ORDINANZA N. 425
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano, Sezione IV penale, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle note protocolli USG/2.SP/556/50/347 e USG/2.SP/557/50/347, entrambe del 15 novembre 2008, ed alla nota protocollo N.6000.1/42025/GAB del 6 ottobre 2008, conflitto proposto con ricorso depositato in cancelleria il 3 dicembre 2008 ed iscritto al n. 20 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 17 dicembre 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Milano, Sezione IV penale, in composizione monocratica ha proposto conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato «in relazione alle due lettere del Presidente del
Consiglio dei ministri del 15 novembre 2008 (USG/2.SP/556/50/347 e
USG/2.SP/557/50/347), con cui è stato confermato il segreto di Stato opposto
dai testimoni Sig.ri Giuseppe Scandone
e Lorenzo Murgolo nel corso delle udienze
dibattimentali rispettivamente del 15 e del 29 ottobre 2008, relative al
processo a carico di Adler Monica Courteney
ed altri pendente dinanzi
che il ricorrente premette, in punto di
fatto, di essere «titolare del processo a carico di Adler
Monica Courteney ed altri relativo ai reati di
sequestro di persona aggravato e di favoreggiamento personale, meglio
conosciuto come relativo al sequestro “Abu Omar”»;
che egli rammenta, inoltre, come in
relazione a detto procedimento risultino pendenti innanzi alla Corte
costituzionale già «cinque ricorsi per conflitto di attribuzione», l’ultimo dei
quali, in ordine di tempo, è stato promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri proprio nei confronti dell’odierno ricorrente, in relazione alla sua
decisione «di riaprire il processo» – precedentemente sospeso, ai sensi 479 del
codice di procedura penale, in attesa di una decisione della Corte in ordine ai
quattro precedenti ricorsi – nonché «di ammettere le testimonianze di alcuni
appartenenti o ex appartenenti ai Servizi di informazione e sicurezza», come da
richiesta formulata dal pubblico ministero;
che il ricorrente, nel promuovere il
presente conflitto, evidenzia, in via preliminare, che proprio l’ulteriore
svolgimento del processo – in relazione al quale è insorta la necessità di
adire nuovamente
che risulterebbe, così, «definitivamente
provato» – a dire del ricorrente – «che la mera ammissione dei testimoni non
avrebbe potuto cagionare alcun pregiudizio all’interesse alla segretezza»,
diversamente da quanto ipotizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri nel
ricorso iscritto al n. 14 del registro per i conflitti di attribuzione tra
poteri dello Stato dell’anno 2008;
che, ciò premesso, il ricorrente –
passando ad illustrare il contenuto dell’odierno conflitto – evidenzia come la
difesa di uno degli imputati, all’udienza del 15 ottobre 2008, abbia depositato
una lettera del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 ottobre 2008 (N.
6000.1/42025/GAB), «inoltrata a tutti gli appartenenti o ex appartenenti ai
Servizi chiamati a testimoniare» nel giudizio, documento con il quale – si
legge ancora nel ricorso – «veniva ricordato che sul fatto del sequestro Abu Omar non esiste segreto di Stato, mentre rimane coperto
da segreto “ogni e qualsiasi rapporto fra Servizi italiani e Servizi stranieri
nel quadro della tutela delle relazioni internazionali”, con conseguente dovere
per i suddetti testimoni di opporre il segreto di Stato in relazione a
“qualsiasi rapporto fra i Servizi italiani e stranieri ancorché in qualche modo
collegato o collegabile con il fatto storico meglio noto come sequestro Abu Omar”»;
che – riferisce ancora il ricorrente –
sempre nel corso di quella stessa udienza del 15 ottobre il teste Giuseppe Scandone, «richiamandosi alla citata lettera/direttiva»,
opponeva il segreto di Stato nel rispondere ad una domanda relativa ad
eventuali ordini o direttive, impartiti da uno degli imputati, volti «a vietare
ai propri sottoposti il ricorso a mezzi illeciti di contrasto del terrorismo
internazionale e, in particolare, le cd. extraordinary
renditions»;
che richiesto, pertanto, dalla difesa
del predetto imputato di «attivare la procedura d’interpello» di cui all’art.
202 del codice di procedura penale, l’odierno ricorrente, disattendendo
l’istanza del pubblico ministero di dichiarare la «eversività
dell’ordinamento costituzionale» dei reati contestati (decisione adottata dal
giudice sul presupposto che, anche per esplicita affermazione del Presidente
del Consiglio dei ministri, «sulla vicenda relativa al sequestro Abu Omar non risulta essere stato apposto ed opposto alcun
segreto di Stato», sicché «l’eventuale declaratoria di eversività
dell’ordinamento costituzionale del reato contestato» nulla «toglierebbe o
aggiungerebbe alla possibilità di perseguimento del reato in questione»), si
rivolgeva al Presidente del Consiglio dei ministri perché confermasse
l’esistenza del segreto «su direttive e ordini impartiti dal Generale Nicolò Pollari» del tipo sopra meglio individuato;
che, analogamente, avendo anche il teste
Lorenzo Murgolo, nel corso dell’udienza
dibattimentale del 6 ottobre 2008, opposto il segreto – anch’egli richiamandosi
alla già citata lettera/direttiva del 6 ottobre 2008 – in relazione alla
richiesta del pubblico ministero «di ripetere quanto già riferito nel corso
delle indagini preliminari in ordine ad alcuni suoi colloqui con l’imputato
dott. Mancini e relativi al coinvolgimento di quest’ultimo
nel sequestro e alla sua partecipazione ad una riunione con “gli americani” a
Bologna», l’odierno ricorrente attivava, del pari, la procedura di interpello
di cui all’art. 202 cod. proc. pen.;
che, inoltre, il ricorrente deduce – nel
concludere l’esposizione in fatto del ricorso – che con due note del 15
novembre 2008 il Presidente del Consiglio dei ministri «rispondeva ai due
interpelli, confermando il segreto opposto dai testi e precisando i limiti
entro i quali – ad avviso dell’Esecutivo – dovrebbe muoversi l’Autorità
giudiziaria»;
che, da un lato, la conferma del segreto
opposto dai testi veniva motivata con l’esigenza di «preservare la credibilità
del Servizio nell’ambito dei suoi rapporti internazionali con gli organismi
collegati», e ciò in quanto «la divulgazione di notizie rivelatrici, anche di
parti soltanto di tali rapporti, esporrebbe i nostri Servizi al rischio
concreto di un ostracismo informativo da parte di omologhi stranieri, con
evidenti negativi contraccolpi nello svolgimento di attività informativa
presente e futura»;
che, dall’altro – e con specifico
riferimento al segreto opposto dal teste Scandone –
la conferma del segreto era motivata anche in ragione della «esigenza di
riserbo che deve tutelare gli interna corporis di ogni Servizio, ponendo al riparo da
indebita pubblicità le sue modalità organizzative ed operative»;
che, inoltre, in quella stessa occasione
l’odierno ricorrente chiedeva un chiarimento circa il significato
dell’espressione «circostanze relative a qualsiasi rapporto fra i Servizi
italiani e stranieri collegate o collegabili» al «fatto storico meglio noto
come “sequestro Abu Omar”» (circostanze che, nella
citata lettera/direttiva del 6 ottobre 2008 del Presidente del Consiglio dei
ministri, si affermavano coperte da segreto), chiedendosi come sia possibile
per l’autorità giudiziaria «accertare l’esistenza e la commissione, da parte di
persone individuate come imputati, del reato in questione se nessuna domanda
può essere posta ai testi in merito alla collegabilità
del fatto con le condotte degli imputati medesimi», e dunque evidenziando la
contraddittorietà tra l’affermazione di principio «che su un fatto-reato non
esiste segreto» e la decisione di «non consentire l’accertamento del fatto
medesimo in tutte le sue componenti, oggettive e soggettive»;
che, infine, in merito ai chiarimenti
sollecitati dall’odierno ricorrente, il Presidente del Consiglio dei ministri
escludeva l’esistenza di qualsiasi contraddizione nell’affermare, nel contempo,
l’insussistenza del segreto sul fatto-reato e la segretezza del rapporto tra
Servizi italiani e stranieri, sebbene quest’ultimo
sia «in qualche modo collegato o collegabile con il fatto storico meglio noto
come sequestro Abu Omar», giacché «l’Autorità
giudiziaria è libera di indagare, accertare e giudicare il fatto-reato de quo, non coperto da segreto, con
tutti i mezzi di prova consentiti», con la sola esclusione, però, proprio
perché «coperti da segreto», di «quelli che hanno tratto ai rapporti fra
Servizi italiani e stranieri»;
che, tanto premesso, il ricorrente, nel
rilevare che le affermazioni del Presidente del Consiglio dei ministri «rendono
di fatto assai arduo il concreto e pieno esercizio dei poteri giurisdizionali»,
ha ritenuto di dover promuovere il presente conflitto, ritenendo «pacifica» –
alla stregua di una costante giurisprudenza costituzionale – tanto la
legittimazione «dei singoli organi giurisdizionali a essere parte di un
conflitto», quanto «quella del Presidente del Consiglio a resistere»,
richiamando in proposito, in particolare, l’ordinanza n. 230
del 2008 della Corte costituzionale;
che sotto il profilo oggettivo, poi, il
ricorrente deduce che la propria iniziativa tende a far accertare
«l’illegittima compressione delle attribuzioni e dei poteri propri
dell’autorità giudiziaria di cui agli artt. 101 e ss.
Cost.» derivante, nel caso di specie, tanto
«dall’affermazione, da parte del Presidente del Consiglio, dell’esistenza di
una preclusione, nel giudizio de quo,
all’utilizzazione di tutti i mezzi di prova “che hanno tratto ai rapporti fra
Servizi italiani e stranieri”», quanto dalla conferma del segreto opposto dai
testi Scandone e Murgolo in
ordine, rispettivamente, «all’esistenza e al contenuto di direttive o ordini
impartiti dal Generale Pollari relativi alle cd. renditions»
e all’eventuale coinvolgimento dell’imputato Mancini «nel sequestro» di Abu Omar, nonché «alla sua partecipazione ad una riunione
con “gli americani” a Bologna»;
che il ricorrente – nel premettere che
la disciplina del segreto di Stato si fonda sulla «ricerca di un punto di
equilibrio tra due interessi parimenti essenziali e insopprimibili della
collettività», ovvero, «da un lato, la tutela giurisdizionale dei diritti e la
perseguibilità dei reati e, dall’altro, la sicurezza dello Stato» – evidenzia
come l’opposizione e la conferma del segreto, determinando, obiettivamente, «un
importante limite alla “naturale” potestà del giudice di acquisire e utilizzare
fonti di prova su cui fondare il proprio libero convincimento», si debbano
compiere, non in assenza di «qualsiasi vincolo», bensì nel rispetto di «alcuni
fondamentali principi e, in particolare, quelli di legalità, correttezza e di
lealtà, nonché proporzionalità (recte: di “ragionevole rapporto di mezzo a fine”)» (è
richiamata, sul punto, la sentenza n. 86 del
1977 della Corte costituzionale);
che l’osservanza di tali principi non si
riscontrerebbe, invece, nell’ipotesi in esame;
che, difatti, se nel caso de quo – evidenzia il ricorrente –
sembra «potersi affermare che Presidente del Consiglio ed autorità giudiziaria
concordano» sia «sul fatto che il sequestro Abu Omar,
in quanto fatto-reato, non è coperto da segreto di Stato», sia «sul rilievo che
vi sono tuttavia notizie liminari a tale fatto di
reato, di cui deve essere garantita la segretezza», nondimeno, esiste tra di
essi discordanza di vedute circa la concreta individuazione della «linea di
confine tra ciò che è segreto e ciò che non lo è», nonché in ordine al
«significato dell’espressione “fatto-reato” non secretato»;
che, infatti, nella lettera/direttiva
del 6 ottobre 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha affermato la
sussistenza del segreto su «qualsiasi rapporto fra i Servizi italiani e
stranieri ancorché in qualche modo collegato o collegabile con il fatto storico
meglio noto come sequestro Abu Omar», specificando,
altresì, che l’autorità giudiziaria «è libera di indagare, accertare e
giudicare il fatto-reato de quo, non
coperto da segreto, con tutti i mezzi di prova consentiti», con la sola
esclusione, però, proprio perché «coperti da segreto», di «quelli che hanno
tratto ai rapporti fra Servizi italiani e stranieri»;
che, tuttavia, alla stregua di tali
premesse, il Presidente del Consiglio dei ministri, reputando che l’ambito di
operatività del segreto comprenda – si legge nel ricorso – «anche i
comportamenti dei singoli agenti, oggi imputati, ancorché preordinati alla
commissione del delitto de quo», ha
ritenuto di confermare «il segreto opposto dal teste Scandone
in ordine all’esistenza e al contenuto di direttive o ordini impartiti dal
Generale Pollari relativi alle cd. renditions,
nonché il segreto opposto dal teste Murgolo in ordine
ad alcuni suoi colloqui con l’imputato dott. Mancini e relativi all’eventuale
coinvolgimento di quest’ultimo nel sequestro e alla
sua partecipazione ad una riunione con “gli americani” a Bologna (colloqui,
peraltro, già riferiti al P.M. nel corso delle indagini preliminari)»;
che così facendo, però, il Presidente
del Consiglio dei ministri – tale è la doglianza del ricorrente – «sembra voler
precludere al giudice anche l’accertamento sulla sussistenza o meno degli
elementi costitutivi del fatto-reato», essendo quelle
domande rivolte ad accertare l’eventuale ruolo nella vicenda degli imputati Pollari e Mancini;
che il ricorrente, inoltre, denuncia
l’intrinseca contraddittorietà delle suindicate
affermazioni, giacché, se il fatto-reato non è coperto da segreto, allora non
dovrebbero esserlo – si sottolinea nel ricorso – «neanche le condotte degli
imputati che ne costituiscono gli elementi costitutivi», per l’accertamento dei
quali non si potrebbe, dunque, precludere al giudice l’acquisizione e
l’utilizzazione anche di quei mezzi di prova «che hanno tratto» ai rapporti tra
agenti (o ex agenti) dei Servizi italiani e americani, ancorché «collegati o
collegabili» alla commissione del reato, giacché ciò significa, in definitiva,
proprio «precludere all’Autorità giudiziaria di accertare la responsabilità
degli agenti/imputati, inibendole di conoscere del “fatto-reato”, che pure si
afferma non essere secretato»;
che simili conclusioni, pertanto,
finiscono con il risolversi «in una sostanziale vanificazione» del
potere-dovere del giudice «di accertare e valutare le condotte degli imputati e
le loro responsabilità», in contrasto, innanzitutto, con il «principio di
legalità»;
che
che, per contro, se la legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) ha previsto un’esimente speciale per gli agenti dei Servizi, essa, nel contempo, non opera – si legge ancora nel ricorso – per i «delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più persone» (art. 17);
che, inoltre, l’art. 40, comma 3, della medesima
legge n. 124 del
che, pertanto, tutto ciò evidenzia
l’impossibilità di concepire «che un’attività a tutela dello Stato sia svolta
con metodi che contrastino con gli stessi principi su cui esso si fonda», e
segnatamente «con il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona»;
che ne consegue, dunque, che gli agenti
dei Servizi «che commettano un delitto contro “la vita, l’integrità fisica, la
personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o
l’incolumità” devono risponderne innanzi all’autorità giudiziaria e il loro
operato non può essere in alcun caso “coperto” da segreto di Stato»;
che tale principio è stato solo
riaffermato dalla legge n. 124 del 2007, nella quale, però, «non può non
leggersi tra le righe una chiara presa di posizione del Parlamento anche sul
caso Abu Omar»;
che in contrasto con detto principio
appare, quindi, «l’inibizione – derivante dagli atti di conferma del 15
novembre – del potere dell’autorità giudiziaria di accertare la sussistenza o
meno degli elementi costitutivi del reato de
quo», ed in particolare «di conoscere fatti che proverebbero l’attiva
partecipazione al delitto di un imputato (testimonianza Murgolo),
ovvero l’estraneità di un altro (testimonianza Scandone)»;
che in questo modo, dunque, si
realizzerebbe «una sostanziale vanificazione» del potere-dovere del giudice «di
accertare e valutare le condotte degli imputati e le loro responsabilità», in
contrasto, innanzitutto, con il «principio di legalità»;
che, inoltre, la conferma del segreto si
porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità;
che essa, infatti, è stata motivata dal
Presidente del Consiglio dei ministri in relazione, da un lato, all’esigenza di
«preservare la credibilità del Servizio nell’ambito dei suoi rapporti
internazionali con gli organismi collegati» (e ciò in quanto «la divulgazione
di notizie rivelatrici, anche di parti soltanto di tali rapporti, esporrebbe i
nostri Servizi al rischio concreto di un ostracismo informativo da parte di
omologhi stranieri, con evidenti negativi contraccolpi nello svolgimento di
attività informativa presente e futura»), nonché, dall’altro – e con specifico
riferimento al segreto opposto dal teste Scandone –
in ragione della «esigenza di riserbo che deve tutelare gli interna corporis
di ogni Servizio, ponendo al riparo da indebita pubblicità le sue modalità
organizzative ed operative»;
che sebbene quelle indicate – osserva il
ricorrente – costituiscano «finalità pienamente legittime», nondimeno per il
loro perseguimento «non appare affatto necessario sacrificare, con tanta
incisività, i poteri dell’autorità giudiziaria»;
che il rispetto, infatti, del principio
di proporzionalità sembrerebbe imporre una distinzione tra «informazioni
inerenti modalità organizzative ed operative dei Servizi, ovvero rapporti di
carattere generale e istituzionale con i Servizi stranieri, comprese eventuali
intese che definiscano linee di condotta condivise», destinati a rimanere
segreti, e, invece, «condotte concretamente poste in essere dai singoli
agenti/imputati e che abbiano avuto incidenza causale sul fatto criminoso,
liberamente conoscibili dal giudice», giacché, «proprio per il loro carattere
eventualmente illegale, si pongono al di fuori di quella cornice istituzionale
che può essere – deve essere – destinataria di tutela»;
che i due atti di conferma del segreto
non rispetterebbero, però, tale criterio distintivo, e dunque il principio di
«ragionevole rapporto di mezzo a fine», ciò che, in particolare, vale – secondo
il ricorrente – per quello relativo alla testimonianza dello Scandone, giacché essa, mirando a far accertare l’esistenza
di eventuali ordini o direttive, impartiti dal Generale Pollari
ai propri sottoposti e diretti «ad impedire l’uso di mezzi o modalità illecite
da parte dei medesimi nell’opera di contrasto del terrorismo internazionale e,
in particolare, nell’attività cosiddetta delle renditions», non si vede proprio
– sempre secondo il ricorrente – «quale grave compromissione
della “credibilità del Servizio”, né quale “indebita pubblicità” delle sue
“modalità organizzative ed operative”» avrebbe potuto recare;
che poi, in particolare, la conferma del segreto opposto dal teste Murgolo violerebbe il «principio dell’anteriorità della secretazione», investendo quanto dal teste «già riferito nel corso delle indagini preliminari» e, dunque, una notizia già divulgata (e come tale non più secretabile);
che, invero, tale secretazione
successiva contravverrebbe alla ratio
sottesa al principio «per cui la secretazione di una
notizia deve essere antecedente alla sua acquisizione da parte dell’autorità
giudiziaria», ratio da individuare –
alla stregua dei lavori preparatori della legge n. 801 del 1977 – nella
necessità «di evitare che l’Esecutivo opportunamente ed arbitrariamente copra
del segreto ex post ciò che adesso è
scomodo o dannoso in relazione ad un processo determinato»;
che tale principio, già previsto dalla
disciplina originaria sul segreto di Stato, è stato ribadito dalla legge n. 124
del 2007, che richiede, inoltre, quale corollario «l’obbligo di annotazione del
segreto (ove possibile) sugli atti documenti o cose che ne sono oggetto»;
che, infine, il ricorrente ipotizza anche la violazione del principio di correttezza e lealtà, atteso che il potere di secretazione non sarebbe stato esercitato, come invece doveroso, «in modo chiaro, esplicito ed univoco», ciò che sarebbe confermato, innanzitutto, dalla circostanza che «tutti i giudici che si sono occupati del “caso Abu Omar” hanno avuto seri problemi nell’individuare i contorni del segreto di Stato ed i confini delle proprie attribuzioni»;
che, d’altra parte, tali incertezze
neppure potrebbero ritenersi superate per effetto dell’affermazione del
Presidente del Consiglio dei ministri secondo cui il fatto-reato non è segreto,
mentre lo sono «i mezzi di prova (…) che hanno tratto ai rapporti fra Servizi
italiani e stranieri», giacché essa «si risolve in una sorta di artificio
retorico volto a mascherare, nella forma, l’effettiva portata della segretazione», la quale, «nella sostanza, diviene tanto
ampia da comportare il rischio di uno svuotamento del potere/dovere del giudice
di conoscere il reato nelle componenti oggettive e soggettive»;
che, difatti, l’affermazione del
Presidente del Consiglio dei ministri equivarrebbe, secondo il ricorrente, a
riconoscere che «di un reato è conoscibile e accertabile solo il mero fatto
storico ma non le sue cause, non le condotte che lo hanno posto in essere, non
le sue eventuali cause di giustificazione», lasciando così «ancora una volta il
giudice in balia di interpretazioni soggettive e mutevoli, esponendolo al
rischio di gravi responsabilità, in evidente contrasto con il principio di
correttezza e lealtà»;
che con specifico riferimento, da
ultimo, alla conferma del segreto opposto dal teste Murgolo
il ricorrente evidenzia «un’ulteriore anomalia»;
che, infatti, a fronte di un interpello
concernente «il ruolo eventualmente rivestito dall’imputato Mancini nel
sequestro Abu Omar», il Presidente del Consiglio dei
ministri, «muovendo da una “reinterpretazione”» dello stesso, ne avrebbe
individuato l’oggetto – come conferma la motivazione incentrata sulla necessità
di «preservare la credibilità del Servizio nell’ambito dei suoi rapporti
internazionali con gli organismi collegati» – «in informazioni specificamente secretate (i rapporti CIA/SISMi)»,
con il che si sarebbe in sostanza elusa «la richiesta di conferma, in contrasto
con il principio di correttezza e lealtà»;
che il ricorrente ha anche formulato la
richiesta istruttoria (ai sensi dell’art. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e dell’art. 12 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale)
di acquisizione delle comunicazioni inviate dal Presidente del Consiglio dei
ministri al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica («in
assenza delle quali», si sottolinea sempre nel ricorso, «sarebbero sicuramente
illegittime sia l’apposizione, sia la conferma del segreto»), nonché degli atti
che appongono il segreto sia «sulle circolari e sugli ordini impartiti dal
Generale Pollari tesi a vietare ai suoi sottoposti il
ricorso a mezzi illeciti di contrasto del terrorismo internazionale e, in
particolare, le extraordinary renditions», sia «sui comportamenti del dott. Mancini
collegati al sequestro Abu Omar»;
che, in conclusione, il ricorrente ha
chiesto a questa Corte di dichiarare «che non spetta al Presidente del
Consiglio dei ministri secretare “qualsiasi rapporto
fra i Servizi italiani e stranieri ancorché in qualche modo collegato o
collegabile con il fatto storico meglio noto come sequestro Abu
Omar”», né «precludere all’autorità giudiziaria ricorrente l’acquisizione e
l’utilizzazione di tutti i mezzi di prova che “hanno tratto ai rapporti fra
Servizi italiani e stranieri”», né, infine, «confermare il segreto di Stato su
notizie già rivelate nel corso delle indagini preliminari», annullando, per
l’effetto, gli atti di conferma, ai sensi dell’art. 202 cod. proc. pen.,
datati 15 novembre 2008 (USG/2.SP/556/50/347 e USG/2.SP/557/50/347) e, «ove
occorra», la lettera del Presidente del Consiglio dei ministri datata 6 ottobre
2008 (N. 6000.1/42025/GAB).
Considerato che in questa fase
che il Tribunale ordinario di Milano in
composizione monocratica, investito del dibattimento
relativo alla vicenda giudiziaria sopra riassunta, è legittimato a proporre il
presente conflitto;
che la giurisprudenza di questa Corte è,
infatti, costante nel riconoscere ai singoli organi giurisdizionali la
legittimazione ad essere parti di conflitti di attribuzione tra poteri dello
Stato, in quanto in posizione di piena indipendenza garantita dalla
Costituzione e competenti a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle
relative funzioni, la volontà del potere cui appartengono (in questo senso e
con specifico riferimento alla materia del segreto di Stato, da ultimo, le
ordinanze n. 230
del 2008, n.
337, n. 125
e n. 124 del
2007);
che deve essere riconosciuta, altresì,
la legittimazione a resistere nel conflitto del Presidente del Consiglio dei
ministri, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà
del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e
conferma del segreto di Stato, non solo in base a quanto previsto, dapprima,
dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per
le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) e, poi, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica e nuova disciplina del segreto), ma anche alla stregua delle norme
costituzionali che ne definiscono le attribuzioni (in questo senso, da ultimo,
le citate ordinanze n. 230 del 2008,
n. 337, n. 125 e n. 124 del 2007);
che, quanto al profilo oggettivo del
conflitto, deve rilevarsi che il ricorso è indirizzato a garanzia della sfera
di attribuzioni determinata da norme costituzionali, lamentando il ricorrente
la lesione di funzioni riconducibili agli artt. 101 e
seguenti della Costituzione (così, da ultimo, e con riferimento alla stessa
vicenda, l’ordinanza n. 337 del 2007);
riservato ogni definitivo giudizio,
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Giuseppe DI PAOLA,
Cancelliere