ORDINANZA N. 291
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 22 e 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1986
dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Buzzi Salvatore ed
altri e il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 389 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1a
serie speciale, dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Roma, adito in sede di ricorso ex art. 409 n.
1 del codice di procedura civile da un gruppo di detenuti lavoratori "che
lamentano l'incostituzionalità di alcune norme della
legge 26 luglio 1975, n. 354", ha denunciato, in riferimento agli articoli
3 e 36 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 22 e 23 della suddetta
legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, rispettivamente, dispongono che le
"mercedi" da corrispondere per il lavoro prestato sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due
terzi delle tariffe sindacali e che la remunerazione corrisposta per il lavoro
é determinata nella misura dell'intera "mercede" per gli internati e
di sette decimi di quest'ultima per gli imputati e per i condannati;
Considerato che dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione
- nella quale, peraltro, é significativamente assente ogni accenno alla
rilevanza - l'oggetto del giudizio a quo appare rappresentato esclusivamente
dalle denunce di illegittimità costituzionale, con la
conseguenza che le questioni proposte risultano sollevate non in via
incidentale, come prescritto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma
in via principale al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dagli artt.
31, 32 e 33 della detta legge n. 87 del 1953, donde l'inammissibilità delle
questioni stesse (v. sentenze n. 256 del
1982, n. 92
del 1973, n.
65 del 1964);
Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 26
luglio 1975, n. 354, sollevate, in riferimento agli
artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Antonio
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.