SENTENZA N. 81
ANNO 2012
Commenti alla
decisione di
I. Maria Grazia
Rodomonte, Equilibrio
di genere, atti politi e Stato di diritto nella recente sentenza n. 81 del 2012
sulla equilibrata presenza di donne e di uomini nella Giunta della Regione
Campania, per gentile concessione della Rivista
telematica Federalismi
II. Renzo Dickman,
L’atto
politico questo sconosciuto, per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali
III. Marco Belletti, “Torniamo
allo Statuto” …. Regionale. La rappresentanza di genere nelle Giunte regionali
tra atto politico, atto di alta amministrazione e immediata precettività
delle disposizioni statutarie, per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali
IV. Francesco Bilancia, Ancora
sull’ “atto politico” e sulla sua pretesa insindacabilità giurisdizionale. una
categoria tradizionale al tramonto?, per gentile concessione della Rivista telematica dell’AIC (Associazione
Italiana dei Costituzionalisti)
V. Felice Blando, «Atto
politico» e «Stato di diritto» nella sentenza n. 81 del 2012 della Corte
costituzionale, per gentile concessione
del Forum di Quaderni
costituzionali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso
QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo
Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio
MATTARELLA "
- Mario
Rosario MORELLI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di
attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato,
sezione V, n. 4502 del 27 luglio 2011, confermativa della sentenza del
Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione I, n. 1985 del 7
aprile 2011, promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 26
settembre 2011, depositato presso la cancelleria il 7 ottobre 2011 ed iscritto
al n. 11 del registro conflitti tra enti 2011.
Visti l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri, nonché l’atto di intervento, fuori termine, dell’avvocato
Annarita Petrone;
udito nell’udienza pubblica del 20 marzo 2012 il Giudice
relatore Marta Cartabia;
uditi l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione
Campania e l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso depositato presso la
cancelleria della Corte il 7 ottobre 2011 ed iscritto al n. 11 del registro
conflitti del 2011, regolarmente notificato al Presidente del Consiglio dei
ministri, in data 26 settembre 2011 e al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo regionale della Campania, in data 3 e 4 ottobre 2011, la Regione
Campania ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri, per violazione dell’art. 122, quinto comma, della
Costituzione, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n.
4502 del 27 luglio 2011, confermativa della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per la Campania, sezione I, n. 1985 del 7 aprile 2011, con cui è
stato annullato il decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina di
un assessore, per violazione dell’art. 46, comma 3, dello statuto della Regione
Campania.
2.— Il giudice amministrativo era stato
adito dall’avvocato Annarita Petrone, a tutela del proprio interesse a
concorrere alla nomina ad assessore regionale in quota femminile, la quale
perciò aveva impugnato il decreto presidenziale di nomina dei componenti della
Giunta regionale campana (decreto del Presidente della Giunta della Regione
Campania, n. 106 del 19 maggio 2010), nonché i successivi decreti di rettifica,
compreso quello con il quale un assessore dimissionario è stato sostituito con
la nomina di un nuovo assessore di sesso maschile (decreto del Presidente della
Giunta della Regione Campania, n. 136 del 16 luglio 2010, Affari generali della
Presidenza e collegamenti con gli assessori – Presa d’atto dimissioni Assessore
Ernesto Sica – Nomina Dr. Vito Amendolara). La ricorrente lamentava la
violazione del principio della parità di genere e della equilibrata presenza di
uomini e donne nella formazione degli organi e degli uffici regionali, di cui
agli artt. 1, 5, 22, 35, 46 e 47 dello statuto della Regione Campania, in
ragione della presenza di una sola componente di sesso femminile, tanto nella
composizione originaria dell’organo esecutivo della Regione, quanto in quella
risultante dopo la sostituzione di un assessore dimissionario.
Il TAR Campania, sez. I, con sentenza
del 7 aprile 2011, n. 1985, ha accolto il ricorso, annullando solo il citato d.
Pres. Giunta reg. n. 136 del 2010, con cui il Presidente della Giunta aveva
sostituito l’assessore dimissionario dott. Ernesto Sica, con il dott. Vito Amendolara.
Tale decreto, secondo il TAR, ha reiterato il disequilibrio, già determinatosi
in occasione della prima tornata di investiture, tra componenti di sesso
femminile e componenti di sesso maschile, in violazione del dettato dell’art.
46, comma 3, dello statuto della Regione Campania, che richiede invece il
«pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e uomini».
3.— La decisione del TAR è stata
impugnata dalla Regione Campania davanti al Consiglio di Stato, che con la
sentenza della sezione V, n. 4502 del 27 luglio 2011, ha respinto l’appello,
confermando la decisione del giudice di primo grado.
Il Consiglio di Stato non ha accolto i
motivi di appello proposti dalla Regione Campania, affermando tra l’altro che
non può riconoscersi natura di “atto politico” ai decreti di nomina degli
assessori, nella misura in cui tali atti siano soggetti al rispetto di criteri
giuridici come quello relativo al «pieno rispetto di una equilibrata presenza
di donne e uomini», sancito dall’art. 46, comma 3, dello statuto Campania.
Pertanto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che gli atti di nomina degli
assessori siano impugnabili davanti al giudice amministrativo e che non sia
applicabile nella fattispecie l’art. 7 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo amministrativo), c.d. codice del
processo amministrativo, in base al quale il ricorso giurisdizionale non è
ammesso se trattasi di provvedimenti adottati dal Governo nell’esercizio del
potere politico. Né il giudice amministrativo ha ritenuto di poter accogliere
la deduzione, avanzata dalla Regione Campania, in base alla quale l’art. 46,
comma 3, dello statuto regionale ha esclusivamente valenza programmatica e come
tale è privo di efficacia vincolante. Nel merito, prosegue il Consiglio di
Stato, il canone «dell’equilibrata presenza di donne ed uomini», che fungerebbe
da limite alla pur ampia discrezionalità presidenziale nelle designazioni
assessorili, non può dirsi soddisfatto con la nomina di un unico componente di
sesso femminile.
4.— Nel ricorso per conflitto di
attribuzioni, presentato all’esame di questa Corte, la Regione contesta
l’assunto alla base delle decisioni del giudice amministrativo, con particolare
riferimento a quella del Consiglio di Stato, che non riconoscono la natura di
“atto politico” ai decreti di nomina degli assessori.
La Regione, dopo aver rilevato che non
può esserci alcun dubbio sull’ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra
enti avverso un atto giurisdizionale, incentra i motivi di ricorso sulla natura
politica dell’atto con cui il Presidente della Giunta regionale, in forza
dell’art. 122, quinto comma, Cost. nomina gli assessori. La ricorrente osserva
che la scelta degli assessori si fonda sull’intuitus personae e non necessita di essere sorretta da alcuna
ulteriore motivazione. Di conseguenza la Regione ritiene che la pronuncia di un
organo giurisdizionale, che abbia ad oggetto la validità di un decreto di
nomina della Giunta regionale o di alcuni dei suoi componenti, menomi i poteri
assegnati dalla Costituzione al Presidente della Giunta regionale e sia
pertanto lesiva delle proprie attribuzioni.
Non inciderebbe sulla natura politica
dell’atto in questione, secondo la difesa regionale, neppure la presenza di
norme di carattere promozionale, come l’art. 51 Cost., o programmatico, come
l’art. 117, settimo comma, Cost., o di principio, come appunto viene definito
l’art. 46, comma 3, dello statuto regionale. Tali disposizioni non avrebbero la
necessaria forza giuridica per degradare l’atto politico in atto di alta
amministrazione. Di tali disposizioni, ed in particolare, di quelle di
principio, come l’art. 46, comma 3, dello statuto – da cui non sarebbe
possibile trarre un contenuto precettivo di carattere vincolato, secondo la
difesa regionale – possono farsi interpreti solo gli organi di governo della
Regione, senza andar soggetti a giudizio in sede giurisdizionale.
Infine, osserva la difesa della Regione,
l’atto di nomina della Giunta, sottratto ad ogni forma di sindacato
giurisdizionale, non sarebbe comunque indenne da forme di controllo politico e
istituzionale, dovendo il Presidente della Giunta rispondere del proprio
operato davanti al Consiglio regionale e al corpo elettorale, considerato
inoltre che, in casi estremi, si potrebbe persino giungere alla rimozione del
Presidente che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge, ai sensi dell’art. 126, primo comma, della Costituzione.
Per le ragioni sopra richiamate, la
Regione Campania ha chiesto che venga dichiarato che non spettava allo Stato –
per il tramite di un organo giurisdizionale – sindacare la legittimità dell’atto
di nomina di un assessore regionale da parte del Presidente della Giunta della
Regione Campania e di conseguenza che sia annullata la sentenza del Consiglio
di Stato, sezione V, n. 4502 del 27 luglio 2011. Contestualmente la Regione
ricorrente ha depositato istanza di sospensione cautelare dell’atto impugnato,
poiché l’esecuzione medio tempore della decisione del Consiglio di Stato
concreterebbe un gravissimo vulnus alla continuità dell’azione amministrativa e
istituzionale della Regione, esponendola a gravi rischi di interruzioni.
5.— Con atto depositato il 3 novembre
2011, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata
l’inammissibilità o, comunque, rigettato il ricorso, e frattanto respinta
l’istanza cautelare, presentata dalla Regione Campania.
L’inammissibilità discenderebbe dal
fatto che il ricorso lamenta un difetto di interpretazione dell’art. 46, comma
3, dello statuto, dal quale i giudici amministrativi hanno tratto un vincolo
giuridico al potere di nomina degli assessori da parte del Presidente della
Giunta regionale. L’asserita insindacabilità dell’atto di nomina avrebbe dovuto
essere fatta valere da parte della Regione in sede di ricorso per motivi di
giurisdizione alle sezioni unite della Corte di cassazione, organo al quale
spetta sindacare il difetto assoluto di giurisdizione. Il conflitto proposto
dalla Regione davanti alla Corte costituzionale costituirebbe perciò un mezzo
improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale,
inammissibile per costante giurisprudenza della Corte costituzionale.
Il ricorso risulterebbe inoltre
infondato perché l’art. 46, comma 3, dello statuto regionale non si limiterebbe
ad affiancare alle norme contenute negli artt. 51, primo comma, e 117, settimo
comma, della Costituzione un’altra e del tutto superflua norma di principio
ripetitiva delle prime, ma costituirebbe attuazione delle richiamate norme
costituzionali, vincolando le scelte del Presidente della Giunta regionale al
“pieno rispetto” del principio delle pari opportunità e consentendone di
conseguenza il sindacato giurisdizionale che ne verifichi l’eventuale
violazione. Ne conseguirebbe che il rispetto della norma statutaria debba
essere ritenuta sindacabile in giudizio, senza in alcun modo impingere nella fiduciarietà che
caratterizza la scelta degli assessori regionali.
In merito all’istanza di sospensione,
l’Avvocatura generale dello Stato sostiene che essa non è assistita da
imperiose esigenze cautelari, dal momento che i pregiudizi paventati dalla
Regione possono essere superati ricorrendo a «meccanismi di sostituzione
interinale ovvero attraverso l’esecuzione della sentenza del Consiglio di
Stato, che non produrrebbe effetti irreversibili, tenuto conto del potere di
revoca attribuito al Presidente della Giunta dall’art. 122 Costituzione».
6.— In prossimità della camera di
consiglio fissata per la trattazione dell’istanza di sospensione ai sensi
dell’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell’art 26 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la Regione
Campania ha depositato una memoria che ribadisce le ragioni già sostenute nel
ricorso, insistendo per l’accoglimento dell’istanza cautelare e la sospensione
dell’efficacia della sentenza del Consiglio di Stato. Per quanto riguarda il periculum in mora la memoria ribadisce l’urgenza che si
riprenda la normale attività di governo della Regione, attività pregiudicata
dalla sentenza del Consiglio di Stato.
7.— L’avvocato Annarita Petrone, in
qualità di diretta interessata alla decisione che ha provocato il conflitto, ha
depositato fuori termine, il 7 novembre 2011, atto di intervento, al fine di
resistere al ricorso presentato dalla Regione Campania e di chiederne il
rigetto.
8.— Con ordinanza n. 302
del 2011, pronunciata all’esito della camera di consiglio del 9 novembre
2011, nella quale sono stati sentiti i difensori delle parti, e fatta salva
ogni valutazione sull’ammissibilità e sul merito del conflitto, questa Corte ha
rigettato l’istanza cautelare proposta dalla Regione Campania, in quanto ha
giudicato non sussistenti le «gravi ragioni» in presenza delle quali soltanto,
ai sensi dell’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, possono essere sospesi
gli effetti degli atti che hanno dato origine al conflitto, considerato che, in
specie, l’attività della Giunta non risulta in alcun modo esposta a pregiudizio
per effetto della sentenza del Consiglio di Stato.
9.— In prossimità dell’udienza, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria in gran parte
riassuntiva delle deduzioni già svolte in fase cautelare, nella quale si rileva
altresì la mancanza del necessario tono costituzionale del conflitto. La
memoria ribadisce l’inammissibilità del ricorso, perché la questione introdotta
si risolverebbe in un problema puramente interpretativo della norma statutaria,
che esula manifestamente dalle competenze della Corte. Il ricorso sarebbe
comunque infondato, perché allo statuto regionale è consentito vincolare la
scelta degli assessori al rispetto di canoni predeterminati dal legislatore
regionale, ivi compreso quello dell’equilibrata presenza di donne e uomini.
10.— In occasione dell’udienza pubblica,
la Regione Campania ha depositato un’ulteriore memoria, insistendo per
l’accoglimento del ricorso, ulteriormente sviluppando gli argomenti già
introdotti con gli interventi precedenti. In particolare la ricorrente, nel
ribadire integralmente le ragioni esposte nell’atto introduttivo e nella
memoria depositata in occasione della discussione sull’istanza cautelare,
ritiene che nel nuovo assetto regionale l’atto di nomina di un assessore della
Giunta regionale si configura quale autentico esempio di atto politico.
Considerato in diritto
1.— La Regione Campania ha proposto
conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei
ministri, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4502
del 27 luglio 2011, confermativa della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per la Campania, sezione I, n. 1985 del 7 aprile 2011, con cui è
stato annullato l’atto del Presidente della Giunta regionale di nomina di un
assessore, per violazione dell’art. 122, quinto comma, della Costituzione.
2.— L’intervento dell’avvocato Annarita
Petrone – diretta interessata alla decisione del giudice amministrativo che è
all’origine del presente conflitto – è stato depositato oltre il termine
stabilito dalle norme che disciplinano il giudizio dinanzi alla Corte
costituzionale (artt. 25, secondo comma, e 41 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
nonché artt. 4, comma 4, e 25, comma 4, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale). Tale termine è, per costante orientamento
di questa Corte, perentorio (ex plurimis sentenze n. 257 del 2007
e n. 190 del
2006). Pertanto, indipendentemente da ogni altra considerazione sulla
partecipazione di soggetti diversi da quelli espressamente previsti nel
giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, l’intervento deve
essere dichiarato inammissibile per inosservanza del termine.
3.— Il conflitto proposto dalla Regione
ricorrente è inammissibile.
Occorre anzitutto osservare che già nei
giudizi davanti al giudice amministrativo la Regione aveva eccepito la natura
di “atto politico” che, in tesi, dovrebbe essere riconosciuta al decreto con
cui il Presidente della Regione nomina i componenti della Giunta regionale. La
ricorrente richiama la lunga tradizione giuridica, risalente nel tempo – di cui
l’art. 7 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino
del processo amministrativo), che riproduce l’art. 31 del regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato), costituirebbe solo la più recente espressione – in virtù della quale
gli atti emanati nell’esercizio del potere politico sarebbero istituzionalmente
e per natura sottratti ad ogni sindacato giurisdizionale. Tale sarebbe anche il
caso della nomina degli assessori da parte del Presidente della Giunta
regionale, specie in considerazione del peculiare ruolo attribuito a
quest’ultimo nella forma di governo regionale, dopo la riforma degli statuti
regionali attuata con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
(Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta
regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni).
In proposito, occorre osservare che, per
quanto l’argomento relativo alla “natura politica” dell’atto impugnato fosse
stato dedotto sin dal giudizio di fronte al TAR, la ricorrente non ha fatto
ricorso ai rimedi predisposti dall’ordinamento nel caso di indebito sindacato
del giudice amministrativo sui cosiddetti “atti politici”, rimedi che avrebbero
consentito di verificare che l’atto oggetto del giudizio fosse effettivamente
sindacabile in sede giurisdizionale e non rientrasse tra gli atti non
impugnabili ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. n. 104 del 2010. Non risulta
che la ricorrente abbia impugnato per presunto difetto assoluto di
giurisdizione la sentenza del Consiglio di Stato, così come previsto dall’art.
111, ottavo comma, della Costituzione, con ricorso ai sensi dell’art. 362,
primo comma, del codice di procedura civile.
4.— In ogni caso, in questa sede deve
essere accolta l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente del
Consiglio dei ministri, dato che la Regione Campania ha denunciato, in effetti,
semplici errores in iudicando riguardanti
l’interpretazione dell’art. 46 dello statuto regionale, e ha dunque portato
all’esame della Corte un conflitto di attribuzioni che, ad un attento esame, si
risolve in un improprio mezzo di gravame avverso le sentenze del giudice
amministrativo.
4.1.— A tal riguardo, occorre ricordare
che questa Corte è sempre chiamata a verificare se il ricorso per conflitto, al
di là delle formali asserzioni a sostegno della prospettazione, si traduca in
uno strumento atipico di impugnazione e come tale risulti quindi inammissibile.
Non vi è dubbio, infatti, che il conflitto intersoggettivo possa riguardare
anche atti di natura giurisdizionale; condizione però di ammissibilità di tale
tipo di conflitto è che esso non si risolva in un mezzo improprio di censura
del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, valendo, contro gli errori
in iudicando, di diritto sostanziale o processuale, i consueti rimedi previsti
dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni (tra le altre, le
sentenze n. 72
del 2012, nn. 150 e 2 del 2007, n. 326 e n. 276 del 2003).
È chiaro, quindi, che il conflitto non può surrettiziamente trasformarsi in un
ulteriore grado di giudizio avente portata generale.
Nella specie, la Regione Campania,
benché asserisca di non voler portare all’esame della Corte costituzionale il
modo di esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice
amministrativo, prospetta proprio un conflitto di tale contenuto, essendo il
ricorso incentrato su un problema di interpretazione del diritto vigente, e in
particolare dell’art. 46, comma 3, dello statuto della Regione Campania, in
relazione al quale la ricorrente contesta il percorso ermeneutico seguito nella
decisione del Consiglio di Stato.
4.2.— La ricorrente muove, infatti,
dall’affermazione che nell’ordinamento esistono aree sottratte al sindacato
giurisdizionale, in quanto espressive di attività politica, come tali
insindacabili da parte del giudice. Ne sarebbe una riprova la permanenza
nell’ordinamento dell’art. 7 del codice del processo amministrativo, nel quale,
come ricordato poco sopra, si afferma che «non sono impugnabili gli atti o
provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico». A
conferma, la ricorrente richiama la giurisprudenza dei giudici ordinari e
amministrativi, applicativa della norma menzionata, la quale, peraltro, è stata
particolarmente rigorosa nel delimitare i confini della categoria degli atti
non impugnabili davanti al giudice amministrativo (criteri che in altra
occasione anche questa Corte ha condiviso, sentenza n. 103 del
1993).
L’affermazione della ricorrente, quanto
all’esistenza di spazi riservati alla scelta politica, è condivisibile e
suffragata da elementi di diritto positivo. Ciò nondimeno, gli spazi della
discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura
giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a
livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità,
ad essi la politica deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello
Stato di diritto. Nella misura in cui l’ambito di estensione del potere
discrezionale, anche quello amplissimo che connota un’azione di governo, è
circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne
indirizzano l’esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito
di legittimità e di validità dell’atto, sindacabile nelle sedi appropriate.
4.3.— Nel caso portato all’esame della
Corte, il legislatore regionale della Campania, nell’esercizio dell’autonomia
politica ad esso accordata dall’art. 123 della Costituzione, ha ritenuto di
dover delimitare il libero apprezzamento del Presidente della Giunta regionale
nella scelta degli assessori, stabilendo alcuni vincoli di carattere generale,
in sede di elaborazione dello statuto. Ad esempio, con una previsione che
contraddistingue lo statuto campano da quello di altre regioni, il legislatore
regionale ha voluto predeterminare il numero dei componenti della Giunta
regionale, prevedendo esplicitamente che essa sia «composta dal Presidente e da
dodici assessori, compreso il vicepresidente» (art. 50, comma 2, statuto
Campania). Parimenti, per quanto riguarda l’individuazione dei componenti dell’esecutivo
regionale, lo statuto, pur preservando in capo al Presidente il più ampio
margine di scelta per permettergli di comporre la Giunta secondo le proprie
valutazioni di natura politica e fiduciaria, prescrive che gli assessori siano
nominati «nel pieno rispetto del principio di un’equilibrata presenza di donne
e uomini» (art. 46, comma 3), di talché la discrezionalità spettante al
Presidente risulta arginata dal rispetto di tale canone, stabilito dallo
statuto, in armonia con l’articolo 51, primo comma, e 117, settimo comma, della
Costituzione.
La circostanza che il Presidente della
Giunta sia un organo politico ed eserciti un potere politico, che si
concretizza anche nella nomina degli assessori, non comporta che i suoi atti
siano tutti e sotto ogni profilo insindacabili. Né, d’altra parte, la presenza
di alcuni vincoli altera, di per sé, la natura politica del potere esercitato
dal Presidente con l’atto di nomina degli assessori, ma piuttosto ne delimita
lo spazio di azione.
L’atto di nomina degli assessori
risulterà, dunque, sindacabile in sede giurisdizionale, se e in quanto abbia
violato una norma giuridica.
4.4.— Così inteso, il conflitto proposto
dalla Regione Campania si risolve in un problema di corretta individuazione
della natura e della portata dei vincoli stabiliti dall’art. 46 dello statuto,
problema che – come tutte le questioni di interpretazione – rientra nelle
funzioni dell’autorità giudiziaria, e che questa Corte non è chiamata a
sindacare in sede di conflitto di attribuzioni. Per queste ragioni si deve
concludere che il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Campania è
inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara
inammissibile l’intervento in giudizio dell’avvocato Annarita Petrone;
2) dichiara
inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione
Campania, nei confronti dello Stato, avente ad oggetto la sentenza del
Consiglio di Stato, sezione V, n. 4502 del 27 luglio 2011, confermativa della
sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione I, n.
1985 del 7 aprile 2011.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile
2012.