato il principio dettato dall'art. 68, secondo comma, dello Statuto speciale del Friuli - Venezia Giulia, per cui "le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale".

3. - D'altra parte, non é fondato l'assunto che l'ordinamento delle Camere di commercio esorbiti dalle materie elencate nell'art. 4 dello Statuto speciale del Friuli- Venezia Giulia.

Vero é che tale Statuto non inserisce le Camere stesse, né sotto il profilo funzionale né sotto il profilo strutturale, fra gli oggetti della competenza legislativa regionale piena o primaria (e nemmeno vi accenna nei successivi articoli); sicché, per il Friuli - Venezia Giulia, manca una puntuale attribuzione statutaria, del genere di quella risultante dall'art. 4, n. 8, del vigente Statuto per il Trentino-Alto Adige (come pure dall'art. 4, n. 13, dell'originario Statuto del 1948). Ma l'espressa previsione dell'"ordinamento delle camere di commercio" rispondeva e risponde, nel caso del Trentino- Alto Adige, a ragioni del tutto peculiari, che non trovano riscontro nel caso del Friuli - Venezia Giulia.

Secondo lo Statuto del 1948, le materie in cui agiscono le Camere venivano divise fra la Regione e le Province di Trento e di Bolzano, nel senso che alla competenza regionale appartenevano l'"agricoltura" e l'"incremento della produzione industriale e delle attività commerciali", mentre alla competenza provinciale residuava l'"artigianato"; ed un'ulteriore sfasatura discendeva da ciò che l'"agricoltura" rientrava fra le materie di competenza primaria, mentre l'"incremento della produzione industriale..." era fatto ricadere nella competenza ripartita: sicché risultava comunque opportuno chiarire a quale ente autonomo spettasse, ed a quale titolo, disciplinare le Camere di commercio. Ma questa esigenza si dimostra ancora più pressante alla stregua dell'attuale Statuto, che affida alle Province sia l'"artigianato", sia l'"agricoltura", sia il "commercio" e l'"incremento della produzione industriale": con la conseguenza che, per mantenere la competenza regionale sull'"ordinamento delle camere di commercio", si é reso indispensabile continuare ad enuclearlo, separandolo nettamente dai settori pertinenti alle varie funzioni delle Camere medesime. Il che, viceversa, non si verifica affatto secondo lo Statuto della Regione Friuli - Venezia Giulia, cui spettano tanto l'"agricoltura" e l'"artigianato" quanto l'"industria e commercio" (cfr. l'art. 4, n. 2, n. 6 e n. 7), senza alcuna distinzione per ciò che riguarda il tipo della relativa competenza.

Ne segue che dal silenzio delle disposizioni statutarie per il Friuli - Venezia Giulia, circa l'ordinamento delle Camere di commercio, non può trarsi alcuno spunto atto a risolvere la presente controversia. Al contrario, vale anche in tal campo la regola - già messa in evidenza dalla Corte (nelle sentenze n. 62 e n. 178 del 1973) e poi canonizzata dall'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977 - per cui gli "enti pubblici locali" operanti nelle materie di competenza propria delle Regioni, pur restando concettualmente distinti dagli enti strumentali o "para-regionali", sono in vario senso assoggettati ai poteri regionali di supremazia, prestandosi dunque a venire riordinati e riorganizzati da parte delle Regioni medesime. Ed effettivamente, quanto alle Camere di commercio del Friuli - Venezia Giulia, di questo criterio hanno fatto ripetuta applicazione le norme di attuazione statutaria e la giurisprudenza della Corte stessa.

In un primo tempo, l'art. 8 del d.P.R. n. 1116 del 1965 ha trasferito all'Amministrazione regionale la generalità delle "attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di industria e commercio" (nonché in tema di artigianato), con una formula implicitamente comprensiva dei poteri relativi all'assetto delle Camere di commercio: com'era confermato dall'art. 9 del decreto stesso, secondo il quale i "poteri di vigilanza" concernenti i compiti demandati alle Camere "per esigenze statali" continuano invece a venire esercitati dal Ministero dell'industria e del commercio, ed anche dal successivo art. 10, in cui s'attribuisce espressamente alla Regione - ma "entro i limiti massimi previsti dalle leggi dello Stato, d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio" - la determinazione dell'"aliquota dell'imposta camerale", da applicare nella circoscrizione di ciascuna Camera. Su questa base, la Corte ha potuto - nella sentenza n. 82 del 1970 - definire le Camere di commercio del Friuli - Venezia Giulia quali "enti pubblici locali... soggetti alla competenza regionale", sia pure "nei limiti fissati dalle norme statutarie e di attuazione", per la "tutela di interessi generali". E la Regione ha conseguentemente stabilito, nel periodo intercorso fra il 1968 ed il 1975, una serie di disposizioni legislative riguardanti le Camere, anche nel senso di dettare provvedimenti a favore del loro personale (mediante la legge 22 luglio 1969, n. 16).

In un secondo tempo, per coinvolgere nel trasferimento alcune residue riserve di competenza statale e per troncare i dubbi interpretativi precedentemente insorti, l'art. 20, primo comma, del d.P.R. n. 902 del 1975 ha quindi precisato che "in tutti i casi in cui le norme sull'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle commissioni e degli uffici, costituiti presso le medesime, fanno riferimento a funzioni amministrative di organi centrali o periferici dello Stato, a questi s'intendono sostituiti gli organi della Regione". Di fronte ad un disposto così chiaro, cui non si accompagnano eccezioni di sorta, non é dato replicare - come fa la parte ricorrente - che la submateria dello stato giuridico ed economico del personale camerale non sarebbe interessata dal trasferimento; e che, in ogni caso, il passaggio delle funzioni amministrative non implicherebbe l'attribuzione delle corrispondenti potestà legislative.

Da un lato, non é esatto che gli organi centrali dello Stato non siano titolari di funzioni amministrative pertinenti ai ruoli delle Camere ed al trattamento dei loro dipendenti: va infatti ricordato, nuovamente, che il regolamento-tipo per il personale in questione é stato approvato e modificato per mezzo di decreti interministeriali, in cui si attribuiscono - del resto specifiche funzioni al Ministero competente, sia quanto alle dotazioni organiche delle Camere, sia quanto alle assunzioni nei posti disponibili, sia quanto alla cassa pensioni ed alla cassa di previdenza, sia quanto a tutte le deliberazioni concernenti il personale "adottate dalla Giunta Camerale in veste di Consiglio di Amministrazione" (cfr. gli artt. 2 cpv., 3, terzo comma, 75, terzo comma, 80, penultimo ed ultimo comma, 93 del citato d.m. 16 marzo 1970, vigente all'atto dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 902 del 1975); e nulla consente di affermare che funzioni del genere siano state complessivamente sottratte al trasferimento, tanto più che nell'ordinamento di un ente é naturalmente incluso lo stato giuridico ed economico del suo personale (come la Corte ha chiarito, relativamente ai dipendenti delle Regioni ordinarie, sin dalla sentenza n. 40 del 1972). D'altro lato, la Corte ha più volte riaffermato (da ultimo, nella sentenza n. 70 del 1981) la regola del parallelismo tra funzioni amministrative e legislative regionali, senza di che rimarrebbe insoddisfatta la stessa esigenza di legalità dell'amministrazione: regola che deve applicarsi nel caso in esame, non essendo in discussione che il trasferimento disposto dall'art. 20, primo comma, del d.P.R. n. 902 del 1975 riguardi funzioni amministrative statutariamente proprie della Regione Friuli - Venezia Giulia, non già funzioni statali delegate.

Né giova ipotizzare - seguendo le argomentazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato nella pubblica udienza - che il particolare trattamento del personale camerale del Friuli - Venezia Giulia, quale é stato previsto dalla legge regionale impugnata, possa violare il combinato disposto degli artt. 3 e 36 della Costituzione. Qualunque sia la fondatezza di questa censura, essa non incide sulla competenza regionale in materia di ordinamento delle Camere di commercio, ma riguarda solo il modo di esercizio della competenza stessa, che si assume lesivo - nella specie - dei citati principi costituzionali. Posta in questi termini, pertanto, si tratta di una censura completamente nuova, che la Corte non può prendere in esame, dal momento che essa non trova corrispondenza nei motivi del ricorso, collegandosi anzi a parametri del tutto diversi da quelli che il Presidente del Consiglio dei ministri aveva inizialmente richiamato.

4. - Fermo rimane, tuttavia, che il ricorso va rigettato alla stregua della disciplina legislativa statale attualmente in vigore. É infatti ben noto che l'assetto delle Camere di commercio si presenta lacunoso e per diversi aspetti provvisorio, da quando le Camere stesse sono state ricostituite, in virtù del decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944: non ha avuto un seguito compiuto il preannuncio di una nuova disciplina legislativa sulla costituzione, sul personale e sul funzionamento delle Camere, già contenuto nell'art. 8, primo comma, del decreto predetto; e non é stato neppure adempiuto l'ulteriore impegno di adottare una "legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo finanziamento", assunto dall'art. 64 cpv. del d.P.R. n. 616 del 1977.

Ma la Regione Friuli - Venezia Giulia non può vedersi precluso, in difetto di tale riforma, l'esercizio delle competenze che le spettano in materia.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale riapprovata dal Consiglio della Regione Friuli-Venezia Giulia il 28 settembre 1976 (recante "Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli-Venezia Giulia"), proposta in riferimento agli artt. 5 della Costituzione e 4 dello Statuto speciale della Regione medesima, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Brunetto  - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1982.