ORDINANZA N. 218
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nel giudizio vertente tra la s.n.c. IMC di Pinna Fabrizio e Vezzosi Luigi ed il Comune di Genova, con ordinanza depositata il 5 settembre 2008, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2009 il giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, con ordinanza
depositata il 5 settembre 2008,
che
che il medesimo giudice rimettente, nell’esaminare l’istanza cautelare
proposta dalla ricorrente, premette altresí, in punto
di diritto, che: a) la controversia portata al suo esame ha ad oggetto il
pagamento non dell’imposta sulla pubblicità disciplinata dal capo I del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ma del canone per l’installazione di
mezzi pubblicitari introdotto dall’art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997; b) in
forza del comma 1 di quest’ultima disposizione, i Comuni hanno la potestà
regolamentare «di escludere l’applicazione nel proprio territorio dell’imposta
comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo
urbano o sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al
pagamento di un canone in base a tariffa»; c) tale regola dell’alternatività
tra l’«imposta comunale sulla pubblicità» ed il «canone per l’installazione dei
mezzi pubblicitari» è spiegabile solo con la diversa natura – rispettivamente,
tributaria e patrimoniale – dei prelievi; d) pertanto, il predetto canone
costituisce il corrispettivo, in base a tariffa, dell’autorizzazione
all’installazione del mezzo pubblicitario e la controversia sul medesimo canone
ha natura non tributaria, ma di entrata pubblica patrimoniale; e) in una
analoga ipotesi di controversia non tributaria,
che su tali premesse, il giudice a quo afferma la non manifesta infondatezza della questione, perché la norma censurata – nell’attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie attinenti al canone comunale sulla pubblicità, aventi natura non tributaria – «fa venire meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario» e, pertanto, víola l’art. 102, secondo comma, Cost.;
che, infine, per
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio ed ha chiesto che la sollevata questione venga dichiarata non fondata;
che secondo la difesa erariale, infatti, il canone previsto dall’art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997 (cosiddetto CIMP) ha natura tributaria, perché possiede tutti i connotati propri delle entrate tributarie indicati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 64 del 2008, n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005);
che per la stessa difesa erariale, in particolare, il CIMP non solo ha lo stesso presupposto previsto dalla imposta sulla pubblicità disciplinata dal capo I del d.lgs. n. 507 del 1993 – cioè la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive od acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili –, ma presenta un’accentuazione del carattere pubblicistico della suddetta imposta, in quanto è dovuto subordinatamente al rilascio di un’autorizzazione comunale ed il suo ammontare tiene conto, oltre che della superficie e del tipo del mezzo pubblicitario, anche di altri parametri, come la popolazione residente, i flussi turistici, le caratteristiche urbanistiche delle diverse zone e l’impatto ambientale, cosí da escludere la corrispettività tra pagamento da parte del privato e prestazione resa dall’ente pubblico;
che nel caso del CIMP, pertanto – sempre per l’Avvocatura dello Stato –, non v’è alcuna concessione al privato di beni pubblici né prestazione di servizi resa al singolo interessato, ma solo un provvedimento autorizzatorio a fronte di una «prestazione patrimoniale imposta caratterizzata dall’attitudine alla partecipazione alle spese pubbliche, oltre che, in misura minore, dalla funzione compensativa per l’impatto ambientale ed architettonico che i mezzi pubblicitari sono destinati ad avere».
Considerato che
che, per la suddetta Commissione tributaria, la norma denunciata víola l’art. 102, secondo comma, della Costituzione, perché, attribuendo espressamente alla cognizione delle commissioni tributarie controversie non aventi ad oggetto un tributo, quali quelle relative al canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), «fa venire meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario»;
che questa Corte, con la sentenza n. 141 del 2009, ha già dichiarato non fondata identica questione di legittimità costituzionale, rilevando che il suddetto CIMP costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma «una mera variante dell’imposta comunale sulla pubblicità e conserva la qualifica di tributo propria di quest’ultima», con la conseguenza che «le controversie aventi ad oggetto la debenza del CIMP […] hanno natura tributaria e la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie […] rispetta l’evocato» art. 102, secondo comma, Cost.;
che a tale conclusione
che il rimettente non ha prospettato argomentazioni e profili diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte con la citata sentenza o comunque idonei ad indurre ad una differente pronuncia sulla sollevata questione di legittimità costituzionale;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, sollevata, in riferimento all’art. 102, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2009.