SENTENZA
N. 39
ANNO 2010
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo
modificato dall’art. 3-bis, comma 1,
lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, promosso dalla Corte di cassazione, nel giudizio vertente
tra il condominio “Parco della piscina” e la s.p.a. GO.RI. - Gestione ottimale risorse
idriche,
con ordinanza del 25 luglio 2008, iscritta al n. 11 del
registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di
costituzione del condominio “Parco della piscina”;
udito nell’udienza pubblica
del 12 gennaio 2010 il Giudice relatore Franco Gallo;
udito l’ avvocato Pietro Giancone per il condominio “Parco della piscina”.
Ritenuto in
fatto
1. – Con ordinanza del 25 luglio 2008,
Riferisce la rimettente che la controversia concerne
la domanda di restituzione delle somme pagate a titolo di quote della tariffa
del servizio idrico integrato riferite alla fognatura e alla depurazione, quali
disciplinate dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994; domanda proposta
davanti alla sezione distaccata di Portici del Tribunale di Napoli da un
condominio nei confronti della società che gestisce il
servizio idrico integrato e basata sulla dedotta inesistenza «delle
opere di depurazione e fognature». La società convenuta aveva eccepito
preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere
la controversia devoluta alla cognizione del giudice tributario, ed il
tribunale adíto, con ordinanza pronunciata fuori
udienza, aveva rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e,
ritenuta la causa matura per la decisione, aveva fissato l’udienza di
precisazione delle conclusioni. Il condominio, quindi, aveva proposto ricorso
per regolamento preventivo di giurisdizione.
Nel merito, la stessa Corte rileva che, come dedotto
dal condominio ricorrente, «i canoni relativi al servizio di depurazione e
fognatura la cui debenza è contestata in giudizio
concernono praticamente nella loro interezza il periodo che va dal 3 ottobre
2000 – data di entrata in vigore del d.lgs. n. 258 del 2000 [rectius:
dell’art. 24 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258] e dalla quale si
applica l’innovazione introdotta dall’art. 31, comma ventottesimo, della legge
n. 448 del 1998, la quale, abrogando l’art 17, ultimo comma, della legge n. 319
del
Ad avviso della Corte rimettente «non vi è dubbio
nel caso di specie che a norma della legge vigente al tempo della domanda la
giurisdizione fosse devoluta al giudice tributario ai sensi dell’art. 3-bis,
d.l. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni con legge n. 248 del 2005» e
che ciò dovrebbe comportare la dichiarazione della giurisdizione del giudice
tributario. Tuttavia – prosegue la rimettente – il fatto che i canoni relativi
al servizio di depurazione e fognatura, a far data dal 3 ottobre 2000, siano
stati qualificati dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994 come quote
tariffarie componenti del corrispettivo dovuto dall’utente per il servizio
idrico rende dubbia la rispondenza ai princípi
costituzionali della norma censurata, «nella parte in cui devolve alla
giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle
acque reflue», proprio perché detto canone, a decorrere da tale data, ha natura
di corrispettivo privatistico e non piú di tributo.
Infatti – aggiunge
Quanto alla rilevanza della questione proposta, la
rimettente premette che la norma denunciata deve essere necessariamente
applicata nel giudizio a quo, perché
esso ha per oggetto la giurisdizione sulle controversie relative alle quote
della tariffa del servizio idrico integrato riferite alla fognatura e alla
depurazione e disciplinate dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994. Rileva, altresí, che non vi è
spazio, «stante il carattere esplicito della disposizione de qua, per una interpretazione della
stessa che sia costituzionalmente orientata, perché siffatto tipo di
interpretazione si tradurrebbe nel caso di specie in una vera e propria interpretatio abrogans che
esula dai poteri di questo giudice».
2. – Il condominio si è costituito,
depositando memoria in prossimità dell’udienza e concludendo per l’accoglimento
della questione proposta, sul rilievo che la natura non tributaria della
tariffa del servizio idrico integrato, ivi comprese le quote di detta tariffa
riferite alla fognatura e alla depurazione, è stata affermata, oltre che dalla
giurisprudenza di legittimità, anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 335 del
2008.
Considerato in diritto
1. –
In particolare, la rimettente afferma che la norma
denunciata víola il divieto di istituzione di nuovi giudici
speciali posto dall’evocato parametro costituzionale, perché attribuisce
alla giurisdizione tributaria controversie che hanno ad oggetto prestazioni
che, come quella del pagamento di detto canone, non hanno natura tributaria.
2. – La questione è fondata.
Al riguardo, va premesso che, come piú volte affermato da questa Corte,
2.1. – Con riguardo al primo passaggio
argomentativo, concernente il limite entro il quale
2.1.1. – In coerenza con i sopra
evidenziati princípi e con specifico riferimento alla
materia devoluta alla cognizione dei giudici tributari, questa Corte ha
rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione del giudice tributario
«deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del
rapporto» (sentenze
n. 238 e n.
141 del 2009; n.
130 e n. 64
del 2008; ordinanze
n. 300 e n.
218 del 2009; n.
395 del 2007; n.
427, n. 94,
n. 35 e n. 34 del 2006).
2.1.2. – Da quanto precede deriva che
l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura
tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire
giudici speciali. Tale illegittima attribuzione può derivare, direttamente, da una espressa disposizione legislativa che amplii la giurisdizione tributaria a materie non tributarie
ovvero, indirettamente, dall’erronea qualificazione di “tributaria” data dal
legislatore (o dall’interprete) ad una particolare materia, come avviene, ad
esempio, allorché si riconducano indebitamente alla materia tributaria
prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria (sentenze n. 130
e n. 64 del 2008).
Per valutare la sussistenza della denunciata violazione dell’art. 102, secondo
comma, Cost., occorre accertare, perciò, se la controversia devoluta alla
giurisdizione tributaria abbia o no effettiva natura tributaria.
2.2. – Con riguardo al sopra menzionato
secondo passaggio argomentativo, concernente la natura del canone per lo
scarico e la depurazione delle acque reflue di cui alla norma censurata, deve
rilevarsi che detto canone, in quanto dovuto, nel caso di specie, per un
periodo compreso tra il 3 ottobre 2000 ed il 3 dicembre 2005, si identifica con
la quota della tariffa del servizio idrico integrato riferita ai servizi di
pubblica fognatura e di depurazione, disciplinata dagli artt. 13 e 14 della
legge n. 36 del 1994 e applicabile, appunto, con decorrenza dal 3 ottobre 2000,
per effetto dell’abrogazione dei commi 5 e 6 dell’art. 62 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole), disposta dall’art. 24 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 258 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n.
Come affermato da questa Corte con la sentenza n. 335 del 2008, la suddetta tariffa si configura infatti, in tutte le sue componenti, ivi comprese quelle riferite alla fognatura e alla depurazione, «come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensí nel contratto di utenza. L’inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto […] che, a fronte del pagamento della tariffa, l’utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione».
3. – Dalla evidenziata
esclusione della natura tributaria del canone per lo scarico e la depurazione
delle acque reflue dovuto a partire dal 3 ottobre 2000 e disciplinato dagli
artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994 discende, dunque, l’illegittimità
costituzionale della norma denunciata, perché questa attribuisce alla
giurisdizione tributaria la cognizione di controversie relative a prestazioni
patrimoniali di natura non tributaria e, pertanto, si risolve nella istituzione
di un giudice speciale vietata dal secondo comma dell’art. 102 Cost.
4. – Gli artt. 13 e 14 della legge n. 36
del
L’analogia tra le suddette normative
succedutesi nel tempo rende evidente che anche le quote di tariffa riferite ai
servizi di pubblica fognatura e di depurazione disciplinate dai citati artt.
154 e 155 hanno natura non tributaria, con la conseguenza che le considerazioni
dianzi svolte, in ordine alla violazione dell’art. 102, secondo comma, Cost.,
valgono anche in relazione al “canone” corrispondente a tali quote.
In conclusione, ai sensi dell’art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 anche nella
parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le
controversie relative alla debenza, a partire dal 29
aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue,
quale disciplinato dagli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006.
per questi motivi
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio
2010.
F.to:
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in