ORDINANZA N. 85
ANNO 2007
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2,
secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295
(Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati e prescrizione biennale di
stipendi, pensioni ed altri emolumenti), convertito in legge 2 giugno 1939, n.
739, promossi con ordinanze del 23 marzo, del 17 e del 4 maggio 2005 dalla
Corte dei conti – sezione giurisdizionale per
Visti l’atto
di costituzione di Marino Nicola relativo al giudizio iscritto al n. 537 del
registro ordinanze 2005 nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 febbraio
2007, relativamente al giudizio iscritto al n. 537 del registro ordinanze 2005,
e nella camera di consiglio del 7 febbraio 2007, relativamente agli altri
giudizi, il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi l’avvocato Paolo Guerra per Marino Nicola e l’avvocato dello Stato
Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che,
con tre distinte ordinanze, del 23 marzo 2005 (r.o.
n. 412 del 2005), del 17 maggio 2005 (r.o. n. 504 del
2005) e del 4 maggio 2005 (r.o. n. 537 del 2005), il
Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti – sezione giurisdizionale
per
che, secondo quanto riferito nell’ordinanza di rimessione del 4 maggio 2005, il giudizio principale ha ad oggetto il ricorso di un titolare di pensione privilegiata tabellare, concessa dal Ministero della difesa ed erogata dal Ministero delle finanze, il quale lamenta la mancata attribuzione sul predetto trattamento (in godimento dal 1° febbraio 1973) dell’indennità integrativa speciale nella misura intera e della tredicesima mensilità per il periodo di contemporaneo svolgimento di attività lavorativa presso l’ANIC di Gela, dal 3 marzo 1975 sino al 31 gennaio 2003, data del collocamento a riposo;
che, a fondamento del diritto invocato,
il ricorrente, nel predetto giudizio, richiama le sentenze della Corte costituzionale
n. 232 del 1992 e n. 566 del 1989,
in tema di cumulo dell’indennità integrativa speciale e della tredicesima
mensilità con trattamenti retributivi corrisposti per lo svolgimento di
attività lavorativa, dichiarative dell’illegittimità costituzionale,
rispettivamente, dell’art. 97, primo comma, e dell’art. 99, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
che, secondo il giudice a quo, a seguito di tali decisioni, non
è controverso il diritto del ricorrente all’attribuzione dell’indennità
integrativa speciale nella misura intera e della tredicesima mensilità,
sussistendo, invece, la questione concernente la decorrenza del termine della
prescrizione del diritto agli arretrati dell’indennità
integrativa speciale, eccepita dall’Amministrazione convenuta;
che, ad avviso del rimettente, qualora fosse applicato alla fattispecie l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di declaratoria di incostituzionalità di una norma ostativa al riconoscimento di un credito, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data di pubblicazione della relativa sentenza di questa Corte, il ricorrente dovrebbe percepire gli arretrati sin dal 3 marzo 1975, data in cui ha iniziato a cumulare il trattamento pensionistico privilegiato con il compenso per l’attività lavorativa;
che, peraltro, sempre ad avviso del rimettente, qualora fosse applicato il diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di prescrizione inizia comunque a decorrere, per ogni credito o per ogni suo rateo, dalla data di maturazione, il diritto ai ratei arretrati potrebbe essere fatto valere solo a partire dal 20 marzo 1988 (cioè dai cinque anni antecedenti alla «domanda in via amministrativa» inviata dal ricorrente all’amministrazione erogante il trattamento pensionistico);
che, per il giudice a quo, quest’ultimo orientamento è
quello accolto dalla Corte di cassazione, secondo la quale il vizio di
legittimità costituzionale, non ancora dichiarato da questa Corte, non
configura un impedimento legale all’esercizio del diritto, ma costituisce una mera
difficoltà di fatto, che non incide sulla decorrenza della prescrizione;
che, secondo il rimettente, questo principio, da lui condiviso, è stato affermato anche dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti di altre Regioni, nonché dalle sezioni riunite della Corte dei conti;
che, invece, la sezione
giurisdizionale di appello della Corte dei conti per
che, per il rimettente, in
considerazione della struttura del processo pensionistico innanzi alla Corte
dei conti, che non prevede ulteriori gravami alle sezioni riunite, deve
considerarsi acquisito come “diritto vivente” l’orientamento della Sezione
giurisdizionale di appello per
che, sempre ad avviso del rimettente, tale orientamento determinerebbe una situazione di palese disparità di trattamento sotto un duplice profilo: l’uno intrinseco alla norma censurata e l’altro “di sistema”;
che, quanto al primo profilo, la
norma denunciata, come viene interpretata secondo il “diritto vivente
siciliano”, sarebbe in contrasto con i principi fatti propri sul punto dalla
giurisprudenza di tutte le giurisdizioni, concernenti anche i crediti da lavoro
dipendente, nonché di quelli pensionistici di competenza, in sede di appello,
delle altre sezioni della Corte dei conti, con conseguente disparità di
trattamento tra i titolari di crediti pensionistici, a seconda che siano o meno
residenti nella Regione siciliana;
che, quanto al secondo profilo, c.d. “di sistema”, l’applicazione di due diversi e contrastanti “diritti viventi” violerebbe l’art. 3 Cost., poiché la individuazione della competenza risulterebbe predeterminabile dall’interessato, essendo stabilita con riguardo alla residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso;
che si è costituito il ricorrente del giudizio principale, concludendo per la manifesta inammissibilità della questione, in quanto il rimettente non ha sperimentato la possibilità di un’interpretazione della norma conforme a Costituzione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile;
che, secondo la difesa erariale, il giudice rimettente non ha assolto l’onere di verificare la concreta possibilità di attribuire alla norma censurata un significato tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale, verifica non impedita dalla asserita esistenza di un “diritto vivente” di segno contrario (ordinanza n. 395 del 2004);
che, d’altro canto,
che, nel giudizio di cui all’ordinanza di rimessione n. 412 del 2005, il rimettente è chiamato a decidere sul ricorso di sei pensionate statali, cumulanti un ulteriore trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità a carico della Regione Siciliana, le quali lamentano la mancata percezione, sul trattamento di quiescenza regionale, dell’indennità di contingenza di cui alla Tabella O, lettera B), annessa alla legge Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell’Amministrazione regionale);
che, nel giudizio di cui
all’ordinanza di rimessione n. 504 del 2005, il giudice a quo è investito dell’esame del ricorso degli eredi di un
pensionato regionale – che cumulava, in
vita, un trattamento di quiescenza diretto a carico della Regione Siciliana con
altro trattamento di quiescenza privilegiato tabellare
statale – i quali lamentano la mancata percezione, sul trattamento di
quiescenza regionale, dell’indennità di contingenza di cui alla citata Tabella
O, lettera B), annessa alla legge regionale n. 41 del 1985;
che, in entrambi i giudizi,
i ricorrenti principali, a fondamento del diritto invocato, hanno richiamato la
sentenza della Corte
costituzionale n. 516 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente
illegittima
che, secondo i giudici a quibus, pur
essendo i ricorsi fondati, l’amministrazione regionale convenuta ha eccepito la
prescrizione quinquennale invocando l’art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939, con la
conseguenza che è controverso se il diritto alla corresponsione degli arretrati
decorra dalla data di pubblicazione della sentenza di incostituzionalità n. 516 del 2000,
per tutti i ratei maturati in data antecedente, ovvero se esso decorra, per
ogni rateo, dalla data di maturazione, anche se precedente alla citata
sentenza;
che entrambi i rimettenti censurano l’art. 2, secondo e quarto comma, del r.d.l. n. 295 del 1939, per i profili e con argomentazioni identici a quelli svolti nell’ordinanza n. 537 del 2005, sottolineando, altresì, la rilevanza delle sollevate questioni ai fini del decidere, in quanto l’opzione interpretativa circa il significato della norma denunciata determina una diversa quantificazione degli arretrati spettanti ai ricorrenti;
che, in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l’inammissibilità delle questioni, riproponendo le argomentazioni svolte nell’atto di intervento relativo all’ordinanza n. 537 del 2005.
Considerato che, con
tre distinte ordinanze di identico contenuto, il Giudice unico delle pensioni
della Corte dei conti – sezione giurisdizionale per
che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata violerebbe l’art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe una situazione di manifesta disparità di trattamento sotto un duplice profilo: l’uno intrinseco alla norma interpretata e l’altro definito “di sistema”;
che, per il giudice a quo, quanto al primo profilo, la norma
censurata, nell’interpretazione datane dal “diritto vivente siciliano”, sarebbe
in contrasto con i principi fatti propri sul punto dalla giurisprudenza di
tutte le giurisdizioni, concernenti anche i crediti da lavoro dipendente,
nonché quelli pensionistici, ma di competenza, in sede di appello, delle sezioni della Corte dei conti non aventi sede
nella Regione Siciliana;
che, inoltre, quanto al secondo
profilo, c.d. “di sistema”, la medesima disposizione recherebbe vulnus all’art. 3 Cost., anche in
quanto la competenza risulterebbe predeterminabile dall’interessato, in quanto
individuata avuto riguardo alla
residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso;
che, in ragione dell’identità della norma denunciata e delle censure svolte, i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che il rimettente
sottolinea come l’interpretazione della sezione giurisdizionale d’appello della
Corte dei conti per
che – sempre a giudizio del rimettente – quanto sopra
evidenziato comporterebbe l’illegittimità costituzionale della norma impugnata
in quanto determinerebbe una disparità di trattamento tra i ricorrenti
sottoposti alla giurisdizione della sezione regionale d’appello della Corte dei
conti per
che le modalità di prospettazione della questione, con le quali viene evidenziata la autorevole presenza di un indirizzo giurisprudenziale che interpreta la denunciata disposizione nel senso auspicato dal rimettente, rendono palese che l’invocata declaratoria di incostituzionalità non risulta diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma costituisce piuttosto un improprio tentativo di ottenere un avallo a favore di una determinata interpretazione della normativa censurata (ex multis, ordinanza n. 299 del 2006);
che questa Corte ha, altresì, più volte affermato che «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (sentenze n. 301 del 2003 e n. 356 del 1996);
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.
per questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939,
n. 295 (Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati e prescrizione
biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti), convertito in legge 2
giugno 1939, n. 739, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
dal Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti – sezione giurisdizionale
per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, palazzo della Consulta, il 5
marzo 2007.
F.to:
Franco
BILE, Presidente
Paolo
Maria NAPOLITANO, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 16 marzo 2007.