SENTENZA N. 31
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA
Presidente
- Franco GALLO
Giudice
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo
Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
- Giorgio LATTANZI “
- Aldo CAROSI “
- Marta CARTABIA “
- Sergio MATTARELLA
“
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’articolo 569 del codice penale promosso dal Tribunale di
Milano nel procedimento penale a carico di M.L.F. con
ordinanza del 31 gennaio 2011, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 2011 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie
speciale, dell’anno 2011.
Visti l’atto di costituzione
di De Rui Laura, nella qualità di curatore speciale della minore M.N., nonché l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica
dell’8 novembre 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
uditi gli avvocati Marilisa D’Amico e, in giudizio in proprio, Laura De Rui nella
qualità di curatore speciale della minore M.N., per
la parte civile, e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.— Il Tribunale di Milano, in
composizione collegiale, con ordinanza del 31 gennaio
2.—
Il rimettente premette di essere chiamato a celebrare un processo a carico di M.L.F., imputata del reato previsto e punito dall’articolo 567,
secondo comma, cod. pen., «per avere alterato lo
stato civile della figlia neonata M.N. nella
formazione dell’atto di nascita, mediante false attestazioni consistite nel
dichiararla come figlia naturale, sapendola legittima in quanto concepita in
costanza di matrimonio con E.N.S.».
Il collegio dà atto che, nella fase
degli atti preliminari, la persona offesa minorenne M.N.,
tramite curatore speciale, si è ritualmente costituita parte civile. Nel corso
del dibattimento la difesa di quest’ultima ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale nei termini sopra indicati, illustrandola con due
memorie.
In punto di rilevanza il tribunale
rimarca che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della questione di legittimità costituzionale, perché in caso di
condanna si troverebbe necessariamente ad applicare all’imputata anche la
sanzione accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale. Invero, il
tenore della norma non consente al giudice alcuno spazio di discrezionalità
nell’applicare la citata pena accessoria.
Con riferimento alla non manifesta
infondatezza, il rimettente osserva che, ai sensi dell’art. 2 Cost.,
Ciò discenderebbe, in primo luogo, dagli
artt. 30 e 31 Cost. e dall’art. 147 del codice civile, ma anche da una serie di
norme internazionali, vigenti nel nostro ordinamento, e segnatamente dalla
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
L’art. 7 della Convenzione, infatti,
attribuisce al bambino il diritto di conoscere i genitori e di essere allevato
da essi, mentre il successivo art. 8 obbliga gli Stati a preservare le
relazioni familiari del fanciullo, sempre fermo restando il suo interesse
superiore (art. 3), a tutela del quale è possibile adottare provvedimenti di
allontanamento o di ablazione della potestà genitoriale.
Il collegio, inoltre, ritiene evidente
che, proprio per tutelare i preminenti interessi del minore, gli eventuali
provvedimenti di sospensione o decadenza dalla potestà genitoriale devono
essere adottati caso per caso, all’esito dell’attento esame di tutte le
peculiarità della fattispecie, al fine di stabilire se quei provvedimenti
corrispondano effettivamente al preminente interesse del minore stesso. Ciò
escluderebbe, ad avviso del rimettente, che la perdita della potestà
genitoriale possa essere comminata in via del tutto automatica a seguito di una
condanna per il delitto di alterazione di stato, reato che – a differenza di
quello di cui all’art. 609-bis cod. pen. – non è di per sé sintomatico di una generalizzata
pericolosità del genitore.
Viceversa, il denunciato art. 569 cod. pen. prevede, secondo il rimettente, un automatismo de iure che escluderebbe qualsiasi valutazione discrezionale da parte del
giudice circa l’interesse del minore nel caso concreto e violerebbe, quindi,
gli evidenziati parametri costituzionali.
Il tribunale non ignora che
Tuttavia, poiché l’interesse primario
del figlio è quello di crescere ed essere educato all’interno della famiglia
naturale, si dovrebbe porre in evidenza che occorre un vaglio da parte
dell’autorità giudiziaria, al fine di verificare quale sia la migliore tutela
per il minore nel caso concreto, ben potendo risultare irragionevole e, quindi,
in contrasto con l’art. 3 Cost., l’applicazione automatica della pena
accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale a seguito di condotte (in
ipotesi) ispirate proprio da una finalità di tutela del figlio, a causa di
comportamenti pregiudizievoli posti in essere dall’altro genitore.
Il rimettente ricorda che
Il rimettente prosegue osservando che
l’irragionevolezza dell’automatismo in questione emerge anche ove si consideri
che i provvedimenti di sospensione o decadenza dalla potestà genitoriale,
attribuiti al tribunale per i minorenni, di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ.,
sono adottati all’esito di approfondita analisi della situazione, «solo quando
vi sia la ricorrenza di un pregiudizio agito dai genitori nei confronti dei
figli derivante da una mancata osservanza dei doveri nascenti dalla titolarità
della potestà».
Infine, ad avviso del rimettente, detta
applicazione automatica della pena accessoria della potestà genitoriale si
porrebbe in contrasto anche con l’art. 27, terzo comma, Cost., secondo cui le
pene devono tendere alla rieducazione del condannato.
Sotto tale profilo, qualora il delitto
di alterazione di stato commesso da un genitore sia stato motivato dalla
finalità di preservare il figlio dai pregiudizi che potrebbero essergli
arrecati dall’altro genitore, non si vede quale utile rieducazione possa
ricavare il condannato dalla propria decadenza genitoriale. Ciò confermerebbe
l’esigenza di un vaglio caso per caso circa l’opportunità di applicare al
genitore, condannato per il delitto di cui all’art. 567 cod. pen., la pena accessoria di cui al successivo art. 569,
prevista in via automatica e necessaria.
3.— Con atto depositato in data 31
luglio 2011 si è costituita in giudizio l’avvocato Laura De Rui, nella qualità
di curatore speciale della minore M.N., rappresentata
e difesa dalla detta professionista e da altro legale.
Richiamato il contenuto dell’ordinanza
di rimessione, la parte privata espone che il caso concreto, in riferimento al
quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, concerne
una signora coniugata, con marito detenuto, che, dopo aver dato alla luce una
bambina, aveva dichiarato che essa era figlia naturale, omettendo di dire che
la piccola era stata concepita in costanza di matrimonio. Il padre, due mesi
dopo la nascita della bambina, terminata la detenzione, si era recato presso
gli uffici anagrafici del Comune di Milano per perfezionare il riconoscimento
della figlia; in quella sede era emerso, però, che la signora aveva falsificato
lo stato della bambina, non avendone dichiarato lo stato di figlia legittima.
I responsabili dell’ufficio, dunque,
avevano inoltrato alla Procura della Repubblica una segnalazione contenente una
breve descrizione dei fatti, che avevano condotto all’avvio del procedimento
penale.
La persona offesa dal reato era
individuata nella bambina, costituitasi parte civile attraverso il curatore
speciale, nominato ai sensi dell’art. 77 del codice di procedura penale.
In punto di diritto, la deducente osserva che, qualora l’imputata fosse dichiarata
colpevole per il reato ascrittole, perderebbe automaticamente la potestà sulla
figlia, benché la bambina in questi anni abbia sviluppato un solido rapporto relazionale
e affettivo con la madre. In punto di rilevanza essa, poi, osserva che il
giudizio penale in corso non può essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della medesima questione di costituzionalità.
Nel caso di sentenza di condanna, prosegue
la parte privata, il tribunale si troverebbe a dovere applicare la sanzione
accessoria prevista dall’art. 569 cod. pen. in forza
della sua automaticità, come desumibile sia dal tenore letterale della norma
sia dalla costante giurisprudenza in materia. Inoltre, essa osserva che il
tribunale non ha pronunciato alcuna sentenza, né di assoluzione, né di
condanna, sicché la questione non potrebbe dirsi tardiva (sono richiamate varie
sentenze di questa Corte).
Quanto alla non manifesta infondatezza
della questione, con riferimento alla violazione dell’art. 2 Cost., la parte
privata osserva che detta norma, riconoscendo e tutelando i diritti
fondamentali dell’individuo, costituisce fondamento anche per la tutela dei
diritti dei minori. Tali diritti, peraltro, sarebbero tutelati anche da altre
disposizioni costituzionali, ovvero dagli artt. 3, 29 e 30 Cost., nonché
dall’art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo che impegna gli Stati
parti di essa a rispettare il diritto dei minori alla propria identità, compresi
la nazionalità, il nome, le relazioni familiari, nonché dall’art. 3. Cost., il
quale impone che, in tutte le decisioni relative ai fanciulli, sia considerato
il preminente interesse di questi ultimi. Viene anche in rilievo
In particolare, con riferimento alle
relazioni familiari la parte privata rileva come la famiglia sia la formazione
per eccellenza in cui il minore può svolgere la propria personalità. È,
infatti, soprattutto all’interno di questa formazione sociale che si dispiega
l’attuazione dei doveri costituzionali imposti ai genitori quali l’istruzione,
l’educazione e il mantenimento, che necessitano per il loro adempimento di uno
strumento quale la potestà genitoriale. Si comprenderebbe, allora, come
qualsiasi provvedimento idoneo a incidere sulla potestà genitoriale possa avere
delle ripercussioni nell’assolvimento di quei doveri costituzionalmente imposti
nei confronti e a tutela del minore. Simili provvedimenti, quale quello della
decadenza dalla potestà genitoriale, potrebbero giustificarsi soltanto là dove
si possa rintracciare una motivazione che renda ragionevole il sacrificio della
tutela dei diritti del minore.
Ebbene, la disposizione censurata non
consentirebbe al giudice di valutare la corrispondenza tra la decadenza dalla
potestà genitoriale e i diritti e gli interessi del minore, così negando ogni
possibilità di effettuare un diverso bilanciamento tra diritti di quest’ultimo
ed esigenze punitive per i genitori.
Inoltre, la parte privata osserva che le
disposizioni di cui agli artt. 330 e seguenti cod. civ. fanno propria una
prospettiva diversa e non rigida, prevedendo che il giudice «può pronunziare la
decadenza dalla potestà» quando il genitore viola o trascura i propri doveri o
abusa dei relativi poteri nei confronti dei figli (art. 330 cod. civ.) e che
egli «può reintegrare nella potestà il genitore» quando vengono a cessare le
ragioni per cui la stessa era stata disposta (art. 332 cod. civ.).
Nel caso di specie, per quanto concerne
la sussistenza della violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della
irragionevolezza dell’automatismo denunziato, la parte privata richiama
numerose sentenze della Corte costituzionale. In particolare, essa osserva come
dall’analisi di queste sentenze emerga che previsioni normative rigide, volte
ad escludere la possibilità, da parte del giudice, di effettuare un
bilanciamento tra diritti nel caso concreto, siano state dichiarate
costituzionalmente illegittime.
Al riguardo, essa menziona le sentenze
attraverso le quali
Inoltre, la parte privata richiama anche
la sentenza n.
173 del 1997, con la quale
La deducente
prosegue ponendo in evidenza le sentenze della Corte che, con riferimento al
trattamento penale del minore, hanno affermato che questo deve rispondere
all’esigenza di «specifica individualizzazione e flessibilità» della risposta
penale «che l’evolutività della personalità del
minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono»; al riguardo è
indicata la sentenza
n. 125 del 1992.
Il sistema penale minorile, infatti,
deve informarsi al principio di cui all’art. 31
Cost., in forza del quale è primaria la finalità di protezione del
minore. Sotto tale profilo sono richiamate le sentenze n. 143 del 1996
e n. 222 del
1983.
Sempre al fine di
porre in evidenza come sia irragionevole l’automatismo denunziato con
riferimento alla disposizione censurata, la curatrice speciale della minore
evoca le decisioni della Corte che, in tema di adozione, hanno aperto un varco
nella legge di riferimento, che prevedeva rigidi limiti di età a carico dei
coniugi adottanti; in particolare sono richiamate le sentenze n. 283 del 1999,
n. 349 del 1998,
n. 303 del 1996
e n. 148 del
1992).
La parte privata, poi, evoca altre
decisioni con cui
Con riferimento, poi, alla violazione
dell’art. 27 Cost., la deducente, dopo aver posto in
evidenza che il reato di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen. tutela l’interesse del neonato alla verità
dell’attestazione ufficiale della propria ascendenza (così come affermato nell’ordinanza n. 106
del 2007), osserva che la condotta criminosa non sempre può incidere
negativamente sul minore, anzi può essere motivata da esigenze volte a
preservarlo da pregiudizi che potrebbero derivargli dall’altro genitore. Ne
dovrebbe conseguire che la sanzione accessoria in questione rende difficile il
recupero del genitore, soprattutto se lo si considera nell’ottica del minore
interessato. In particolare, nel caso in cui il genitore penalmente
responsabile adempia comunque i suoi doveri, il minore non potrà che subire
nocumento dalla applicazione della sanzione di cui si tratta. In tal modo
risulterà ancora più arduo il conseguimento della finalità rieducativa del
condannato, dal momento che il rapporto tra costui e il figlio non potrà che
essere alterato in forza del venir meno della potestà genitoriale. La difesa
della parte privata conclude, dunque, sostenendo che la carenza sopravvenuta e
definitiva della potestà genitoriale comporta un probabile fallimento del
tentativo rieducativo quale funzione fondamentale della sanzione penale.
Con riferimento alla violazione degli artt.
30 e 31 Cost., l’automaticità della applicazione della sanzione accessoria
priverebbe il minore di uno o di entrambi i genitori, anche nel caso in cui
questi adempiano ai loro doveri costituzionali e, quindi, anche qualora
risultino idonei ad esercitare la potestà nei suoi confronti.
Inoltre, nell’atto di costituzione la
parte privata richiama numerose disposizioni della Convenzione di New York del
1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio
1991 n. 176, dalle quali emergerebbe un vero e proprio diritto soggettivo dei
minori, inviolabile ai sensi dell’art. 2 Cost., a preservare le relazioni
familiari.
Anche il diritto comunitario, ai sensi
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, oltre a considerare
preminente l’interesse superiore del minore, riconoscerebbe che il bambino ha
il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali con i genitori,
salvo che sia contrario al suo interesse (art. 24)
Un ruolo decisivo sarebbe svolto anche
dalla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, dal momento che il diritto dei minori a crescere nella
famiglia d’origine avrebbe guidato
Pertanto, la difesa della parte privata
conclude osservando che la presunzione assoluta, secondo cui la commissione del
reato di alterazione dello stato civile equivale ad inadempienza degli obblighi
derivanti dalla titolarità della potestà genitoriale, è irragionevole; ciò in
quanto ben potrebbe accadere, nel caso concreto, che la condotta integrante il
fatto reato sia anch’essa funzionale all’esercizio dei doveri genitoriali.
Infine, allo scopo di ribadire la
centralità dell’interesse del minore, la difesa della parte privata indica
ulteriori pronunzie della Corte in tema di adozione.
4.— Il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è
intervenuto nel giudizio con atto depositato in data 19 luglio 2011 ed ha
chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
A tal fine la difesa dello Stato
richiama una precedente pronunzia della Corte di cassazione, sezione sesta
penale, che aveva ritenuto la questione manifestamente infondata, in quanto la
copertura costituzionale dell’art. 569 cod. pen.
sarebbe stata da rinvenire nell’art. 30 Cost. La consumazione del delitto di
alterazione di stato sarebbe causa legale di incapacità del genitore agli
effetti dell’art. 30 Cost.
Essa, poi, richiama il precedente
specifico costituito dall’ordinanza di questa
Corte, n. 723 del 1988, ponendo in rilievo che la tutela del minore
costituisce una finalità prioritaria della norma, tanto da giustificare – in
armonia con l’art. 30 Cost. – la presunzione per cui la condanna per delitti
contro lo stato di famiglia non assicura più che un genitore possa
adeguatamente curare gli interessi dei propri figli minori.
La difesa erariale reputa non pertinente
il richiamo alla sentenza
n. 253 del 2003, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
222 cod. pen. nella parte in cui non consente al
giudice di adottare, nei casi ivi previsti, una diversa misura di sicurezza.
Al riguardo l’Avvocatura osserva che la
detta pronuncia sarebbe diretta a contemperare due esigenze paritetiche, ma
ontologicamente diverse, rappresentate dalla necessità di conferire adeguate
cure all’infermo di mente e, nello stesso tempo, dalla necessità di tutelare la
collettività a fronte di un soggetto socialmente pericoloso. Tale
contemperamento giustificherebbe la possibilità per il giudice di scegliere tra
diverse misure di sicurezza che realizzino – in rapporto al caso concreto –
entrambe le finalità delineate dalla norma orientata a risultati a un tempo di
sicurezza e di terapia (sentenza n. 139 del
1982).
L’art. 569 cod. pen.,
invece, sarebbe norma diretta a realizzare un unico fine, quello di tutelare i
figli a fronte di un genitore che ha commesso non generici reati, ma delitti
direttamente inerenti alla famiglia; esigenza che può essere soddisfatta
privando il genitore della potestà.
Così come, per analoghe esigenze di
tutela, l’art. 609-nonies cod. pen. disporrebbe la perdita della potestà genitoriale in
esito a condanna per delitti in materia sessuale, oppure l’art. 600-septies cod. pen.
stabilirebbe l’interdizione perpetua da qualunque incarico dalle scuole in
esito a condanna per delitti contro la personalità individuale.
Inoltre, la difesa dello Stato ritiene
non conferente anche il richiamo all’art. 27, terzo comma, Cost., dal momento
che la disposizione censurata sarebbe diretta a tutelare la prole, sicché non
sussisterebbe alcuna incompatibilità, né logica, né giuridica, tra un’eventuale
rieducazione del soggetto, scontata la pena, e la sua incapacità – presunta per
legge – di curare gli interessi del figlio minore.
Infine, non assumerebbe alcun rilievo il
richiamo alla disciplina di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ. Tali
disposizioni contemplerebbero forme di intervento del giudice minorile nei casi
in cui i genitori non esercitino i loro doveri nei confronti dei figli, ovvero
abusino dei relativi poteri, con pregiudizio per i figli stessi.
Si tratterebbe, come osservato dalla
dottrina, di motivi meno gravi rispetto a quelli che danno luogo alla pronunzia
di decadenza dalla potestà come pena accessoria in sede penale. Nei casi
previsti dal codice civile il presupposto per l’applicazione delle norme stesse
sarebbe dato dalla mancata osservanza dei doveri nascenti dalla titolarità
della potestà e non dall’accertata commissione di un delitto contro lo stato di
famiglia. Al riguardo, la difesa dello Stato pone in evidenza che la dottrina è
unanime nel ritenere che l’art. 30 Cost. e l’art. 569 cod. pen.
opererebbero su un piano giuridico e concettuale diverso, attinente alla tutela
dei minori nel caso in cui il genitore abbia commesso un delitto contro la
famiglia e, per questo profilo, si distinguerebbero dalle previsioni ordinarie
di decadenza dalla potestà genitoriale di cui all’art. 330 cod. civ. e a maggior
ragione dalla fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare,
di cui all’art. 570 cod. pen.
5.—
In data 14 ottobre 2011 la parte privata ha depositato una seconda memoria,
contenente repliche alle argomentazioni esposte nell’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ulteriori rilievi diretti ad
illustrare i temi trattati nella prima.
Anche l’Avvocatura generale dello Stato,
in data 18 ottobre
Considerato
in diritto
1.— Il Tribunale di Milano, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli articoli 2, 3, 27,
terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell’articolo 569 del codice penale, «nella parte in cui prevede l’applicazione
automatica della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale a
seguito della commissione del reato di cui all’art. 567 c. p.».
Il rimettente premette di essere
chiamato a giudicare una donna, «imputata del reato p. e p. dall’art. 567,
secondo comma, c. p., per avere alterato lo stato civile della figlia neonata
M. N. nella formazione dell’atto di nascita, mediante false attestazioni
consistite nel dichiararla come figlia naturale, sapendola legittima in quanto
concepita in costanza di matrimonio con E. N. S.»; ed aggiunge che, nella fase
degli atti preliminari, la parte offesa minorenne, tramite curatore speciale,
si è ritualmente costituita parte civile.
Ciò posto, dopo avere motivato in modo
non implausibile sulla rilevanza della questione, il
collegio rimettente ritiene che la norma censurata sia in contrasto: a) con
l’art. 3 Cost., perché, essendo interesse primario del figlio quello di
crescere ed essere educato all’interno della famiglia naturale, l’applicazione
automatica della sanzione della decadenza dalla potestà genitoriale
risulterebbe irragionevole, in quanto non consentirebbe un vaglio da parte
dell’autorità giudiziaria, al fine di verificare quale sia la migliore tutela
per il minore nel caso concreto; b) ancora con l’art. 3 Cost., sempre sotto il
profilo della violazione del principio di ragionevolezza, poiché i
provvedimenti di sospensione o decadenza dalla potestà genitoriale, attribuiti
al tribunale per i minorenni, di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile,
sarebbero adottati all’esito di approfondita analisi della situazione e «solo
quando vi sia la ricorrenza di un pregiudizio agito dai genitori nei confronti
dei figli derivante da una mancata osservanza dei doveri nascenti dalla
titolarità della potestà»; c) con l’art. 27 Cost., secondo cui le pene devono
tendere alla rieducazione del condannato, in quanto, qualora il delitto di
alterazione di stato sia stato commesso da parte di un genitore al fine di
preservare il figlio da un pregiudizio che può essergli arrecato dall’altro
genitore, il condannato non trarrebbe alcuna utile rieducazione dalla decadenza
dalla potestà genitoriale; d) con gli artt. 2, 30 e 31 Cost., perché,
escludendo qualsiasi valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine
all’interesse del minore nel caso concreto, non tutelerebbe i diritti
inviolabili dei fanciulli, quale sarebbe quello di crescere con i genitori e di
essere educati da questi, salvo che ciò comporti un grave pregiudizio.
2.— La difesa dello Stato, nella memoria
depositata, ha eccepito l’inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale, perché il tribunale non avrebbe svolto alcuna argomentazione
per illustrarla – con riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. e agli artt.
3, 7 e 8 della Convenzione di New York (ratificata e resa esecutiva con legge
27 maggio 1991, n. 176) – limitandosi ad un mero richiamo formale dei predetti
articoli.
Ancorché formulata
soltanto in memoria, l’eccezione può trovare ingresso, perché concerne un
profilo rilevabile anche d’ufficio. Tuttavia, essa non è fondata.
Infatti, sia pure in forma concisa (ma
sufficiente) l’ordinanza di rimessione dà conto delle ragioni che la
sostengono, ponendo l’accento sui diritti inviolabili del minore, sulla
necessità di valutarne i preminenti interessi, sull’incompatibilità di tale
esigenza con l’automatismo che caratterizza l’applicazione della pena accessoria
della decadenza dalla potestà genitoriale nei confronti del condannato per il
delitto di alterazione di stato, quando il soggetto in questione sia il
genitore del minore, sull’irragionevolezza di tale automatismo.
L’ordinanza, dunque, risulta sufficientemente
motivata.
3.— La questione è fondata.
L’art. 569 cod. pen.
stabilisce che «La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei
delitti preveduti da questo capo importa la perdita della potestà dei
genitori». Come il dettato della norma rende palese, la citata pena accessoria
consegue di diritto alla condanna pronunciata contro il genitore, precludendo
al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento dei diversi
interessi implicati nel processo.
Infatti, nella fattispecie in questione
vengono in rilievo non soltanto l’interesse dello Stato all’esercizio della
potestà punitiva nonché l’interesse dell’imputato (e delle altre eventuali
parti processuali) alla celebrazione di un giusto processo, condotto nel
rispetto dei diritti sostanziali e processuali delle parti stesse, ma anche
l’interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell’ambito della propria
famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei
genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione.
Si tratta di un interesse complesso,
articolato in diverse situazioni giuridiche, che hanno trovato riconoscimento e
tutela sia nell’ordinamento internazionale sia in quello interno.
Quanto al primo,
Come si vede, nell’ordinamento internazionale
è principio acquisito che in ogni atto comunque riguardante un minore deve
tenersi presente il suo interesse, considerato preminente. E non diverso è
l’indirizzo dell’ordinamento interno, nel quale l’interesse morale e materiale
del minore ha assunto carattere di piena centralità, specialmente dopo la
riforma attuata con legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di
famiglia), e dopo la riforma dell’adozione realizzata con la legge 4 maggio
1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), come
modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, cui hanno fatto seguito una serie
di leggi speciali che hanno introdotto forme di tutela sempre più incisiva dei
diritti del minore.
3.1.— Ciò posto, si deve osservare che
la legge non dà una definizione della potestà genitoriale, ma nell’art. 147
cod. civ. prevede i doveri dei coniugi verso i figli, individuandoli come
obblighi di «mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle
capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli». La norma
ripete la formula dell’art. 30, primo comma, Cost. («È dovere e diritto dei
genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio») e dal combinato disposto delle due disposizioni si evince il
nucleo di detta potestà, che si collega all’obbligo dei genitori di assicurare
ai figli un completo percorso educativo, garantendo loro il benessere, la
salute e la crescita anche spirituali, secondo le possibilità socio-economiche
dei genitori stessi.
È evidente, dunque, che la potestà
genitoriale, se correttamente esercitata, risponde all’ interesse morale e
materiale del minore, il quale, dunque, è inevitabilmente coinvolto da una
statuizione che di quella potestà sancisca la perdita.
È possibile, e la stessa Costituzione lo
prevede (art. 30, secondo comma), che uno o entrambi i genitori si rivelino
incapaci di assolvere i loro compiti, con conseguente necessità per il
legislatore di disporre interventi sostitutivi (artt. 330 e seguenti cod.
civ.). E del pari è possibile che la condotta di uno o di entrambi i genitori
sia idonea ad integrare gli estremi di un reato, in relazione al quale il
legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, ritenga che,
in caso di condanna, si debba rendere applicabile la pena accessoria della
perdita della potestà.
Tuttavia, proprio perché la pronunzia di
decadenza va ad incidere sull’interesse del minore sopra indicato, non è
conforme al principio di ragionevolezza, e contrasta quindi con il dettato dell’art.
3 Cost., il disposto della norma censurata che, ignorando il detto interesse,
statuisce la perdita della potestà sulla base di un mero automatismo, che
preclude al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel
caso concreto, tra l’interesse stesso e la necessità di applicare comunque la
pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche dell’episodio
criminoso, tali da giustificare la detta applicazione appunto a tutela di
quell’interesse.
La violazione del principio di ragionevolezza,
che consegue all’automatismo previsto dalla norma censurata, deve essere
affermata anche alla luce dei caratteri propri del delitto di cui all’art. 567,
secondo comma, cod. pen. Infatti, quest’ultimo,
diversamente da altre ipotesi criminose in danno di minori, non reca in sé una
presunzione assoluta di pregiudizio per i loro interessi morali e materiali,
tale da indurre a ravvisare sempre l’inidoneità del genitore all’esercizio
della potestà genitoriale.
È ragionevole, pertanto, affermare che
il giudice possa valutare, nel caso concreto, la sussistenza di detta idoneità
in funzione della tutela dell’interesse del minore.
In senso contrario non giova richiamare
l’ordinanza di
questa Corte n. 723 del 1988, che dichiarò la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale della norma qui censurata, in
riferimento all’art. 30 Cost. Invero, la citata decisione fu adottata sulla
base di un parametro diverso da quello qui evocato e seguendo un percorso
argomentativo che non poteva tenere conto del quadro normativo dianzi
menzionato, perché in larga parte non ancora intervenuto.
Pertanto, deve essere dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 569 cod. pen.,
nella parte in cui prevede che, in caso di condanna pronunciata contro il
genitore per il delitto di alterazione
di stato di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen.,
debba conseguire automaticamente la perdita della potestà genitoriale, così
precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del
minore nel caso concreto.
Ogni altro profilo resta assorbito.
per questi motivi
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’articolo
569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna
pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto
dall’articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la
perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità
di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
febbraio 2012.
F.to:
Alfonso
QUARANTA, Presidente
Alessandro
CRISCUOLO, Redattore
Gabriella
MELATTI, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 23 febbraio 2012.