SENTENZA N. 38
ANNO 2009
Commento alla decisione di
Andrea
Lollo
(per
gentile concessione del Forum dei
Quaderni costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
- Giovanni
Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria
Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo
Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della
legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6
«Diritto allo studio»), promosso con ordinanza del 10 marzo 2008 dal
Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna nel giudizio vertente
tra il Comitato Bolognese “Scuola e Costituzione” ed altri e
Visti gli atti di costituzione del Comitato Bolognese
“Scuola e Costituzione”, della Chiesa Evangelica
Metodista di Bologna, della Comunità Ebraica di Bologna e della Regione
Emilia-Romagna, nonché l’atto di intervento della Federazione Italiana Scuole
Materne (FISM);
udito nell’udienza pubblica del 13 gennaio 2009 il
Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi gli avvocati Federico Sorrentino e
Ritenuto in fatto
1.— Con
ordinanza del 10 marzo 2008, il Tribunale amministrativo regionale per
l’Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6
«Diritto allo studio»), per violazione dell’art. 33, primo, secondo e terzo
comma, e dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, nel testo
anteriore alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione).
2.— Il giudizio a quo è stato promosso dal Comitato Bolognese “Scuola e
Costituzione”, dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno di Bologna,
dalla Comunità Ebraica di Bologna e dalla Chiesa Evangelista Metodista di
Bologna ed ha ad oggetto l’impugnazione della delibera del Consiglio regionale
dell’Emilia-Romagna n. 97 del 28 settembre 1995, recante l’approvazione dei
criteri per l’assegnazione dei contributi ai Comuni per l’anno 1995 per
l’attivazione di convenzioni per la qualificazione e il sostegno delle scuole
dell’infanzia private senza fini di lucro o gestite da I.P.A.B.,
nonché degli atti connessi e presupposti.
Nel ricorso introduttivo di tale
giudizio risultavano prospettati cinque motivi di impugnazione.
Con il primo motivo era dedotto il
vizio di violazione della legge regionale 25 gennaio
1983, n. 6 (Diritto allo studio e qualificazione del sistema integrato
pubblico-privato delle scuole dell’infanzia), come modificata dalla
legge regionale n. 52 del 1995.
Con il secondo motivo si denunciava la
contrarietà del Protocollo d’intesa – previsto dalla deliberazione impugnata –
che sarebbe dovuto intercorrere tra
Con il terzo motivo si prospettava
l’illegittimità derivata dell’atto impugnato in ragione dell’illegittimità
costituzionale della legge regionale n. 52 del
Infine, con il quarto e il quinto
motivo si censurava il medesimo atto in ragione dell’illegittimità
costituzionale della citata legge regionale per violazione degli artt. 33 e
117, primo comma, Cost.
3.— Il TAR, con “sentenza parziale” n.
191 del 1997 (avverso la quale
Contestualmente, con separata
ordinanza, in relazione al quarto ed al quinto motivo di impugnazione, il TAR
rimetteva a questa Corte la questione di legittimità costituzionale della legge
regionale n. 52 del
4.— Questa Corte, con ordinanza n. 67 del
1998, dichiarava la manifesta inammissibilità della questione.
Con una seconda ordinanza lo stesso TAR
rimetteva nuovamente alla Corte la questione di legittimità costituzionale
della citata legge regionale, ancora per contrasto con gli artt. 33, primo,
secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost.
5.— Successivamente, con la decisione
n. 880 del 14 febbraio 2002, il Consiglio di Stato, IV Sezione, pronunciando
sull’appello della Regione avverso la citata sentenza parziale, accoglieva lo
stesso e dichiarava inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di
legittimazione ed interesse ad agire dei ricorrenti originari.
6.— Il TAR ha ora nuovamente sollevato questione
di legittimità costituzionale della medesima legge regionale in riferimento
agli artt. 33, primo, secondo e terzo comma e 117, primo comma, Cost., nel
testo anteriore alla novella introdotta dalla legge cost. n. 3 del 2001,
ritenendo non ostative a tal fine le già intervenute ordinanze di manifesta
inammissibilità.
Ad avviso del remittente, l’intera legge regionale n. 52 del 1995
disciplinerebbe un ambito non rientrante nelle materie indicate dall’art. 117,
primo comma, Cost., ma atterrebbe, invece, alla materia dell’istruzione,
riservata allora (ad esclusione dell’istruzione artigiana e professionale)
«allo Stato (…) dall’art. 33, secondo comma, Cost.».
Inoltre, gli artt. 3 e 5
della citata legge regionale, nel prevedere un sostegno finanziario direttamente a
favore delle scuole d’infanzia private per contributi di spesa corrente e di
investimento, violerebbero l’art. 33, primo e terzo comma, Cost., il quale
fissa i principi della libertà di insegnamento e della libertà di istituzione
di scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato.
7.— Il giudice a quo afferma la
sussistenza della rilevanza della questione in ragione di quanto statuito dal
Consiglio di Stato nella decisione n. 880 del 2002.
Infatti, il giudice di appello –
sottolinea il remittente – ha precisato che «rimane impregiudicato l’ulteriore
corso del giudizio di primo grado avuto riguardo al quarto e quinto motivo di
ricorso originario». Il giudice a quo
ritiene, pertanto, che «non si è esaurito il potere decisorio» ad esso spettante
«il cui concreto esercizio, in senso favorevole o sfavorevole ai ricorrenti,
dipenderà esclusivamente dalla fondatezza o meno della questione di legittimità
costituzionale prospettata con la quarta e quinta censura».
8.— A sostegno della ritenuta non
manifesta infondatezza della questione, in riferimento alla dedotta violazione
dell’art. 117, primo comma, Cost., il TAR ha richiamato l’art. 42 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega
di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).
Detta norma, nel precisare l’ambito
delle funzioni amministrative relative alla materia “assistenza scolastica”, da
un lato, porterebbe ad escludere che possano essere ricomprese nella stessa le
disposizioni contenute nella legge impugnata; dall’altro, avvalorerebbe la tesi
secondo cui l’assistenza scolastica sarebbe materia distinta dall’istruzione.
Inoltre, ad avviso del remittente, le
provvidenze in esame non potrebbero essere ascritte alla materia della
beneficenza pubblica, anch’essa attribuita alle Regioni dall’art. 117, primo
comma, Cost., nel testo anteriore alla novella del 2001.
La previsione di un sostegno economico
direttamente a favore delle scuole d’infanzia private, per contributi di spesa
corrente e di investimento, come stabilito dagli artt. 3 e 5 della legge
regionale censurata, sarebbe, altresì, in contrasto con il divieto di oneri
finanziari a carico del bilancio pubblico, come stabilito dall’art. 33 Cost.
Detto divieto, infatti, secondo la
giurisprudenza della Corte (è richiamata la sentenza n. 454 del
1994), non risulterebbe violato solo nel caso in cui la prestazione
pubblica abbia come destinatari diretti gli alunni e non le scuole private.
Infine, ogni contribuzione pubblica
comporterebbe il rischio di una non consentita ingerenza sull’organizzazione
della scuola stessa.
9.— Il 30 luglio 2008 si è costituita
in giudizio
10.— In data 9 settembre
In particolare,
11.— Nella stessa data del 9 settembre
2008 si sono costituiti il Comitato Bolognese “Scuola
e Costituzione”,
12.— In prossimità
dell’udienza pubblica, in data 30 dicembre 2008, le suddette parti private
hanno depositato una memoria con la quale hanno ribadito le conclusioni già
rassegnate.
In particolare, è stata dedotta la
ininfluenza, ai fini della proposizione della questione in esame, delle
precedenti ordinanze di manifesta inammissibilità rese dalla Corte sui dubbi di
costituzionalità della legge regionale in esame, già sollevati dallo stesso TAR
nel medesimo giudizio a quo.
La difesa delle parti private ha,
quindi, contrastato le argomentazioni difensive svolte dalla FISM, ponendo in
evidenza che i ricorrenti originari, lungi dall’essere portatori di un
interesse meramente politico, intendono far valere il principio di laicità
dello Stato, che è principio costituzionale fondamentale.
A sostegno della fondatezza dei
sollevati dubbi di costituzionalità, le stesse parti hanno rilevato che l’art.
117, primo comma, Cost., così come invocato nel testo anteriore alla novella
del 2001, non attribuisce in generale alcuna competenza alle Regioni in materia
di istruzione.
Per altro verso, si è affermato che
l’art. 33, terzo comma, Cost. esclude «nei termini più larghi» che l’esercizio
della libertà di istituire e gestire scuole private possa gravare sul bilancio
dello Stato; né diverse conclusioni potrebbero trarsi dai lavori dell’Assemblea
Costituente e neppure potrebbe essere richiamata, con riguardo al caso di
specie, la giurisprudenza costituzionale secondo la quale l’art. 33, terzo
comma, Cost., non è violato solo laddove la prestazione pubblica di sostegno
sia erogata in favore degli alunni e non delle scuole.
13.—
In data 31 dicembre 2008 anche
Nel merito, la difesa regionale ha
dedotto che le disposizioni impugnate, in quanto rivolte alla scuola materna,
rappresentano il sostegno, in un quadro di progressiva regionalizzazione, di
una tradizionale attività comunale di considerazione ed integrazione, con le
proprie, delle scuole materne private (no
profit) nella realizzazione di un servizio possibilmente a rete.
Considerato
in diritto
1.—
Il Tribunale amministrativo regionale
per l’Emilia-Romagna, con ordinanza in data 10 marzo
2.— Il giudizio a quo ha avuto un articolato iter
processuale che è opportuno, di seguito, richiamare nelle sue linee essenziali,
ai fini di una compiuta disamina della fattispecie.
2.1.— Il ricorso introduttivo del
predetto giudizio è stato proposto davanti al TAR emiliano-romagnolo
dal Comitato Bolognese “Scuola e Costituzione”, dalla Chiesa Cristiana
Avventista del Settimo Giorno, dalla Comunità Ebraica e dalla Chiesa
Evangelista Metodista, tutte di Bologna, per l’annullamento della delibera del
Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna n. 97 del 28 settembre 1995, recante
l’approvazione dei criteri per l’assegnazione dei contributi ai Comuni,
relativamente all’anno 1995, ai fini dell’attivazione di convenzioni per la
qualificazione e il sostegno delle scuole dell’infanzia private senza fini di
lucro o gestite da I.P.A.B., nonché degli atti
connessi e presupposti.
2.2.— Nel ricorso erano prospettati
cinque motivi di impugnazione.
Con il primo motivo si denunciava il
vizio di violazione della legge regionale 25 gennaio
1983, n. 6 (Diritto allo studio e qualificazione del sistema integrato
pubblico-privato delle scuole dell’infanzia), come modificata dalla
legge regionale n. 52 del 1995.
Con il secondo motivo era dedotta la
contrarietà del Protocollo d’intesa, che sarebbe dovuto intercorrere tra
Con il terzo motivo si prospettava
l’illegittimità dell’atto impugnato derivata dalla illegittimità costituzionale
della legge regionale n. 52 del
Infine, con il quarto e il quinto
motivo si censurava il medesimo atto in ragione dell’illegittimità
costituzionale della stessa legge regionale per violazione degli artt. 33 e
117, primo comma, Cost.
2.3.— Il TAR, pronunciando “sentenza
parziale” (n. 191 del 1997), accoglieva, in parte, il ricorso – ritenendo
fondato il primo motivo, salvo che per le determinazioni contenute negli atti
impugnati relative alla FISM, rispetto alla quale, benché controinteressata,
non era stato instaurato il contraddittorio – e lo dichiarava inammissibile con
riguardo al secondo e al terzo motivo (attesa, anche per essi, la violazione
della garanzia del contraddittorio).
2.4.— Contestualmente, con separata
ordinanza, in relazione ai suddetti motivi quarto e quinto di impugnazione, il
TAR rimetteva a questa Corte questione di legittimità costituzionale della
medesima legge regionale, in relazione agli artt. 33, secondo e terzo comma, e
117, primo comma, Cost.
2.5.— Con una seconda ordinanza lo
stesso TAR sollevava nuovamente questione di legittimità costituzionale della
citata legge regionale, in riferimento agli artt. 33, primo, secondo e terzo
comma, e 117, primo comma, Cost.
Con ordinanza n. 346
del 2001 anche tale questione veniva dichiarata manifestamente
inammissibile.
2.6.— Successivamente, il Consiglio di
Stato (IV Sezione, decisione n. 880 del 2002), decidendo il gravame proposto
dalla Regione Emilia-Romagna avverso la sentenza del TAR, accoglieva l’appello,
statuendo che il primo motivo di impugnazione (accolto dal TAR) era
inammissibile per difetto di legittimazione ed interesse ad agire dei
ricorrenti originari.
Nella parte motiva della suddetta
decisione il Consiglio precisava che rimaneva impregiudicato l’ulteriore corso
del giudizio per i motivi quarto e quinto.
3.— Il TAR ha nuovamente sollevato
questione di costituzionalità della medesima legge regionale sotto due profili.
Da un lato, si assume che l’intera
legge regionale, in quanto non riconducibile alla materia «assistenza
scolastica», ma a quella «istruzione», attribuita alla potestà legislativa
dello Stato dalle norme costituzionali invocate, violerebbe il riparto delle
competenze legislative tra Stato e Regioni come delineato prima della riforma del
titolo V della parte II della Costituzione; dall’altro,
che la previsione di un sostegno finanziario direttamente a favore delle scuole
d’infanzia private per contributi di spesa corrente e di investimento,
contenuta negli artt. 3 e 5 della suddetta legge regionale, violerebbe i
principi della libertà di insegnamento e della libertà di istituzione di scuole
e istituti di educazione senza oneri per lo Stato, di cui all’art. 33, primo e
terzo comma, Cost.
4.— In via preliminare,
deve essere dichiarato ammissibile l’intervento spiegato dalla FISM, in quanto,
come già ritenuto dalla Corte, chiamata ad esaminare le analoghe questioni di
costituzionalità già sollevate dal TAR nel medesimo giudizio a quo, la
posizione della suddetta Federazione è suscettibile «di restare direttamente
incisa dall’esito del giudizio» (ordinanze n. 67 del
1998 e n.
346 del 2001).
5.— Tra le molteplici eccezioni di
inammissibilità dedotte dalle parti, o comunque rilevabili d’ufficio, deve
essere esaminata prioritariamente quella relativa alla sussistenza dei requisiti idonei a giustificare la
riproposizione della questione di costituzionalità sollevata dal TAR nello
stesso giudizio a quo.
6.— L’eccezione è fondata.
7.— Al riguardo, si deve rilevare che
tale giudizio, in ragione del suo articolato sviluppo processuale sopra
richiamato, dopo la citata decisione
d’appello del Consiglio di Stato, è proseguito dinanzi al TAR remittente per il
solo esame dei motivi quarto e quinto dell’impugnazione originaria, con i quali
si prospettava «l’illegittimità costituzionale della legge applicata con gli
atti impugnati».
8.— Il remittente, nel riproporre per
la terza volta la medesima questione, ne ha dedotto la rilevanza in ragione
della circostanza che il Consiglio di Stato, nella richiamata decisione n. 880
del
Tale argomentazione, tuttavia, nulla di
nuovo aggiunge a quelle contenute nei precedenti provvedimenti di rimessione ed
è insufficiente a fare apprezzare alla Corte la sussistenza del requisito della
rilevanza della presente questione di costituzionalità.
Da un lato, infatti, il TAR si limita a
richiamare un’affermazione del giudice di appello, circa il fatto che sui
suddetti motivi il TAR stesso non si era pronunciato in attesa della decisione
di questa Corte, posto che il Consiglio di Stato non avrebbe, in ogni caso,
potuto pronunciarsi – neanche con riferimento alla sussistenza o meno delle
condizioni dell’azione – sul quarto e quinto motivo del ricorso di primo grado,
che non formavano oggetto di decisione e quindi di devoluzione in appello.
Dall’altro, espunge tale affermazione
dal contesto complessivo della decisione e in particolare da quanto statuito
dal Consiglio di Stato nel dichiarare, in riforma della sentenza appellata,
inammissibile il primo motivo dell’impugnazione proposta in primo grado, per
difetto di legittimazione ed interesse ad agire dei ricorrenti; conclusione,
questa, derivante dalla considerazione che «il rispetto delle regole legali che
presidiano la concessione di contributi (…) appare questione che interessa la
generalità dei cittadini e non specificamente le confessioni religiose ed il
comitato cittadino», ricorrenti in prime cure.
9.— Pertanto, la citata affermazione del
giudice di appello, richiamata dal TAR, non legittima, di per sé, la
riproposizione innanzi a questa Corte, a norma dell’art. 24, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, di una questione di legittimità negli stessi
termini in cui sia stata già dichiarata manifestamente inammissibile per
difetto di rilevanza.
10.— A ciò è da aggiungere, sempre ai
fini dell’apprezzamento della sussistenza della rilevanza della questione di
costituzionalità, che l’ordinanza del TAR è priva di un’adeguata motivazione.
Il giudice a quo non argomenta
affatto sulle ragioni per le quali la violazione del principio costituzionale
della garanzia del contraddittorio – commessa dai ricorrenti originari nei
confronti della FISM e posta, dal medesimo TAR, a base della pronuncia di
inammissibilità di parte del primo, nonché del secondo e del terzo motivo di
ricorso originario – non determinerebbe anche, inevitabilmente,
l’inammissibilità delle censure proposte con il quarto ed il quinto motivo.
Tali ultimi motivi, nella logica della
impugnazione proposta innanzi al giudice a
quo e per espressa ammissione degli stessi ricorrenti in quel giudizio,
sono stati formulati allo scopo di ottenere (previa declaratoria di
illegittimità costituzionale dell’intera legge n. 52 del 1995) l’annullamento
della delibera del Consiglio regionale. Tuttavia, è proprio l’impugnazione di
questa delibera che è già stata dichiarata, nel suo complesso, inammissibile
sia per il rilevato difetto di contraddittorio nei confronti della controinteressata FISM, sia per carenza di legittimazione
ed interesse ad agire da parte dei ricorrenti.
Deve rilevarsi, dunque, che nella
situazione così determinatasi è anche mancata da parte del giudice remittente
ogni necessaria valutazione e motivazione sulla persistenza di un interesse
giuridicamente rilevante delle parti ricorrenti nel giudizio a quo a proseguire il giudizio stesso
dopo la citata decisione del Consiglio di Stato.
11.— Inoltre, è di tutta evidenza che,
secondo l’ordinanza di rimessione, la richiesta declaratoria di
incostituzionalità della legge regionale dovrebbe comportare, per illegittimità
derivata, la caducazione della delibera regionale di
approvazione dei criteri per la ripartizione del finanziamento.
Ma, come si è rilevato, l’impugnazione
da parte dei ricorrenti di tale deliberazione è stata dichiarata, in modo
definitivo, inammissibile sia per difetto di contraddittorio, che per carenza
di interesse a ricorrere.
Né un autonomo titolo di legittimazione
dei ricorrenti all’impugnazione potrebbe derivare dalla invocazione del
principio di laicità dello Stato, in quanto, comunque, non potrebbe essere
pregiudicata, da una eventuale sentenza di accoglimento del ricorso da parte
del TAR, la sfera di interessi di un soggetto (
Ed infatti, come
12.— In effetti, alla luce di tutte le
suindicate considerazioni, deve ritenersi che la questione di costituzionalità
ora riproposta sia priva di incidentalità. Si è in presenza, sostanzialmente,
di una impugnazione diretta, ad opera dei ricorrenti, di norme legislative
regionali, con esclusiva deduzione di vizi di legittimità costituzionale a
tutela non già di propri interessi legittimi, presuntivamente lesi dal
provvedimento amministrativo regionale, ma – per loro stessa ammissione – al
solo scopo di far valere il generale principio della laicità dello Stato, nella
sua accezione di principio costituzionale fondamentale.
Tale tipo di impugnazione diretta di
leggi da parte di soggetti privati, che non passi attraverso il termine medio
della rituale e corretta impugnazione amministrativa di provvedimenti per vizi
di legittimità, sia pure dedotti con riferimento a norme che si contestano sul
piano della conformità a Costituzione, non può essere considerata ammissibile.
Al riguardo, giova ricordare come,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, il carattere incidentale della
questione di costituzionalità presupponga che il petitum del giudizio nel corso
del quale viene sollevata la questione non coincida con la proposizione della
questione stessa (ex multis,
sentenza n. 84
del 2006).
Quindi, il giudizio a quo deve avere, da un lato, un petitum separato e distinto dalla
questione di costituzionalità sul quale il giudice remittente sia
legittimamente chiamato, in ragione della propria competenza, a decidere;
dall’altro, un suo autonomo svolgimento, nel senso di poter essere indirizzato
ad una propria conclusione, al di fuori della questione di legittimità
costituzionale, il cui insorgere è soltanto eventuale (citata sentenza n. 84 del
2006; ed inoltre, sentenze n. 127 del
1998; n. 263
del 1994; n.
65 del 1964; ordinanze
n. 175 del 2003; n. 17 del 1999;
n. 291 del 1986).
Pertanto, affinché, pur in presenza
della prospettazione della incostituzionalità di una
o più norme legislative, quale unico motivo di ricorso dinanzi al giudice a quo, si possa considerare sussistente
il requisito della rilevanza, occorre che sia individuabile, nel giudizio
principale, un petitum
che presenti i requisiti sopra indicati, sul quale l’autorità giudiziaria
remittente sia chiamata a pronunciarsi (sentenza n. 4 del
2000).
In proposito, è significativo quanto
affermato dallo stesso giudice a quo nell’ordinanza
di rimessione e cioè che «in definitiva il ricorso in parola è oggi pendente soltanto con riferimento alla quarta e
quinta censura dedotte con il ricorso originario ed in entrambe si prospettano soltanto, sia pure per profili diversi,
questioni di legittimità costituzionale della legge regionale n. 52 del 1995».
La sollevata questione di
costituzionalità, dunque, esaurisce immediatamente il petitum del giudizio principale e l’eventuale pronuncia di accoglimento di
questa Corte verrebbe a consumare ex se
la tutela richiesta al giudice remittente, nella residua parte del processo
principale, con la conseguenza che manca, nella specie, il carattere della
incidentalità della questione, come prescritto dall’art. 23 della legge n. 87
del 1953.
13.— Pertanto, per il complesso delle
considerazioni innanzi svolte e previo assorbimento di ogni altro profilo
pregiudiziale, la questione sollevata dal TAR per l’Emilia-Romagna deve essere
dichiarata inammissibile.
per questi motivi
dichiara ammissibile l’intervento spiegato dalla
Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) nel presente giudizio;
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6
«Diritto allo studio»), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale
per l’Emilia-Romagna, in riferimento all’art. 33, primo, secondo e terzo comma,
e all’art. 117, primo comma, della Costituzione, nel testo anteriore alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione), con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni
Maria FLICK, Presidente
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in