Ordinanza n. 110 del 2010

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ORDINANZA N. 110

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-          Ugo                              DE SIERVO                                      Presidente

-          Paolo                            MADDALENA                                   Giudice

-          Alfio                             FINOCCHIARO                                       “

-          Alfonso                         QUARANTA                                            “

-          Franco                          GALLO                                                     “

-          Luigi                             MAZZELLA                                              “

-          Gaetano                        SILVESTRI                                               “

-          Sabino                          CASSESE                                                 “

-          Maria Rita                    SAULLE                                                   “

-          Giuseppe                      TESAURO                                                “

-          Paolo Maria                  NAPOLITANO                                        “

-          Giuseppe                      FRIGO                                                      “

-          Alessandro                   CRISCUOLO                                           “

-          Paolo                            GROSSI                                                    “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 37 del codice di procedura civile promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto nel procedimento vertente tra la Calipso s.r.l. e l’INPS., con ordinanza del 29 gennaio 2009, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di costituzione dell’INPS, e l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Taranto, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 37 del codice di procedura civile;

che, come la rimettente riferisce, il giudizio a quo ha ad oggetto l’opposizione proposta da una società a responsabilità limitata avverso una cartella di pagamento emessa su istanza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (d’ora in avanti, INPS), per il recupero di contributi dovuti al Servizio sanitario nazionale;

che il giudice del lavoro di Taranto, previamente adito dalla società opponente, con sentenza depositata il 9 giugno 2008 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di versamento dei detti contributi, stante l’esplicita riserva di attribuzione al giudice tributario dei ricorsi avverso le cartelle di pagamento, ai sensi degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);

che, proposto il ricorso in riassunzione dinanzi alla rimettente, l’INPS, nel costituirsi in giudizio, ne ha eccepito l’inammissibilità, per decorso del termine di decadenza stabilito dall’art. 21 del d.lgs. ora citato, perché, in ipotesi di declinatoria di giurisdizione, disciplinata dall’art. 37 cod. proc. civ., applicabile al processo tributario ai sensi dell’art. 1, comma 2, dello stesso decreto, non sarebbero operanti i principii della translatio iudicii e della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, destinati a produrre effetti soltanto nell’ambito della declaratoria di incompetenza, secondo il dettato di cui agli artt. 42-50 cod. proc. civ.;

che, ad avviso del giudice a quo, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 cod. proc. civ. è non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 24 Cost., rafforzato dall’art. 111 Cost., sotto il profilo della menomazione del diritto di difesa, nella parte in cui la norma suddetta non prevede che gli effetti sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta davanti a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di pronuncia declinatoria della giurisdizione medesima, nel processo proseguito davanti al giudice di essa munito, nonché, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento difensivo venutasi a creare nei rapporti tra le varie giurisdizioni, dopo l’intervento correttivo del giudice delle leggi, con la sentenza n. 77 del 2007, limitatamente all’ambito TAR – giudice ordinario;

che, in punto di rilevanza della questione, la rimettente afferma di non potere definire il giudizio a quo indipendentemente dalla risoluzione dei dubbi di costituzionalità dell’art. 37 cod. proc. civ.;

che il giudice a quo, nel fare riferimento alla sentenza n. 77 del 2007, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), sottolinea come questa Corte abbia ricordato che la funzione, assegnata alla giurisdizione con l’art. 24 Cost. e ribadita con l’art. 111 Cost., è quella di assicurare la tutela effettiva dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, al riparo da limitazioni o pregiudizi occasionati da una sempre possibile erronea individuazione del giudice munito di giurisdizione, dipendente dal sistema;

che l’art 30 della legge n. 1034 del 1971, prima dell’intervento correttivo del giudice delle leggi, ricalcava l’art. 37 cod. proc. civ., cosicché nei confronti di quest’ultimo la rimettente pone gli stessi dubbi di costituzionalità;

che, nel presente giudizio, si è costituito l’INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, sia per carente descrizione della fattispecie, sia per assenza di qualsiasi riferimento alle ragioni poste a base della non manifesta infondatezza, essendo stata richiamata per relationem la motivazione della sentenza di questa Corte n. 77 del 2007, con  conseguente difetto di  autosufficienza dell’ordinanza del giudice a quo;

che, nel giudizio di legittimità costituzionale, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, e rilevando che analoga questione è stata già esaminata da questa Corte con la menzionata sentenza n. 77 del 2007, mentre anche la giurisprudenza di legittimità (Cass., SS. UU. civili, sentenza n. 4109 del 2007) si è pronunciata in punto di translatio iudicii e di conservazione degli effetti della domanda.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Taranto, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 37 del codice di procedura civile, osservando che detta norma è inidonea a salvaguardare le esigenze difensive di cui all’art. 24 Cost., rafforzato dall’art. 111 Cost., attesa anche la disparità di trattamento difensivo, sotto il profilo degli artt. 3 e 24 Cost., creatasi nei rapporti tra le varie giurisdizioni a seguito dell’intervento correttivo del giudice delle leggi, effettuato con la sentenza n. 77 del 2007, limitatamente all’ambito TAR – giudice ordinario;

che la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

che, con ordinanza n. 257 del 2009, questa Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113, Cost. perché il rimettente non aveva ricercato un’interpretazione della norma censurata conforme a Costituzione, in quanto, in base ai principi affermati dalla Corte Costituzionale e al diritto vivente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, devono ormai ritenersi presenti nel vigente sistema del diritto processuale civile sia il principio di prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice inizialmente adito, sia il principio di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione;

che, nella suddetta pronuncia, questa Corte ha richiamato gli argomenti posti a fondamento della sentenza n. 77 del 2007, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice di questa munito;

che, in particolare, alla base di tale sentenza, «questa Corte ha posto (tra gli altri) i seguenti rilievi di carattere generale: a) il principio della incomunicabilità dei giudici appartenenti ad ordini diversi, comprensibile in altri momenti storici, “è certamente incompatibile, nel momento attuale, con fondamentali valori costituzionali”; b) la Costituzione, fin dalle origini, ha assegnato con l’art. 24 (ribadendolo con l’art. 111) all’intero sistema giurisdizionale la funzione di assicurare la tutela, attraverso il giudizio, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi; c) questa essendo l’essenziale ragion d’essere dei giudici, ordinari e speciali, la loro pluralità non può risolversi in una minore effettività, o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale: ciò che avviene quando la disciplina dei loro rapporti è tale per cui l’erronea individuazione del giudice munito di giurisdizione (o l’errore del giudice in tema di giurisdizione) può risolversi nel pregiudizio irreparabile della possibilità stessa di un esame nel merito della domanda di tutela giurisdizionale; d) una disciplina siffatta, in quanto potenzialmente lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale e, comunque, tale da incidere sulla sua effettività, è incompatibile con il principio fondamentale dell’ordinamento, il quale riconosce bensì l’esistenza di una pluralità di giudici, ma la riconosce affinché venga assicurata, sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia, non già affinché sia compromessa la possibilità stessa che a tale domanda venga data risposta; e) al principio per cui le disposizioni processuali non sono fini a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, si ispira pressoché costantemente il vigente codice di procedura civile, ed in particolare la disciplina che all’individuazione del giudice competente non sacrifica il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al “bene della vita” oggetto della loro contesa; f) al medesimo principio gli artt. 24 e 111 Cost. impongono che si ispiri la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti ad ordini diversi, allorché una causa, instaurata presso un giudice, debba essere decisa, a seguito di declinatoria della giurisdizione, da altro giudice»;

che i principi ora riassunti sono stati ribaditi da questa Corte con ordinanza n. 363 del 2008;

che anche la giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU.civili., sentenze n. 2871 del 2009, n. 28044, n. 17765, n. 14831, n.10454 e n. 9040 del 2008, n. 13048 e n. 4109 del 2007) ha ammesso la operatività della translatio iudicii, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, nei rapporti tra diversi ordini giurisdizionali;

che, pertanto, con riguardo alla questione in esame, sia sotto il profilo della prospettata menomazione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 24 Cost., ribadito dall’art. 111 Cost., sia sotto il profilo della assunta disparità di trattamento difensivo nei rapporti tra le varie giurisdizioni (artt. 3 e 24 Cost.), valgono i principi ormai affermati da questa Corte, nonché dalla giurisprudenza di legittimità, circa la prosecuzione del processo e la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nel caso di pronuncia declinatoria del giudice adito e di riassunzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione;

che anche il legislatore ha manifestato la volontà di dare continuità ai suddetti principi con l’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), non applicabile alla fattispecie in oggetto ratione temporis (art. 58), ma rivelatore della suddetta volontà legislativa;

che il giudice a quo, pur richiamando la citata sentenza di questa Corte n. 77 del 2007, non ha esperito il doveroso tentativo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la mancata sperimentazione da parte del giudice a quo della praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di legittimità costituzionale ipotizzati – e tale da determinare il possibile superamento di detti dubbi, o da renderli comunque non rilevanti nei casi di specie – rende la questione sollevata manifestamente inammissibile (ex plurimis: ordinanze n. 341, n. 268, n. 205 del 2008, nonché n. 85 del 2007);

che ogni altro profilo d’inammissibilità resta assorbito.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24,111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2010.