SENTENZA
N. 65
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 116 del Codice penale, promosso con
ordinanza emessa il 13 gennaio 1964 dal Tribunale di Livorno sull'incidente di
esecuzione proposto da Piram Aldo, iscritta al n. 27 del Registro ordinanze
1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 67 del 14 marzo
1964.
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Piram Aldo e d'intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 3 giugno 1964 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
uditi l'avv. Remo
Pannain, per il Piram, e il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Piram Aldo,
condannato con sentenza del 15 dicembre 1951 della Corte di assise di Livorno
alla pena di anni ventiquattro di reclusione per concorso, ai sensi dell'art.
116 del Codice penale, in omicidio volontario aggravato, ha proposto con atto
del 23 aprile 1963 incidente di esecuzione davanti al Tribunale di Livorno al
fine, esplicitamente dichiarato ("per ottenere l'illegittimità
costituzionale"), di sollevare questione di legittimità costituzionale del
citato art. 116 in riferimento all'art. 27 della Costituzione. Il Tribunale,
con ordinanza del 13 gennaio 1964, ha disposto la trasmissione degli atti a
questa Corte. Nell'ordinanza si riconosce non esservi, in via generale, alcun
ostacolo alla proposizione di questioni di legittimità costituzionale nel corso
di un incidente di esecuzione.
Si rileva però che,
per quanto riguarda in particolare le norme applicate nel giudizio di
cognizione, non é possibile sollevare questioni di legittimità costituzionale
in sede di esecuzione penale quando il contrasto fra dette norme e quelle
costituzionali sia insorto prima del passaggio in giudicato della sentenza,
mentre lo é invece quando il contrasto sia insorto successivamente. Il momento
della insorgenza del contrasto deve identificarsi, secondo il Tribunale, con
quello dell'applicazione della norma ordinaria, sempre però che in quel momento
sia possibile proporre la questione di legittimità costituzionale agli organi
giurisdizionali all'uopo previsti dalla Costituzione. Il contrasto fra l'art.
116 del Codice penale e l'art. 27, primo comma, della Costituzione era già
insorto quando era in corso il giudizio a carico del Piram, ma la relativa
questione non poté essere sollevata allora, non essendo ancora costituita la
Corte costituzionale.
Nel merito, il
Tribunale osserva che l'art. 116 darebbe luogo ad una ipotesi di responsabilità
oggettiva e che per ciò, sempre a parere dello stesso Tribunale, sarebbe in
contrasto col principio della personalità della pena, sancito dall'art. 27,
primo comma, della Costituzione.
L'ordinanza é stata
regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n.
67 del 14 marzo 1964.
Si sono costituiti il
Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di intervento e deduzioni dell'Avvocatura
generale dello Stato, depositato il 20 febbraio 1964, e la difesa del Piram con
atto depositato il 21 marzo 1964.
L'Avvocatura generale
dello Stato eccepisce in via preliminare la inammissibilità della questione.
Concorda col
Tribunale sulla ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale in
sede di incidente di esecuzione, e ricorda precedenti in tal senso nella
giurisprudenza della Corte costituzionale. Rileva tuttavia che tale principio,
senz'altro valido per le norme da applicare nel giudizio di esecuzione, non lo
é invece per le norme applicate nel giudizio di cognizione. Infatti, nel
giudizio di esecuzione non viene in esame l'"applicazione" delle
norme contenenti precetti punitivi, sebbene l'applicazione delle norme riguardanti
l'esecuzione delle sentenze che sono state pronunciate sulla base e in
applicazione di quei precetti.
Sicché , superandosi
quel limite, si finirebbe col dare sostanzialmente ingresso ad una impugnazione
di norme ordinarie in via principale.
Altro limite
all'ammissibilità della questione proposta sarebbe costituito dal principio del
giudicato. Questo infatti, ai sensi dell'art. 136, primo comma, della
Costituzione e dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non
viene travolto dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma in
applicazione della quale si é formato. Né varrebbe qui il richiamo alla
disposizione del quarto comma del citato art. 30, in virtù del quale cessano la
esecuzione e gli effetti penali delle sentenze di condanna pronunciate in
applicazione di norma dichiarata incostituzionale. Tale norma infatti non può
interpretarsi in modo da dare la possibilità di proporre in un nuovo giudizio,
per la medesima fattispecie concreta, la questione di legittimità della norma che
sia stata applicata.
L'Avvocatura rileva
inoltre che il Tribunale di Livorno ha esattamente identificato il momento
della insorgenza del contrasto con quello dell'applicazione della norma
ordinaria; ma che proprio per ciò tale contrasto avrebbe dovuto essere
denunciato allora, cioè quando era ancora in corso il giudizio di cognizione.
Né varrebbe obiettare
che in quel momento il contrasto non era ancora attuale per non essere ancora
entrata in funzione la Corte costituzionale, giacché , prima dell'entrata in
funzione della Corte, il sindacato sulla legittimità delle leggi era affidato,
ai sensi della VII disposizione transitoria della Costituzione, ai giudici
ordinari.
Nel merito, infine,
l'Avvocatura esprime l'avviso che l'art. 116 non dia affatto luogo ad una
ipotesi di responsabilità oggettiva, non potendosi escludere nel fatto previsto
dalla norma la presenza di un rapporto di causalità anche psichica. Osserva
tuttavia che, se anche fosse esatta la tesi della responsabilità oggettiva, non
per ciò potrebbe dirsi violato l'art. 27, primo comma, della Costituzione. Una
tale norma, infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, si limita a fissare
il divieto della responsabilità penale per fatto altrui, "senza alcun
riferimento al divieto della cosiddetta responsabilità oggettiva" (sentenza n. 107 del
1957).
La difesa del Piram,
che, all'atto della costituzione in giudizio, si era brevemente riportata ai
motivi dell'ordinanza di rinvio, ha esposto in maniera più ampia i propri
argomenti in una memoria depositata il 19 maggio 1964. In ordine alla eccezione
di inammissibilità ripete l'argomentazione secondo la quale la inammissibilità
non potrebbe riferirsi ai casi che, come quello in esame, riguardano questioni
di legittimità sorte dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ma prima
della entrata in funzione della Corte costituzionale.
Venendo al merito, la
difesa esprime la opinione che l'art. 116 preveda una ipotesi di responsabilità
per fatto altrui, o, quanto meno, che questa sia sostanzialmente la
interpretazione che di tale norma verrebbe costantemente operata dalla
giurisprudenza. L'art. 116 realizzerebbe "addirittura un caso di
responsabilità per fatto altrui, in senso fisico, nel senso cioè , che il fatto
appartenente esclusivamente ad un concorrente é posto a carico anche degli
altri concorrenti, che nulla hanno operato in quel senso". Secondo la
difesa "solo il dolo e la colpa possono ricollegare a un soggetto il fatto
di un terzo, un'attività non realizzata dal soggetto stesso, un evento diverso
da quello voluto", mentre "se taluno si é limitato a porre la causa
senza volere l'effetto, il fatto suo é solo quello che si concreta nella causa;
di quel che segue potrà rispondere solo se vi é colpa, pur non trattandosi di
fatto suo". In conclusione si sostiene "che l'azione altrui é sempre
fatto altrui": di esso può rispondersi quando questo fatto altrui diventa
proprio, in virtù del legame psichico "dolo" o "colpa".
L'Avvocatura generale
dello Stato, con altra memoria depositata il 21 maggio 1964, dopo aver
insistito sulla proposta eccezione di inammissibilità, sul merito della
questione osserva che la fattispecie dell'art. 116 non può risolversi in
un'ipotesi di responsabilità per fatto altrui, in quanto la norma richiede che
fra l'azione o l'omissione del concorrente e l'evento diverso o più grave di
quello da lui voluto, che si é verificato, sussista un rapporto di
conseguenzialità. A questo proposito l'Avvocatura rileva che l'art. 110 del
progetto preliminare (corrispondente all'art. 116 in esame) conteneva la
specificazione che l'evento -anche se non voluto da uno dei partecipi
all'azione criminosa - dovesse essere posto a di lui carico, quando fosse
conseguenza, "quantunque soltanto mediata" della sua azione o
omissione; ma che la locuzione fu soppressa perché ritenuta superflua.
Considerato
in diritto
La questione di
legittimità costituzionale dell'art. 116 del Codice penale, così come
presentata alla Corte con l'ordinanza del Tribunale di Livorno, deve essere
dichiarata inammissibile, perché non sollevata, secondo il sistema del vigente
ordinamento, nel corso di un giudizio.
L'interessato,
detenuto nello stabilimento di Pianosa in espiazione della pena inflittagli fin
dal 15 dicembre 1951, affermando di voler proporre un incidente di esecuzione,
ha presentata al Tribunale una istanza che, dalla sua stessa formulazione, si
manifesta in modo non dubbio come avente per unico oggetto il promuovimento
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, e quindi con
nessun altro contenuto, nessun'altra materia da decidere all'infuori di questa.
Nella istanza si dichiara infatti, senz'altro aggiungere, che si propone
l'incidente di esecuzione "per ottenere la illegittimità costituzionale
dell'art. 116 del Codice penale, ai sensi dell'art. 27 della
Costituzione". Non vi é dunque una domanda, e quindi una controversia di
merito, che il giudice, nell'ambito della sua propria competenza, sia chiamato
a decidere, e nella quale, si inserisca, in via incidentale, la domanda
relativa alla questione di legittimità costituzionale; ma l'istanza é unica, e
muove direttamente e immediatamente, e quindi in via principale e non
incidentale, a sollevare detta questione di legittimità.
Né ciò può essere
attribuito ad una sommaria ed inesperta formulazione della istanza, in quanto
la posizione non subisce modificazioni di sorta con gli atti successivamente
intervenuti a sostegno della medesima, vale a dire la requisitoria del Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Livorno e le deduzioni del difensore presentate
al Tribunale il 18 dicembre 1963. La prima, infatti, nel dare parere favorevole
sul merito della istanza, prendeva atto che questa era stata proposta "per
ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 116 del
Codice penale"; nella seconda la difesa concludeva addirittura facendo
propria l'unica richiesta originaria del Piram, cioè che "il Tribunale, in
accoglimento dell'incidente, voglia trasmettere gli atti alla Corte
costituzionale". La stessa ordinanza, infine, nulla contiene che valga a
stabilire l'esistenza di un autonomo giudizio di merito, e si limita anch'essa
a prendere atto che era stato proposto incidente di esecuzione "per far
dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 116 del Codice
penale".
La condizione in
forza della quale le questioni di legittimità costituzionale devono essere
sollevate nel corso di un giudizio ebbe, come é noto, la sua prima enunciazione
in una norma costituzionale. Fu innanzi tutto l'art. 1 della legge
costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 a stabilire che alla Corte
costituzionale potesse rimettersi una questione di legittimità costituzionale
di una legge, o di un atto avente forza di legge, se rilevata d'ufficio o
sollevata da una delle parti "nel corso di un giudizio". Questa delimitazione
fu poi nettamente ribadita dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il
quale dispone che mediante apposita istanza, da una delle parti o dal Pubblico
Ministero (comma primo), o anche d'ufficio (comma terzo), si possono sollevare
questioni di legittimità costituzionale "nel corso di un giudizio dinanzi
ad una autorità giurisdizionale".
Ora, ciò che fa
difetto nell'attuale controversia é precisamente questa condizione essenziale,
cioè che la questione di legittimità costituzionale sia stata sollevata nel
corso di un giudizio. Per la quale condizione non é sufficiente che una domanda
venga presentata, né che con essa si richieda comunque la istituzione di una
certa forma di giudizio (in questo caso il procedimento di esecuzione,
disciplinato dagli artt. 628 e seguenti del Codice di procedura penale), ma
occorre che effettivamente ricorrano i coefficienti in base ai quali un
siffatto giudizio possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, e col
suo proprio contenuto. E indispensabile, in altri termini, che il giudizio
abbia un proprio oggetto e un proprio autonomo svolgimento: un proprio oggetto,
vale a dire un petitum che sia separato o distinto dalla questione di
legittimità costituzionale, e sul quale il giudice ordinario sia chiamato per
sua competenza a decidere; un proprio autonomo svolgimento, nel senso che il
giudizio sia tale, in base alle norme che attualmente ne governano la materia,
da poter essere indirizzato per suo conto ad una propria conclusione, al di
fuori della questione di legittimità costituzionale, il cui insorgere é
soltanto eventuale. Nella dottrina e nella prassi, una siffatta autonoma
individualità del giudizio si é andata affermando, oltre tutto, col sorgere
delle note denominazioni: giudizio "principale", giudizio "di
merito", controversia "di merito", processo
"ordinario", ecc. Sicché , come esattamente é stato affermato, la
esistenza del processo di merito si presenta addirittura come pregiudiziale
rispetto al processo instaurato dinanzi alla Corte costituzionale. Nel
procedimento promosso dal Piram la esistenza del giudizio di merito fa difetto
appunto perché non v'é altra materia da decidere all'infuori della istanza di
rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
La inderogabile
presenza di un autonomo giudizio di merito é poi ribadita dalle due ulteriori
condizioni richieste dal secondo comma del citato art. 23 della legge n. 87:
prima, che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della questione di legittimità costituzionale (rilevanza); seconda,
che, nel rimettere gli atti alla Corte costituzionale, l'autorità
giurisdizionale debba "sospendere il giudizio "in corso"".
Ed é ben significativo, a tal proposito, che nell'ordinanza del Tribunale di
Livorno manchi qualsiasi accenno sia al rapporto di rilevanza sia alla
sospensione di un giudizio in corso. Il che non é possibile attribuire ad una
deficienza di mera forma, dovuta a sommaria e incompleta redazione
dell'ordinanza; e ciò per la semplice ragione che il giudice non aveva nulla da
sospendere o nulla con cui stabilire un rapporto di rilevanza, non essendovi,
appunto, di fronte al giudice stesso, altra istanza, altra materia da decidere
se non il chiesto rinvio degli atti alla Corte costituzionale.
La questione di
legittimità dell'art. 116 bene avrebbe potuto essere sollevata nel corso del
giudizio di cognizione, e non lo fu. Né a ciò poteva ostare il fatto che non
ancora fosse entrata in funzione la Corte costituzionale, in quanto, come é ben
noto, e come la difesa non é stata in grado di contestare positivamente, la VII
disposizione transitoria della Costituzione, prevedendo siffatta eventualità,
stabiliva che la decisione sulle controversie di legittimità costituzionale,
fino a quando non fosse entrata in funzione la Corte, avrebbe avuto luogo in
base alle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, cioè ad
opera del giudice ordinario.
Vero é che anche dopo
il giudizio di cognizione spetta al condannato in espiazione di pena la facoltà
di rivolgersi al giudice, mediante lo strumento processuale dell'incidente di
esecuzione, per presentargli istanze inerenti alla pena in corso di esecuzione,
in dipendenza delle modificazioni che, per qualsiasi causa, essa possa aver
subito. Ma quando, come nel caso presente, contro la condanna in corso di
esecuzione altro non si invoca se non il futuro e diverso regolamento giuridico
che possa eventualmente risultare dalla soluzione della questione di
legittimità costituzionale, tutto evidentemente rifluisce e si risolve in
questa unica istanza, diretta a sollevare tale questione; con la conseguenza
che essa, in mancanza di un giudizio di merito nel quale inserirsi in via
incidentale, rimane una questione proposta in via principale. Indubbiamente
nella istanza del Piram era presente l'interesse del condannato alla propria
libertà; ma esso non può dirsi l'oggetto di un autonomo giudizio principale,
bensì soltanto l'elemento soggettivo, il movente della istanza medesima,
unicamente diretta a sollevare il giudizio di legittimità costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del
Codice penale in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione,
sollevata dal Tribunale di Livorno con ordinanza del 13 gennaio 1964.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 30 giugno 1964.