ORDINANZA N. 341
ANNO 2008
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni
Maria FLICK Presidente
-
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Maria
Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo
Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’articolo 126-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto
dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
(Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma
dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato
dall’art. 7, comma 3, lettera b), del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della
strada), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 1°
agosto 2003, n. 214, nonché «della tabella punteggi in esso previsti», promosso
con ordinanza dell’8 novembre 2005 dal Giudice di pace di Palermo nel
procedimento civile vertente tra B.G. e il Ministero
dell’Interno, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
12, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 24 settembre 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Giudice
di pace di Palermo ha sollevato – in riferimento all’articolo 3 della
Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e
correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1,
della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dall’art. 7, comma 3,
lettera b), del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada),
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto
2003, n. 214, nonché «della tabella punteggi in esso previsti»;
che il giudice remittente premette di essere stato
adito da un soggetto «confesso artefice» della violazione amministrativa
prevista dall’art. 148, comma 11, del medesimo codice della strada, il quale,
dopo avere provveduto «al pagamento della sanzione pecuniaria inflittagli» a
norma del comma 16 del predetto art.
che il ricorrente nel giudizio principale lamenta
«l’applicazione a suo carico anche della sanzione della decurtazione di dieci
punti dalla propria patente di guida», censurando, in particolare, il fatto che
tale sanzione non risulti comminata «per l’altra violazione di maggiore gravità
di cui all’art. 148, comma 14», dello stesso codice, con conseguente «disparità
di trattamento non consentita dall’art. 3 della Costituzione»;
che lo stesso opponente (nel giudizio principale)
assume, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis del codice della strada e della
tabella ad esso allegata (che individua, per ciascuna delle infrazioni stradali
ivi indicate, l’entità della decurtazione dei punti dalla patente di guida,
disposta a carico del conducente responsabile della violazione), con
riferimento a quanto da tale tabella stabilito «in relazione all’art. 148,
comma 16, terzo periodo», dello stesso codice;
che il giudice a
quo – nel fare propria tale censura – ritiene che la questione di
costituzionalità sia rilevante, in quanto al suo accoglimento «conseguirebbe la
fondatezza della domanda» proposta nel giudizio principale;
che il remittente – quanto alla non manifesta
infondatezza della questione – evidenzia l’irragionevolezza della scelta del
legislatore di prevedere, limitatamente alla decurtazione del punteggio dalla
patente di guida, fissata nella misura di dieci punti, un trattamento più
severo per l’infrazione oggetto del giudizio principale (art. 148, comma 11,
del codice della strada), rispetto alla più grave violazione di cui al comma 14
del medesimo art. 148;
che, difatti, sebbene quest’ultima infrazione
risulti – se posta a confronto con quella oggetto del giudizio principale – più
gravemente sanzionata, sia sul piano pecuniario (e ciò avuto riguardo tanto ai
minimi quanto ai massimi edittali), che in relazione alla sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida (del pari prevista per un arco
temporale maggiore sia nel minimo che nel massimo), essa risulterebbe, invece,
del tutto immune dall’applicazione della decurtazione dei punti dalla patente
di guida;
che, secondo il giudice rimettente, il riferimento
– operato dalla tabella allegata all’art. 126-bis del codice della strada – alle violazioni di cui all’art. 148,
comma 16, «terzo periodo», dello stesso codice dovrebbe intendersi nel senso
che l’applicazione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida,
nella misura di dieci punti, sia circoscritta alle sole infrazioni ivi
indicate, e cioè alle ipotesi di divieto di sorpasso contemplate dai commi 9,
10, 11, 12 e 13 del medesimo art. 148, e non pure a quella prevista dal comma
14;
che ipotizzata, così, un’irragionevole disparità di
trattamento, il Giudice di pace di Palermo ha sollevato – in riferimento
all’art. 3 Cost. – questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis del codice della strada e della
tabella ad esso allegata, «nella parte in cui è prevista la decurtazione di
dieci punti della patente di guida con riferimento all’art. 148, comma 16,
terzo periodo», del medesimo codice;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile e comunque
infondata»;
che la difesa statale rileva, in via preliminare,
come il giudice remittente – nell’esaminare il riferimento al comma 16
dell’art. 148 del codice della strada, contenuto nella tabella allegata al
censurato art. 126-bis del codice
della strada – muova da una «lettura della norma che non sembra conforme alla
sua formulazione letterale» e che, pertanto, lo conduce erroneamente ad
escludere l’operatività della decurtazione del punteggio dalla patente di
guida, allorché ricorra la violazione amministrativa prevista dal comma 14 del
citato articolo 148;
che – osserva l’Avvocatura generale dello Stato –
il comma 1 dell’art. 126-bis del
codice della strada, nello stabilire che in occasione del rilascio della
patente di guida venga attribuito al titolare un punteggio iniziale di venti
punti, prevede, altresì, che esso subisca delle decurtazioni, nella misura
indicata nella tabella allegata al medesimo articolo 126-bis, a seguito della comunicazione, all’anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida, «della violazione di una delle norme per le quali è
prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella
tabella medesima»;
che, conseguentemente, essendo la sanzione
accessoria della sospensione della patente prevista anche per l’infrazione stradale
di cui al comma 14 dell’art. 148, non meno che per le altre contemplate dai
commi da
che tale conclusione sarebbe confermata, oltre che
dal tenore dell’art. 126-bis del
codice della strada (e dalla ratio sottostante a tale norma, che è quella di assoggettare
ognuna delle infrazioni per le quali è prevista la sanzione della sospensione
della patente anche a quella della decurtazione del punteggio dalla patente di
guida), dalla stessa formulazione letterale del terzo periodo del comma 16
dell’art. 148 dello stesso codice (al quale, come detto, rinvia la tabella
allegata al predetto art. 126-bis nel
fissare la misura della decurtazione prevista in relazione alle singole
infrazioni ivi considerate);
che esso, infatti, si riferisce – osserva sempre la
difesa statale – alle «violazioni di cui al presente comma», senza operare
distinzioni di sorta, ciò che espliciterebbe «l’intento di comprendere nella
previsione tutte le violazioni richiamate nell’intero comma», inclusa, così,
anche quella prevista dal comma 14 del medesimo art. 148;
che, del resto, se lo scopo del legislatore fosse
stato quello contrario, ossia di escludere tale infrazione (così derogando,
peraltro, al principio del generale assoggettamento alla sanzione della
decurtazione del punteggio dalla patente di guida di tutte le infrazioni per le
quali sia prevista anche la sospensione della stessa, e dunque introducendo
«una grave lacuna normativa nel sistema delineato dalle disposizioni in
esame»), il richiamo contenuto nel comma 16 dell’art. 148 avrebbe dovuto essere
– evidenzia ancora l’Avvocatura dello Stato – «alle violazioni indicate “nel
primo periodo” del presente comma», atteso che è questo, e non il terzo
periodo, a riferirsi nominatim alle infrazioni di cui ai commi 9, 10,
11, 12 e 13 del citato art. 148;
che alla luce, quindi, di un’interpretazione
sistematica di tutte le norme che vengono in rilievo nel caso in esame «emerge»
– conclude la difesa statale – «un’evidente conformità delle scelte operate dal
legislatore al canone della ragionevolezza», vale a dire il solo profilo che
può formare oggetto dello scrutinio di costituzionalità che investa le scelte
discrezionali compiute dal legislatore in relazione all’individuazione delle
condotte punibili ed alla quantificazione delle relative sanzioni (è citata, in
particolare, l’ordinanza
della Corte costituzionale n. 45 del 2006).
Considerato che il Giudice
di pace di Palermo ha sollevato – in riferimento all’articolo 3 della Costituzione
– questione di legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e
correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1,
della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dall’art. 7, comma 3,
lettera b), del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada),
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto
2003, n. 214, nonché «della tabella punteggi in esso previsti»;
che l’iniziativa assunta dal remittente mira a far
accertare l’asserita irragionevolezza
della scelta del legislatore di prevedere, limitatamente alla decurtazione del
punteggio dalla patente di guida, un trattamento più severo per l’infrazione
oggetto del giudizio principale (art. 148, comma 11, del codice della strada),
rispetto alla più grave violazione di cui al comma 14 del medesimo art. 148,
essendo – a suo avviso – prevista soltanto per la prima, a carico del
conducente responsabile della violazione, la perdita di dieci punti dalla
patente di guida;
che, tuttavia, il giudice a quo non si è fatto carico di individuare una diversa possibile
interpretazione della norma censurata, idonea ad escludere l’ipotizzata
disparità di trattamento tra le due fattispecie poste a confronto;
che a sostegno di una simile opzione ermeneutica –
come esattamente osserva l’Avvocatura generale dello Stato – si possono trarre
argomenti, innanzitutto, dalla lettera del comma 1 del censurato art. 126-bis del codice della strada, che fissa
come principio generale quello secondo cui il punteggio sulla patente di guida
«subisce decurtazioni» in conseguenza «della violazione di una delle norme per
le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente» (e tale è il caso, appunto, della violazione anche del comma 14
del citato art. 148 del medesimo codice);
che, pertanto, a fronte di tale principio generale,
è logico supporre che se il legislatore avesse inteso prevedere una eccezione
(per l’infrazione da ultimo menzionata) avrebbe dato vita ad una deroga
espressa;
che, inoltre, nella medesima prospettiva – e cioè
di ritenere assoggettate allo stesso trattamento, in punto di decurtazione del
punteggio dalla patente di guida, tutte le ipotesi di divieto di sorpasso
previste dall’art. 148 del codice della strada – non è irrilevante il fatto che
il «terzo periodo» del comma 16 del citato articolo 148 (al quale rinvia la
tabella allegata all’art. 126-bis del
medesimo codice per sancire la misura della decurtazione del punteggio della
patente di guida) si riferisce, indistintamente, a (tutte) «le violazioni di
cui al presente comma» (e non soltanto a quelle di cui al «terzo periodo», e
cioè le violazioni di cui ai commi da
che avendo, pertanto, il remittente omesso di
sperimentare adeguate soluzioni ermeneutiche − diverse da quella proposta
− idonee a rendere la disposizione censurata esente dai prospettati dubbi
di legittimità, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (si
vedano, da ultimo, le ordinanze n. 226,
n. 205 e n. 193 del 2008).
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per
questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice
della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n.
85), come modificato dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché «della tabella punteggi
in esso previsti», sollevata dal Giudice di pace di Palermo – in riferimento
all’articolo 3 della Costituzione – con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8
ottobre 2008.
F.to:
Giovanni
Maria FLICK, Presidente
Depositata
in