SENTENZA N. 128
ANNO 2011
Commento alla decisione di
Davide Monego
(per
gentile concessione del Forum di
Quaderni costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 1-quinquies, del decreto-legge
25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni),
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, promosso dalla
Regione Veneto con ricorso notificato il 26 maggio 2010, depositato in
cancelleria il 1° giugno 2010 ed iscritto al n. 82 del registro ricorsi 2010.
Visto l’atto
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi
gli avvocati Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso
notificato il 26 maggio 2010 e depositato il 1° giugno successivo, la Regione
Veneto ha impugnato – in riferimento agli artt. 97, 117, terzo e quarto comma,
118 e 119 della Costituzione – l’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge
25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), introdotto
dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 72 del 27 marzo 2010), nella parte in cui prevede
la soppressione delle Autorità territoriali d’àmbito
e pone limitazioni alla loro conferma come titolari delle funzioni d’àmbito, nonché nella parte in cui prevede la nullità degli
atti da queste compiuti oltre il termine di soppressione.
La disposizione censurata,
contenuta in un articolo intitolato «Interventi urgenti sul contenimento delle
spese negli enti locali», inserisce nell’articolo 2 della legge 23 dicembre
2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2010), il seguente comma: «186-bis. Decorso un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le
Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo
stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da
considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate
dalle Autorità, nel rispetto dei princípi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli
articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di
entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I
medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge».
1.1. – La ricorrente
premette di essere dotata di potestà legislativa piena in materia di servizi
pubblici locali e di organizzazione degli enti locali – salvi i profili di cui
all’art. 117, secondo comma, lettera p),
Cost. – ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. ed evidenzia che, già prima
della riforma costituzionale del 2001, la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), aveva riconosciuto alle
Regioni un ruolo centrale nell’organizzazione del servizio idrico integrato,
prevedendo, all’art. 8, comma 2, che le stesse provvedessero alla delimitazione
degli àmbiti territoriali ottimali e, all’art. 9,
comma 3, che esse disciplinassero le forme ed i modi della cooperazione tra gli
enti locali ricadenti nel medesimo àmbito ottimale.
In attuazione di queste norme,
Nell’intervenire in questo quadro, la disposizione
censurata andrebbe «ad incidere gravemente su servizi pubblici essenziali di
competenza regionale, travolgendone il corretto attuale funzionamento» e
ledendo le prerogative costituzionali della Regione e degli enti locali. Essa –
sempre ad avviso della ricorrente – non sembra potersi interpretare nel senso
che la disposta soppressione delle Autorità d’àmbito
non si applichi alla Regione Veneto, né nel senso che la Regione possa
ricostituire le Autorità soppresse.
1.2. – Su tali premesse, la Regione lamenta, in
primo luogo, che la norma impugnata víola gli artt.
117, terzo comma, e 119 Cost., perché, prevedendo la soppressione delle
Autorità territoriali d’àmbito per mere esigenze di
risparmio, pone un limite puntuale a una voce specifica di spesa che non
rappresenta un rilevante aggregato della spesa di parte corrente.
La ricorrente rileva che la disposizione in
questione è ascrivibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica,
perché è contenuta in un articolo rubricato «Interventi urgenti sul
contenimento delle spese negli enti locali» e perché aggiunge all’art. 2 della
legge n. 191 del 2009 un comma, il 186-bis, che si trova compreso fra una
disposizione che prevede il dovere dei Comuni di adottare determinate misure,
quali la soppressione del difensore civico comunale e delle circoscrizioni di
decentramento, «al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il
contenimento della spesa pubblica» (comma 186), ed un’altra disposizione che
sancisce la cessazione del concorso statale al finanziamento delle comunità
montane. La stessa ricorrente esclude, inoltre, che la norma impugnata possa
essere ricondotta alle materie della tutela dell’ambiente e della tutela della
concorrenza, «essendo assente qualsiasi riferimento esplicito a tali materie»
ed andando essa «contro gli interessi ambientali e della concorrenza, dal momento
che proprio la razionalizzazione delle competenze nelle ATO era dovuta alla
tutela di tali valori».
Ne consegue, per la Regione, la violazione degli
evocati parametri, perché la competenza statale in materia di coordinamento
della finanza pubblica consiste nel potere di dettare princípi
fondamentali. Nell’esercizio di tale competenza, lo Stato potrebbe porre limiti
alla spesa complessiva degli enti territoriali – al fine di garantire l’unità
del bilancio ed il necessario rispetto dei vincoli del patto di stabilità
comunitario –, ma non decidere in luogo delle Regioni quali specifiche voci di
spesa debbano essere compresse per rispettare tali limiti, perché ciò è
indifferente al complessivo esito finanziario e rientra, dunque, nell’àmbito dell’autonomia regionale. Gli unici casi in cui
limiti riguardanti specifiche voci di spesa potrebbero essere ritenuti
ammissibili sono quelli relativi a vincoli a carattere transitorio oppure ad
ipotesi nelle quali le Regioni mantengano pur sempre un margine di scelta per
modulare il limite.
La limitazione di carattere organizzativo introdotta
dalla disposizione censurata – conclude sul punto la ricorrente – lede la
competenza legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza
pubblica e si traduce in un ingiustificato vincolo all’autonomia finanziaria
della stessa Regione e degli enti locali.
1.3. – Ad avviso della Regione, la disposizione
denunciata contrasta – in secondo luogo – con gli artt. 117, quarto comma, e
118 Cost., perché, nel prevedere la soppressione delle Autorità territoriali d’àmbito, pone un vincolo che incide sulla competenza
legislativa residuale regionale in tema di servizio idrico e forme di
cooperazione degli enti locali, nonché sul «potere regionale di allocare le
funzioni amministrative nelle materie regionali».
La ricorrente sostiene, infatti, di essere
«competente a regolare le forme di collaborazione tra gli enti locali, sul
presupposto che esse, essendo strettamente legate all’esercizio di funzioni amministrative
nelle diverse materie, fanno parte della disciplina di tale esercizio, e devono
dunque essere in una qualche misura regolabili dall’ente titolare della
competenza nei diversi settori».
1.4. – È evocato – in terzo luogo – il parametro
dell’art. 97 Cost., sul rilievo che la norma censurata, prevedendo la
soppressione delle Autorità territoriali d’àmbito ad
una scadenza prefissata e senza una disciplina transitoria, impone alle Regioni
«di rinunciare ad un modulo organizzativo che […] è idoneo a garantire uno
svolgimento adeguato del servizio».
Per la ricorrente, le Autorità in questione avevano
il compito di razionalizzare il sistema, superando la frammentazione della
gestione del servizio idrico, con la conseguenza che la loro abolizione «pregiudica
il buon andamento di una funzione rientrante nella competenza regionale»,
riflettendosi sulla già dedotta lesione degli artt. 117 e 118 Cost. Tale
lesione sarebbe aggravata dall’irrazionalità della disciplina, che prevede una
soppressione automatica ed indilazionabile alla scadenza del termine di un anno
dall’entrata in vigore della norma, anche in mancanza della legge regionale di
nuova integrale disciplina del settore prevista dalla norma stessa. Ciò
determinerebbe incertezza sia sulla sorte dei rapporti in essere e delle
gestioni in corso, sia sull’approvazione dei progetti, sia sulla realizzazione
delle opere.
A tali considerazioni dovrebbe aggiungersi che la
stessa premessa posta a fondamento della norma statale, secondo cui la
soppressione delle Autorità d’àmbito determina un
risparmio di spesa, «non poggia su alcuna base seria di analisi, che del resto
presupporrebbe il raffronto tra diverse ipotesi di modelli di gestione». La
Regione sottolinea, al riguardo, che la disposizione impugnata non sopprime le
funzioni di gestione, né gli àmbiti territoriali, né
i relativi costi.
Le lesioni sopra denunciate – conclude la ricorrente
– sarebbero ancor piú gravi qualora la disposizione
impugnata dovesse essere intesa nel senso che le Regioni non possono piú affidare le funzioni svolte dalle soppresse Autorità a
forme di cooperazione tra enti locali, dovendole invece attribuire
esclusivamente agli enti territoriali «di base» singolarmente intesi. Tale
interpretazione dovrebbe, però, essere esclusa, permanendo nella stessa
legislazione statale il principio della gestione per àmbiti
ottimali (art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006) ed essendo l’ipotesi di un
ritorno alla gestione dei singoli enti locali in evidente contrasto con i
principi di ragionevolezza, sussidiarietà e adeguatezza.
2. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo il rigetto del ricorso.
Ad avviso del resistente: a) la disposizione
denunciata costituisce espressione della stessa potestà normativa che
3. – Con memoria depositata in prossimità
dell’udienza,
4. – Con memoria depositata in prossimità
dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito quanto già
sostenuto nell’atto di costituzione, rilevando l’inammissibilità della censura
riferita all’art. 97 Cost., per la mancata ridondanza sulle competenze
regionali.
Considerato in diritto
1. – La Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42, il quale inserisce nell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), il seguente comma: «186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princípi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Per la ricorrente, la disposizione censurata víola: a) gli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d’àmbito nel servizio idrico integrato (art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale») e nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 201 del d.lgs. n. 152 del 2006) per mere esigenze di risparmio di spesa, pone un limite puntuale a una voce specifica di spesa che non rappresenta un rilevante aggregato della spesa di parte corrente; b) gli art. 117, quarto comma, e 118 Cost., perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d’àmbito, pone un vincolo che incide sulla competenza legislativa residuale regionale in tema di servizio idrico e forme di cooperazione degli enti locali, nonché sul «potere regionale di allocare le funzioni amministrative nelle materie regionali»; c) l’art. 97 Cost., perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d’àmbito a una scadenza prefissata e senza una disciplina transitoria, impone alle Regioni «di rinunciare ad un modulo organizzativo che […] è idoneo a garantire uno svolgimento adeguato del servizio».
2. – Le questioni sub a) e b) non sono fondate.
Quanto alla questione sub a), la ricorrente muove dall’assunto che la disposizione censurata sia riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica.
Tale assunto è erroneo.
Con la sentenza n. 246 del 2009, questa Corte ha affermato che la disciplina delle Autorità d’àmbito territoriale ottimale rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale. Tale disciplina attiene alla tutela della concorrenza, perché l’individuazione di un’unica Autorità d’àmbito consente la razionalizzazione del mercato; attiene, allo stesso tempo, alla tutela dell’ambiente, perché l’allocazione delle competenze sulla gestione all’Autorità d’àmbito territoriale ottimale serve a razionalizzare l’uso delle risorse e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della “biosfera” intesa «come “sistema” [...] nel suo aspetto dinamico» (nello stesso senso, sentenze n. 168 del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007).
Lo Stato ha, pertanto, piena facoltà di disporre –
come ha fatto con la norma impugnata – la soppressione delle Autorità d’àmbito.
Da quanto sopra osservato consegue anche la non
fondatezza della questione sub b),
perché la spettanza allo Stato della facoltà di disporre tale soppressione
esclude le invocate competenze regionali in materia di servizi pubblici locali
e di organizzazione della cooperazione degli enti locali.
Ciò non significa che alle Regioni sia vietato qualsiasi
intervento al riguardo. Infatti, la stessa norma censurata, nel prevedere che
«le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità,
nel rispetto dei princípi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza», riserva al legislatore regionale un’ampia
sfera di discrezionalità, consentendogli di scegliere i moduli organizzativi piú adeguati a garantire l’efficienza del servizio idrico
integrato e del servizio di gestione ugualmente integrato dei rifiuti urbani,
nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati.
3. – La questione sub c) è inammissibile.
Questa Corte ha più volte affermato che, nei giudizi
principali, le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato
esclusivamente in base a parametri relativi al riparto delle rispettive
competenze legislative e possono dedurre altri parametri soltanto ove la loro
violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali
costituzionalmente garantite (ex plurimis, sentenze n. 33 del 2011,
n. 52 del 2010,
n. 237 del 2009,
n. 289 e n. 216 del 2008).
Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, in quanto, come eccepito
dall’Avvocatura generale dello Stato, la violazione del principio del buon
andamento della pubblica amministrazione – che, secondo la ricorrente, si
sarebbe prodotta per effetto della soppressione di un modulo organizzativo
idoneo a garantire lo svolgimento adeguato del servizio – non si risolve in una
questione sul riparto delle competenze legislative.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2
(Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), introdotto dalla legge
di conversione 26 marzo 2010, n. 42, promosse, in riferimento agli artt. 117,
terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con
il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 2
del 2010, promossa, in riferimento all’art. 97 Cost., dalla Regione Veneto, con
il ricorso indicato in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2011.