ANNO 2008
composta dai signori:
- Franco
BILE
Presidente
- Giovanni
Maria FLICK Giudice
- Francesco
AMIRANTE
"
- Ugo
DE
SIERVO
"
- Paolo MADDALENA
"
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso
QUARANTA
"
- Franco
GALLO
"
- Luigi
MAZZELLA
"
- Gaetano SILVESTRI
"
- Sabino
CASSESE
"
- Maria Rita SAULLE
"
- Giuseppe
TESAURO
"
- Paolo Maria NAPOLITANO
"
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 14-bis,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle
competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), promosso con ordinanza del
25 maggio 2007 dal Tribunale di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti
tra Massimo Vanni ed altra e l'I.N.P.D.A.P., iscritta
al n. 757 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2007.
Visto
l'atto di costituzione dell'I.N.P.D.A.P. nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 2008
il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi gli avvocati Flavia Incletolli
e Maria Morrone per l'I.N.P.D.A.P.
e l'avvocato dello Stato Luca Ventrella per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che nel corso di due giudizi civili
riuniti promossi da Vanni Massimo e Perticaroli Paola
contro l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP), il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, 36, 38 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14-bis, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei
soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e
Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della le gge 19 dicembre 1992, n.
488), «nella parte in cui consente una interpretazione volta a non applicare il
beneficio della restituzione dei contributi a tutti i dipendenti della ex Agensud, che, cessato ex lege il
rapporto di lavoro con tale Agenzia ed esercitata l'opzione "b" di
cui all'art. 14-bis, comma 1 dello
stesso decreto, siano transitati presso amministrazioni statali ricongiungendo
il servizio prestato in precedenza presso l'Agensud e
non abbiano scelto il mantenimento della posizione pensionistica di
provenienza»;
che il giudice a quo espone che il Consiglio di
Stato, il quale inizialmente aveva affermato che anche gli ex dipendenti della
Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD) che non
fossero cessati dal servizio nel periodo indicato dalla norma censurata (cioè
dal 13 ottobre 1993 all'8 febbraio 1995) avevano diritto ad ottenere la
restituzione dei contributi non utili a fini pensionistici, successivamente si
è espresso in senso contrario sia in sede consultiva, sia in sede
giurisdizionale;
che il rimettente, dopo aver criticato questo
più recente orientamento del consesso amministrativo, afferma che, in generale,
in caso di soppressione di enti, è prevista la restituzione dei contributi
previdenziali non più utili a fini pensionistici per effetto del passaggio a
nuova e diversa gestione previdenziale e che, invece, nel caso degli ex
dipendenti dell'AGENSUD, l'infelice formulazione dell'art. 14-bis, comma 4, del d. lgs. n. 96 del 1993 consente un'interpretazione letterale
(secondo cui il beneficio della restituzione dei contributi spetterebbe
solamente ai lavoratori cessati dal servizio tra il 13 ottobre 1993 e l'8
febbraio 1995) incompatibile con
che, in particolare, il Tribunale di Roma
ricorda che
che, ad avviso del rimettente, nell'occasione
che, secondo il giudice a quo, se le decurtazioni di
stipendio e trattamento pensionistico costituiscono un disagio subito da tutti
gli ex dipendenti della AGENSUD e la loro legittimità si giustifica grazie alla
fruizione di una serie di benefici, allora questi ultimi devono essere
accordati a tutti, pena la violazione dei principi di eguaglianza ex art. 3 Cost., di imparzialità ex art. 97 Cost., di parità di
retribuzione a parità di qualità e quantità di lavoro svolto, di cui all'art.
36 Cost., e di quelli che governano il diritto a pensione ai sensi dell'art. 38
Cost.;
che si è costituito l'INPDAP, il quale
eccepisce l'inammissibilità della questione perché irrilevante e perché
che, nel merito, l'ente previdenziale deduce la
manifesta infondatezza della questione alla luce del principio generale
dell'ordinamento secondo cui i contributi versati alla gestione di appartenenza
restano a questa acquisiti anche se non siano in concreto utili per la
costituzione di un trattamento pensionistico;
che l'INPDAP nega che sussista violazione degli
artt. 3, 38 e 97 Cost., poiché il legislatore gode di ampia discrezionalità
nell'attuazione degli obiettivi di previdenza pubblica e può incidere anche in
senso peggiorativo su pregresse situazioni in itinere e sostiene che la censura
formulata dal rimettente in riferimento al «principio di parità di retribuzione
a parità di qualità e quantità di lavoro svolto, di cui all'art. 36 Cost.» è
infondata, poiché tale principio non esiste, l'art. 36 Cost. limitandosi a
prevedere l'adeguatezza e la proporzionalità della retribuzione in relazione al
lavoro prestato;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, il quale chiede che la questione sia dichiarata inammissibile
(poiché essa è finalizzata ad ottenere l'avallo della Corte a favore di una
determinata interpretazione della norma censurata) o, in subordine,
manifestamente infondata, perché in materia previdenziale vige il principio
generale secondo cui coloro che transitano da un'amministrazione ad un'altra
acquisiscono una nuova posizione previdenziale relativa ai contributi versati,
anche quando questi ultimi non siano utili all'insorgenza di un trattamento
pensionistico.
Considerato che il Tribunale di Roma ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14-bis,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle
competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), «nella parte in cui consente
una interpretazione volta a non applicare il beneficio
della restituzione dei contributi a tutti i dipendenti della ex Age nsud, che, cessato ex lege il
rapporto di lavoro con tale Agenzia ed esercitata l'opzione "b" di
cui all'art. 14-bis, comma 1 dello
stesso decreto, siano transitati presso amministrazioni statali ricongiungendo
il servizio prestato in precedenza presso l'Agensud e
non abbiano scelto il mantenimento della posizione pensionistica di
provenienza»;
che la norma censurata prevede che gli ex
dipendenti della AGENSUD transitati, a seguito della soppressione dell'Agenzia,
alle dipendenze delle amministrazioni statali e che siano cessati dal servizio
tra il 14 ottobre 1993 e l'8 febbraio 1995 hanno diritto alla restituzione dei
contributi versati allorché erano alle dipendenze dell'AGENSUD e non più utili
a pensione dopo l'iscrizione nella gestione previdenziale dell'INPDAP (e
relativo trasferimento dei contributi stessi a quest'ultimo ente);
che il giudice a quo, dopo aver dato atto che il più
recente orientamento del Consiglio di Stato (e quello maggioritario dei giudici
ordinari di merito) è nel senso dell'insussistenza del diritto dei dipendenti ex
AGENSUD ancora in servizio dopo l'8 febbraio 1995 ad ottenere il rimborso dei
contributi non utili a fini pensionistici e dopo aver esposto gli argomenti che
i giudici amministrativi deducono a sostegno di tale loro tesi, ha svolto una
serie di serrate critiche a quegli argomenti ed ha esposto, a sua volta, i
motivi per i quali invece la norma censurata dovrebbe essere interpretata nel
senso opposto;
che il rimettente non indica le ragioni che gli
impedirebbero di adottare, nella decisione della controversia,
l'interpretazione da esso ritenuta costituzionalmente corretta e, anzi, afferma
che «la questione è a tutt'oggi irrisolta e più che mai attuale, se si
considera la pendenza di un contenzioso gravoso innanzi le corti di merito, il
contrasto di orientamenti giurisprudenziali recentemente insorto fra i giudici
sia ordinari sia amministrativi»;
che, anche nella formulazione del petitum
sottoposto alla Corte, il giudice a
quo afferma che la disposizione censurata semplicemente consentirebbe un'interpretazione
a suo avviso confliggente con
che è evidente, dunque, che la questione sia
diretta ad ottenere l'avallo della Corte ad una determinata interpretazione
della norma censurata e per tale motivo la questione medesima deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14-bis, comma 4, del decreto legislativo
3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre
1992, n. 488), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nelle sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7
luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 luglio
2008.