ORDINANZA N. 30
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
-
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
-
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’articolo 163, comma 3, del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza del 17 dicembre 2004 dal
Tribunale di Bassano del Grappa, nel procedimento penale a carico di R. M.,
iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 10 gennaio 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che, con ordinanza pronunciata il 17 dicembre 2004 e pervenuta a questa
Corte il 16 marzo 2005, il Tribunale di Bassano del
Grappa in composizione monocratica, chiamato a
pronunciarsi in sede dibattimentale sulla responsabilità penale di imputato per
il reato previsto dall’art. 163, comma 3 (recte: comma 4), del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ha sollevato
in via incidentale questione di legittimità costituzionale della richiamata
disposizione, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione;
che la norma in oggetto punisce con l’arresto da uno a sei
mesi coloro che, rimpatriati con foglio di via obbligatorio, omettono di
presentarsi nel termine ivi prescritto all’autorità di pubblica sicurezza
indicata nel foglio di via;
che il giudice a quo premette che l’imputato, presa conoscenza del foglio di via il 10 marzo 2004, si presentò presso il Comune di Pozzoleone, ove era stato rimpatriato, alle ore 12,10 dell’11 marzo 2004, anziché alle ore 10,00 di quello stesso giorno, come espressamente prescritto dall’ordine di rimpatrio;
che tale ritardo di un’ora e 55 minuti - espone il remittente - conseguì alla decisione dell’imputato, tossicodipendente in cura presso il SERT di Bolzano, di recarvisi nella prima mattina dell’11 marzo 2004 per ricevere una dose di metadone, per poi prendere il treno verso Pozzoleone alle ore 8,15;
che, tuttavia, siffatta circostanza non integrerebbe gli estremi di «nessuna possibile causa di giustificazione o comunque di esclusione dell’elemento psicologico», poiché l’imputato avrebbe potuto proseguire la terapia presso «qualunque altro SERT», ponendosi quindi in viaggio tempestivamente, per osservare il termine assegnatoli;
che, pertanto, sussisterebbe l’ipotesi di reato contestata, poiché la disposizione impugnata assoggetterebbe a sanzione penale «anche un ritardo di pochi minuti»;
che tale contenuto normativo pare al giudice a quo in contrasto con l’art. 3 della
Costituzione per un duplice profilo;
che, in primo luogo, sarebbe irragionevole sanzionare in
termini identici due fattispecie «così diverse» come il ritardo di «uno o più
giorni» e quello invece contenuto in un breve lasso di tempo, tale da difettare
di «una componente minima» di offensività, e da
meritare, piuttosto, di essere configurato quale illecito amministrativo;
che, in secondo luogo, il legislatore avrebbe introdotto una disparità di trattamento tra fattispecie analoghe, posto che gli artt. 30, comma 3, 30-ter, comma 6, e 51 della legge 26 luglio 1975, 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), relativi ai permessi, ai permessi premio e al regime di semilibertà, prevedono che l’omesso rientro in istituto penitenziario per un tempo non superiore alle dodici ore successive alla scadenza del termine non abbia rilevanza penale, ma unicamente disciplinare;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che, secondo l’Avvocatura, rientrerebbe nella discrezionalità legislativa «accomunare quoad poenam situazioni di ritardo» da stimarsi identiche, rispetto «all’interesse costituito dall’ordine di rientro»;
che, nel caso di specie, peraltro, l’assenza di un SERT presso il Comune di Pozzoleone, ove proseguire la terapia con metadone, integrerebbe a parere dell’Avvocatura una «causa soggettiva esimente»;
che, infine, le fattispecie poste a raffronto dal giudice a quo sarebbero meramente «assimilabili» e non «uguali soggettivamente ed oggettivamente».
Considerato che il Tribunale di Bassano del
Grappa dubita della legittimità costituzionale dell’art. 163, comma 4, del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in relazione all’art. 3 della
Costituzione;
che, secondo il remittente, tale
disposizione incriminatrice avrebbe irragionevolmente
equiparato condotte meritevoli di sanzione penale (ove appaia apprezzabile il
ritardo con cui il soggetto raggiunto da foglio di via obbligatorio si presenta
all’autorità di pubblica sicurezza) e condotte, viceversa, prive di offensività (ove tale ritardo sia minimo e comunque
contenuto in poche ore);
che, secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 212
e n. 158 del 2004),
il potere di configurare le ipotesi criminose e di determinare la pena per
ciascuna di esse rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore:
discrezionalità che può essere censurata, in sede di sindacato di
costituzionalità, nella sola ipotesi in cui sia esercitata in modo
manifestamente irrazionale;
che, sul piano della formulazione legislativa della
disposizione incriminatrice, non può ritenersi
manifestamente irrazionale l’assoggettamento a sanzione penale di una condotta
normativamente qualificata in base all’inosservanza di un unico termine,
sancito per verificare il rispetto dell’ordine recato dal foglio di via;
che, peraltro, spetta al giudice
ordinario verificare se la condotta così realizzata, per quanto conforme
all’astratto modello punitivo delineato dal legislatore, appaia tuttavia, nella
sua specifica concretezza, assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene
giuridico tutelato, posto che l’art. 25 della Costituzione «quale risulta dalla
lettura sistematica a cui fanno da sfondo […] l’insieme dei valori connessi alla dignità umana, postula […] un ininterrotto operare del
principio di offensività dal momento della astratta
predisposizione normativa a quello della applicazione concreta da parte del
giudice, con conseguente distribuzione dei poteri conformativi tra giudice
delle leggi e autorità giudiziaria, alla quale soltanto compete di impedire,
con un prudente apprezzamento della lesività in
concreto, una arbitraria ed illegittima dilatazione della sfera dei fatti da
ricondurre al modello legale» (sentenza n. 263 del
2000);
che, quanto poi alla denunciata disparità di trattamento
ravvisata dal remittente tra l’incriminazione
prevista dalla norma oggetto e l’adozione della sola sanzione disciplinare nei
casi di cui agli artt. 30, comma 3, 30-ter, comma 6, e 51 della legge 26
luglio 1975, n. 354, si è in presenza di fattispecie non omogenee (concernendo
queste ultime il regime di trattamento del detenuto, da collocarsi nella
articolata trama dell’ordinamento penitenziario), che il legislatore resta
costituzionalmente libero di differenziare conseguentemente, nell’esercizio
della propria, non manifestamente irragionevole, discrezionalità;
che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 163, comma 4, del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bassano
del Grappa con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 24 gennaio 2007.
F.to:
Depositata
in