Sentenza n. 271 del 2010

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SENTENZA N. 271

ANNO 2010

 

Commento alla decisione di

 

Marco Betzu

Mezzogiorno e seggi europei quattro anni dopo la sentenza della Corte costituzionale 271 del 2010

 

(per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Francesco                    AMIRANTE                                    Presidente

-      Ugo                             DE SIERVO                                      Giudice

-      Paolo                           MADDALENA                                                   "

-      Alfio                            FINOCCHIARO                                                 "

-      Alfonso                       QUARANTA                                           "

-      Franco                         GALLO                                                    "

-      Luigi                            MAZZELLA                                            "

-      Gaetano                       SILVESTRI                                             "

-      Sabino                         CASSESE                                                "

-      Maria Rita                   SAULLE                                                  "

-      Giuseppe                     TESAURO                                               "

-      Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       "

-      Giuseppe                     FRIGO                                                     "

-      Paolo                           GROSSI                                                   "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, n. 2 e n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanze dell’11 (nn. 3 ordinanze), del 14, del 15 dicembre 2009, dell’11 (nn. 2 ordinanze) e del 14 dicembre 2009 rispettivamente iscritte ai nn. 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6 e 7, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti  gli atti di costituzione di Giuseppe Gargani, Pasquale Sommese, Maddalena Calia, Nicola Vendola ed altri, Oliviero Diliberto ed altri, Felice Carlo Besostri ed altri, Salvatore Caronna ed altra, Roberto Gualtieri, Giovanni Collino, Oreste Rossi, Iva Zanicchi, Sonia Viale, del PD – Partito Democratico, della Regione Sardegna, di Sebastiano Sanzarello, della Regione Siciliana, di Gino Trematerra, Giommaria Uggias, dell’IDV – Italia dei Valori, di Giuseppe Arlacchi ed altro nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi gli avvocati Mario Sanino e Lorenzo Lentini per Giuseppe Gargani e Pasquale Sommese, Federico Sorrentino e Antonello Rossi per Maddalena Calia, Oreste Morcavallo per Gino Trematerra, Giampaolo Parodi e Luigi Manzi per Sonia Viale, Vincenzo Cerulli Irelli per il PD – Partito Democratico e Roberto Gualtieri, Stelio Mangiameli per Giovanni Collino, Oreste Rossi e Iva Zanicchi, Giuseppe Morbidelli e Paolo Trombetti per Salvatore Caronna, Alessandra Camba per la Regione Sardegna, Giovanni Pitruzzella per la Regione Siciliana, Luca Di Raimondo per Nicola Vendola ed altri, Silvio Crapolicchio per Oliviero Diliberto ed altri, Felice Carlo Besostri per Felice Carlo Besostri, Sergio Scicchitano e Giommaria Uggias per Giommaria Uggias, Sergio Scicchitano per l’IDV – Italia dei Valori e Giuseppe Arlacchi ed altro e l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II bis, con tre ordinanze di identico tenore dell’11 dicembre 2009 (r.o. nn. 29 e 30 del 2010) e del 14 dicembre 2009 (r.o. n. 31 del 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, n. 2, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione, e all’art. 11 della Costituzione, in relazione all’art. 10 del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d’ora in avanti «CEDU»).

Ad avviso del collegio rimettente, la norma censurata sarebbe illegittima in quanto prevede «la soglia nazionale di sbarramento […] senza stabilire alcun correttivo, anche in sede di riparto dei resti», in particolare «non consentendo anche alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all’assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti», in tal modo privandole del «c.d. diritto di tribuna».

1.1. – Il giudice a quo riferisce che i ricorrenti nei giudizi principali hanno impugnato il verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale centrale nazionale presso la suprema Corte di cassazione, con cui è stato adottato l’atto di proclamazione degli eletti al Parlamento europeo in esito alle elezioni svoltesi in data 6 e 7 giugno 2009, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali, chiedendone l’annullamento nella parte in cui non sono stati assegnati seggi alle seguenti liste: «Sinistra e Libertà – Federazione dei Verdi» (r.o. nn. 29 e 31 del 2010); «Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – Partito dei Comunisti italiani» (r.o. nn. 30 e 31 del 2010); «Associazione politica nazionale Lista Pannella»; «La Destra»; «Movimento per le Autonomie»; «Partito Pensionati»; «Alleanza di Centro per la Libertà» (r.o. n. 31 del 2010). I ricorrenti nei giudizi principali hanno altresì chiesto, secondo quanto riferisce il collegio rimettente, la conseguente proclamazione dei candidati della Lista «Sinistra e Libertà – Federazione dei Verdi», Nicola Vendola (r.o. n. 29 del 2010) e della lista «Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – Partito dei Comunisti italiani», Oliviero Diliberto (r.o. n. 30 del 2010), in sostituzione dei candidati risultati eletti della lista «Lega Nord», ovvero del candidato della lista «Italia dei Valori – Lista Di Pietro».

I ricorrenti nei giudizi principali hanno lamentato, secondo quanto rappresenta il Tribunale rimettente, che alle predette liste «Sinistra e Libertà – Federazione dei Verdi» e «Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea – Partito dei Comunisti italiani», in ragione del mancato raggiungimento della soglia di sbarramento, non siano stati attribuiti seggi, pur avendo alcuni candidati delle medesime liste ottenuto un numero di voti maggiore rispetto ai «resti» che hanno consentito ai candidati di altre liste, le quali hanno superato la soglia di sbarramento, di beneficiare «dei due seggi residuati dopo l’assegnazione dei seggi a quoziente intero». Il collegio rimettente, in particolare, espone che i ricorrenti nel giudizio principale hanno dedotto la falsa applicazione della disposizione contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 21, comma 1, n. 2, della legge n. 18 del 1979 («si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale»). Questa disposizione, a loro avviso, imporrebbe di considerare come resti, ai fini della attribuzione dei seggi non assegnati a quoziente intero, anche la cifra elettorale nazionale delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento del 4%, di cui all’art. 21, comma 1, n. 1-bis, della legge n. 18 del 1979, in modo da concedere ad esse un «diritto di tribuna». Ove tale interpretazione non fosse accolta, i ricorrenti deducono in via subordinata l’illegittimità costituzionale della norma censurata.

Nei giudizi principali si sono costituiti o sono intervenuti i seguenti soggetti: Ministero dell’interno – Ufficio elettorale centrale nazionale e Italia dei Valori (r.o. n. 30 del 2010); Giommaria Uggias, Sonia Viale e Lega Nord per l’Indipendenza della Padania (r.o. nn. 29 e 30 del 2010), Salvatore Caronna, Roberto Gualtieri, Oreste Rossi e Luigi De Magistris (r.o. n. 31 del 2010).

1.2. – Il giudice a quo, innanzitutto, esclude di poter accogliere il ricorso in virtù della prospettata interpretazione dell’art. 21, comma 1, n. 2, ultimo periodo, della legge n. 18 del 1979, in base alla quale tale previsione normativa «consentirebbe anche alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all’assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti». Il collegio rimettente chiarisce infatti che una simile interpretazione poggia su una indebita sovrapposizione fra il concetto di «cifra elettorale nazionale», che è «presupposto previsto, nel minimo del 4%, per l’ammissione al riparto dei seggi» e «quello di quoziente elettorale nazionale», che è invece «frutto di un’elaborazione matematica per l’assegnazione in concreto dei seggi».

L’impossibilità di aderire alla interpretazione offerta dai ricorrenti impone al Tribunale rimettente di esaminare le eccezioni di legittimità costituzionale da essi sollevate in via subordinata. Il rimettente, peraltro, esclude anche che la previsione della clausola di sbarramento del 4%, in sé considerata, contrasti con le norme costituzionali o con il diritto comunitario. Tuttavia, il giudice a quo ritiene rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale della disciplina censurata, in quanto riferita al «meccanismo che esclude il c.d. diritto di tribuna, non consentendo anche alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all’assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti».

In punto di rilevanza, il collegio rimettente osserva che la norma censurata osta all’accoglimento della domanda dei ricorrenti nel giudizio principale, candidati per una lista che non ha superato la soglia di sbarramento, di partecipare con i propri voti alla ripartizione dei «resti».

In ordine alla non manifesta infondatezza, ad avviso del rimettente, la disposizione, in primo luogo, violerebbe l’art. 3 Cost. sotto diversi profili. Essa sarebbe manifestamente irragionevole, in quanto consentirebbe alle liste che hanno superato la soglia di sbarramento, «in sede di computo dei resti eccedenti il quorum elettorale intero», di ottenere ulteriori seggi «sulla base di cifre elettorali irragionevolmente ben più modeste […] rispetto a quelle riportate dalle liste che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 4% e che vengono escluse dalla norma in esame anche dal predetto riparto dei resti». La disposizione sarebbe, poi, non proporzionata rispetto al fine di favorire le aggregazioni politiche, il quale verrebbe già sufficientemente assicurato dalla esclusione delle liste minori ad opera della clausola di sbarramento del 4%. Un «ulteriore profilo di irragionevolezza», infine, risiederebbe nel «denegato accesso al rimborso delle spese effettuate dai partiti che hanno partecipato con proprie liste alla competizione elettorale, ma che non hanno raggiunto il quorum, in quanto ciò appare suscettibile di determinare una possibile disparità di trattamento fra i diversi attori politici».

In secondo luogo, la disciplina censurata, ad avviso del giudice a quo, sarebbe illegittima in quanto «porrebbe radicalmente nel nulla la volontà popolare di una più o meno ampia platea di elettori», rispetto ad essi interrompendo il «filo democratico» che unisce insieme i diversi momenti in cui si articola l’esercizio della sovranità popolare (art. 1 Cost.): il diritto di associarsi in partiti politici al fine di concorrere a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.); il diritto di concorrere direttamente all’elezione dei parlamentari (art. 48 Cost.); il principio secondo cui ciascun parlamentare esercita i suoi poteri rappresentando l’intera Nazione e non una limitata cerchia di elettori (art. 67 Cost.).

In terzo luogo, la norma impugnata violerebbe l’art. 11 Cost., in relazione sia all’art. 10 del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, secondo cui «il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa» e «ogni cittadino ha diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione», sia agli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU [recte: della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea], che sanciscono «il diritto di ciascun individuo di manifestare le proprie convinzioni e di godere dell’elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo» e «non possono non porsi anche a fondamento della necessità di rappresentanza degli elettori comunitari nel Parlamento europeo».

1.4. – È intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate manifestamente inammissibili o, comunque, manifestamente infondate.

Secondo la difesa dello Stato, la questione sarebbe inammissibile, innanzitutto, per la «evidente perplessità e contraddittorietà delle censure» prospettate dal giudice rimettente, il quale, da un lato, «riconosce la compatibilità con la Costituzione della clausola di sbarramento» e, dall’altro lato, «solleva questioni attinenti alla legittimità del sistema di attribuzione dei seggi che non potrebbero essere accolte senza mettere in discussione la stabilità di quella scelta legislativa», dal momento che la clausola di sbarramento «sarebbe inevitabilmente superata» ove si consentisse anche alla liste che non l’hanno raggiunta di concorrere alla assegnazione dei seggi non attribuiti in base ai quozienti interi. Costituisce ulteriore ragione di inammissibilità, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, la «manifesta irragionevolezza dell’intervento additivo» richiesto. Il riconoscimento di un diritto di tribuna alle liste che non hanno superato lo sbarramento risulterebbe infatti affidato, nella prospettiva fatta propria dal giudice a quo, a circostanze accidentali: esso dipenderebbe, secondo la difesa dello Stato, dalla duplice circostanza che residuino seggi da assegnare dopo il riparto effettuato in base ai quozienti interi e che i voti ottenuti dalla lista che non ha superato la soglia di sbarramento siano maggiori dei resti rimasti a disposizione della lista che la ha superata.

Nel merito, la difesa dello Stato richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’eguaglianza del voto non è compromessa se, in virtù del sistema elettorale prefigurato dal legislatore, «i suffragi espressi da taluni elettori non concorrono, in concreto, all’attribuzione di seggi» ed aggiunge che la previsione di un quorum funzionale per l’attribuzione dei seggi non comporta che coloro che hanno votato per liste che non raggiungono il quorum restano privi di rappresentanza politica, ma significa solo che tale rappresentanza «è costituita […] sulla base della prevalente aggregazione dell’opinione politica degli elettori».

1.5. – Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti nei giudizi principali, chiedendo che questa Corte dichiari l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata. In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative, ribadendo e sviluppando quanto affermato nei rispettivi atti di costituzione e insistendo per l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale

1.6. – Si sono altresì costituiti in giudizio, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata, alcuni soggetti controinteressati nei giudizi principali (Giommaria Uggias, Oreste Rossi, Roberto Gualtieri, Luigi De Magistris, Salvatore Caronna e Francesca Balzani, Sonia Viale, Italia dei Valori, Giuseppe Arlacchi). In prossimità dell’udienza, alcuni di essi (Roberto Gualtieri, Salvatore Caronna e Francesca Balzani, Sonia Viale) hanno depositato memorie illustrative, ribadendo quanto affermato nei rispettivi atti di costituzione e insistendo per la dichiarazione di inammissibilità o infondatezza della questione.

2. – Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II bis, con cinque ordinanze di identico tenore dell’11 dicembre 2009 (r.o. nn. 22, 23 e 28 del 2010), del 14 dicembre 2009 (r.o. n. 32 del 2010) e del 15 dicembre 2009 (r.o. n. 33 del 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, n. 3, della legge n. 18 del 1979, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 Cost., nonché agli artt. 10, 11 e 117 Cost., in relazione agli artt. 1, 2 e 7 dell’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla Decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom, come modificato dalla Decisione del Consiglio 25 giugno 2002, n. 2002/772/CE/Euratom (d’ora in avanti «Atto di Bruxelles») e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU.

Secondo il Tribunale rimettente, tale disposizione sarebbe illegittima nella parte in cui, «senza rispettare il numero dei seggi preventivamente attribuito alle singole circoscrizioni, in relazione alla popolazione residente, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 18 del 1979», stabilisce quanto segue: «[l’Ufficio elettorale] attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell’articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale».

2.1. – Il Collegio rimettente riferisce che i ricorrenti nei giudizi principali hanno impugnato il verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale centrale nazionale del 26 giugno 2009, nella parte in cui con esso «si è provveduto all’assegnazione dei seggi nella competizione per il rinnovo dei rappresentanti del Parlamento europeo del 6 e 7 giugno 2009», contestando, in particolare, l’effetto di «contrazione» del numero di seggi previamente attribuiti, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 18 del 1979, alle circoscrizioni territoriali dell’Italia meridionale e dell’Italia insulare, asseritamente determinato dall’applicazione della norma censurata. Quest’ultima prevede, infatti, un sistema di assegnazione dei seggi alle liste in base al numero dei votanti nelle singole circoscrizioni che, ad avviso dei ricorrenti nei giudizi principali, si porrebbe in contrasto con il diverso criterio di attribuzione dei seggi sulla base della popolazione, stabilito dal predetto art. 2 della legge n. 18 del 1979 conformemente al diritto europeo (art. 189 Tr. CE e Atto di Bruxelles). Il giudice a quo espone che, alla luce di tali considerazioni, i ricorrenti nei giudizi principali hanno chiesto: in via principale, la correzione del verbale dell’Ufficio elettorale centrale nazionale, nonché di quelli degli uffici circoscrizionali, con conseguente elezione dei ricorrenti stessi a parlamentari europei, previa disapplicazione dell’art. 21 della legge n. 18 del 1979; in via subordinata, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ai fini della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 21 e 22 della legge n. 18 del 1979.

Il Tribunale amministrativo rimettente riferisce che si sono costituiti o sono intervenuti nei giudizi principali i seguenti soggetti: Ministero dell’Interno e Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte suprema di cassazione (r.o. nn. 22, 28, 32 e 33 del 2010); Roberto Gualtieri (r.o. nn. 22, 23, 28, 32 e 33 del 2010); Salvatore Caronna (r.o. nn. 22, 28 e 33 del 2010); Sonia Viale (r.o. n. 22 del 2010); Lega Nord per l’Indipendenza della Padania (r.o. n. 22 del 2010); Partito Democratico (r.o. n. 22 del 2010); Regione Sardegna (r.o. nn. 28, 32 del 2010); Regione Siciliana (r.o. n. 32 del 2010).

2.2. – Ciò premesso, il giudice a quo, dopo aver ricostruito il contenuto della disciplina, nazionale e sovranazionale, per le elezioni del Parlamento europeo, osserva che l’applicazione della norma censurata produce, «di fatto», un effetto distorsivo, consistente nella assegnazione a ciascuna circoscrizione di un numero di seggi «direttamente correlato all’affluenza al voto», anziché proporzionale alla popolazione residente, come è invece previsto dall’art. 2 della legge n. 18 del 1979, nonché dal diritto comunitario, che stabilisce i principi della «rappresentanza territoriale» e della «proporzionalità degressiva», in base alla quale «il numero degli eletti in ciascuna ripartizione territoriale deve garantire un’adeguata rappresentanza della popolazione nella corrispondente circoscrizione». In particolare, rispetto alla ripartizione di seggi effettuata in attuazione dell’art. 2 della legge n. 18 del 1979 (che prevede 18 seggi per la circoscrizione dell’Italia meridionale e 8 seggi per quella dell’Italia insulare), i risultati elettorali del 2009 avrebbero determinato, secondo quanto rileva il giudice a quo, «un deficit di rappresentanza […] per i cittadini delle circoscrizioni del Sud e delle Isole, che hanno visto la diminuzione di 3 e 2 rappresentanti rispettivamente (con la conseguente mancata elezione de[i] ricorrent[i]) in ragione della ripartizione di voti sulla base di altro e discordante criterio (di cui all’art. 21) riferito al numero di cittadini che hanno esercitato il diritto di voto».

In ragione del descritto effetto distorsivo, il collegio rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata, osservando, in punto di rilevanza, che «una eventuale pronuncia di incostituzionalità della Corte costituzionale imporrebbe di decidere la posizione de[i] ricorrent[i] […] alla stregua della nuova disciplina che ne risulterebbe».

In ordine alla non manifesta infondatezza, il Tribunale amministrativo rimettente dubita della legittimità costituzionale della disposizione censurata in relazione a diversi parametri costituzionali.

Essa sarebbe in contrasto, in primo luogo, con l’art. 3 Cost., con riguardo sia alla ragionevolezza, sia all’uguaglianza: la «intrinseca irragionevolezza» deriverebbe dalla «prospettata contraddittorietà […] con l’intenzione del legislatore, quale risultante dai lavori parlamentari preparatori e dal tenore del citato art. 2» della legge n. 18 del 1979, secondo il quale i seggi devono essere distribuiti in proporzione della popolazione residente in ogni circoscrizione; il canone dell’eguaglianza sarebbe violato con riferimento sia al diritto di elettorato attivo, per la lesione del principio di uguaglianza del voto, sia al diritto di elettorato passivo, in quanto si consentirebbe «ad una o più liste, all’interno delle circoscrizioni in cui vi è stata una maggiore affluenza di elettori, di ottenere più seggi, alterando il numero di quelli assegnati alle medesime circoscrizioni, a scapito dei candidati che concorrono nelle circoscrizioni con minore affluenza di votanti».

In secondo luogo, risulterebbero violati i principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost., in quanto, mentre l’art. 2 della legge n. 18 del 1979 avrebbe correttamente accolto l’indicazione del legislatore comunitario relativa alla facoltà degli Stati «di autovincolarsi ad un sistema di ripartizione territoriale – per circoscrizione – dei seggi», al contrario la norma censurata «àncora il risultato elettorale […] ad un sistema premiante delle circoscrizioni in cui la popolazione […] si è dimostrata politicamente e civicamente più matura», senza che tale diverso criterio trovi «una sua ratio nell’ordinamento».

In terzo luogo, vi sarebbe un contrasto con l’art. 1 Cost., in base al quale «anche l’esercizio delle procedure nazionali relative all’attribuzione di profili di sovranità all’Unione europea, quali l’elezione degli europarlamentari», deve avvenire «in conformità al principio democratico».

In quarto luogo, sarebbero lesi gli artt. 10 e 11 Cost., in relazione agli artt. 1, 2 e 7 dell’Atto di Bruxelles, in quanto il «sistema della ripartizione territoriale» dei seggi, benché non obbligatorio in base al diritto comunitario, «risponde alle esigenze di proporzionalità e rappresentatività della popolazione», con la conseguenza che il legislatore nazionale non potrebbe prevedere un «meccanismo contrastante» con tale sistema, ma semmai alternativo ed equivalente nel perseguimento dello scopo.

In quinto luogo, sarebbero violati gli artt. 48, 49 e 51 Cost., considerati anche in congiunzione con gli artt. 2, 18, 21, 39, 64, 67, 82 e 118 Cost., i quali «affermano il criterio della rappresentatività della popolazione, quale derivazione del più alto principio democratico».

In sesto luogo, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU [recte: della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea], i quali «sanciscono il diritto di ciascun individuo di manifestare le proprie convinzioni e di godere dell’elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo», a sua volta «strettamente conness[i] a quelli tutelati dagli articoli che nella Carta costituzionale affermano la regola democratica secondo il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost». Ad avviso del collegio rimettente, che richiama in proposito le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 di questa Corte, la disposizione censurata sarebbe incompatibile con le predette norme della CEDU e, dunque, con gli obblighi internazionali di cui agli artt. 10 e 117 Cost.

Infine, il giudice a quo ritiene che la norma censurata violi anche gli artt. 56 e 57 Cost., che sanciscono il principio di «rappresentatività del cittadino nelle istituzioni», del quale costituisce espressione «il criterio della rappresentanza proporzionale territoriale».

2.3. – È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate manifestamente non fondate.

L’Avvocatura osserva, preliminarmente, che la legge n. 18 del 1979 prevede un sistema elettorale proporzionale «c.d. perfetto», il quale cioè «garantisce in massimo grado la rappresentatività politica del corpo elettorale, a parziale scapito della rappresentatività territoriale». Ciò premesso, la difesa dello Stato rileva che, in base al diritto comunitario citato dal rimettente, il criterio della rappresentatività territoriale del Parlamento europeo (c.d. proporzionalità degressiva) è riferibile alle sole «rappresentanze nazionali» e non anche a rappresentanze di realtà territoriali interne agli Stati membri. In particolare, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, l’Atto di Bruxelles, all’opposto di quanto ritenuto dal giudice rimettente, recherebbe «una decisa opzione in favore della rappresentatività politica, in senso proporzionale e su base nazionale, degli eletti al Parlamento europeo», dal momento che esso consente la «costituzione di circoscrizioni o altre suddivisioni interne […] solo in funzione di specificità nazionali e a condizione che non venga pregiudicato il carattere proporzionale del voto, vale a dire la rappresentatività del voto rispetto alla composizione politica dell’elettorato dell’intero Stato membro». Secondo la difesa dello Stato, il legislatore nazionale non avrebbe inteso avvalersi di tale facoltà, dato che le circoscrizioni di cui alla legge n. 18 del 1979 non perseguono lo scopo di «attribuire rilevanza a realtà territoriali omogenee sul piano istituzionale», ma rispondono a mere finalità amministrative «volte a favorire l’ordinato svolgimento delle operazioni elettorali oltre che a consentire una effettiva campagna elettorale, mantenendo a livelli fisiologici il rapporto tra elettori e candidati».

Sulla base di tali considerazioni, l’Avvocatura generale dello Stato esclude l’asserita lesione delle fonti sovranazionali. Né sussisterebbe, secondo la difesa dello Stato, il prospettato contrasto con l’art. 3 Cost. Il principio della eguaglianza del voto, infatti, sarebbe potuto semmai essere «vulnerato» dalla scelta dell’opposto criterio dell’attribuzione alle varie circoscrizioni di un numero di seggi fisso, in base al quale «gli eletti nelle circoscrizioni con minore affluenza finirebbero per rappresentare un numero minore di votanti». Quanto, poi, all’asserita intrinseca irragionevolezza della disposizione censurata, per contraddittorietà rispetto all’art. 2 della medesima legge n. 18 del 1979, l’Avvocatura generale dello Stato osserva che, in realtà, le due previsioni «fa[nno] corpo», «perché la suddivisione dei seggi in circoscrizioni non può prescindere dalla fissazione del metodo di attribuzione dei seggi medesimi, che la legge elettorale in esame ha stabilito in funzione della maggiore garanzia della rappresentatività in senso proporzionale, come previsto nel principio fondamentale contenuto nell’art. 1, comma 2, della legge, secondo il quale "l’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale” (non, quindi, su base circoscrizionale)».

2.4. – Si sono costituiti tutti i ricorrenti nei giudizi principali, chiedendo che questa Corte dichiari l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata. Si sono altresì costituite in giudizio, insistendo per l’accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale, le Regioni Sardegna e Sicilia, intervenute in alcuni dei giudizi principali. In prossimità dell’udienza, alcuni dei ricorrenti nei giudizi principali costituitisi nel giudizio costituzionale (Giuseppe Gargani, Pasquale Sommese, Maddalena Calia e Sebastiano Sanzarello) hanno depositato memorie illustrative, ribadendo e sviluppando quanto sostenuto nei rispettivi atti di costituzione e insistendo affinché la Corte dichiari l’illegittimità costituzionale della disciplina censurata. Anche le Regioni Sicilia e Sardegna hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza, confermando quanto sostenuto nei rispettivi atti di costituzione e insistendo per l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale

2.5. – Si sono costituiti in giudizio, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile o infondata la questione, alcuni soggetti controinteressati nei giudizi principali (Salvatore Caronna, Roberto Gualtieri, Sonia Viale, Iva Zanicchi, Giovanni Collino, Oreste Rossi, Partito democratico). In prossimità dell’udienza, alcuni di tali soggetti (Salvatore Caronna, Roberto Gualtieri, Sonia Viale, Partito democratico) hanno depositato memorie illustrative, sviluppando le argomentazioni svolte nei rispettivi atti di costituzione e insistendo affinché la Corte dichiari inammissibile o comunque non fondata la questione.

Considerato in diritto

1. – Con otto ordinanze, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, n. 2 e n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 della Costituzione, nonché agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, in relazione all’art. 10 del Trattato sull’Unione europea, agli artt. 1, 2 e 7 dell’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla Decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom, come modificato dalla Decisione del Consiglio 25 giugno 2002, n. 2002/772/CE/Euratom (d’ora in avanti «Atto di Bruxelles») e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d’ora in avanti «CEDU») [recte: della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea].

All’art. 21, comma 1, n. 2, della legge n. 18 del 1979 si riferiscono, in particolare, le censure contenute in tre ordinanze di rimessione del Tar del Lazio (r.o. nn. 29, 30 e 31 del 2010), di identico tenore, le quali riguardano l’accesso al riparto dei seggi, in base ai resti, delle liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento del 4%.

All’art. 21, comma 1, n. 3, si riferiscono, invece, le censure proposte dal Tar del Lazio con cinque ordinanze di rimessione (r.o. nn. 22, 23, 28, 32 e 33 del 2010), anch’esse di identico tenore, le quali attengono alle modalità di ripartizione dei seggi fra le diverse circoscrizioni elettorali.

2. – In ragione della loro connessione oggettiva, i giudizi possono essere riuniti, per essere decisi con un’unica pronuncia.

3. – Preliminarmente, vanno esposte le principali caratteristiche della disciplina per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, nel cui contesto si collocano le disposizioni oggetto di censura.

3.1. – L’ordinamento comunitario, nell’attesa dell’introduzione di una procedura uniforme per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, ha demandato agli Stati membri la definizione di tale disciplina, fissando tuttavia alcuni principi comuni. Tali principi sono contenuti nell’Atto di Bruxelles, che esprime una scelta di fondo a favore di sistemi elettorali di tipo proporzionale. Esso stabilisce, infatti, che «in ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale» (art. 1), secondo disposizioni nazionali che «non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto» (art. 7); permette agli Stati membri di costituire circoscrizioni elettorali, ma «senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto» (art. 2); consente ai legislatori nazionali di prevedere una soglia minima per l’attribuzione dei seggi, purché essa non sia « fissata a livello nazionale oltre il 5% dei suffragi espressi» (art. 2-bis). La disciplina europea, dunque, è ispirata al principio di proporzionalità politica: consente l’istituzione di circoscrizioni interne, purché non pregiudichino tale principio.

3.2. – In attuazione della disciplina europea, l’Italia, con la legge n. 18 del 1979, ha scelto un sistema elettorale proporzionale c.d. «puro», con assegnazione dei seggi nell’ambito di un collegio nazionale unico. Il collegio è tuttavia articolato in cinque circoscrizioni elettorali (Italia nord occidentale; Italia nord orientale; Italia centrale; Italia meridionale; Italia insulare), in cui devono essere presentate le liste e alle quali, in virtù di una previsione introdotta con la legge 9 aprile 1984, n. 61 (Disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo), è assegnato preventivamente un numero di seggi, in proporzione alla popolazione residente. Inoltre, con la legge 20 febbraio 2009, n. 10 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), è stata introdotta una soglia di sbarramento del 4% dei voti validi espressi.

3.3. – Le modalità di assegnazione dei seggi sono definite dall’art. 21 della legge n. 18 del 1979, che prevede le seguenti fasi.

Innanzitutto, è determinata la «cifra elettorale nazionale» di ciascuna lista, data dalla «somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno» (art. 21, comma 1, n. 1), e sono individuate «le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi» (art. 21, comma 1, n. 1-bis).

Successivamente, si procede al riparto proporzionale dei seggi tra le diverse liste che hanno superato la soglia di sbarramento, in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e secondo la formula dei quozienti interi e dei più alti resti. In particolare, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista è divisa per il «quoziente elettorale nazionale» (dato dal totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi diviso per il numero dei seggi da attribuire) e si assegnano ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale nazionale. I seggi residui sono poi attribuiti alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti, considerandosi resti anche «le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale» (art. 21, comma 1, n. 2).

Infine, si procede alla distribuzione, nelle singole circoscrizioni, dei seggi assegnati alle varie liste. A tal fine, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista viene divisa per il «quoziente elettorale di lista» (che è dato dalla cifra elettorale nazionale di lista diviso per il numero di seggi assegnati alla lista stessa). Si attribuiscono, poi, ad ogni lista, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti (art. 21, comma 1, n. 3).

4. – Con le ordinanze di cui al r.o. nn. 29, 30 e 31, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, n. 2, della legge n. 18 del 1979, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51 e 97 Cost., nonché all’art. 11 Cost., in relazione all’art. 10 del Trattato sull’Unione europea e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU [recte: della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]. La disposizione è censurata nella parte in cui prevede «la soglia nazionale di sbarramento […] senza stabilire alcun correttivo, anche in sede di riparto dei resti», in particolare «non consentendo anche alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all’assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti».

4.1. – Il Collegio rimettente, pur riconoscendo la legittimità costituzionale della soglia di sbarramento in sé considerata, osserva che, secondo la disposizione censurata, ai fini del riparto dei seggi non attribuiti in base ai quozienti interi, «si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale». Ad avviso del giudice a quo, tale disciplina sarebbe illegittima nella parte in cui essa non prevede che si considerino resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 4%, negando, in tal modo, a tali liste il c.d. «diritto di tribuna».

Secondo il Tribunale rimettente, la norma censurata, in primo luogo, sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto diversi profili: essa irragionevolmente consentirebbe alle liste che hanno superato la soglia di ottenere seggi, in sede di computo dei resti, sulla base di cifre elettorali più modeste di quelle delle liste che, non avendo superato la soglia, risultano invece escluse anche dal riparto dei seggi in base ai resti; la norma oggetto di censura sarebbe, poi, non proporzionata rispetto al fine di favorire le aggregazioni politiche, già sufficientemente assicurato dalla esclusione delle liste minori dal riparto dei seggi a quoziente intero; infine, un ulteriore profilo di irragionevolezza viene individuato dal Collegio rimettente nella circostanza che le liste le quali, per mancato superamento della soglia, non ottengono alcun seggio, si vedono private (in base peraltro a diversa disciplina non censurata dal rimettente) del rimborso delle spese elettorali. In secondo luogo, il Tribunale amministrativo rimettente lamenta la violazione degli artt. 1, 48, 49, 51 e 97 Cost., in quanto la disposizione censurata «porrebbe radicalmente nel nulla la volontà popolare di una più o meno ampia platea di elettori». Infine, il Collegio rimettente deduce la violazione dell’art. 11 Cost, in relazione sia all’art. 10 del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, secondo cui «il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa» e «ogni cittadino ha diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione», sia agli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU [recte: della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea], che sanciscono «il diritto di ciascun individuo di manifestare le proprie convinzioni e di godere dell’elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo».

4.2. – La questione è inammissibile.

In primo luogo, essa è prospettata in modo contraddittorio. Il Collegio rimettente, infatti, da un lato, giudica manifestamente infondata una ipotetica questione di legittimità costituzionale riferita alla introduzione della soglia di sbarramento, per effetto della quale le liste che non raggiungono il 4% dei voti validi sono escluse dal riparto dei seggi; dall’altro lato, censura la disciplina relativa all’attribuzione dei seggi in base ai resti in quanto, in applicazione della previsione della soglia di sbarramento, esclude da tale attribuzione le liste che non l’abbiano superata. Di qui la contraddizione: se la soglia di sbarramento è legittima – come il giudice rimettente riconosce – allora non può censurarsi la conseguente scelta del legislatore di escludere dall’attribuzione dei seggi in base ai resti le liste che non l’abbiano superata; se, invece, la disciplina sul riparto dei seggi in base ai resti è illegittima, nella parte in cui esclude le liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento – come il giudice rimettente lamenta – allora non può sostenersi che il legislatore possa legittimamente introdurre tale soglia.

In ogni caso, ove pure si ammettesse che una clausola di sbarramento, che estrometta del tutto dall’attribuzione dei seggi le liste sotto il 4%, senza alcun correttivo, sia in contrasto con i parametri costituzionali indicati dal Collegio rimettente, va osservato che quest’ultimo domanda una pronuncia additiva. Il giudice a quo, infatti, chiede a questa Corte di introdurre un meccanismo diretto ad attenuare gli effetti della soglia di sbarramento, consistente nel concedere alle liste che non l’abbiano superata la possibilità di partecipare, con le rispettive cifre elettorali, alla aggiudicazione dei seggi distribuiti in base ai resti. Ma tale attenuazione non ha una soluzione costituzionalmente obbligata, potendosi immaginare numerosi correttivi volti a temperare gli effetti della soglia di sbarramento, a partire dalla riduzione della soglia stessa.

Ne deriva, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che la questione sollevata, sollecitando un intervento additivo in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, deve ritenersi inammissibile (fra le più recenti, sentenza n. 58 del 2010; ordinanze n. 59 e n. 22 del 2010).

5. – Con le ordinanze di rimessione di cui al r.o. nn. 22, 23, 28, 32 e 33 del 2010, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, n. 3, della legge n. 18 del 1979, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 Cost., nonché in riferimento agli artt. 10, 11 e 117 Cost., in relazione agli artt. 1, 2 e 7 dell’Atto di Bruxelles e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU [recte: della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]. La disposizione è censurata nella parte in cui regola la distribuzione nelle varie circoscrizioni dei seggi attribuiti a ciascuna lista sul piano nazionale, «senza rispettare il numero dei seggi preventivamente attribuito alle singole circoscrizioni, in relazione alla popolazione residente, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 18 del 1979».

5.1. – Ad avviso del Tribunale rimettente, l’applicazione della norma censurata darebbe luogo ad un effetto distorsivo, consistente nella «traslazione» di seggi da una circoscrizione all’altra: alcuni seggi, assegnati ad una determinata circoscrizione in base al criterio della popolazione, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 18 del 1979, si trasferirebbero, invece, ad altra circoscrizione, in virtù del diverso criterio di riparto previsto dalla norma censurata, fondato sui voti validi espressi. Più precisamente, tale «traslazione», essendo conseguenza del differente rapporto, nelle varie circoscrizioni, fra numero di abitanti e numero di voti validi espressi, penalizzerebbe le circoscrizioni nelle quali è più bassa l’affluenza alle urne. In particolare, il Collegio rimettente rileva come i risultati elettorali del 2009 avrebbero determinato «un deficit di rappresentanza […] per i cittadini delle circoscrizioni del Sud e delle Isole, che hanno visto la diminuzione di 3 e 2 rappresentanti rispettivamente, con la conseguente mancata elezione dei  ricorrenti nei giudizi principali».

Sotto tale profilo, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata  contrasterebbe con diversi parametri costituzionali. Sarebbe violato, innanzitutto, l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell’eguaglianza, con riferimento al diritto di elettorato attivo e passivo, sia sotto il profilo della «intrinseca irragionevolezza» della norma censurata, che sarebbe contraddittoria rispetto alla «intenzione del legislatore, quale risultante dai lavori parlamentari preparatori e dal tenore dell’[…] art. 2» della legge n. 18 del 1979, secondo il quale i seggi devono essere distribuiti in proporzione della popolazione residente in ogni circoscrizione. Sarebbe leso, poi, il «principio di rappresentanza territoriale», che il collegio rimettente ritiene imposto sia da principî della Costituzione italiana (artt. 1, 48, 49, 51, 56 e 57 Cost.), nel presupposto che essi si applichino anche alle modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, sia, per il tramite degli artt. 10, 11 e 117 Cost., dal diritto europeo e, segnatamente, dagli artt. 1, 2 e 7 dell’Atto di Bruxelles, nonché dagli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU [recte: della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea].

5.2. – La questione è inammissibile.

Il legislatore italiano, cui, come chiarito, spetta disciplinare la materia in attesa che l’Unione europea introduca una procedura uniforme, ha optato per un sistema elettorale proporzionale a collegio unico nazionale, articolato in circoscrizioni, nell’ambito delle quali devono essere presentate le liste. Peraltro, la legge n. 18 del 1979, nella sua versione originaria, non assegnava a ciascuna circoscrizione un determinato numero di seggi in base alla popolazione residente, limitandosi ad indicare il numero minimo e massimo di candidati per lista. Nelle elezioni del 1979, quindi, la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni avvenne in ragione dei voti espressi in ciascuna di esse, secondo la disciplina oggi censurata. Le liste presentate nelle circoscrizioni meridionali e insulari, a causa anche della minore partecipazione alla votazione, ottennero un numero di seggi inferiore a quello che ad esse sarebbe spettato in proporzione alla popolazione residente nelle medesime circoscrizioni. Per tentare di rimediare a questo inconveniente, con la legge n. 61 del 1984, il legislatore ha modificato l’art. 2 della legge n. 18 del 1979, prevedendo espressamente che a ciascuna circoscrizione venga assegnato un numero di seggi proporzionale alla popolazione in essa residente. La legge n. 61 del 1984, però, non ha tratto tutte le conseguenze dalla assegnazione dei seggi alle circoscrizioni in base alla popolazione. Essa, infatti, ha lasciato inalterata la disciplina censurata, che, ai fini della distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni, considera il rapporto fra la cifra elettorale circoscrizionale della lista e il quoziente elettorale nazionale di lista, anziché il quoziente circoscrizionale.

Dal 1984 in poi, pertanto, nella disciplina elettorale italiana per il Parlamento europeo, convivono due ordini di esigenze: da un lato, l’assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi; dall’altro, la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione. Il primo riflette il criterio della proporzionalità politica e premia la partecipazione alle consultazioni elettorali e l’esercizio del diritto di voto. Il secondo riflette il principio della rappresentanza c.d. territoriale, determinata in base alla popolazione (ma astrattamente determinabile anche in base ai cittadini, o agli elettori, o in base a una combinazione di tali criteri).

Tali ordini di esigenze, però, sono difficilmente armonizzabili e, anzi, non possono essere fra loro perfettamente conciliati. Esistono, tuttavia, diversi possibili meccanismi correttivi che, senza modificare la ripartizione proporzionale dei seggi in sede di collegio unico nazionale, riducono l’effetto traslativo lamentato dal rimettente, cioè lo scarto fra seggi conseguiti nelle circoscrizioni in base ai voti validamente espressi e seggi ad esse spettanti in base alla popolazione. Questi meccanismi, peraltro, conseguono tale obiettivo al prezzo di alterare, in maggiore o minore misura, il rapporto proporzionale fra voti conseguiti e seggi attribuiti a ciascuna lista nell’ambito della singola circoscrizione. Ma il legislatore, sia nel 1984 che nelle successive occasioni in cui ha riesaminato la disciplina elettorale in questione, non ha introdotto un meccanismo correttivo, con la conseguenza che, nonostante il disposto dell’art. 2 della legge n. 18 del 1979, come modificato nel 1984, il riparto dei seggi fra le circoscrizioni ha continuato ad avvenire, come in precedenza, in proporzione ai voti validi, a prescindere dalla previa assegnazione in ragione della popolazione. Anche dai lavori preparatori della legge n. 61 del 1984 emerge la consapevolezza, da parte del legislatore, che la finalità di rispettare la previa assegnazione dei seggi in proporzione alla popolazione avrebbe richiesto una più ampia revisione della disciplina contenuta negli artt. 21 e 22 della legge n. 18 del 1979. Ciò non è però avvenuto, né allora, né successivamente, quando, con la legge n. 10 del 2009, il legislatore si è limitato ad introdurre la soglia di sbarramento, oltretutto calcolandola «sul piano nazionale».

Tutto ciò premesso, deve osservarsi che il Collegio rimettente sollecita una pronuncia che abbia come effetto l’introduzione, ad opera di questa Corte, di un sistema di distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni che, a differenza di quello previsto dalla disposizione censurata, sia rispettoso del riparto previamente effettuato in base alla popolazione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 18 del 1979. Ma il giudice a quo non precisa quale dei possibili sistemi dovrebbe essere introdotto per contemperare il principio della proporzionalità politica con quello della rappresentanza territoriale. Alla disciplina prevista, per la Camera dei deputati, dall’art. 83, comma 1, n. 8, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), che secondo alcune parti private intervenute nel giudizio costituzionale potrebbe applicarsi in virtù del rinvio di cui all’art. 51 della legge n. 18 del 1979, il Collegio rimettente, in realtà, riserva solo un breve cenno, in quella parte dell’ordinanza di rimessione in cui riferisce le tesi dei ricorrenti nei giudizi principali. In ogni caso, va detto che tale disciplina rappresenta soltanto uno dei diversi possibili meccanismi in grado di ridurre l’effetto di slittamento di seggi da una circoscrizione all’altra. Ma non può che spettare al legislatore individuare, con specifico riferimento all’organo rappresentativo preso in considerazione, la soluzione più idonea a porre rimedio alla lamentata incongruenza della disciplina censurata. In presenza di una pluralità di soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, questa Corte non potrebbe sostituirsi al legislatore in una scelta ad esso riservata (fra le più recenti, sentenza n. 58 del 2010; ordinanze n. 59 e n. 22 del 2010).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, n. 2 e n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 della Costituzione, nonché agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, in relazione all’art. 10 del Trattato sull’Unione europea, agli artt. 1, 2 e 7 dell’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla Decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom, come modificato dalla Decisione del Consiglio 25 giugno 2002, n. 2002/772/CE/Euratom e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2010.