ORDINANZA N. 41
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
composta dai signori:
-
Giovanni Maria FLICK Presidente
-
Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
-
Gaetano SILVESTRI ”
-
Sabino CASSESE ”
-
Maria Rita SAULLE ”
-
Giuseppe TESAURO ”
-
Paolo Maria NAPOLITANO ”
-
Giuseppe FRIGO ”
-
Alessandro CRISCUOLO ”
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), come sostituito dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241
(Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, promosso dal Tribunale di
Ivrea con ordinanza del 9 novembre 2006, iscritta al n. 355 del registro
ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14
gennaio 2009 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto
che il Tribunale di Ivrea, in
composizione monocratica, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 5-quater, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come sostituito dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241
(Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui, nel
configurare come delitto la condotta dello straniero che venga trovato nel
territorio dello Stato dopo esserne stato espulso ai sensi del precedente comma
5-ter, non contiene la clausola
«senza giustificato motivo»;
che il rimettente procede con rito
abbreviato nei confronti di un cittadino romeno, il quale, dopo essere stato
espulso in data 19 maggio 2005 per non aver richiesto il permesso di soggiorno
entro il termine prescritto, in data 14 settembre 2006 è stato nuovamente
trovato nel territorio dello Stato e tratto in arresto nella flagranza del
reato previsto dall’art. 14, comma 5-quater,
primo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998;
che il giudice a quo evidenzia come, dalla documentazione prodotta in giudizio,
emergano le seguenti circostanze di fatto: la famiglia dell’imputato, composta
da padre, madre e sorella, è regolarmente residente in Italia (il padre
dell’imputato ha un lavoro regolare e la sorella frequenta un istituto di
formazione professionale); l’imputato, venticinquenne, affetto da
cardiomiopatia ipertrofica, in data 13 marzo 2006, mentre si trovava da solo in
Romania, ha ingerito volontariamente medicinali ed etanolo, tentando il
suicidio; in data 25 maggio 2006 la madre dell’imputato, in territorio
italiano, è stata coinvolta in un sinistro stradale; l’imputato è rientrato in
Italia pochi giorni dopo tale ultimo avvenimento;
che, all’esito di tale esposizione in
fatto, il rimettente censura la previsione incriminatrice
contenuta nell’art. 14, comma 5-quater,
del d.lgs. n. 286 del 1998, che configura il reato contestato all’imputato,
prospettandone il contrasto con il principio di uguaglianza e con quello della
finalità necessariamente rieducativa della pena, sancito dall’art. 27, terzo
comma, Cost.;
che, quanto al primo profilo di
censura, il giudice a quo istituisce
un raffronto tra la norma in esame e la disposizione contenuta nel comma 5-ter del medesimo art. 14 del d.lgs. n.
286 del 1998, nella quale è configurato il reato di indebito trattenimento in
violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale,
evidenziando come quest’ultima disposizione contenga la clausola «senza
giustificato motivo», che agirebbe come causa di esclusione del reato, rimessa
alla valutazione discrezionale del giudice;
che tale clausola, prosegue il
rimettente, è già stata esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del
2004, che ha evidenziato la sua funzione di valvola di sicurezza del
meccanismo repressivo, là dove consente di «riconoscere rilievo a situazioni
ostative di particolare pregnanza, che incidano sulla stessa possibilità,
soggettiva ed oggettiva, di adempiere all’intimazione, escludendola ovvero
rendendola difficoltosa o pericolosa», con la conseguenza di evitare che «la
sanzione penale scatti allorché – anche al di fuori della presenza di vere e
proprie cause di giustificazione – l’osservanza del precetto appaia concretamente
“inesigibile” in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a
carattere soggettivo od oggettivo, di obblighi di segno contrario, ovvero della
necessità di tutelare interessi confliggenti, con
rango pari o superiore rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un ragionevole bilanciamento di valori»;
che, così enucleata la ratio della
clausola in esame, il giudice a quo reputa
irragionevole che la stessa non figuri anche nella descrizione della
fattispecie criminosa prevista nell’art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, e sia dunque impedito un
analogo vaglio della condotta dell’imputato quando si tratti di accertare la
sussistenza del reato ivi configurato, pur nella diversità delle situazioni che
danno luogo alle due violazioni comparate: il trattenimento sul territorio
dello Stato in violazione dell’ordine di allontanamento impartito dal questore,
nel primo caso; «il rinvenimento sul territorio dello Stato del cittadino
straniero già espulso», nel secondo caso;
che, prosegue il Tribunale rimettente,
se è difficile ipotizzare situazioni di impossibilità oggettiva ad omettere il
comportamento penalmente sanzionato dalla disposizione censurata, nondimeno
l’inserimento della clausola «senza giustificato motivo» consentirebbe di
valutare, sotto il profilo soggettivo, la possibilità per l’imputato di
osservare il precetto;
che, secondo il giudice a quo, la vicenda oggetto del giudizio
principale sarebbe al riguardo emblematica, posto che la determinazione
dell’imputato a fare rientro in Italia, dopo l’avvenuta espulsione,
discenderebbe da circostanze riconducibili alla categoria del «giustificato
motivo», ovvero ricollegabili a valori costituzionalmente protetti;
che infatti l’imputato, rientrato nel
Paese d’origine a seguito dell’espulsione, versava in stato di grave sofferenza
psichica, al punto da essersi reso protagonista di un tentativo di suicidio, e
che tale sofferenza era stata ulteriormente acuita dalla condizione di
separazione dalla famiglia, residente in Italia, e in seguito dalla
preoccupazione per lo stato di salute della madre, rimasta coinvolta in un
sinistro stradale;
che in definitiva, a parere del
rimettente, l’imputato, rientrando nel territorio nazionale pur dopo l’avvenuta
espulsione, avrebbe protetto situazioni soggettive riconducibili a diritti
fondamentali della persona, quali il diritto alla salute, i diritti e doveri di
assistenza reciproca riconducibili alla tutela della famiglia, intesa
quest’ultima anche nella dimensione di formazione sociale;
che, peraltro, il giudice a quo evidenzia come solo attraverso
l’inserimento della clausola «senza giustificato motivo» nella previsione
censurata le richiamate circostanze potrebbero trovare riconoscimento ed
eventualmente incidere sulla valutazione in ordine alla sussistenza del reato,
in ciò risiedendo la rilevanza della questione, mentre, a disposizione
invariata, non vi sarebbe alternativa decisoria alla condanna dell’imputato,
risultando per tabulas
la materialità della condotta delittuosa ed avendo l’interessato ammesso che il
rientro è avvenuto in modo cosciente e volontario;
che inoltre, secondo il rimettente, la
previsione incriminatrice sarebbe illegittima anche
per la violazione del principio sancito dall’art. 27, terzo comma, Cost., in
quanto l’esecuzione di una sanzione irrogata a fronte di un comportamento in
astratto penalmente rilevante, ma in concreto «necessitato o, quanto meno,
fortemente indotto da circostanze valutabili quale “giustificato motivo”»,
risulterebbe incompatibile con la finalità rieducativa della pena;
che è intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della
questione;
che, secondo la difesa erariale, le due
ipotesi delittuose disciplinate, rispettivamente, nei commi 5-ter e 5-quater dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 non sarebbero
comparabili, sicché verrebbe meno il presupposto su cui è basato l’intero
ragionamento svolto dal rimettente;
che l’Avvocatura generale richiama la
disciplina dell’espulsione dello straniero irregolarmente presente sul
territorio nazionale, nella quale è previsto che, di regola, detta misura sia
eseguita mediante accompagnamento alla frontiera dell’interessato,
eventualmente dopo un periodo di trattenimento presso un centro di
identificazione e di espulsione;
che, in deroga a tale disposto, quando
cioè l’accompagnamento non sia possibile ovvero lo straniero non possa essere
ulteriormente trattenuto nel centro di identificazione e di espulsione, il
legislatore ha previsto, al comma 5-bis
del citato art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, che il questore emetta nei
confronti dell’interessato una intimazione a lasciare il territorio dello
Stato;
che, di conseguenza, alla diversa
modalità di esecuzione dell’espulsione corrisponde un differente trattamento
sanzionatorio, là dove «la condotta di chi non si allontana è punita meno
gravemente rispetto a quella di chi, già espulso mediante accompagnamento alla
frontiera, rientra nel territorio dello Stato»;
che, a parere della difesa erariale,
tale differente trattamento risulterebbe del tutto logico, apparendo
all’evidenza meno grave la condotta omissiva, del mancato allontanamento,
rispetto a quella commissiva, del rientro successivo all’espulsione;
che quanto appena detto sarebbe
sufficiente a fugare il dubbio di legittimità costituzionale della disposizione
censurata sotto il profilo della ragionevolezza;
che infine, secondo l’Avvocatura
generale, stante il principio di territorialità che informa l’ordinamento
penale, la predisposizione di un sistema di esimenti, ancorate a situazioni
puramente soggettive, potrebbe valere per le ipotesi in cui la fase ideativa
del fatto penalmente sanzionato si sia realizzata all’interno del territorio
nazionale, laddove, nel reato di «reingresso abusivo, tutto l’iter psicologico che sorregge la
condotta si riferisce ad una fase in cui il soggetto si trova al di fuori del
territorio dello Stato, ciò che esclude l’obbligo in capo al legislatore di
estendere l’applicazione di taluni precetti costituzionali, quali quelli
invocati nell’ordinanza di rimessione».
Considerato che il Tribunale di Ivrea dubita, in riferimento
agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell’art. 14, comma 5-quater,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come sostituito dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241
(Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui, nel
configurare come delitto la condotta dello straniero che venga trovato nel
territorio dello Stato dopo esserne stato espulso ai sensi del precedente comma
5-ter, non contiene la clausola
«senza giustificato motivo»;
che, secondo la prospettazione
del rimettente, la norma censurata risulterebbe irragionevole in esito alla
comparazione con la diversa fattispecie incriminatrice
delineata nell’art. 14, comma 5-ter,
del d.lgs. n. 286 del 1998, che configura il reato di indebito trattenimento
dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine del
questore di allontanarsene;
che, inoltre, la stessa norma si
porrebbe in contrasto con il principio del finalismo rieducativo della pena,
consentendo che quest’ultima venga irrogata a carico di soggetti i quali hanno
agito in presenza di situazioni che, pur non assurgendo al rango di cause di
giustificazione, siano risultate fortemente condizionanti la loro libertà di
determinazione;
che, come costantemente affermato da
questa Corte, le scelte legislative aventi ad oggetto la configurazione delle
fattispecie criminose e il relativo trattamento sanzionatorio sono censurabili,
in sede di sindacato di costituzionalità, solo nel caso in cui la
discrezionalità sia stata esercitata in modo manifestamente irragionevole (ex plurimis, sentenza n. 394 del
2006, ordinanza
n. 292 del 2006);
che, sempre secondo la giurisprudenza
costituzionale consolidata, il raffronto tra fattispecie normative, finalizzato
a verificare la ragionevolezza delle scelte legislative, deve avere ad oggetto
fattispecie omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa
comparazione (ex plurimis,
ordinanze n. 71
e n. 30 del 2007);
che appare di tutta evidenza
l’eterogeneità tra la fattispecie censurata dal rimettente, che configura il
reato di reingresso dello straniero già espulso ai sensi del precedente comma
5-ter, e quella, posta a raffronto,
dell’art. 14, comma 5-ter, dello
stesso decreto legislativo, che configura il reato di indebita inosservanza
all’ordine di questore di allontanarsi dal territorio nazionale;
che nell’un caso (art. 14, comma 5-ter) si è di fronte ad un comportamento
di tipo omissivo, poiché lo straniero, raggiunto dalla intimazione del questore
a lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, non ottempera
all’ordine; nell’altro caso (art. 14, comma 5-quater) lo straniero, già resosi inottemperante all’ordine di allontanamento
del questore e successivamente espulso con accompagnamento coattivo alla
frontiera, rientra illegalmente nel territorio dello Stato, vanificando gli
effetti dell’attività amministrativa e giudiziale culminata con il suo
allontanamento;
che la scelta del legislatore di
riconoscere efficacia giustificativa, per il reato di inottemperanza all’ordine
di allontanamento impartito dal questore, a situazioni ostative diverse dalle
esimenti di carattere generale, trova fondamento nella peculiarità di tale
forma di espulsione, la cui esecuzione è affidata allo straniero medesimo, e la
cui adozione è consentita solo quando non sia possibile l’accompagnamento
coattivo alla frontiera, eventualmente preceduto dal trattenimento
dell’interessato in un centro di identificazione e di espulsione (sentenza n. 5 del
2004);
che pertanto, a fronte della
peculiarità della fattispecie appena esaminata, richiamata in comparazione, non
pare manifestamente irragionevole la scelta legislativa di non attribuire
rilievo, nelle diverse fattispecie che incriminano lo straniero già espulso che
si sia attivato per fare nuovamente ingresso nel territorio nazionale (artt.
13, commi 13 e 13-bis, e 14, comma 5-quater), a circostanze, soggettive od
oggettive, diverse dalle esimenti di carattere generale;
che, infatti, la condizione dello
straniero già espulso il quale intenda fare rientro nel territorio nazionale è
tutelata attraverso le previsioni che, in presenza di particolari motivi,
consentono di ottenere la relativa autorizzazione, e che d’altronde, nei casi
in cui sussistano ragioni di tale cogenza da non consentire l’attesa connessa
al procedimento di autorizzazione, risulterà verosimilmente integrata una delle
cause di giustificazione ordinarie, con conseguente esclusione della rilevanza
penale della condotta;
che alla luce delle considerazioni che
precedono va altresì esclusa la violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost.,
prospettata dal rimettente come conseguenza automatica della presunta
irragionevolezza della fattispecie incriminatrice;
che, pertanto, la questione sollevata
appare, sotto ogni profilo, manifestamente non fondata.
Visti gli articoli 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
dichiara
la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito
dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di
immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n.
271, sollevata, in riferimento agli att. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Ivrea con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9
febbraio 2009.
F.to:
Giovanni
Maria FLICK, Presidente
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in